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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 4887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4887 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr.ssa Rosanna De Rosa - Presidente dr. Giuseppe Gustavo Infantini - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 3690/2022/CC, avverso la sentenza n. 598/2022 del Tribunale di Avellino, pubblicata il 4 aprile 2022;
TRA
(C.F.: ), nato il Parte_1 CodiceFiscale_1
03.03.1936 a FR (Av); (C.F.: Parte_2 [...]
), nato il [...] a [...] (U.S.A.); C.F._2
(C.F.: ), nata il Parte_3 CodiceFiscale_3
22.10.1970 a Philadelphia PA (U.S.A.); (C.F.: Parte_4
), nata il [...] a [...] (U.S.A.); CodiceFiscale_4
(C.F.: , nata il [...] a Parte_5 CodiceFiscale_5
Philadelphia PA (U.S.A.); e (C.F.: Parte_6
), nata il [...] a [...] (U.S.A.); il CodiceFiscale_6 primo anche in proprio e tutti nella loro qualità di eredi, essendone stati rispettivamente marito e figli, di nata il [...] Persona_1
a Chiusano San Domenico (Av), deceduta il 28.12.2020, rappresentati e difesi dall'avv. Gerardo Perillo (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_7
, del foro di Avellino, come da Email_1 procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello; APPELLANTI PRINCIPALI
1 E
(C.F.: , nato a Controparte_1 CodiceFiscale_8
FR (Av) il 06.05.1934; (C.F.: Parte_3 [...]
), nata a [...] il [...]; C.F._9 Pt_7
(C.F.: ), nata a [...] il
[...] CodiceFiscale_10
10.03.1962; C.F.: ), nato Parte_8 CodiceFiscale_11
a FR (Av) il 30.07.1963; (C.F.: Parte_9 [...]
), nato a [...] il [...]; tutti residenti C.F._12 negli Stati Uniti d'America, di cui il primo anche in proprio e tutti nella loro qualità di eredi, essendone stati rispettivamente marito e figli, di
[...]
, nata il [...] a [...], deceduta Persona_2 il 04.12.2017 negli Stati Uniti d'America, rappresentati e difesi dall'avv.
IO LO LL (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_13
, del foro di Avellino, come da procura Email_2 speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello;
APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI
E
(C.F.: ), nata Controparte_2 CodiceFiscale_14
a FR (Av) il 10.06.1925.
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il giorno 8 febbraio
2016, e convenivano in giudizio, Controparte_1 Persona_2 innanzi al Tribunale di Avellino, e Parte_1 Persona_1
oltre che , al fine di conseguire
[...] Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “I. Accertare e dichiarare
l'obbligo della sig.ra di rendere il conto della sua Controparte_2 attività di procuratore degli attori e condannarla alla refusione in favore degli attori del saldo attivo della sua gestione, ovvero di tutte le somme da lei riscosse dal al netto di ogni spesa giustificata e Controparte_3 comprovata, oltre interessi legali a far data dalle singole riscossioni o, in
2 subordine, a far data dal 16/5/2014. II. Dichiarare e riconoscere che i convenuti detengono, illegittimamente e senza titolo, le unità immobiliari, di proprietà degli attori descritte nella parte espositiva del presente atto (punto
A della premessa) e distinte in C.F. al folio 3, part. 744, sub.ni 5, 6 e 8, e, per
l'effetto, condannarli al loro rilascio, libere da persone e cose, nonché al ristoro degli eventuali danni che risulteranno loro arrecati. III. Condannare i convenuti al ristoro dei danni subiti e subendi dagli attori per effetto della detenzione senza titolo da parte dei convenuti degli immobili in precedenza indicati ivi compreso il mancato reddito, commisurandoli al relativo reddito locativo, da ragguagliarsi ai canoni di locazioni corrisposti dal Comune di
il tutto oltre rivalutazione ed interessi a far data dal 1/1/2011. CP_3
IV. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre rimborso di spese generali, iva e cpa.”
A sostegno della loro domanda gli attori allegavano: a) di essere divenuti proprietari, in forza dell'atto pubblico di divisione del 16 maggio
1997, a rogito del notaio di alcune unità immobiliari, facenti parte Per_3 del fabbricato ubicato nel Comune di FR (Av) in Via Roma;
b) che i convenuti, e detenevano Parte_1 Persona_1 sine titulo il locale al piano terra, distinto in catasto al foglio 3, particella 744, subalterno 5, intestato all'attore, , oltre che il locale al Controparte_1 piano terra, distinto in catasto al foglio 3, particella 744, subalterno 6, nonché
l'appartamento al primo piano, distinto in catasto al foglio 3, particella 744, subalterno 8, intestati all'attrice, ; c) che l'indebita Persona_2 occupazione era cominciata a decorrere dal giorno 1° gennaio 2011, data in cui erano state rilasciate dal Comune di al quale tali unità CP_3 immobiliari, in uno ad altre di proprietà dei convenuti, facenti parte del medesimo fabbricato, erano state concesse in locazione, ad uso scolastico, dall'altra convenuta, , nella sua qualità di procuratrice Controparte_2 delle parti istanti, mediante il contratto di locazione sottoscritto il 10 maggio
2006, con la previsione del canone mensile di € 3.000,00, che, proporzionalmente ripartito in ragione dell'applicazione del criterio delle rendite catastali delle unità immobiliari locate, di cui al prospetto versato in atti, è proporzionalmente riferibile alle unità immobiliari di loro proprietà,
3 nella misura di millesimi 569,28, corrispondenti ad € 1.707,84 mensili;
d) che la locazione si era protratta durante l'arco di 55 mensilità, ovvero dal 1° giugno
2006 sino al 31 dicembre 2010, giorno in cui le unità immobiliari locate erano state rilasciate in condizioni deteriorate rispetto all'inizio del rapporto locativo, tant'è che il Comune conduttore aveva successivamente risarcito i locatori;
e) di non aver ricevuto dalla loro procuratrice né i rendiconti periodici, né alcuna rimessa di somme di denaro nel corso della sua gestione, pur avendo l'Ente conduttore versato, a titolo di canoni locativi, la complessiva somma di €
93.931,20, oltre al quantum versato a titolo di risarcimento danni, riferibili alle unità immobiliari di loro proprietà; f) di avere revocato con atto per notar del 16 maggio 2014 la procura rilasciata alla convenuta Per_4 [...]
; g) di avere ricevuto il 10 aprile 2015 l'atto di diffida non solo CP_2 ad effettuare il versamento, in favore dei convenuti, nel termine di quindici giorni, della pretesa somma di € 400.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi, il tutto per i titoli ivi specificati, ma anche a dovere comparire nello studio del notaio , al fine di formalizzare “quanto stabilito e Per_4 convenuto a suo tempo tra le parti verbalmente”; h) di avere contestato mediante la nota del 29 aprile 2015 le avverse pretese;
i) di essere tenuta la convenuta, , al rendiconto della sua attività Controparte_2 mandataria ed alla restituzione di tutte le somme riscosse per conto dei mandanti, indebitamente dalla prima trattenute, al netto delle spese sostenute e debitamente comprovate, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla relativa riscossione o, in subordine, dalla cessazione del rapporto di mandato;
j) di essere tenuti i convenuti, e Parte_1 Persona_1
non solo al rilascio delle unità immobiliari di proprietà degli istanti,
[...] detenute senza titolo dai primi, ma anche all'integrale ristoro dei danni subiti e subendi dagli attori a causa della lamentata illegittima detenzione, ivi compreso il mancato reddito, da rapportare al valore locativo di tali immobili, ricavabile dal canone locativo di cui al contratto di locazione intercorso con il
Comune di il tutto, oltre alla rivalutazione ed agli interessi a far CP_3 data dal giorno 1° gennaio 2011.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 25 maggio 2016, si costituivano in giudizio e Parte_1 Persona_1
4 eccependo: in via preliminare, l'improcedibilità della domanda attrice per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
nel merito,
l'infondatezza della domanda poiché con atto pubblico del 4 maggio 1989 per notaio i due fratelli (attore) e Per_5 Controparte_1 Parte_1
(convenuto) avevano nominato loro procuratrice la sorella,
[...] [...]
(convenuta), affinché amministrasse i loro beni, visto che CP_2 entrambi risiedevano all'estero, allegando, altresì, che, trattandosi di fabbricato oggetto di ricostruzione post-terremoto, le attribuzioni erano state fatte solo fittiziamente: in particolare, gli attori erano intestatari solamente formali, ma, in realtà, gli stessi si erano impegnati verbalmente a cedere le loro quote di attribuzione ai convenuti, e Parte_1 Persona_1 come corrispettivo dei lavori di ricostruzione e ristrutturazione sostenuti, specificando che detta intestazione fittizia si era resa necessaria a causa della forte esposizione debitoria di nei confronti di alcuni Parte_1 istituti bancari;
concludendo per la reiezione delle domande attrici;
per l'accoglimento della prima proposta domanda riconvenzionale, finalizzata alla declaratoria d'acquisto dell'unità immobiliare, distinta in catasto al foglio 3, particella 744, subalterno 8, a titolo di usucapione e, in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attrice, per l'accoglimento della seconda subordinata domanda riconvenzionale, tesa alla condanna degli attori alla restituzione delle somme sborsate per i costi anticipati per i lavori di ricostruzione dell'intero fabbricato, ivi comprese le loro unità immobiliari, oggetto di causa.
1.3. - Nonostante fosse stata ritualmente citata a comparire,
[...]
non si costituiva in giudizio, preferendo rimanere contumace. CP_2
1.4. - Interrotto il procedimento all'udienza del 12 novembre 2019 a seguito della dichiarazione ad opera del difensore costituito dell'intervenuto decesso dell'attrice, , il giudizio veniva ritualmente Persona_2 riassunto dagli eredi della de cuius con il tempestivo deposito del relativo ricorso, cui seguiva il consequenziale decreto di comparizione delle parti, il tutto ritualmente notificato a tutte le controparti già convenute, di cui quelle già costituite provvedevano a depositare il 6 ottobre 2020 la comparsa, con la
5 quale reiteravano le eccezioni, le domande e conclusioni di cui all'atto di costituzione in giudizio degli originari convenuti.
1.5. - Acquisita la documentazione prodotta dalle parti costituite;
ammesse ed espletate le prove orali articolate dalle stesse, ovvero la prova per interpello del solo convenuto, , oltre che la prova Parte_1 testimoniale, non essendo comparse le altre parti a rendere il loro interrogatorio formale deferito e pure ammesso;
precisate le conclusioni;
la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 598/2022, pubblicata il 4 aprile 2022, con la quale il Tribunale di Avellino, così testualmente stabiliva: “a) ordina a
e l'immediata restituzione, Parte_1 Persona_1 agli attori, dell'immobile sito in cat. Fl. 3 p.lla 744 sub 5, 6 e 8; CP_3
b) condanna e al pagamento di una Parte_1 Persona_1 indennità di occupazione pari ad € 3.000,00 mensili nei confronti degli attori
a partire dal 10.4.2015 e fino all'effettivo rilascio dell'immobile; c) rigetta ogni altra domanda;
d) condanna e Parte_1 Persona_1
in solido al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €
[...]
550,00 per esborsi ed € 7.254,00 per compenso professionale oltre IVA e CPA nonché spese generali al 15%.”
In particolare, il primo giudice decideva, come da sopra riportato dispositivo, avendo ritenuto: a) incontestata la proprietà, in capo agli attori, dei cespiti immobiliari de quibus, detenuti sine titulo dai convenuti, tenuti alla restituzione degli stessi;
b) fondata la domanda attrice di corresponsione dell'indennità di occupazione, commisurata in € 3.000,00 mensili, pari al canone di locazione versato dal Comune di a decorrere perlomeno CP_3 dal 10 aprile 2015 - data della missiva, con la quale i convenuti avevano non solo allegato che la divisione fosse stato negozio giuridico meramente fittizio, ma anche richiesto la restituzione di quanto versato per la ristrutturazione degli immobili in questione - fino all'effettivo rilascio;
c) sfornita di prova la domanda di risarcimento danni formulata dagli attori nei confronti dei convenuti;
d) infondata la domanda riconvenzionale d'usucapione proposta dai convenuti, essendo rimasto non provato il loro preteso possesso continuato per la durata del tempo utile ad usucapionem; e) priva di fondamento la seconda domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, tesa alla declaratoria della
6 simulazione dell'atto pubblico di divisione del 16 maggio 1997, non avendo gli stessi prodotto in giudizio il c.d. contratto dissimulato, non potendo trovare ingresso nel giudizio alcun'altra prova né documentale, né testimoniale, né indiziaria, al fine di dimostrare la simulazione del contratto intercorso tra le parti;
f) infondata, perché non provata, la domanda di rendicontazione proposta dagli attori nei confronti della convenuta, , non Controparte_2 essendo stata versata in atti la fonte del dovere di rendere il conto, ovvero la procura, con la quale le sarebbero stati conferiti i poteri di amministrazione e di gestione con la previsione di determinate modalità di rendiconto, il cui difetto non consente il ricorso alternativo ai comuni mezzi di prova.
2. - L'AP
2.1. - Avverso tale sentenza, con l'atto di citazione notificato nei giorni
8 e 22 agosto 2022, , , Parte_1 Pt_2 Parte_2 [...]
, , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, di cui il primo anche in proprio e tutti nella loro qualità di eredi di
[...]
IA AN essendone stati rispettivamente marito e figli, Per_1 proponevano appello innanzi a questa Corte, sulla base di quattro motivi di gravame, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni:
“- Preliminarmente sospendere, in via incidentale, la efficacia esecutiva e/o
l'esecuzione della sentenza impugnata, per quanto sopra argomentato;
-
Sempre preliminarmente ed in considerazioni dei motivi di appello ultimare la fase istruttoria con l'escussione dei testi indicati (avv. F. Frasca e Ing. P. De
Blasio), nonché disporre idonea ctu riguardo le domande riconvenzionali articolate da parte appellante;
- Accogliere, per tutti i motivi addotti, il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 598/2022 emessa dal Tribunale di Avellino, pubblicata il 04.04.2022 nell'ambito del giudizio
N.R.G. 612/2016, dichiarare ed accertare che nulla è dovuto agli appellati come risarcimento del danno e/o indennità, perché non vi è stata alcuna illegittima occupazione degli immobili oggetto di causa, e perché i beni in oggetto non hanno prodotto alcun reddito oltre alla intervenuta prescrizione degli stessi. - In accoglimento dell'appello proposto, riformare la sentenza ed accertare e condannare gli appellati alla restituzione delle somme sborsate per tutti i lavori sostenuti come richiesto e documentato sia per i lavori ex l.
7 219/81 che per i lavori dei locali locati al comune di per CP_3
l'adeguamento ed il ripristino dopo il rilascio e/o da accertarsi con idonea
CTU la cui richiesta si reitera specificatamente anche in tale sede perché necessaria ed indispensabile. - Riformare la sentenza impugnata e riconoscere la domanda riconvenzionale, ovvero la natura fittizia ed apparente dell'atto di divisione e dichiarare la titolarità dei beni in capo ai coniugi Persona_6
- Con vittoria di diritti, spese ed onorari di causa anche del giudizio di primo grado con attribuzione al procuratore antistatario.”
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 2 dicembre 2022, si costituivano in giudizio , , Controparte_4 Parte_3
, , , di cui il primo anche Parte_7 Parte_8 Parte_9 in proprio e tutti nella loro qualità di eredi, essendone stati rispettivamente marito e figli, di , eccependo l'inammissibilità del Persona_2 gravame ex art. 348-bis c.p.c., oltre che l'inammissibilità, ex art. 345 c.p.c., della documentazione nuova prodotta in questa fase del giudizio, contestando i motivi di censura, di cui richiedevano il rigetto, riproponendo, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, formulando l'appello incidentale, col quale richiedevano la riforma della sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla mancata attribuzione, in violazione degli artt. 1218, 1224 e 2043 c.c., della rivalutazione e degli interessi moratori, con decorrenza dalla scadenza di ciascuna annualità di occupazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011, sulle somme liquidate a titolo di risarcimento danni per l'occupazione sine titulo degli immobili per cui è causa da parte degli appellanti, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “I. Dichiari inammissibile
l'appello principale o, in ogni caso, lo rigetti perché manifestamente infondato. II. In accoglimento dell'appello incidentale, riformi in parte qua la sentenza impugnata, attribuendo ai comparenti rivalutazione ed interessi moratori, con decorrenza dalla scadenza di ciascuna annualità di occupazione illegittima, a far data dal 1/1/2011, sull'importo che sarà definitivamente liquidato a titolo di risarcimento danni per l'occupazione sine titulo degli immobili de quo. III. Condanni gli appellanti in solido alla refusione delle
8 spese e competenze del grado oltre rimborso di spese generali, iva e cpa con distrazione.”
2.3. - non si costituiva neppure in questa fase Controparte_2 del giudizio, sebbene fosse stata ritualmente citata a comparirvi.
2.4. - Nella mancata acquisizione del fascicolo cartaceo d'ufficio del primo grado del giudizio, la cui documentazione processuale risultava essere consultabile grazie al pertinente suo fascicolo elettronico;
respinta mediante l'ordinanza pubblicata il 26 gennaio 2023, poi, corretta con la successiva ordinanza pubblicata il giorno 1° agosto 2024, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata per l'insussistenza dei requisiti di legge;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 21 maggio 2025 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 17 giugno 2025; depositate dalle parti costituite le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il giorno 19 giugno 2025 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e della memoria di replica a cura dei soli appellati.
3. - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di Controparte_2
, per non essersi costituita in giudizio, nonostante fosse stata
[...] ritualmente citata a comparirvi.
4. - ESAME ECCEZIONE INAMMISSIBILITA' EX ART. 348-BIS C.P.C.
Sempre preliminarmente, il gravame principale va scrutinato sotto il profilo della sua ammissibilità, atteso che la difesa della parte appellata ne eccepiva l'inammissibilità, ex art. 348-bis c.p.c., vigente ratione temporis, così come introdotto dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in ragione di una ritenuta, non ragionevole probabilità di relativo accoglimento.
Risulta evidente che siffatta statuizione, dovendo costituire oggetto di una delibazione da compiersi alla prima udienza di trattazione, sia da ritenere ormai assorbita dalla decisione di merito.
9 Comunque, l'impugnazione principale, contrariamente a quanto eccepito dalla parte appellata, non si palesava manifestamente infondata, tale cioè da meritare la sanzione d'inammissibilità prevista dalla richiamata disposizione di rito, proponendo considerazioni e critiche alla prima decisione, che hanno reso indispensabile l'approfondimento necessariamente riservato alla cognizione piena di questa Corte.
5. - ESAME DEI MOTIVI DEI GRAVAMI: PRINCIPALE ED INCIDENTALE
5.1. - Con il primo motivo d'impugnazione principale gli appellanti censuravano la decisione gravata per avere il primo giudice, a loro dire, con motivazione contraddittoria ed illogica, oltre che in difetto di prova, condannato e al pagamento di una Parte_1 Persona_1 indennità di occupazione pari ad € 3.000,00 mensili nei confronti degli attori
a partire dal 10.4.2015 e fino all'effettivo rilascio dell'immobile”, somma ritenuta pure incongrua per eccesso, nonostante: a) il convenuto-appellante,
, avesse curato, nell'interesse di tutti i proprietari, ivi Parte_1 comprese le parti istanti, i lavori di ricostruzione, a seguito dell'evento sismico dell'anno 1980, del fabbricato in oggetto, di cui fanno parte gli immobili reclamati dagli attori-appellati, in virtù del finanziamento, ex lege 219/81, ottenuto dal Comune di che si erano protratti per circa 12 anni, CP_3 sostenendo la spesa di € 611.509,89, oltre ai lavori per l'adeguamento e la realizzazione della struttura locata, ad uso scolastico, al Comune di che aveva comportato un ulteriore costo, interamente a suo CP_3 carico, di oltre € 170.000,00, come da rendicontazione versata in atti nella presente fase, oltre ai successivi costi dal medesimo anticipati per i lavori di ripristino a seguito del rilascio degli stessi;
b) i beni reclamati in restituzione non avessero prodotto alcun reddito, salvo quello proveniente a seguito del contratto di locazione intercorso col Comune di durato nell'arco CP_3 temporale compreso tra gli anni 2006-2010; c) parte attrice non avesse fornito alcuna prova della reale intenzione di godere direttamente di tali immobili, ovvero di farli fruttare, vivendo in America, essendo consapevole di non aver alcun diritto sugli stessi, non essendone proprietaria, in considerazione del carattere fittizio dell'atto pubblico di divisione del 16 maggio 1997; d) parte attrice avesse quantificato la pretesa indennità, come conseguenza della
10 lamentata occupazione sine titulo, in ragione di € 1.707,84 mensili, pari alla quota di millesimi 569,28, corrispondente alla quota di comproprietà degli immobili reclamati, rispetto all'importo dell'intero canone mensile di €
3.000,00, comprensivo degli altri immobili appartenenti ai convenuti, facenti parte del medesimo fabbricato locato, così come versato dall'Ente pubblico conduttore.
5.2. - Il motivo è parzialmente fondato, per cui merita accoglimento nei limiti qui di seguito indicati.
Invero, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte impugnante principale, non v'è la prova in atti che il convenuto-appellante principale,
, avesse anticipato la somma di € 611.509,89 per i Parte_1 lavori di ricostruzione dell'intero fabbricato in questione, di cui fanno parte gli immobili richiesti in restituzione dagli attori-appellati, oltre che l'ulteriore importo di € 170.000,00 per i lavori di ripristino dei medesimi già concessi in locazione al Comune di a seguito del loro rilascio, somme di cui CP_3 la parte appellante principale reclama la restituzione anche in questa sede, non potendo trovare ritualmente ingresso nel processo la documentazione contabile tardivamente prodotta soltanto in questa fase del giudizio, attesa l'inammissibilità dell'acquisizione della medesima, ex art. 345 c.p.c., considerate, altresì, le approssimative e generiche propalazioni testimoniali sul punto, rese nel corso del primo grado del giudizio dai testimoni escussi.
Sfornita di pregio è, altresì, l'altra parte del primo motivo di critica principale, secondo la quale l'originaria parte attrice non avesse fornito alcuna prova della reale intenzione di godere direttamente di tali immobili, ovvero di farli fruttare, vivendo in America, circostanza quest'ultima smentita proprio dal richiamato contratto di locazione sottoscritto dalla sua mandataria nell'interesse di tale parte processuale, la quale, però, contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dal Tribunale, aveva quantificato la pretesa indennità per la lamentata occupazione de qua, nella misura di € 1.707,84 mensili, pari ai millesimi 569,28, corrispondenti alla quota di comproprietà degli originari attori in capo agli immobili reclamati in restituzione, oggetto di locazione, rispetto all'importo dell'intero canone locativo mensile di € 3.000,00, così
11 come versato dall'Ente pubblico conduttore anche per le porzioni immobiliari di proprietà dei convenuti, facenti parte del fabbricato locato.
Pertanto, in considerazione di quanto innanzi, non potendo essere provato nel suo preciso ammontare il danno in questione, il Collegio lo liquida in via equitativa, utilizzando come parametro valutativo il valore della quota del canone di locazione di mercato concordato tra le parti a proposito dell'intero cespite immobiliare concesso in locazione al Comune di per cui la sentenza impugnata va parzialmente riformata in ordine CP_3 al capo sub b) del suo dispositivo, con la contestuale condanna dei convenuti- appellanti principali al pagamento, in favore degli attori-appellati-appellanti incidentali, dell'indennità d'occupazione in ragione della complessiva somma
€ 1.707,84 mensili, con decorrenza dal 10 aprile dell'anno 2015, in riferimento alla quale si è formato il giudicato interno per l'omessa impugnazione sul punto, sino all'effettivo rilascio delle unità immobiliari, oggetto di causa.
5.3. - Con il secondo motivo d'appello principale le parti impugnanti criticavano la decisione impugnata per la pretesa violazione dei principi di disponibilità e di valutazione delle prove da parte del giudice di prime cure, il quale, a loro dire: a) avrebbe male interpretato gli esiti istruttori testimoniali e documentali, che corroborerebbero l'assunto difensivo di parte convenuta, secondo la quale quest'ultima avrebbe usucapito, in virtù del possesso continuato per vent'anni, il cespite immobiliare distinto in catasto al foglio 3, particella 744, subalterno 8.
5.4. - Tale motivo è destituito di fondamento, per cui va rigettato.
Infatti, i convenuti non provavano che essi stessi avessero effettivamente posseduto in maniera continuata per il periodo utile ad usucapionem l'unità immobiliare de qua.
Invero, in ordine alle contrastanti allegazioni delle parti costituite, coerentemente a quanto ritenuto dal primo giudice, la Corte rileva la congrua chiave di lettura da parte del Tribunale del quadro probatorio acquisito nel giudizio di primo grado, considerato che, interpretando e valutando correttamente, nel loro contesto generale, le deposizioni dei testimoni escussi, non si potesse e non si possa agevolmente desumere che effettivamente in capo ai convenuti si fosse costituito l'invocato acquisto della proprietà
12 dell'immobile de quo per effetto del possesso continuato, utile ai fini dell'usucapione, in considerazione del fatto che, a fronte del preteso possesso, che, a dire dei convenuti stessi, sarebbe cominciato a decorrere dal giorno 16 maggio 1997, data di sottoscrizione del richiamato atto pubblico di divisione, il libello introduttivo del giudizio di primo grado, interruttivo di tale preteso possesso, veniva ritualmente notificato il giorno 8 febbraio 2016, prima del compimento del ventennio di cui all'art. 1158 c.c.
5.5. - Con il terzo motivo di gravame principale le parti appellanti lamentavano il preteso errore, in cui sarebbe incorso il Tribunale, non avendo ritenuto, in violazione degli artt. 116 e 232 c.p.c., come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale ritualmente deferito agli attori ed alla convenuta,
, non presentatisi senza giustificato motivo Controparte_2 nell'udienza fissata per il loro interpello.
5.6. - Anche tale motivo di critica è sfornito di pregio, per cui va respinto, atteso che in tema di interrogatorio formale, l'art. 232 c.p.c. non ricollega alla mancata risposta, per quanto ingiustificata, l'effetto automatico della c.d. “ficta confessio”, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova, ossia di considerare le circostanze dedotte alla luce del complessivo quadro probatorio emergente dagli atti, che, nella fattispecie in esame, non risultano essere stati suffragati da alcun elemento di riscontro.
5.7. - Con il quarto motivo di censura principale gli impugnanti si dolevano della reiezione della domanda riconvenzionale d'usucapione e di simulazione, limitandosi ad allegare che, in seguito all'atto pubblico di divisione del 16 maggio 1997, aveva occupato Parte_1
l'immobile identificato in catasto al foglio 3, particella 744, subalterno 8, perché, a fronte di tutti gli esborsi ed i pagamenti effettuati per la ricostruzione dell'intero fabbricato, nel quale è ricompreso tale cespite immobiliare,
l'accordo con l'attore, , avrebbe previsto l'attribuzione di Controparte_1 tale unità immobiliare indipendentemente dal richiamato atto pubblico di divisione, da considerare inter partes simulato.
5.8. - Il motivo è infondato, per cui non merita di essere accolto.
13 A proposito della doglianza circa l'errore, in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure nel respingere la domanda riconvenzionale d'usucapione, è sufficiente richiamare quanto sul punto riportato nel precedente paragrafo sub 5.4.
In ordine, poi, alla parte di tale motivo di lamentela, secondo la quale il primo giudice avrebbe errato nel non dichiarare la simulazione dell'atto notarile di divisione, che sarebbe stato stipulato solo fittiziamente, per cui, in realtà, i convenuti sarebbero i reali proprietari degli immobili, oggetto di causa, che avrebbero formalmente acquisito, in ragione degli esborsi sostenuti per la ricostruzione dell'intero fabbricato, solo dopo che Parte_1 fosse tornato solvibile per gli istituti bancari, il Collegio ne rileva l'infondatezza, precisando che l'accordo simulatorio è, in linea di principio, privo di formalismi, vigendo il principio di libertà della forma, salvo che, come nella fattispecie in esame, la simulazione riguardi negozi per i quali è prescritta la forma scritta ad substantiam, per cui l'accordo simulatorio avrebbe dovuto rispettare la stessa forma.
Del resto, nell'ipotesi della simulazione relativa, che si concretizza, come nella specie, quando le parti contraenti vogliono un atto diverso - per la natura, l'oggetto, i soggetti - da quello ostensibile, la prova dell'accordo simulatorio, traducendosi nella dimostrazione del negozio dissimulato, deve essere fornita solo ed esclusivamente mediante la produzione in giudizio della scrittura contenente la controdichiarazione firmata dalle parti o, comunque, dalla parte contro la quale è esibita;
essa, pertanto, rientra nella previsione dell'art. 2725 c.c., ed esige l'atto scritto, salvo che si sia verificata la perdita incolpevole del documento, nel qual caso è consentito il ricorso alle testimonianze e alle presunzioni.
5.9. - A proposito dell'impugnazione incidentale le parti appellanti si limitavano a richiedere testualmente: “… la riforma in parte qua della sentenza impugnata nel capo relativo alla mancata attribuzione - in violazione degli artt. 1218 - 1224 c.c., nonché art. 2043 c.c. - della rivalutazione e degli interessi moratori, con decorrenza dalla scadenza di ciascuna annualità di occupazione a far data dal 1/1/2011, sulle somme liquidate a titolo di
14 risarcimento danni per l'occupazione sine titulo degli immobili per cui è causa da parte degli appellanti.”
5.10. - Il motivo è parzialmente fondato, per cui merita di essere accolto nei limiti di quanto qui di seguito precisato, avendo errato il giudice di primo grado a non liquidare la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, che vanno liquidati, trattandosi di obbligazione risarcitoria e non di debito di valuta, coerentemente all'insegnamento del giudice della nomofilachia, secondo il quale: “In presenza di una condanna al risarcimento del danno da occupazione illegittima, del pari correttamente, proprio perché trattasi di un risarcimento del danno e, non di condanna al pagamento di una obbligazione pecuniaria, la Corte d'Appello ha riconosciuto sull'importo liquidato la rivalutazione monetaria, risultando così infondata la doglianza dell'appellante svolta nella parte finale del secondo motivo. Doglianza, quest'ultima, che attiene al preteso assoggettamento dell'importo dovuto al principio nominalistico e non al modo di liquidazione degli accessori di un credito risarcitorio.” (Cass. civ., Sez. III,
Ord., (data ud. 10/10/2024) 18/12/2024, n. 33219).
Pertanto, sull'importo dovuto a titolo di sorta capitale sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, ma non a decorrere dal giorno 1° gennaio 2011, così come erroneamente preteso dalla parte impugnante in via incidentale, bensì con la decorrenza dal 10 aprile 2015, sulla quale si è formato il giudicato per l'omessa impugnazione sul punto, sino alla pubblicazione della presente decisione, per cui sulla somma complessiva, così come dovuta alla data della presente sentenza, comprensiva di rivalutazione monetaria e di interessi legali, sono dovuti gli ulteriori interessi legali sino al soddisfo.
7. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce delle svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che, ritenuta, in via istruttoria: a)
l'inammissibilità della c.t.u., la cui richiesta veniva reiterata in questa fase dai convenuti-appellanti principali, in quanto avente carattere meramente esplorativo, perché finalizzata alla quantificazione dei costi di ricostruzione del fabbricato, oltre che di ristrutturazione degli ambienti per il loro ripristino dopo la cessazione del rapporto locativo;
b) l'irrilevanza della prova testimoniale a mezzo dell'escussione degli ulteriori due testimoni non ascoltati nel corso del
15 primo grado del giudizio, essendo superflua l'ulteriore assunzione di tale prova orale, in considerazione degli esiti istruttori già acquisiti necessari per la decisione, potendo il giudice ridurre le liste dei testimoni sovrabbondanti, ai sensi dell'art. 345 c.p.c.; la Corte ritiene che la sentenza impugnata vada parzialmente riformata in ordine al capo sub b) del suo dispositivo, con la contestuale condanna dei convenuti-appellanti principali al pagamento, in favore degli attori-appellati-appellanti incidentali, dell'indennità
d'occupazione in ragione della complessiva somma di € 1.707,84 mensili, con decorrenza dal 10 di aprile dell'anno 2015, sino all'effettivo rilascio delle unità immobiliari, oggetto di causa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali decorrenti dalla scadenza di ogni singola mensilità, sino alla pubblicazione della presente decisione, oltre agli ulteriori interessi legali sino al soddisfo.
8. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
Il parziale accoglimento sia del primo motivo d'impugnazione principale che dell'unico motivo d'appello incidentale importano, da un lato, la rideterminazione delle spese del primo grado, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle stesse (Cass. civ.,
Sez. III, Sent., 29 ottobre 2019, n. 27606; Cass. civ., Sez. III, Ord., 12 aprile
2018, n. 9064; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 24 gennaio 2017, n. 1775), imponendo, dall'altro, la liquidazione di quelle di secondo grado.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, in considerazione della reciproca soccombenza tra le parti, consequenziale all'accoglimento parziale dell'originaria domanda attrice, sussistono i presupposti, ai sensi del comma 2 dell'art. 92 c.p.c., per disporre la parziale compensazione, nella misura di 1/3, delle spese del doppio grado del giudizio, ponendo la restante quota di 2/3 solidalmente a carico dei convenuti-appellanti principali, in favore degli attori- appellati-appellanti incidentali, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore del decisum, (da € 52.000,01 ad € 260.00,00), [allo stato pari ad €
216.895,68, a titolo di sorta capitale, corrispondente al prodotto tra i fattori: €
1.707,84, dovuto mensilmente, moltiplicato 127 mensilità, comprese dall'aprile dell'anno 2015 all'ottobre del corrente anno 2025], delle fasi
16 processuali eseguite e dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dal successivo D.M. 8 marzo 2018, n. 37, per il primo grado, e del medesimo D.M., come modificato ed integrato dal successivo
D.M. 13 agosto 2022, n. 147 per il secondo grado, il tutto con distrazione in favore dell'avv. IO LO LL, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sugli appelli, principale ed incidentale, proposti avverso la sentenza n. 598/2022 del Tribunale di Avellino, pubblicata il 4 aprile 2022, in parziale riforma limitatamente al capo sub b) del suo dispositivo, così provvede:
1) condanna , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 al solidale pagamento, in favore di , Controparte_4 Parte_3
,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 dell'indennità d'occupazione, in ragione della complessiva somma di €
1.707,84 mensili, con decorrenza dal 10 aprile dell'anno 2015, sino all'effettivo rilascio delle unità immobiliari, oggetto di causa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali decorrenti dalla scadenza di ogni singola mensilità, sino alla pubblicazione della presente decisione, oltre agli ulteriori interessi legali sino al soddisfo;
2) compensa nella misura di 1/3 le spese del doppio grado del giudizio e condanna , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , e alla
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 solidale rifusione della quota residua pari a 2/3, in favore di CP_1
, , , , Parte_1 Parte_3 Parte_7 Parte_8
, che liquida, nei limiti di detta ridotta misura: Parte_9
a) per il primo grado, nella complessiva somma di € 9.300,00, di cui €
350,00 a titolo di spese ed € 8.950,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. IO LO
LL, dichiaratosi antistatario;
17 b) per il secondo grado, nella complessiva somma di € 10.060,00, di cui
€ 518,00 a titolo di spese ed € 9.542,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. IO LO
LL, dichiaratosi antistatario.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della
Corte di Appello di Napoli, in data 9 ottobre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr.ssa Rosanna De Rosa
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr.ssa Rosanna De Rosa - Presidente dr. Giuseppe Gustavo Infantini - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 3690/2022/CC, avverso la sentenza n. 598/2022 del Tribunale di Avellino, pubblicata il 4 aprile 2022;
TRA
(C.F.: ), nato il Parte_1 CodiceFiscale_1
03.03.1936 a FR (Av); (C.F.: Parte_2 [...]
), nato il [...] a [...] (U.S.A.); C.F._2
(C.F.: ), nata il Parte_3 CodiceFiscale_3
22.10.1970 a Philadelphia PA (U.S.A.); (C.F.: Parte_4
), nata il [...] a [...] (U.S.A.); CodiceFiscale_4
(C.F.: , nata il [...] a Parte_5 CodiceFiscale_5
Philadelphia PA (U.S.A.); e (C.F.: Parte_6
), nata il [...] a [...] (U.S.A.); il CodiceFiscale_6 primo anche in proprio e tutti nella loro qualità di eredi, essendone stati rispettivamente marito e figli, di nata il [...] Persona_1
a Chiusano San Domenico (Av), deceduta il 28.12.2020, rappresentati e difesi dall'avv. Gerardo Perillo (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_7
, del foro di Avellino, come da Email_1 procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello; APPELLANTI PRINCIPALI
1 E
(C.F.: , nato a Controparte_1 CodiceFiscale_8
FR (Av) il 06.05.1934; (C.F.: Parte_3 [...]
), nata a [...] il [...]; C.F._9 Pt_7
(C.F.: ), nata a [...] il
[...] CodiceFiscale_10
10.03.1962; C.F.: ), nato Parte_8 CodiceFiscale_11
a FR (Av) il 30.07.1963; (C.F.: Parte_9 [...]
), nato a [...] il [...]; tutti residenti C.F._12 negli Stati Uniti d'America, di cui il primo anche in proprio e tutti nella loro qualità di eredi, essendone stati rispettivamente marito e figli, di
[...]
, nata il [...] a [...], deceduta Persona_2 il 04.12.2017 negli Stati Uniti d'America, rappresentati e difesi dall'avv.
IO LO LL (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_13
, del foro di Avellino, come da procura Email_2 speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello;
APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI
E
(C.F.: ), nata Controparte_2 CodiceFiscale_14
a FR (Av) il 10.06.1925.
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il giorno 8 febbraio
2016, e convenivano in giudizio, Controparte_1 Persona_2 innanzi al Tribunale di Avellino, e Parte_1 Persona_1
oltre che , al fine di conseguire
[...] Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “I. Accertare e dichiarare
l'obbligo della sig.ra di rendere il conto della sua Controparte_2 attività di procuratore degli attori e condannarla alla refusione in favore degli attori del saldo attivo della sua gestione, ovvero di tutte le somme da lei riscosse dal al netto di ogni spesa giustificata e Controparte_3 comprovata, oltre interessi legali a far data dalle singole riscossioni o, in
2 subordine, a far data dal 16/5/2014. II. Dichiarare e riconoscere che i convenuti detengono, illegittimamente e senza titolo, le unità immobiliari, di proprietà degli attori descritte nella parte espositiva del presente atto (punto
A della premessa) e distinte in C.F. al folio 3, part. 744, sub.ni 5, 6 e 8, e, per
l'effetto, condannarli al loro rilascio, libere da persone e cose, nonché al ristoro degli eventuali danni che risulteranno loro arrecati. III. Condannare i convenuti al ristoro dei danni subiti e subendi dagli attori per effetto della detenzione senza titolo da parte dei convenuti degli immobili in precedenza indicati ivi compreso il mancato reddito, commisurandoli al relativo reddito locativo, da ragguagliarsi ai canoni di locazioni corrisposti dal Comune di
il tutto oltre rivalutazione ed interessi a far data dal 1/1/2011. CP_3
IV. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre rimborso di spese generali, iva e cpa.”
A sostegno della loro domanda gli attori allegavano: a) di essere divenuti proprietari, in forza dell'atto pubblico di divisione del 16 maggio
1997, a rogito del notaio di alcune unità immobiliari, facenti parte Per_3 del fabbricato ubicato nel Comune di FR (Av) in Via Roma;
b) che i convenuti, e detenevano Parte_1 Persona_1 sine titulo il locale al piano terra, distinto in catasto al foglio 3, particella 744, subalterno 5, intestato all'attore, , oltre che il locale al Controparte_1 piano terra, distinto in catasto al foglio 3, particella 744, subalterno 6, nonché
l'appartamento al primo piano, distinto in catasto al foglio 3, particella 744, subalterno 8, intestati all'attrice, ; c) che l'indebita Persona_2 occupazione era cominciata a decorrere dal giorno 1° gennaio 2011, data in cui erano state rilasciate dal Comune di al quale tali unità CP_3 immobiliari, in uno ad altre di proprietà dei convenuti, facenti parte del medesimo fabbricato, erano state concesse in locazione, ad uso scolastico, dall'altra convenuta, , nella sua qualità di procuratrice Controparte_2 delle parti istanti, mediante il contratto di locazione sottoscritto il 10 maggio
2006, con la previsione del canone mensile di € 3.000,00, che, proporzionalmente ripartito in ragione dell'applicazione del criterio delle rendite catastali delle unità immobiliari locate, di cui al prospetto versato in atti, è proporzionalmente riferibile alle unità immobiliari di loro proprietà,
3 nella misura di millesimi 569,28, corrispondenti ad € 1.707,84 mensili;
d) che la locazione si era protratta durante l'arco di 55 mensilità, ovvero dal 1° giugno
2006 sino al 31 dicembre 2010, giorno in cui le unità immobiliari locate erano state rilasciate in condizioni deteriorate rispetto all'inizio del rapporto locativo, tant'è che il Comune conduttore aveva successivamente risarcito i locatori;
e) di non aver ricevuto dalla loro procuratrice né i rendiconti periodici, né alcuna rimessa di somme di denaro nel corso della sua gestione, pur avendo l'Ente conduttore versato, a titolo di canoni locativi, la complessiva somma di €
93.931,20, oltre al quantum versato a titolo di risarcimento danni, riferibili alle unità immobiliari di loro proprietà; f) di avere revocato con atto per notar del 16 maggio 2014 la procura rilasciata alla convenuta Per_4 [...]
; g) di avere ricevuto il 10 aprile 2015 l'atto di diffida non solo CP_2 ad effettuare il versamento, in favore dei convenuti, nel termine di quindici giorni, della pretesa somma di € 400.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi, il tutto per i titoli ivi specificati, ma anche a dovere comparire nello studio del notaio , al fine di formalizzare “quanto stabilito e Per_4 convenuto a suo tempo tra le parti verbalmente”; h) di avere contestato mediante la nota del 29 aprile 2015 le avverse pretese;
i) di essere tenuta la convenuta, , al rendiconto della sua attività Controparte_2 mandataria ed alla restituzione di tutte le somme riscosse per conto dei mandanti, indebitamente dalla prima trattenute, al netto delle spese sostenute e debitamente comprovate, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla relativa riscossione o, in subordine, dalla cessazione del rapporto di mandato;
j) di essere tenuti i convenuti, e Parte_1 Persona_1
non solo al rilascio delle unità immobiliari di proprietà degli istanti,
[...] detenute senza titolo dai primi, ma anche all'integrale ristoro dei danni subiti e subendi dagli attori a causa della lamentata illegittima detenzione, ivi compreso il mancato reddito, da rapportare al valore locativo di tali immobili, ricavabile dal canone locativo di cui al contratto di locazione intercorso con il
Comune di il tutto, oltre alla rivalutazione ed agli interessi a far CP_3 data dal giorno 1° gennaio 2011.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 25 maggio 2016, si costituivano in giudizio e Parte_1 Persona_1
4 eccependo: in via preliminare, l'improcedibilità della domanda attrice per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
nel merito,
l'infondatezza della domanda poiché con atto pubblico del 4 maggio 1989 per notaio i due fratelli (attore) e Per_5 Controparte_1 Parte_1
(convenuto) avevano nominato loro procuratrice la sorella,
[...] [...]
(convenuta), affinché amministrasse i loro beni, visto che CP_2 entrambi risiedevano all'estero, allegando, altresì, che, trattandosi di fabbricato oggetto di ricostruzione post-terremoto, le attribuzioni erano state fatte solo fittiziamente: in particolare, gli attori erano intestatari solamente formali, ma, in realtà, gli stessi si erano impegnati verbalmente a cedere le loro quote di attribuzione ai convenuti, e Parte_1 Persona_1 come corrispettivo dei lavori di ricostruzione e ristrutturazione sostenuti, specificando che detta intestazione fittizia si era resa necessaria a causa della forte esposizione debitoria di nei confronti di alcuni Parte_1 istituti bancari;
concludendo per la reiezione delle domande attrici;
per l'accoglimento della prima proposta domanda riconvenzionale, finalizzata alla declaratoria d'acquisto dell'unità immobiliare, distinta in catasto al foglio 3, particella 744, subalterno 8, a titolo di usucapione e, in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attrice, per l'accoglimento della seconda subordinata domanda riconvenzionale, tesa alla condanna degli attori alla restituzione delle somme sborsate per i costi anticipati per i lavori di ricostruzione dell'intero fabbricato, ivi comprese le loro unità immobiliari, oggetto di causa.
1.3. - Nonostante fosse stata ritualmente citata a comparire,
[...]
non si costituiva in giudizio, preferendo rimanere contumace. CP_2
1.4. - Interrotto il procedimento all'udienza del 12 novembre 2019 a seguito della dichiarazione ad opera del difensore costituito dell'intervenuto decesso dell'attrice, , il giudizio veniva ritualmente Persona_2 riassunto dagli eredi della de cuius con il tempestivo deposito del relativo ricorso, cui seguiva il consequenziale decreto di comparizione delle parti, il tutto ritualmente notificato a tutte le controparti già convenute, di cui quelle già costituite provvedevano a depositare il 6 ottobre 2020 la comparsa, con la
5 quale reiteravano le eccezioni, le domande e conclusioni di cui all'atto di costituzione in giudizio degli originari convenuti.
1.5. - Acquisita la documentazione prodotta dalle parti costituite;
ammesse ed espletate le prove orali articolate dalle stesse, ovvero la prova per interpello del solo convenuto, , oltre che la prova Parte_1 testimoniale, non essendo comparse le altre parti a rendere il loro interrogatorio formale deferito e pure ammesso;
precisate le conclusioni;
la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 598/2022, pubblicata il 4 aprile 2022, con la quale il Tribunale di Avellino, così testualmente stabiliva: “a) ordina a
e l'immediata restituzione, Parte_1 Persona_1 agli attori, dell'immobile sito in cat. Fl. 3 p.lla 744 sub 5, 6 e 8; CP_3
b) condanna e al pagamento di una Parte_1 Persona_1 indennità di occupazione pari ad € 3.000,00 mensili nei confronti degli attori
a partire dal 10.4.2015 e fino all'effettivo rilascio dell'immobile; c) rigetta ogni altra domanda;
d) condanna e Parte_1 Persona_1
in solido al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €
[...]
550,00 per esborsi ed € 7.254,00 per compenso professionale oltre IVA e CPA nonché spese generali al 15%.”
In particolare, il primo giudice decideva, come da sopra riportato dispositivo, avendo ritenuto: a) incontestata la proprietà, in capo agli attori, dei cespiti immobiliari de quibus, detenuti sine titulo dai convenuti, tenuti alla restituzione degli stessi;
b) fondata la domanda attrice di corresponsione dell'indennità di occupazione, commisurata in € 3.000,00 mensili, pari al canone di locazione versato dal Comune di a decorrere perlomeno CP_3 dal 10 aprile 2015 - data della missiva, con la quale i convenuti avevano non solo allegato che la divisione fosse stato negozio giuridico meramente fittizio, ma anche richiesto la restituzione di quanto versato per la ristrutturazione degli immobili in questione - fino all'effettivo rilascio;
c) sfornita di prova la domanda di risarcimento danni formulata dagli attori nei confronti dei convenuti;
d) infondata la domanda riconvenzionale d'usucapione proposta dai convenuti, essendo rimasto non provato il loro preteso possesso continuato per la durata del tempo utile ad usucapionem; e) priva di fondamento la seconda domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, tesa alla declaratoria della
6 simulazione dell'atto pubblico di divisione del 16 maggio 1997, non avendo gli stessi prodotto in giudizio il c.d. contratto dissimulato, non potendo trovare ingresso nel giudizio alcun'altra prova né documentale, né testimoniale, né indiziaria, al fine di dimostrare la simulazione del contratto intercorso tra le parti;
f) infondata, perché non provata, la domanda di rendicontazione proposta dagli attori nei confronti della convenuta, , non Controparte_2 essendo stata versata in atti la fonte del dovere di rendere il conto, ovvero la procura, con la quale le sarebbero stati conferiti i poteri di amministrazione e di gestione con la previsione di determinate modalità di rendiconto, il cui difetto non consente il ricorso alternativo ai comuni mezzi di prova.
2. - L'AP
2.1. - Avverso tale sentenza, con l'atto di citazione notificato nei giorni
8 e 22 agosto 2022, , , Parte_1 Pt_2 Parte_2 [...]
, , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, di cui il primo anche in proprio e tutti nella loro qualità di eredi di
[...]
IA AN essendone stati rispettivamente marito e figli, Per_1 proponevano appello innanzi a questa Corte, sulla base di quattro motivi di gravame, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni:
“- Preliminarmente sospendere, in via incidentale, la efficacia esecutiva e/o
l'esecuzione della sentenza impugnata, per quanto sopra argomentato;
-
Sempre preliminarmente ed in considerazioni dei motivi di appello ultimare la fase istruttoria con l'escussione dei testi indicati (avv. F. Frasca e Ing. P. De
Blasio), nonché disporre idonea ctu riguardo le domande riconvenzionali articolate da parte appellante;
- Accogliere, per tutti i motivi addotti, il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 598/2022 emessa dal Tribunale di Avellino, pubblicata il 04.04.2022 nell'ambito del giudizio
N.R.G. 612/2016, dichiarare ed accertare che nulla è dovuto agli appellati come risarcimento del danno e/o indennità, perché non vi è stata alcuna illegittima occupazione degli immobili oggetto di causa, e perché i beni in oggetto non hanno prodotto alcun reddito oltre alla intervenuta prescrizione degli stessi. - In accoglimento dell'appello proposto, riformare la sentenza ed accertare e condannare gli appellati alla restituzione delle somme sborsate per tutti i lavori sostenuti come richiesto e documentato sia per i lavori ex l.
7 219/81 che per i lavori dei locali locati al comune di per CP_3
l'adeguamento ed il ripristino dopo il rilascio e/o da accertarsi con idonea
CTU la cui richiesta si reitera specificatamente anche in tale sede perché necessaria ed indispensabile. - Riformare la sentenza impugnata e riconoscere la domanda riconvenzionale, ovvero la natura fittizia ed apparente dell'atto di divisione e dichiarare la titolarità dei beni in capo ai coniugi Persona_6
- Con vittoria di diritti, spese ed onorari di causa anche del giudizio di primo grado con attribuzione al procuratore antistatario.”
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 2 dicembre 2022, si costituivano in giudizio , , Controparte_4 Parte_3
, , , di cui il primo anche Parte_7 Parte_8 Parte_9 in proprio e tutti nella loro qualità di eredi, essendone stati rispettivamente marito e figli, di , eccependo l'inammissibilità del Persona_2 gravame ex art. 348-bis c.p.c., oltre che l'inammissibilità, ex art. 345 c.p.c., della documentazione nuova prodotta in questa fase del giudizio, contestando i motivi di censura, di cui richiedevano il rigetto, riproponendo, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, formulando l'appello incidentale, col quale richiedevano la riforma della sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla mancata attribuzione, in violazione degli artt. 1218, 1224 e 2043 c.c., della rivalutazione e degli interessi moratori, con decorrenza dalla scadenza di ciascuna annualità di occupazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011, sulle somme liquidate a titolo di risarcimento danni per l'occupazione sine titulo degli immobili per cui è causa da parte degli appellanti, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “I. Dichiari inammissibile
l'appello principale o, in ogni caso, lo rigetti perché manifestamente infondato. II. In accoglimento dell'appello incidentale, riformi in parte qua la sentenza impugnata, attribuendo ai comparenti rivalutazione ed interessi moratori, con decorrenza dalla scadenza di ciascuna annualità di occupazione illegittima, a far data dal 1/1/2011, sull'importo che sarà definitivamente liquidato a titolo di risarcimento danni per l'occupazione sine titulo degli immobili de quo. III. Condanni gli appellanti in solido alla refusione delle
8 spese e competenze del grado oltre rimborso di spese generali, iva e cpa con distrazione.”
2.3. - non si costituiva neppure in questa fase Controparte_2 del giudizio, sebbene fosse stata ritualmente citata a comparirvi.
2.4. - Nella mancata acquisizione del fascicolo cartaceo d'ufficio del primo grado del giudizio, la cui documentazione processuale risultava essere consultabile grazie al pertinente suo fascicolo elettronico;
respinta mediante l'ordinanza pubblicata il 26 gennaio 2023, poi, corretta con la successiva ordinanza pubblicata il giorno 1° agosto 2024, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata per l'insussistenza dei requisiti di legge;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 21 maggio 2025 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 17 giugno 2025; depositate dalle parti costituite le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il giorno 19 giugno 2025 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e della memoria di replica a cura dei soli appellati.
3. - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di Controparte_2
, per non essersi costituita in giudizio, nonostante fosse stata
[...] ritualmente citata a comparirvi.
4. - ESAME ECCEZIONE INAMMISSIBILITA' EX ART. 348-BIS C.P.C.
Sempre preliminarmente, il gravame principale va scrutinato sotto il profilo della sua ammissibilità, atteso che la difesa della parte appellata ne eccepiva l'inammissibilità, ex art. 348-bis c.p.c., vigente ratione temporis, così come introdotto dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in ragione di una ritenuta, non ragionevole probabilità di relativo accoglimento.
Risulta evidente che siffatta statuizione, dovendo costituire oggetto di una delibazione da compiersi alla prima udienza di trattazione, sia da ritenere ormai assorbita dalla decisione di merito.
9 Comunque, l'impugnazione principale, contrariamente a quanto eccepito dalla parte appellata, non si palesava manifestamente infondata, tale cioè da meritare la sanzione d'inammissibilità prevista dalla richiamata disposizione di rito, proponendo considerazioni e critiche alla prima decisione, che hanno reso indispensabile l'approfondimento necessariamente riservato alla cognizione piena di questa Corte.
5. - ESAME DEI MOTIVI DEI GRAVAMI: PRINCIPALE ED INCIDENTALE
5.1. - Con il primo motivo d'impugnazione principale gli appellanti censuravano la decisione gravata per avere il primo giudice, a loro dire, con motivazione contraddittoria ed illogica, oltre che in difetto di prova, condannato e al pagamento di una Parte_1 Persona_1 indennità di occupazione pari ad € 3.000,00 mensili nei confronti degli attori
a partire dal 10.4.2015 e fino all'effettivo rilascio dell'immobile”, somma ritenuta pure incongrua per eccesso, nonostante: a) il convenuto-appellante,
, avesse curato, nell'interesse di tutti i proprietari, ivi Parte_1 comprese le parti istanti, i lavori di ricostruzione, a seguito dell'evento sismico dell'anno 1980, del fabbricato in oggetto, di cui fanno parte gli immobili reclamati dagli attori-appellati, in virtù del finanziamento, ex lege 219/81, ottenuto dal Comune di che si erano protratti per circa 12 anni, CP_3 sostenendo la spesa di € 611.509,89, oltre ai lavori per l'adeguamento e la realizzazione della struttura locata, ad uso scolastico, al Comune di che aveva comportato un ulteriore costo, interamente a suo CP_3 carico, di oltre € 170.000,00, come da rendicontazione versata in atti nella presente fase, oltre ai successivi costi dal medesimo anticipati per i lavori di ripristino a seguito del rilascio degli stessi;
b) i beni reclamati in restituzione non avessero prodotto alcun reddito, salvo quello proveniente a seguito del contratto di locazione intercorso col Comune di durato nell'arco CP_3 temporale compreso tra gli anni 2006-2010; c) parte attrice non avesse fornito alcuna prova della reale intenzione di godere direttamente di tali immobili, ovvero di farli fruttare, vivendo in America, essendo consapevole di non aver alcun diritto sugli stessi, non essendone proprietaria, in considerazione del carattere fittizio dell'atto pubblico di divisione del 16 maggio 1997; d) parte attrice avesse quantificato la pretesa indennità, come conseguenza della
10 lamentata occupazione sine titulo, in ragione di € 1.707,84 mensili, pari alla quota di millesimi 569,28, corrispondente alla quota di comproprietà degli immobili reclamati, rispetto all'importo dell'intero canone mensile di €
3.000,00, comprensivo degli altri immobili appartenenti ai convenuti, facenti parte del medesimo fabbricato locato, così come versato dall'Ente pubblico conduttore.
5.2. - Il motivo è parzialmente fondato, per cui merita accoglimento nei limiti qui di seguito indicati.
Invero, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte impugnante principale, non v'è la prova in atti che il convenuto-appellante principale,
, avesse anticipato la somma di € 611.509,89 per i Parte_1 lavori di ricostruzione dell'intero fabbricato in questione, di cui fanno parte gli immobili richiesti in restituzione dagli attori-appellati, oltre che l'ulteriore importo di € 170.000,00 per i lavori di ripristino dei medesimi già concessi in locazione al Comune di a seguito del loro rilascio, somme di cui CP_3 la parte appellante principale reclama la restituzione anche in questa sede, non potendo trovare ritualmente ingresso nel processo la documentazione contabile tardivamente prodotta soltanto in questa fase del giudizio, attesa l'inammissibilità dell'acquisizione della medesima, ex art. 345 c.p.c., considerate, altresì, le approssimative e generiche propalazioni testimoniali sul punto, rese nel corso del primo grado del giudizio dai testimoni escussi.
Sfornita di pregio è, altresì, l'altra parte del primo motivo di critica principale, secondo la quale l'originaria parte attrice non avesse fornito alcuna prova della reale intenzione di godere direttamente di tali immobili, ovvero di farli fruttare, vivendo in America, circostanza quest'ultima smentita proprio dal richiamato contratto di locazione sottoscritto dalla sua mandataria nell'interesse di tale parte processuale, la quale, però, contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dal Tribunale, aveva quantificato la pretesa indennità per la lamentata occupazione de qua, nella misura di € 1.707,84 mensili, pari ai millesimi 569,28, corrispondenti alla quota di comproprietà degli originari attori in capo agli immobili reclamati in restituzione, oggetto di locazione, rispetto all'importo dell'intero canone locativo mensile di € 3.000,00, così
11 come versato dall'Ente pubblico conduttore anche per le porzioni immobiliari di proprietà dei convenuti, facenti parte del fabbricato locato.
Pertanto, in considerazione di quanto innanzi, non potendo essere provato nel suo preciso ammontare il danno in questione, il Collegio lo liquida in via equitativa, utilizzando come parametro valutativo il valore della quota del canone di locazione di mercato concordato tra le parti a proposito dell'intero cespite immobiliare concesso in locazione al Comune di per cui la sentenza impugnata va parzialmente riformata in ordine CP_3 al capo sub b) del suo dispositivo, con la contestuale condanna dei convenuti- appellanti principali al pagamento, in favore degli attori-appellati-appellanti incidentali, dell'indennità d'occupazione in ragione della complessiva somma
€ 1.707,84 mensili, con decorrenza dal 10 aprile dell'anno 2015, in riferimento alla quale si è formato il giudicato interno per l'omessa impugnazione sul punto, sino all'effettivo rilascio delle unità immobiliari, oggetto di causa.
5.3. - Con il secondo motivo d'appello principale le parti impugnanti criticavano la decisione impugnata per la pretesa violazione dei principi di disponibilità e di valutazione delle prove da parte del giudice di prime cure, il quale, a loro dire: a) avrebbe male interpretato gli esiti istruttori testimoniali e documentali, che corroborerebbero l'assunto difensivo di parte convenuta, secondo la quale quest'ultima avrebbe usucapito, in virtù del possesso continuato per vent'anni, il cespite immobiliare distinto in catasto al foglio 3, particella 744, subalterno 8.
5.4. - Tale motivo è destituito di fondamento, per cui va rigettato.
Infatti, i convenuti non provavano che essi stessi avessero effettivamente posseduto in maniera continuata per il periodo utile ad usucapionem l'unità immobiliare de qua.
Invero, in ordine alle contrastanti allegazioni delle parti costituite, coerentemente a quanto ritenuto dal primo giudice, la Corte rileva la congrua chiave di lettura da parte del Tribunale del quadro probatorio acquisito nel giudizio di primo grado, considerato che, interpretando e valutando correttamente, nel loro contesto generale, le deposizioni dei testimoni escussi, non si potesse e non si possa agevolmente desumere che effettivamente in capo ai convenuti si fosse costituito l'invocato acquisto della proprietà
12 dell'immobile de quo per effetto del possesso continuato, utile ai fini dell'usucapione, in considerazione del fatto che, a fronte del preteso possesso, che, a dire dei convenuti stessi, sarebbe cominciato a decorrere dal giorno 16 maggio 1997, data di sottoscrizione del richiamato atto pubblico di divisione, il libello introduttivo del giudizio di primo grado, interruttivo di tale preteso possesso, veniva ritualmente notificato il giorno 8 febbraio 2016, prima del compimento del ventennio di cui all'art. 1158 c.c.
5.5. - Con il terzo motivo di gravame principale le parti appellanti lamentavano il preteso errore, in cui sarebbe incorso il Tribunale, non avendo ritenuto, in violazione degli artt. 116 e 232 c.p.c., come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale ritualmente deferito agli attori ed alla convenuta,
, non presentatisi senza giustificato motivo Controparte_2 nell'udienza fissata per il loro interpello.
5.6. - Anche tale motivo di critica è sfornito di pregio, per cui va respinto, atteso che in tema di interrogatorio formale, l'art. 232 c.p.c. non ricollega alla mancata risposta, per quanto ingiustificata, l'effetto automatico della c.d. “ficta confessio”, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova, ossia di considerare le circostanze dedotte alla luce del complessivo quadro probatorio emergente dagli atti, che, nella fattispecie in esame, non risultano essere stati suffragati da alcun elemento di riscontro.
5.7. - Con il quarto motivo di censura principale gli impugnanti si dolevano della reiezione della domanda riconvenzionale d'usucapione e di simulazione, limitandosi ad allegare che, in seguito all'atto pubblico di divisione del 16 maggio 1997, aveva occupato Parte_1
l'immobile identificato in catasto al foglio 3, particella 744, subalterno 8, perché, a fronte di tutti gli esborsi ed i pagamenti effettuati per la ricostruzione dell'intero fabbricato, nel quale è ricompreso tale cespite immobiliare,
l'accordo con l'attore, , avrebbe previsto l'attribuzione di Controparte_1 tale unità immobiliare indipendentemente dal richiamato atto pubblico di divisione, da considerare inter partes simulato.
5.8. - Il motivo è infondato, per cui non merita di essere accolto.
13 A proposito della doglianza circa l'errore, in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure nel respingere la domanda riconvenzionale d'usucapione, è sufficiente richiamare quanto sul punto riportato nel precedente paragrafo sub 5.4.
In ordine, poi, alla parte di tale motivo di lamentela, secondo la quale il primo giudice avrebbe errato nel non dichiarare la simulazione dell'atto notarile di divisione, che sarebbe stato stipulato solo fittiziamente, per cui, in realtà, i convenuti sarebbero i reali proprietari degli immobili, oggetto di causa, che avrebbero formalmente acquisito, in ragione degli esborsi sostenuti per la ricostruzione dell'intero fabbricato, solo dopo che Parte_1 fosse tornato solvibile per gli istituti bancari, il Collegio ne rileva l'infondatezza, precisando che l'accordo simulatorio è, in linea di principio, privo di formalismi, vigendo il principio di libertà della forma, salvo che, come nella fattispecie in esame, la simulazione riguardi negozi per i quali è prescritta la forma scritta ad substantiam, per cui l'accordo simulatorio avrebbe dovuto rispettare la stessa forma.
Del resto, nell'ipotesi della simulazione relativa, che si concretizza, come nella specie, quando le parti contraenti vogliono un atto diverso - per la natura, l'oggetto, i soggetti - da quello ostensibile, la prova dell'accordo simulatorio, traducendosi nella dimostrazione del negozio dissimulato, deve essere fornita solo ed esclusivamente mediante la produzione in giudizio della scrittura contenente la controdichiarazione firmata dalle parti o, comunque, dalla parte contro la quale è esibita;
essa, pertanto, rientra nella previsione dell'art. 2725 c.c., ed esige l'atto scritto, salvo che si sia verificata la perdita incolpevole del documento, nel qual caso è consentito il ricorso alle testimonianze e alle presunzioni.
5.9. - A proposito dell'impugnazione incidentale le parti appellanti si limitavano a richiedere testualmente: “… la riforma in parte qua della sentenza impugnata nel capo relativo alla mancata attribuzione - in violazione degli artt. 1218 - 1224 c.c., nonché art. 2043 c.c. - della rivalutazione e degli interessi moratori, con decorrenza dalla scadenza di ciascuna annualità di occupazione a far data dal 1/1/2011, sulle somme liquidate a titolo di
14 risarcimento danni per l'occupazione sine titulo degli immobili per cui è causa da parte degli appellanti.”
5.10. - Il motivo è parzialmente fondato, per cui merita di essere accolto nei limiti di quanto qui di seguito precisato, avendo errato il giudice di primo grado a non liquidare la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, che vanno liquidati, trattandosi di obbligazione risarcitoria e non di debito di valuta, coerentemente all'insegnamento del giudice della nomofilachia, secondo il quale: “In presenza di una condanna al risarcimento del danno da occupazione illegittima, del pari correttamente, proprio perché trattasi di un risarcimento del danno e, non di condanna al pagamento di una obbligazione pecuniaria, la Corte d'Appello ha riconosciuto sull'importo liquidato la rivalutazione monetaria, risultando così infondata la doglianza dell'appellante svolta nella parte finale del secondo motivo. Doglianza, quest'ultima, che attiene al preteso assoggettamento dell'importo dovuto al principio nominalistico e non al modo di liquidazione degli accessori di un credito risarcitorio.” (Cass. civ., Sez. III,
Ord., (data ud. 10/10/2024) 18/12/2024, n. 33219).
Pertanto, sull'importo dovuto a titolo di sorta capitale sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, ma non a decorrere dal giorno 1° gennaio 2011, così come erroneamente preteso dalla parte impugnante in via incidentale, bensì con la decorrenza dal 10 aprile 2015, sulla quale si è formato il giudicato per l'omessa impugnazione sul punto, sino alla pubblicazione della presente decisione, per cui sulla somma complessiva, così come dovuta alla data della presente sentenza, comprensiva di rivalutazione monetaria e di interessi legali, sono dovuti gli ulteriori interessi legali sino al soddisfo.
7. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce delle svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che, ritenuta, in via istruttoria: a)
l'inammissibilità della c.t.u., la cui richiesta veniva reiterata in questa fase dai convenuti-appellanti principali, in quanto avente carattere meramente esplorativo, perché finalizzata alla quantificazione dei costi di ricostruzione del fabbricato, oltre che di ristrutturazione degli ambienti per il loro ripristino dopo la cessazione del rapporto locativo;
b) l'irrilevanza della prova testimoniale a mezzo dell'escussione degli ulteriori due testimoni non ascoltati nel corso del
15 primo grado del giudizio, essendo superflua l'ulteriore assunzione di tale prova orale, in considerazione degli esiti istruttori già acquisiti necessari per la decisione, potendo il giudice ridurre le liste dei testimoni sovrabbondanti, ai sensi dell'art. 345 c.p.c.; la Corte ritiene che la sentenza impugnata vada parzialmente riformata in ordine al capo sub b) del suo dispositivo, con la contestuale condanna dei convenuti-appellanti principali al pagamento, in favore degli attori-appellati-appellanti incidentali, dell'indennità
d'occupazione in ragione della complessiva somma di € 1.707,84 mensili, con decorrenza dal 10 di aprile dell'anno 2015, sino all'effettivo rilascio delle unità immobiliari, oggetto di causa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali decorrenti dalla scadenza di ogni singola mensilità, sino alla pubblicazione della presente decisione, oltre agli ulteriori interessi legali sino al soddisfo.
8. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
Il parziale accoglimento sia del primo motivo d'impugnazione principale che dell'unico motivo d'appello incidentale importano, da un lato, la rideterminazione delle spese del primo grado, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle stesse (Cass. civ.,
Sez. III, Sent., 29 ottobre 2019, n. 27606; Cass. civ., Sez. III, Ord., 12 aprile
2018, n. 9064; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 24 gennaio 2017, n. 1775), imponendo, dall'altro, la liquidazione di quelle di secondo grado.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, in considerazione della reciproca soccombenza tra le parti, consequenziale all'accoglimento parziale dell'originaria domanda attrice, sussistono i presupposti, ai sensi del comma 2 dell'art. 92 c.p.c., per disporre la parziale compensazione, nella misura di 1/3, delle spese del doppio grado del giudizio, ponendo la restante quota di 2/3 solidalmente a carico dei convenuti-appellanti principali, in favore degli attori- appellati-appellanti incidentali, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore del decisum, (da € 52.000,01 ad € 260.00,00), [allo stato pari ad €
216.895,68, a titolo di sorta capitale, corrispondente al prodotto tra i fattori: €
1.707,84, dovuto mensilmente, moltiplicato 127 mensilità, comprese dall'aprile dell'anno 2015 all'ottobre del corrente anno 2025], delle fasi
16 processuali eseguite e dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dal successivo D.M. 8 marzo 2018, n. 37, per il primo grado, e del medesimo D.M., come modificato ed integrato dal successivo
D.M. 13 agosto 2022, n. 147 per il secondo grado, il tutto con distrazione in favore dell'avv. IO LO LL, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sugli appelli, principale ed incidentale, proposti avverso la sentenza n. 598/2022 del Tribunale di Avellino, pubblicata il 4 aprile 2022, in parziale riforma limitatamente al capo sub b) del suo dispositivo, così provvede:
1) condanna , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 al solidale pagamento, in favore di , Controparte_4 Parte_3
,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 dell'indennità d'occupazione, in ragione della complessiva somma di €
1.707,84 mensili, con decorrenza dal 10 aprile dell'anno 2015, sino all'effettivo rilascio delle unità immobiliari, oggetto di causa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali decorrenti dalla scadenza di ogni singola mensilità, sino alla pubblicazione della presente decisione, oltre agli ulteriori interessi legali sino al soddisfo;
2) compensa nella misura di 1/3 le spese del doppio grado del giudizio e condanna , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , e alla
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 solidale rifusione della quota residua pari a 2/3, in favore di CP_1
, , , , Parte_1 Parte_3 Parte_7 Parte_8
, che liquida, nei limiti di detta ridotta misura: Parte_9
a) per il primo grado, nella complessiva somma di € 9.300,00, di cui €
350,00 a titolo di spese ed € 8.950,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. IO LO
LL, dichiaratosi antistatario;
17 b) per il secondo grado, nella complessiva somma di € 10.060,00, di cui
€ 518,00 a titolo di spese ed € 9.542,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. IO LO
LL, dichiaratosi antistatario.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della
Corte di Appello di Napoli, in data 9 ottobre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr.ssa Rosanna De Rosa
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