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Sentenza 18 maggio 2026
Sentenza 18 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/05/2026, n. 17737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17737 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANIA nel procedimento a carico di: NA IO nato a [...] 11 12/11/1961 avverso la sentenza del 03/10/2025 del TRIBUNALE di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONETTA CICCARELLI che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 17737 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 05/02/2026 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Catania in composizione monocratica dichiarava non doversi procedere nei confronti di CA AR, imputato del delitto di cui agli artt. 624, 625, co. 1, n. 2) e n. 7), c.p., avente a oggetto l'energia elettrica di cui l'imputato, secondo la prospettazione accusatoria, si era impossessato, sottraendola alla società proprietaria "ENEL s.p.a.", alterando la registrazione del misuratore elettrico. In particolare, ad avviso del giudice di merito, va applicato nel caso in esame il principio affermato da una risalente pronuncia della giurisprudenza di questa Corte, alla luce del quale la sottrazione da parte dell'utente di energia elettrica mediante congegni che escludano il regolare funzionamento del contatore non puo ritenersi aggravata ai sensi dell'art 625 n 7) cod pen, poiche l'attività del colpevole, esplicandosi su cosa che, nel rispetto delle clausole contrattuali, è a lui concessa senza particolari limitazioni quantitative, non incide sulla generale destinazione della energia elettrica alla pubblica utilità, ma si limita ad ottenere, in virtu della fraudolenta esclusione della registrazione del consumo, l'illecito fine di usufruire di detta energia senza pagarne il prezzo (cfr. Sez. 2, n. 602 del 21/03/1967, Rv. 104749 - 01). Di conseguenza, trattandosi di un furto non aggravato dalla menzionata circostanza, in assenza della presentazione di una querela, il Tribunale pronunciava nei confronti dell'imputato sentenza di non doversi procedere per mancanza dell'indicata condizione di procedibilità 2. Avverso la suddetta sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in quanto la circostanza che la sottrazione dell'energia elettrica sia avvenuta attraverso la manomissione del contatore, non fa venir meno la destinazione del bene a pubblico servizio, che rende tuttora il reato per cui si procede perseguibile d'ufficio. 2. Con requisitoria scritta del 9.1.2026 il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa Simonetta Ceccarelli, chiede che il ricorso venga accolto. 3. Il ricorso è fondato e va accolto. 4. Va, innanzitutto, evidenziato che nel caso in eame nessun problema si pone in punto di contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, co. 1, n 7) cod pen, che risulta formalmente contestata al CA nel capo d'imputazione, sia attraverso il richiamo esplicito della norma in parola, sia con l'indicazione del relativo contenuto precettivo di fatto, cioè, commesso su cosa destinata a pubblico servizio. In presenza di tale circostanza aggravante, come è noto, il delitto di furto è tuttora procedibile d'ufficio, pur dopo la novella legislativa della cd. riforma Cartabia, in considerazione della nuova formulazione dell'art. 624, co. 3, cod. pen., come sostituito dall'art. 2, co. 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, che, nel prevedere la regola generale della procedibilità a querela della persona offesa del delitto di furto, contempla tra le eccezioni, per l'appunto, il caso in cui il furto sia commesso su cose destinate a pubblico servizio, integrante una delle circostanze aggravanti espressamente previste dall'art. 625, co. 1, n. 7), cod. pen. Allo stesso modo appare da tempo conslidato nella giurisprudenza di questa Corte l'orientamento secondo cui la sottrazione di energia elettrica attuata mediante la manomissione del contatore che alteri il sistema di misurazione dei consumi integra il reato di furto, in quanto detta misurazione ha la funzione di individuare l'entità dell'energia trasferita all'utente e quindi di specificare il consenso dell'ente erogatore in termini corrispondenti, sicché la condotta dell'agente prescinde dall'induzione in errore del somministrante ed è immediatamente diretta all'impossessamento della cosa per superare la contraria volontà del proprietario (cfr., ex plurimis, Sez. U, n. 10495 del 09/10/1996, Rv. Rv. 206174 - 01). Principio ribadito in una recente decisione, in cui si è evidenziato come integri il delitto di furto e non quello di frode informatica, la sottrazione di energia elettrica attuata mediante l'alterazione dei dati contenuti nel "chip" di misurazione del contatore elettronico, posto che tale condotta non è diretta, di per sé, ad alterare lo strumento elettronico, ma all'impossessamento non consentito dell'energia non contabilizzata (cfr. Sez. 5, n. 19021 del 15/04/2025, Rv. 288051 - 01). 7 Si tratta, allora, di verificare se l'impossessamento di energia elettrica operato attraverso l'alterazione del sistema di misurazione dei consumi, possa integrare o meno la fattispecie di furto aggravato dalla circostanza di cui all'art. 625, co. 1, n. 7), cod. pen., di furto, cioè, commesso su cosa destinata a pubblico servizio. La risposta a tale quesito non può che essere positiva, per le seguenti ragioni. Come affermato da un orientamento sorto nella giurisprudenza di legittimità, l'energia elettrica, su cui ricade la condotta di sottrazione, è un bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 2505 del 29/11/2023, [...], 285844; Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Rv. 285422). Sotto diverso profilo si è evidenziato come si imponga sempre una verifica di ordine giuridico sulla natura della "res", sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, Rv. 285878; Sez. 4, n. 46859 del 26/10/2023, Rv. 285465; Sez. 5, n. 26511 del 13/04/2021, Rv.281556). Orbene, se è indubbia la rilevanza pubblicistica di un bene come l'energia elettrica, ritiene il Collegio che decisivo, ai finì del giudizio sulla sussistenza della circostanza aggravante de qua, sia l'accertamento in ordine alla concreta destinazione (piuttosto che alla natura) del bene a un pubblico servizio. La pluralità di destinazioni che il bene-energia ha storicamente avuto e che potrà continuare ad avere (si pensi alla sempre maggiore diffusione di forme provate di autoproduzione di energia), comporta, infatti, che la destinazione di tale bene a un pubblico servizio non sia necessaria, vale a dire ontologicamente caratterizzante il bene medesimo, non potendo essere considerata alla stregua di un suo connotato intrinseco e auto- evidente, atteso che, per essere affermata o negata, richiede una valutazione da parte dell'interprete, valutazione che può in alcuni casi rilevarsi complessa implicando talora la considerazione di norme extra- penali, soggette, come insegna l'esperienza degli interventi normativi di varia natura che si sono susseguiti nel corso degli anni, a una continua evoluzione. 3 Che la destinazione del bene-energia possa essere mutevole, peraltro, lo dimostra plasticamente la compresenza, all'interno della disposizione normativa dì cui all'art. 625, co. 1, c.p., di due diverse circostanze aggravanti, quelle previste dal n. 7) e dal n.
7 -bis, circostanza, quest'ultima, che qualifica in termini di servizio pubblico l'erogazione di emergia, ritenute dalla giurisprudenza di questa Corte legate da un rapporto di specialità (cfr. Sez. 5, n. 26511 del 13/04/2021, Rv. 281556). Ciò posto, nella fattispecie per cui è processo la circostanza aggravante di cui si discute deve ritenersi correttamente contestata ed erroneamente esclusa, in quanto l'impossessamento dell'energia elettrica è avvenuto mediante alterazione del misuratore elettrico dell'ente erogatore collegato alla rete di distribuzione, rete, che, per l'appunto, secondo quanto affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, fornisce un "servizio" destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un'evidente e oggettiva esigenza di rilevanza "pubblica" (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Rv. 286291; Sez. 5, n. 35873 del 23/05/2024, Rv. 286943; Sez. 5, n. 37142 del 12/06/2024, Rv. 287060). 5. Sulla base delle svolte considerazioni, dovendosi ribadire che la ragione dell'accoglimento del ricorso del pubblico ministero è nel caso concreto da individuare nella ritenuta attitudine della originaria contestazione di reato a renderlo procedibile di ufficio, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al tribunale di Catania, in diversa composizione fisica, per un nuovo giudizio. Ciò in considerazione del recente intervento del legislatore, che con legge 9 agosto 2024, n. 114, pubblicata in G.U. del 10 agosto 2024, n. 187 Serie Generale, entrata in vigore in data 25 agosto 2024 (c.d. legge Nordio), per quanto di interesse, ha modificato l'art. 593, co. 2, c.p.p., che riconosceva al pubblico ministero il potere di appellare indistintamente tutte le sentenze di proscioglimento, eliminando tale ultima disposizione. Recita, infatti, nella sua nuova versione il secondo comma dell'art. 593, c.p.p., "Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di 4 proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2", tra i quali è ricompreso il reato previsto dallart. 625, cod. pen. Con tale disposizione non sembra essere stato affermato il principio di una generale inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero, ma, come è stato osservato, solo di un'inappellabilità limitata alle sentenze di proscioglimento per reati ritenuti meno gravi, senza, peraltro, che la "legge Nordio" abbia previsto alcuna norma transitoria, tesa a disciplinare la sorte delle impugnazioni proposte prima dell'entrata in vigore delle modifiche. Si tratta di una disposizione applicabile al caso in esame, posto che la sentenza di cui si discute è stata pronunciata in data 3 ottobre 2025, dunque successivamente alla modifica normativa entrata in vigore il 25 agosto 2024. Non potendo le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2, c.p.p., come quella emessa dal Tribunale di Catania, formare attualmente oggetto di appello da parte del pubblico ministero, esse, di conseguenza, non possono essere più impugnate attraverso lo strumento processuale del ricorso immediato per cassazione, di cui all'art. 569, c.p.p., la cui attivazione è riconosciuta in capo alla parte che, come recita il primo comma, del menzionato art. 569, c.p.p., "ha diritto di appellare la sentenza di primo grado". Resta, tuttavia, impregiudicato, ai sensi dell'art. 608, co. 1, c.p.p., norma che non è stata investita dall'intervento riformatore, il potere del procuratore generale presso la corte di appello di ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di proscioglimento inappellabile, categoria nella quale, come si è visto, ormai rientrano le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2, c.p.p. Potere esercitato specificamente nel caso in esame dal Procuratore generaledella Repubblica presso la Corte di Appello di Catania, attraverso l'impugnazione proposta, in accoglimento della quale gli atti vanno trasmessi, ai sensi dell'art. 623, lett. d), c.p.p., come si è detto, al Tribunale di Catania, in diversa composizione fisica, affinché provveda a un nuovo giudizio, uniformandosi ai principi di diritto in precedenza indicati.
P.Q.M.
5 annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Catania. Così deciso in Roma il 5.2.2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONETTA CICCARELLI che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 17737 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 05/02/2026 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Catania in composizione monocratica dichiarava non doversi procedere nei confronti di CA AR, imputato del delitto di cui agli artt. 624, 625, co. 1, n. 2) e n. 7), c.p., avente a oggetto l'energia elettrica di cui l'imputato, secondo la prospettazione accusatoria, si era impossessato, sottraendola alla società proprietaria "ENEL s.p.a.", alterando la registrazione del misuratore elettrico. In particolare, ad avviso del giudice di merito, va applicato nel caso in esame il principio affermato da una risalente pronuncia della giurisprudenza di questa Corte, alla luce del quale la sottrazione da parte dell'utente di energia elettrica mediante congegni che escludano il regolare funzionamento del contatore non puo ritenersi aggravata ai sensi dell'art 625 n 7) cod pen, poiche l'attività del colpevole, esplicandosi su cosa che, nel rispetto delle clausole contrattuali, è a lui concessa senza particolari limitazioni quantitative, non incide sulla generale destinazione della energia elettrica alla pubblica utilità, ma si limita ad ottenere, in virtu della fraudolenta esclusione della registrazione del consumo, l'illecito fine di usufruire di detta energia senza pagarne il prezzo (cfr. Sez. 2, n. 602 del 21/03/1967, Rv. 104749 - 01). Di conseguenza, trattandosi di un furto non aggravato dalla menzionata circostanza, in assenza della presentazione di una querela, il Tribunale pronunciava nei confronti dell'imputato sentenza di non doversi procedere per mancanza dell'indicata condizione di procedibilità 2. Avverso la suddetta sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in quanto la circostanza che la sottrazione dell'energia elettrica sia avvenuta attraverso la manomissione del contatore, non fa venir meno la destinazione del bene a pubblico servizio, che rende tuttora il reato per cui si procede perseguibile d'ufficio. 2. Con requisitoria scritta del 9.1.2026 il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa Simonetta Ceccarelli, chiede che il ricorso venga accolto. 3. Il ricorso è fondato e va accolto. 4. Va, innanzitutto, evidenziato che nel caso in eame nessun problema si pone in punto di contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, co. 1, n 7) cod pen, che risulta formalmente contestata al CA nel capo d'imputazione, sia attraverso il richiamo esplicito della norma in parola, sia con l'indicazione del relativo contenuto precettivo di fatto, cioè, commesso su cosa destinata a pubblico servizio. In presenza di tale circostanza aggravante, come è noto, il delitto di furto è tuttora procedibile d'ufficio, pur dopo la novella legislativa della cd. riforma Cartabia, in considerazione della nuova formulazione dell'art. 624, co. 3, cod. pen., come sostituito dall'art. 2, co. 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, che, nel prevedere la regola generale della procedibilità a querela della persona offesa del delitto di furto, contempla tra le eccezioni, per l'appunto, il caso in cui il furto sia commesso su cose destinate a pubblico servizio, integrante una delle circostanze aggravanti espressamente previste dall'art. 625, co. 1, n. 7), cod. pen. Allo stesso modo appare da tempo conslidato nella giurisprudenza di questa Corte l'orientamento secondo cui la sottrazione di energia elettrica attuata mediante la manomissione del contatore che alteri il sistema di misurazione dei consumi integra il reato di furto, in quanto detta misurazione ha la funzione di individuare l'entità dell'energia trasferita all'utente e quindi di specificare il consenso dell'ente erogatore in termini corrispondenti, sicché la condotta dell'agente prescinde dall'induzione in errore del somministrante ed è immediatamente diretta all'impossessamento della cosa per superare la contraria volontà del proprietario (cfr., ex plurimis, Sez. U, n. 10495 del 09/10/1996, Rv. Rv. 206174 - 01). Principio ribadito in una recente decisione, in cui si è evidenziato come integri il delitto di furto e non quello di frode informatica, la sottrazione di energia elettrica attuata mediante l'alterazione dei dati contenuti nel "chip" di misurazione del contatore elettronico, posto che tale condotta non è diretta, di per sé, ad alterare lo strumento elettronico, ma all'impossessamento non consentito dell'energia non contabilizzata (cfr. Sez. 5, n. 19021 del 15/04/2025, Rv. 288051 - 01). 7 Si tratta, allora, di verificare se l'impossessamento di energia elettrica operato attraverso l'alterazione del sistema di misurazione dei consumi, possa integrare o meno la fattispecie di furto aggravato dalla circostanza di cui all'art. 625, co. 1, n. 7), cod. pen., di furto, cioè, commesso su cosa destinata a pubblico servizio. La risposta a tale quesito non può che essere positiva, per le seguenti ragioni. Come affermato da un orientamento sorto nella giurisprudenza di legittimità, l'energia elettrica, su cui ricade la condotta di sottrazione, è un bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 2505 del 29/11/2023, [...], 285844; Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Rv. 285422). Sotto diverso profilo si è evidenziato come si imponga sempre una verifica di ordine giuridico sulla natura della "res", sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, Rv. 285878; Sez. 4, n. 46859 del 26/10/2023, Rv. 285465; Sez. 5, n. 26511 del 13/04/2021, Rv.281556). Orbene, se è indubbia la rilevanza pubblicistica di un bene come l'energia elettrica, ritiene il Collegio che decisivo, ai finì del giudizio sulla sussistenza della circostanza aggravante de qua, sia l'accertamento in ordine alla concreta destinazione (piuttosto che alla natura) del bene a un pubblico servizio. La pluralità di destinazioni che il bene-energia ha storicamente avuto e che potrà continuare ad avere (si pensi alla sempre maggiore diffusione di forme provate di autoproduzione di energia), comporta, infatti, che la destinazione di tale bene a un pubblico servizio non sia necessaria, vale a dire ontologicamente caratterizzante il bene medesimo, non potendo essere considerata alla stregua di un suo connotato intrinseco e auto- evidente, atteso che, per essere affermata o negata, richiede una valutazione da parte dell'interprete, valutazione che può in alcuni casi rilevarsi complessa implicando talora la considerazione di norme extra- penali, soggette, come insegna l'esperienza degli interventi normativi di varia natura che si sono susseguiti nel corso degli anni, a una continua evoluzione. 3 Che la destinazione del bene-energia possa essere mutevole, peraltro, lo dimostra plasticamente la compresenza, all'interno della disposizione normativa dì cui all'art. 625, co. 1, c.p., di due diverse circostanze aggravanti, quelle previste dal n. 7) e dal n.
7 -bis, circostanza, quest'ultima, che qualifica in termini di servizio pubblico l'erogazione di emergia, ritenute dalla giurisprudenza di questa Corte legate da un rapporto di specialità (cfr. Sez. 5, n. 26511 del 13/04/2021, Rv. 281556). Ciò posto, nella fattispecie per cui è processo la circostanza aggravante di cui si discute deve ritenersi correttamente contestata ed erroneamente esclusa, in quanto l'impossessamento dell'energia elettrica è avvenuto mediante alterazione del misuratore elettrico dell'ente erogatore collegato alla rete di distribuzione, rete, che, per l'appunto, secondo quanto affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, fornisce un "servizio" destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un'evidente e oggettiva esigenza di rilevanza "pubblica" (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Rv. 286291; Sez. 5, n. 35873 del 23/05/2024, Rv. 286943; Sez. 5, n. 37142 del 12/06/2024, Rv. 287060). 5. Sulla base delle svolte considerazioni, dovendosi ribadire che la ragione dell'accoglimento del ricorso del pubblico ministero è nel caso concreto da individuare nella ritenuta attitudine della originaria contestazione di reato a renderlo procedibile di ufficio, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al tribunale di Catania, in diversa composizione fisica, per un nuovo giudizio. Ciò in considerazione del recente intervento del legislatore, che con legge 9 agosto 2024, n. 114, pubblicata in G.U. del 10 agosto 2024, n. 187 Serie Generale, entrata in vigore in data 25 agosto 2024 (c.d. legge Nordio), per quanto di interesse, ha modificato l'art. 593, co. 2, c.p.p., che riconosceva al pubblico ministero il potere di appellare indistintamente tutte le sentenze di proscioglimento, eliminando tale ultima disposizione. Recita, infatti, nella sua nuova versione il secondo comma dell'art. 593, c.p.p., "Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di 4 proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2", tra i quali è ricompreso il reato previsto dallart. 625, cod. pen. Con tale disposizione non sembra essere stato affermato il principio di una generale inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero, ma, come è stato osservato, solo di un'inappellabilità limitata alle sentenze di proscioglimento per reati ritenuti meno gravi, senza, peraltro, che la "legge Nordio" abbia previsto alcuna norma transitoria, tesa a disciplinare la sorte delle impugnazioni proposte prima dell'entrata in vigore delle modifiche. Si tratta di una disposizione applicabile al caso in esame, posto che la sentenza di cui si discute è stata pronunciata in data 3 ottobre 2025, dunque successivamente alla modifica normativa entrata in vigore il 25 agosto 2024. Non potendo le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2, c.p.p., come quella emessa dal Tribunale di Catania, formare attualmente oggetto di appello da parte del pubblico ministero, esse, di conseguenza, non possono essere più impugnate attraverso lo strumento processuale del ricorso immediato per cassazione, di cui all'art. 569, c.p.p., la cui attivazione è riconosciuta in capo alla parte che, come recita il primo comma, del menzionato art. 569, c.p.p., "ha diritto di appellare la sentenza di primo grado". Resta, tuttavia, impregiudicato, ai sensi dell'art. 608, co. 1, c.p.p., norma che non è stata investita dall'intervento riformatore, il potere del procuratore generale presso la corte di appello di ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di proscioglimento inappellabile, categoria nella quale, come si è visto, ormai rientrano le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2, c.p.p. Potere esercitato specificamente nel caso in esame dal Procuratore generaledella Repubblica presso la Corte di Appello di Catania, attraverso l'impugnazione proposta, in accoglimento della quale gli atti vanno trasmessi, ai sensi dell'art. 623, lett. d), c.p.p., come si è detto, al Tribunale di Catania, in diversa composizione fisica, affinché provveda a un nuovo giudizio, uniformandosi ai principi di diritto in precedenza indicati.
P.Q.M.
5 annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Catania. Così deciso in Roma il 5.2.2026.