TAR Roma, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 23962
TAR
Ordinanza collegiale 26 aprile 2024
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TAR
Sentenza 29 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Vizi di natura procedurale: violazione dell'articolo 14 della legge n. 689/1981 per prolungamento abnorme della fase preistruttoria e violazione della ragionevole durata del procedimento

    Il Tribunale ha ritenuto che la Corte di Giustizia UE abbia stabilito che gli Stati membri non sono obbligati a imporre un termine di 90 giorni per l'avvio della fase istruttoria in contraddittorio, poiché ciò potrebbe compromettere l'indipendenza operativa dell'AGCM. Inoltre, la ricorrente non ha dimostrato un pregiudizio concreto ai propri diritti di difesa derivante dall'eventuale ritardo. Le proroghe sono state considerate giustificate dalla complessità del caso e dalla necessità di garantire il diritto di difesa.

  • Rigettato
    Vizi ed errori di natura sostanziale nella valutazione e qualificazione dell'intesa anticoncorrenziale

    Il Tribunale ha confermato la correttezza dell'operato amministrativo, ritenendo che l'intesa sia stata correttamente qualificata come bid rigging. La definizione del mercato rilevante è stata considerata adeguata e la prova dell'intesa è stata ritenuta fondata su elementi gravi, precisi e concordanti, incluse intercettazioni telefoniche e prove documentali. Il ruolo attivo della ricorrente nell'accordo illecito è stato accertato sulla base di conversazioni e utilizzi strumentali di ATI.

  • Rigettato
    Erronea e sproporzionata quantificazione della sanzione

    Il Tribunale ha ritenuto che l'amministrazione abbia fatto buon uso del proprio potere discrezionale nel calcolare la sanzione, considerando la gravità dell'infrazione (cartello orizzontale su gare pubbliche, anche di evidenza comunitaria) e il precedente della ricorrente in un'intesa simile. L'applicazione di uno sconto del 20% è stata giustificata dalla recidiva. La piena attuazione dell'intesa, il pregiudizio alla concorrenza e la segretezza dell'accordo hanno ulteriormente aggravato la sanzione. Il contributo collaborativo della ricorrente non è stato ritenuto sufficiente a giustificare attenuanti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 23962
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23962
    Data del deposito : 29 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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