Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/06/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1210/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli RD -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1210 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione con ordinanza del 30 maggio 2025 avente ad oggetto divorzio congiunto e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Quarto alla Via G. De Falco, 301 presso lo studio dell'avv. Anna Riccio che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in OZ alla Via CP_1 C.F._2
Vigna, 19 presso lo studio dell'avv. Maria De Martino che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli RD
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 22 maggio 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
FATTO E DIRITTO
1
Con ricorso depositato il 24/3/2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in OZ il 5 settembre 1984, dal quale sono nati due figli (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] Per_1 Per_2
il 2 dicembre 1990), attualmente maggiorenni ed economicamente indipendenti- alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 22 maggio 2025 i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità
“figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti ed il relatore con ordinanza del 30 maggio
2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge
55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli RD (avvenuta il 23-5-2018) nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del Tribunale di Napoli RD del 15/6/2018; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, di seguito riportate:
1.I coniugi, liberamente ed espressamente , acconsentono alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in OZ (NA) trascritto presso i Registri di Stato Civile del
Comune di OZ (NA) atto n.91 parte II serie A;
2. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento in favore degli stessi;
3.I coniugi dichiarano con il presente accordo di divorzio consensuale di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla
a pretendere l'uno dall'altro;
4. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Va, pertanto, pronunciato il divorzio alle condizioni indicate essendo conformi alla legge .
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
2 V.G. n. 1210/2025
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in OZ il 5 settembre
1984 (atto n. 91, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1984) tra
[...]
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il Parte_1 CP_1
15.9.1959) alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di POZZUOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 30 maggio 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
3