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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/07/2025, n. 25983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25983 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile AC IC SRL nel procedimento a carico di: NN ZI ON nato il [...] avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARCO PATARNELLO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le memorie depositate dall'avv. GIANFRANCO CARBONI, in difesa della ricorrente, il 21/02/2025 ed il 25/03/2025, con le quali ha insistito per raccoglimento del ricorso;
letta la memoria in data 11/02/2025 dell'avv. MAURIZIO DEPLANO, in difesa dei IC IO Antonio, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 25983 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 01/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'8/4/2022 il Tribunale di Cagliari assolveva ai sensi dell'art. 530, comma 2. cod. proc. pen. IC IO Antonio dal delitto di truffa aggravata contestatogli per non aver commesso il fatto. 2. Con atto di appello ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen. la AC SI RL, già costituitasi parte civile nel giudizio di primo grado, impugnava agli effetti della responsabilità civile la pronuncia del Tribunale, e la Corte di appello di Cagliari con sentenza del 15/02/2024 ha dichiarato inammissibile l'appello, per difetto di interesse ad impugnare della parte civile, sul rilievo che, essendo maturata la prescrizione del reato il 03/03/2023, anteriormente alla pronuncia di primo grado, non potendo il giudice dell'appello esercitare poteri più ampi di quelli del giudice dì primo grado, la domanda della parte civile non avrebbe potuto essere accolta in ragione dell'intervenuta prescrizione del reato. 3. La parte civile AC SI RL ricorre per cassazione avverso la pronuncia della Corte territoriale, presentando due motivi di impugnazione: 3.1. Violazione di legge, con riferimento all'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. in relazione dell'art. 576 cod. proc. pen. per essersi ritenuto il difetto di interesse della parte civile all'appello nonostante il riconosciuto diritto di questa a chiedere, in deroga al disposto dell'art. 538 cod. proc. pen., un accertamento incidentale sulle questioni penali al solo fine dell'accoglimento della domanda di restituzioni o di risarcimento del danno, ferma restando l'immutabilità delle statuizioni penali sulle quali si è formato il giudicato per difetto di appello del pubblico ministero. 3.2. Violazione di legge, con riferimento all'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in relazione dell'art. 652 cod. proc. pen., in quanto la sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, anche se ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., era suscettibile di rivestire ex art. 652 cod. proc. pen. efficacia di giudicato anche nei confronti della parte civile costituita, nell'azione di danno da questa promossa, con conseguente interesse di questa a rimuovere la preclusione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, con riferimento ad entrambi i collegati motivi proposti, risulta fondato e la sentenza impugnata va annullata, in quanto la Corte territoriale, dichiarando inammissibile l'appello per difetto di interesse ad impugnare della parte civile, non ha fatto corretta applicazione dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. in relazione dell'art. 576 cod. proc. pen. 2 2. Come già riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, alla quale occorre dare seguito, deve riconoscersi l'ammissibilità dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto relativa a un reato già prescritto al momento della pronuncia, essendo in tal caso l'oggetto del giudizio costituito dall'accertamento della condotta illecita ai soli effetti della responsabilità civile e dall'eliminazione degli effetti preclusivi del giudicato di insussistenza del fatto, con possibilità di condanna al risarcimento dei danni, in quanto l'art. 576 cod. proc. pen. conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto (Sez. 6, n. 43644 del 11/09/2019, Murone, Rv. 277375-01). Si tratta, peraltro, di un orientamento giurisprudenziale coerente con l'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte di cassazione secondo cui il giudice di appello, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione o per amnistia su impugnazione, anche ai soli effetti civili, della sentenza di assoluzione ad opera della parte civile, può condannare l'imputato al risarcimento dei danni in favore di quest'ultima, atteso che l'art. 576 cod. proc. pen. conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto (Sez. U, n. 25083 del 11/07/2006, Negri, Rv. 233918-01). Anche più recentemente si è rilevato che, all'esito del gravame proposto dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione, il giudice d'appello, anche qualora sia intervenuta la prescrizione del reato contestato, deve valutare la sussistenza dei presupposti per una dichiarazione di responsabilità limitata agli effetti civili e può condannare l'imputato al risarcimento del danno o alle restituzioni qualora reputi fondata l'impugnazione, in modo da escludere che possa persistere la sentenza di merito più favorevole all'imputato (Sez. 2, n. 6568 del 26/01/2022, D'Isa, Rv. 282689-01). E' vero, peraltro, che questa Corte ha ripetutamente affermato che è illegittima la condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile ove non sia stata pronunziata sentenza penale di condanna, in quanto la decisione sulle restituzioni e sul risarcimento del danno può essere adottata solo nel caso in cui nel precedente grado di giudizio sia stata affermata, con sentenza di condanna, la responsabilità dell'imputato (cfr., Sez. 2, n. 24458 del 22/03/2018, Domenico, Rv. 273235-01; Sez. 5, n. 15640 del 11/03/2005, Mattei, Rv. 232133- 01; Sez. 4, n. 17386 del 20/02/2003, Cardillo, Rv. 224582-01), ma, in tali occasioni, la Corte di legittimità ha anche precisato che tale principio si applica unicamente ai casi in cui l'impugnazione sia stata proposta dall'imputato o dal pubblico ministero, giacché «solo in tale ipotesi si richiede che, in presenza di una declaratoria di amnistia o di prescrizione, per decidere agli effetti civili, vi debba essere stata in precedenza una valida pronuncia di condanna alla restituzione o al risarcimento. La disciplina di cui all'art. 578 cod. proc. pen., non è, infatti, applicabile allorché appellante o ricorrente sia la parte civile, alla quale l'art. 576 cod. proc. pen., riconosce il diritto ad una decisione incondizionata sul merito della propria domanda» (così, Sez. 2, n. 24458/2018, cit.; Sez. 3, n. 3083 del 18/10/2016, dep. 2017, Sdolzini, Rv. 268894-01; Sez. 1, n, 26016 del 09/04/2013, Geat, Rv. 255714-01). 3 3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Non giustificherebbe la decisione impugnata nemmeno un isolato precedente giurisprudenziale solo parzialmente difforme dall'orientamento prevalente, secondo il quale è ammissibile l'appello della parte civile avverso la sentenza di primo grado di assoluzione per insussistenza del fatto di un reato già prescritto al momento della pronuncia, ma l'oggetto del giudizio è limitato all'accertamento della condotta illecita ai soli effetti della responsabilità civile ed alla eliminazione degli effetti preclusivi del giudicato di insussistenza del fatto, con esclusione della possibilità di condanna al risarcimento dei danni (Sez. 2, n. 52195 del 07/10/2016, Sciscione, Rv. 268668-01). Si tratta, infatti di orientamento minoritario che, seppure escludendo la possibilità di condanna risarcitoria, comunque non esclude l'interesse della parte civile all'impugnazione della sentenza di assoluzione da reato prescritto prima della pronuncia di primo grado, al fine di sottrarsi ad effetti pregiudizievoli del giudicato in un'azione civile. Peraltro, si tratta comunque di orientamento minoritario che può ritenersi superato per le ragioni - che il Collegio condivide - già esposte da Sez. 6, n. 43644/2019, cit., laddove questa, richiamando i principi della sentenza delle Sezioni Unite "Negri", ha ricordato che, a norma dell'art. 538 cod. proc. pen., il giudice di primo grado non può condannare l'imputato alla restituzione o al risarcimento del danno cagionato dal reato in assenza di una pronuncia di condanna penale, ma che le condizioni sono diverse in secondo grado, in presenza dell'appello presentato, sia pur ai soli effetti civili, dalla sola parte civile, giacché va esclusa la possibilità per il giudice dell'appello di incidere sul giudicato formatosi in ordine alle statuizioni penali, ma, nel contempo, quel giudice, nel dichiarare la causa di estinzione del reato per prescrizione o per amnistia (indipendentemente dal momento in cui essa sia maturata) su impugnazione, anche ai soli effetti civili, della sentenza di assoluzione ad opera della parte civile, ben può condannare l'imputato al risarcimento dei danni in favore di quest'ultima, atteso che l'art. 576 cod. proc. pen. conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere su quel capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto. Annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deliberato in camera di consiglio, il 1° aprile 2025
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARCO PATARNELLO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le memorie depositate dall'avv. GIANFRANCO CARBONI, in difesa della ricorrente, il 21/02/2025 ed il 25/03/2025, con le quali ha insistito per raccoglimento del ricorso;
letta la memoria in data 11/02/2025 dell'avv. MAURIZIO DEPLANO, in difesa dei IC IO Antonio, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 25983 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 01/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'8/4/2022 il Tribunale di Cagliari assolveva ai sensi dell'art. 530, comma 2. cod. proc. pen. IC IO Antonio dal delitto di truffa aggravata contestatogli per non aver commesso il fatto. 2. Con atto di appello ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen. la AC SI RL, già costituitasi parte civile nel giudizio di primo grado, impugnava agli effetti della responsabilità civile la pronuncia del Tribunale, e la Corte di appello di Cagliari con sentenza del 15/02/2024 ha dichiarato inammissibile l'appello, per difetto di interesse ad impugnare della parte civile, sul rilievo che, essendo maturata la prescrizione del reato il 03/03/2023, anteriormente alla pronuncia di primo grado, non potendo il giudice dell'appello esercitare poteri più ampi di quelli del giudice dì primo grado, la domanda della parte civile non avrebbe potuto essere accolta in ragione dell'intervenuta prescrizione del reato. 3. La parte civile AC SI RL ricorre per cassazione avverso la pronuncia della Corte territoriale, presentando due motivi di impugnazione: 3.1. Violazione di legge, con riferimento all'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. in relazione dell'art. 576 cod. proc. pen. per essersi ritenuto il difetto di interesse della parte civile all'appello nonostante il riconosciuto diritto di questa a chiedere, in deroga al disposto dell'art. 538 cod. proc. pen., un accertamento incidentale sulle questioni penali al solo fine dell'accoglimento della domanda di restituzioni o di risarcimento del danno, ferma restando l'immutabilità delle statuizioni penali sulle quali si è formato il giudicato per difetto di appello del pubblico ministero. 3.2. Violazione di legge, con riferimento all'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in relazione dell'art. 652 cod. proc. pen., in quanto la sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, anche se ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., era suscettibile di rivestire ex art. 652 cod. proc. pen. efficacia di giudicato anche nei confronti della parte civile costituita, nell'azione di danno da questa promossa, con conseguente interesse di questa a rimuovere la preclusione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, con riferimento ad entrambi i collegati motivi proposti, risulta fondato e la sentenza impugnata va annullata, in quanto la Corte territoriale, dichiarando inammissibile l'appello per difetto di interesse ad impugnare della parte civile, non ha fatto corretta applicazione dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. in relazione dell'art. 576 cod. proc. pen. 2 2. Come già riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, alla quale occorre dare seguito, deve riconoscersi l'ammissibilità dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto relativa a un reato già prescritto al momento della pronuncia, essendo in tal caso l'oggetto del giudizio costituito dall'accertamento della condotta illecita ai soli effetti della responsabilità civile e dall'eliminazione degli effetti preclusivi del giudicato di insussistenza del fatto, con possibilità di condanna al risarcimento dei danni, in quanto l'art. 576 cod. proc. pen. conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto (Sez. 6, n. 43644 del 11/09/2019, Murone, Rv. 277375-01). Si tratta, peraltro, di un orientamento giurisprudenziale coerente con l'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte di cassazione secondo cui il giudice di appello, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione o per amnistia su impugnazione, anche ai soli effetti civili, della sentenza di assoluzione ad opera della parte civile, può condannare l'imputato al risarcimento dei danni in favore di quest'ultima, atteso che l'art. 576 cod. proc. pen. conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto (Sez. U, n. 25083 del 11/07/2006, Negri, Rv. 233918-01). Anche più recentemente si è rilevato che, all'esito del gravame proposto dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione, il giudice d'appello, anche qualora sia intervenuta la prescrizione del reato contestato, deve valutare la sussistenza dei presupposti per una dichiarazione di responsabilità limitata agli effetti civili e può condannare l'imputato al risarcimento del danno o alle restituzioni qualora reputi fondata l'impugnazione, in modo da escludere che possa persistere la sentenza di merito più favorevole all'imputato (Sez. 2, n. 6568 del 26/01/2022, D'Isa, Rv. 282689-01). E' vero, peraltro, che questa Corte ha ripetutamente affermato che è illegittima la condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile ove non sia stata pronunziata sentenza penale di condanna, in quanto la decisione sulle restituzioni e sul risarcimento del danno può essere adottata solo nel caso in cui nel precedente grado di giudizio sia stata affermata, con sentenza di condanna, la responsabilità dell'imputato (cfr., Sez. 2, n. 24458 del 22/03/2018, Domenico, Rv. 273235-01; Sez. 5, n. 15640 del 11/03/2005, Mattei, Rv. 232133- 01; Sez. 4, n. 17386 del 20/02/2003, Cardillo, Rv. 224582-01), ma, in tali occasioni, la Corte di legittimità ha anche precisato che tale principio si applica unicamente ai casi in cui l'impugnazione sia stata proposta dall'imputato o dal pubblico ministero, giacché «solo in tale ipotesi si richiede che, in presenza di una declaratoria di amnistia o di prescrizione, per decidere agli effetti civili, vi debba essere stata in precedenza una valida pronuncia di condanna alla restituzione o al risarcimento. La disciplina di cui all'art. 578 cod. proc. pen., non è, infatti, applicabile allorché appellante o ricorrente sia la parte civile, alla quale l'art. 576 cod. proc. pen., riconosce il diritto ad una decisione incondizionata sul merito della propria domanda» (così, Sez. 2, n. 24458/2018, cit.; Sez. 3, n. 3083 del 18/10/2016, dep. 2017, Sdolzini, Rv. 268894-01; Sez. 1, n, 26016 del 09/04/2013, Geat, Rv. 255714-01). 3 3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Non giustificherebbe la decisione impugnata nemmeno un isolato precedente giurisprudenziale solo parzialmente difforme dall'orientamento prevalente, secondo il quale è ammissibile l'appello della parte civile avverso la sentenza di primo grado di assoluzione per insussistenza del fatto di un reato già prescritto al momento della pronuncia, ma l'oggetto del giudizio è limitato all'accertamento della condotta illecita ai soli effetti della responsabilità civile ed alla eliminazione degli effetti preclusivi del giudicato di insussistenza del fatto, con esclusione della possibilità di condanna al risarcimento dei danni (Sez. 2, n. 52195 del 07/10/2016, Sciscione, Rv. 268668-01). Si tratta, infatti di orientamento minoritario che, seppure escludendo la possibilità di condanna risarcitoria, comunque non esclude l'interesse della parte civile all'impugnazione della sentenza di assoluzione da reato prescritto prima della pronuncia di primo grado, al fine di sottrarsi ad effetti pregiudizievoli del giudicato in un'azione civile. Peraltro, si tratta comunque di orientamento minoritario che può ritenersi superato per le ragioni - che il Collegio condivide - già esposte da Sez. 6, n. 43644/2019, cit., laddove questa, richiamando i principi della sentenza delle Sezioni Unite "Negri", ha ricordato che, a norma dell'art. 538 cod. proc. pen., il giudice di primo grado non può condannare l'imputato alla restituzione o al risarcimento del danno cagionato dal reato in assenza di una pronuncia di condanna penale, ma che le condizioni sono diverse in secondo grado, in presenza dell'appello presentato, sia pur ai soli effetti civili, dalla sola parte civile, giacché va esclusa la possibilità per il giudice dell'appello di incidere sul giudicato formatosi in ordine alle statuizioni penali, ma, nel contempo, quel giudice, nel dichiarare la causa di estinzione del reato per prescrizione o per amnistia (indipendentemente dal momento in cui essa sia maturata) su impugnazione, anche ai soli effetti civili, della sentenza di assoluzione ad opera della parte civile, ben può condannare l'imputato al risarcimento dei danni in favore di quest'ultima, atteso che l'art. 576 cod. proc. pen. conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere su quel capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto. Annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deliberato in camera di consiglio, il 1° aprile 2025