Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 23/07/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00321/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00057/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di MA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 114 cod.proc.amm.
sul ricorso numero di registro generale 57 del 2025, proposto da
AD AV NO RT, IA AN, ER ZZ, ON AN e VA PP EV, rappresentati e difesi dall’avv. Ciro Visciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 244/2024 in data 11 giugno 2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 22 luglio 2025 il dott. Italo Caso e udito, per i ricorrenti, il difensore come specificato nel verbale;
Considerato che i ricorrenti hanno adito il giudice amministrativo affinché venga ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza n. 244/2024 in data 11 giugno 2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro;
che, in particolare, con tale decisione si sarebbe condannato il “… Ministero dell’Istruzione e del Merito a rendere disponibile la carta docente, di cui all’art. 1, co. 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo ai ricorrenti, per un importo pari a: € 2.000,00 a RT AD AV NO per gli a.s. 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024; € 1000,00 a AN IA per gli a.s. 2022-2023 e 2023-2024; € 1000,00 a ZZ ER per gli a.s. 2019-2020 e 2023-2024; € 2.000,00 a AN ON, per gli a.s. 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024; € 1.500,00 a EV VA PP per gli a.s. 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 …”;
che gli interessati assumono rimasta ineseguita la sentenza nonostante il suo passaggio in giudicato, con conseguente esperibilità del giudizio di ottemperanza;
che, in ragione di ciò, essi chiedono che si ordini al “… Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esatta ottemperanza alla Sentenza n. 244/2024 (RG 191/2024) - Tribunale di Reggio Emilia sez. Lavoro, pubblicata in data 11.06.2024 passata in giudicato, provvedendo ad emettere, anche direttamente, l’idoneo provvedimento …”, con nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia;
che non si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito;
che alla camera di consiglio del 22 luglio 2025 la causa è passata in decisione;
Ritenuto che il ricorso si presenta inammissibile, non risultando provato il passaggio in giudicato della decisione di cui si chiede l’ottemperanza, né depositata copia di detta decisione, né decorso il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996 (conv. in legge n. 30/97);
che, in effetti, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) , cod.proc.amm., il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, mentre il successivo art. 114, comma 2, stabilisce che “ unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza, con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato ”;
che, per costante giurisprudenza, è onere del ricorrente fornire la prova del passaggio in giudicato del provvedimento del giudice ordinario per la cui ottemperanza agisce, in quanto il termine «eventuale» – utilizzato dal legislatore al comma 2 dell’art. 114 cod.proc.amm. – si riferisce ai provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo non passati in giudicato, sì che una simile prova per le decisioni del giudice ordinario deve essere fornita unitamente al ricorso e, come tale, costituisce condizione di ammissibilità del ricorso stesso (v., tra le altre, TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 1° giugno 2022 n. 3727), non essendo sufficiente la mera esecutività della pronuncia rimasta inottemperata (v., ex multis , TAR Campania, Salerno, Sez. I, 14 febbraio 2022 n. 461);
che nella fattispecie, al contrario, l’attestazione del passaggio in giudicato non è stata prodotta;
che, inoltre, non risulta neppure depositata copia della sentenza da eseguire, nonostante la chiara prescrizione normativa in tal senso;
che, come la giurisprudenza ha avuto modo di rilevare, la prova del titolo esecutivo costituisce condizione di ammissibilità dell’azione di ottemperanza, ed è omissione cui non può rimediare il giudice adito avviando d’ufficio l’acquisizione del titolo mancante né accordando un termine al ricorrente per ovviare ad una carenza solo allo stesso imputabile (v. TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 2 maggio 2022 n. 993);
che, ancora, costituisce causa di inammissibilità il non provato decorso del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro (“ Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto ”);
che, come è noto, la circostanza che la notifica del titolo in forma esecutiva, ai fini del rispetto della suindicata disposizione, non sia un atto processuale ma un adempimento volto a concedere all’Amministrazione uno spatium deliberandi per l’esecuzione spontanea ed evitare l’instaurazione del procedimento giurisdizionale, comporta che per le amministrazioni assoggettate al patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato la notifica va effettuata all’Amministrazione debitrice presso la sua sede reale, proprio perché si tratta di promuovere una procedura amministrativa e non giudiziaria, sì da non trovare applicazione l’art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933, ai sensi del quale tutti gli atti giudiziali, tra cui le sentenze, devono essere notificati all’Amministrazione presso gli uffici della competente Avvocatura dello Stato (v., tra le altre, TAR Campania, Napoli, Sez. III, 7 marzo 2022 n. 1549);
che, pertanto, difettando la notifica della sentenza – o comunque non essendo stata fornita la prova di avervi provveduto –, non risulta decorso il termine assegnato dalla legge per dare esecuzione alla pronuncia del giudice ordinario, sì che manca anche il presupposto dell’inottemperanza dell’Amministrazione;
che, infine, non si presenta comprovata la notificazione del ricorso all’Avvocatura distrettuale dello Stato, stante l’inaccessibilità alla documentazione informatica a tal fine depositata;
Considerato, in conclusione, che il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b) , cod.proc.amm.;
che, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod.proc.amm., è stato dato avviso in udienza della possibile adozione di una simile pronuncia;
che, in assenza di costituzione in giudizio dell’Amministrazione, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di MA, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Così deciso in MA nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente, Estensore
Caterina Luperto, Referendario
Paola Pozzani, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Italo Caso |
IL SEGRETARIO