TRIB
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/04/2025, n. 2097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2097 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Sara Perlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 12313/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] (CUI: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Stefania Rullo del Foro di Torino
PARTE ATTRICE
CONTRO
rappresentato e difeso dalla Controparte_1
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino presso cui è domiciliato
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino dell'8.3.2024, notificato l'1.7.2024, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'art. 19, c. 2 D. Lgs. 286/98.
Conclusioni parte attrice: ordinare alla Questura il rilascio del titolo di soggiorno.
Conclusioni parte convenuta: rigettarsi il ricorso, poiché infondato. Vinte le spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata da in data 5.4.2023, volta a ottenere il rilascio del Pt_1
permesso di soggiorno per motivi familiari, in quanto convivente con il familiare entro il II grado avente la cittadinanza italiana, il fratello, nato il [...], il Questore di Torino, con Parte_2 provvedimento prot. nr. 302/2024, reso in data 8.3.2024 e notificato l'1.7.2024 (cfr. doc. 1 ricorso introduttivo), ha denegato il rilascio, in quanto la PA ha ritenuto prevalente la pericolosità sociale del ricorrente, destinatario, nel 2018, di una condanna definitiva per il reato di maltrattamenti nei confronti della moglie.
L'istante ha impugnato il provvedimento, ritenuto illegittimo, chiedendo il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. In primo luogo, la difesa sottolinea come non sia stato contestato dalla PA il requisito della convivenza del ricorrente con il fratello , cittadino italiano, da ritenersi dunque come Parte_2
dato pacifico;
in secondo luogo, la difesa evidenza come la condanna riportata dal ricorrente è risalente nel tempo e riguarda fatti commessi dal 2013 al 2015. Dopo tale episodio, il ricorrente non ha più commesso reati di tale specie e indole.
La difesa, infine, rappresenta che il ricorrente vive in Italia con il fratello, in Valperga, via Villa 10, unitamente alla di lui compagna e al figlio degli stessi (cfr. doc. 2 ricorso introduttivo).
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente e tempestivamente notificati al
, che si è costituito in giudizio. Controparte_1
Parte resistente, con comparsa di costituzione depositata in data 16.12.2024, ha chiesto il rigetto del ricorso. In particolare, l'Avvocatura dello Stato, sulla scorta della sentenza di condanna del 2018 del Tribunale di Ivrea per il reato di maltrattamenti ai danni dalla convivente (condanna confermata dalla Corte d'Appello di Torino nel 2021, che ha disposto una riduzione della pena di quattro mesi
- cfr. doc. 3 comparsa di costituzione) ha evidenziato la pericolosità sociale di , Pt_1
contestando, inoltre, la convivenza tra il ricorrente e il fratello, , requisito essenziale Parte_2
per il rilascio del titolo richiesto.
Il Giudice, con decreto depositato in data 22.7.2024, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza al 18.12.2024.
All'udienza del 18.12.2024 parte ricorrente ha evidenziato che la sentenza di condanna della Corte
d'Appello di Torino è ora definitiva, con pena condizionalmente sospesa, e ha insistito per l'accoglimento del ricorso e, all'esito, il fascicolo è stato trattenuto dal Giudice a riserva. Il giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18.12.2024 ha rinviato per le precisazioni delle conclusioni all'udienza del 9.4.2025 e, all'esito, il fascicolo è stato trattenuto a decisione.
* * *
Va premesso che l'art. 19 co. 2 TU 286/98 vieta l'espulsione […] “c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”.
Ai sensi dell'art. 28 DPR 394/99, quando la legge dispone il divieto di espulsione, il Questore rilascia il permesso di soggiorno: […] b) per motivi familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'art. 19, comma 2 lett. c) del Testo Unico.
Nello specifico, le suddette disposizioni onerano lo straniero richiedente di dimostrare, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, i seguenti requisiti:
1) convivenza con un parente entro il secondo grado che sia cittadino italiano;
2) assenza di “motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato” che legittimino l'espulsione dello straniero ai sensi dell'art. 13 c. 1 TUI. Così brevemente riassunta la normativa che assume rilievo nel caso di specie, ritiene il Tribunale che il ricorrente non abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, non dimostrando, quindi, la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini del rilascio del titolo in permesso di soggiorno per motivi familiari, in particolare la convivenza con il fratello, cittadino italiano, contestata dalla PA nella comparsa di costituzione e risposta.
La difesa, nel caso di specie, ha allegato una dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dal ricorrente, in cui attesta di vivere con il fratello , la cognata e il nipote Parte_2 Per_1
presso l'abitazione sita a Valperga in via G. Villa n. 10 (cfr. doc. 2 ricorso introduttivo). Per_2
Tuttavia, dalle buste paga del ricorrente in atti, anche le più recenti del febbraio 2025, nonché dalla
Certificazione Unica del 2025, il ricorrente risulta residente a [...] in piazza Monte
Grappa, 4 (cfr. doc. 1, 2 e 3 nota di deposito del 2.4.2025).
E' evidente che la dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal ricorrente e depositata in atti non è idonea, in assenza di un attestato formale rilasciato dal Comune di residenza e in presenza di contestazione esplicita di parte del resistente, a comprovare la convivenza del ricorrente con il fratello cittadino italiano, soprattutto in ragione dei documenti lavorativi di segno contrario (buste paga e CUD recenti).
In conclusione, ad avviso del Tribunale, le produzioni documentali non hanno consentito di superare i dubbi relativi all'effettiva convivenza del ricorrente con familiare italiano.
Per questi motivi
, il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
-Rigetta il ricorso;
-Condanna il ricorrente a rifondere le spese legali a favore del convenuto, che liquida CP_1 nella somma di € 1.200,00 oltre Iva e Cpa se dovute.
-Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Torino il 9.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sara Perlo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Sara Perlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 12313/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] (CUI: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Stefania Rullo del Foro di Torino
PARTE ATTRICE
CONTRO
rappresentato e difeso dalla Controparte_1
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino presso cui è domiciliato
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino dell'8.3.2024, notificato l'1.7.2024, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'art. 19, c. 2 D. Lgs. 286/98.
Conclusioni parte attrice: ordinare alla Questura il rilascio del titolo di soggiorno.
Conclusioni parte convenuta: rigettarsi il ricorso, poiché infondato. Vinte le spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata da in data 5.4.2023, volta a ottenere il rilascio del Pt_1
permesso di soggiorno per motivi familiari, in quanto convivente con il familiare entro il II grado avente la cittadinanza italiana, il fratello, nato il [...], il Questore di Torino, con Parte_2 provvedimento prot. nr. 302/2024, reso in data 8.3.2024 e notificato l'1.7.2024 (cfr. doc. 1 ricorso introduttivo), ha denegato il rilascio, in quanto la PA ha ritenuto prevalente la pericolosità sociale del ricorrente, destinatario, nel 2018, di una condanna definitiva per il reato di maltrattamenti nei confronti della moglie.
L'istante ha impugnato il provvedimento, ritenuto illegittimo, chiedendo il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. In primo luogo, la difesa sottolinea come non sia stato contestato dalla PA il requisito della convivenza del ricorrente con il fratello , cittadino italiano, da ritenersi dunque come Parte_2
dato pacifico;
in secondo luogo, la difesa evidenza come la condanna riportata dal ricorrente è risalente nel tempo e riguarda fatti commessi dal 2013 al 2015. Dopo tale episodio, il ricorrente non ha più commesso reati di tale specie e indole.
La difesa, infine, rappresenta che il ricorrente vive in Italia con il fratello, in Valperga, via Villa 10, unitamente alla di lui compagna e al figlio degli stessi (cfr. doc. 2 ricorso introduttivo).
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente e tempestivamente notificati al
, che si è costituito in giudizio. Controparte_1
Parte resistente, con comparsa di costituzione depositata in data 16.12.2024, ha chiesto il rigetto del ricorso. In particolare, l'Avvocatura dello Stato, sulla scorta della sentenza di condanna del 2018 del Tribunale di Ivrea per il reato di maltrattamenti ai danni dalla convivente (condanna confermata dalla Corte d'Appello di Torino nel 2021, che ha disposto una riduzione della pena di quattro mesi
- cfr. doc. 3 comparsa di costituzione) ha evidenziato la pericolosità sociale di , Pt_1
contestando, inoltre, la convivenza tra il ricorrente e il fratello, , requisito essenziale Parte_2
per il rilascio del titolo richiesto.
Il Giudice, con decreto depositato in data 22.7.2024, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza al 18.12.2024.
All'udienza del 18.12.2024 parte ricorrente ha evidenziato che la sentenza di condanna della Corte
d'Appello di Torino è ora definitiva, con pena condizionalmente sospesa, e ha insistito per l'accoglimento del ricorso e, all'esito, il fascicolo è stato trattenuto dal Giudice a riserva. Il giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18.12.2024 ha rinviato per le precisazioni delle conclusioni all'udienza del 9.4.2025 e, all'esito, il fascicolo è stato trattenuto a decisione.
* * *
Va premesso che l'art. 19 co. 2 TU 286/98 vieta l'espulsione […] “c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”.
Ai sensi dell'art. 28 DPR 394/99, quando la legge dispone il divieto di espulsione, il Questore rilascia il permesso di soggiorno: […] b) per motivi familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'art. 19, comma 2 lett. c) del Testo Unico.
Nello specifico, le suddette disposizioni onerano lo straniero richiedente di dimostrare, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, i seguenti requisiti:
1) convivenza con un parente entro il secondo grado che sia cittadino italiano;
2) assenza di “motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato” che legittimino l'espulsione dello straniero ai sensi dell'art. 13 c. 1 TUI. Così brevemente riassunta la normativa che assume rilievo nel caso di specie, ritiene il Tribunale che il ricorrente non abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, non dimostrando, quindi, la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini del rilascio del titolo in permesso di soggiorno per motivi familiari, in particolare la convivenza con il fratello, cittadino italiano, contestata dalla PA nella comparsa di costituzione e risposta.
La difesa, nel caso di specie, ha allegato una dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dal ricorrente, in cui attesta di vivere con il fratello , la cognata e il nipote Parte_2 Per_1
presso l'abitazione sita a Valperga in via G. Villa n. 10 (cfr. doc. 2 ricorso introduttivo). Per_2
Tuttavia, dalle buste paga del ricorrente in atti, anche le più recenti del febbraio 2025, nonché dalla
Certificazione Unica del 2025, il ricorrente risulta residente a [...] in piazza Monte
Grappa, 4 (cfr. doc. 1, 2 e 3 nota di deposito del 2.4.2025).
E' evidente che la dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal ricorrente e depositata in atti non è idonea, in assenza di un attestato formale rilasciato dal Comune di residenza e in presenza di contestazione esplicita di parte del resistente, a comprovare la convivenza del ricorrente con il fratello cittadino italiano, soprattutto in ragione dei documenti lavorativi di segno contrario (buste paga e CUD recenti).
In conclusione, ad avviso del Tribunale, le produzioni documentali non hanno consentito di superare i dubbi relativi all'effettiva convivenza del ricorrente con familiare italiano.
Per questi motivi
, il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
-Rigetta il ricorso;
-Condanna il ricorrente a rifondere le spese legali a favore del convenuto, che liquida CP_1 nella somma di € 1.200,00 oltre Iva e Cpa se dovute.
-Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Torino il 9.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sara Perlo