Sentenza 7 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2002, n. 11839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11839 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto - LavoroSEZIONE LAVORO 1 839 0 2 Composta dagli Ill.mi Sigg ri Magist Presidente Dott. Salvatore SENE R.G.N. 22250/99 29448 ⠀ Dott. Paolino Consigliere DELL'ANNO Cron. Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. Pietro CUOCO Consigliere Ud. 07/03/02 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE 265 S ENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritu MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro IL CANCELLIERE tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
ST IL;
- intimato -
la sentenza n. 317/99 del Tribunale di avverso MESSINA, depositata il 02/07/99 - 284/98; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1019 udienza del 07/03/02 dal Consigliere Dott. Guglielmo -1- SIMONESCHI;
udito il P.M Generale Dott l'accoglimento . in persona del Sostituto Procuratore . Guido RAIMONDI che ha concluso per del ricorso per quanto di ragione. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Messina, sezione lavoro, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva la domanda proposta da ZO PP nei confronti del Ministero dell'Interno, per la condanna alla liquidazione di un assegno per invalidità civile, accertando che dalla C.T.U. di secondo grado, con valutazioni medico legali congruamente motivate, era risultata una invalidità permanente del 75% con decorrenza dal 1 gennaio 1996. Precisava il Tribunale che lo stato patologico accertato, costituito da spondilosi cervico dorso lombare, con gravissima ipercifosi dorsale e scoliosi destro concava dorsale, piede torto congenito bilaterale, artrosi spalla destra, neurosi ansioso depressiva, meritava di essere condiviso in quanto la diagnosi espressa era fondata su accurati esami clinici e strumentali e la valutazione della misura di incidenza delle infermità riscontrate sulla capacità di lavoro e di guadagno teneva esatto conto del grado di menomazione esistente al momento del giudizio, nonché della idoneità delle infermità ad impedire al ricorrente l'autonoma soddisfazione dei più elementari bisogni di vita. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione il Ministero dell'Interno censurandola per vizio di motivazione e violazione di 3 legge. L'intimato si è costituito per procura MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce il Ministero ricorrente, con il primo e secondo motivo, violazione degli artt. 24 e 38 Cost., degli dell'art. 4 legge n.artt. 101, 102, 103 c.p.c., 260/1958, degli artt. 6 quinto comma, 3 quinto comma, primo e secondo comma del d.p.r. n. 698 del 1994, coordinati con l'art. 11 della legge n. 537 del 1993, oltre a vizio di motivazione, ritenendo che il giudice a quo ha errato nell'individuare la legittimazione passiva del Ministero dell'Interno sia quanto all'accertamento del presupposto sanitario sia quanto al riconoscimento del beneficio economico, prima ancora attivato il procedimento diche fosse stato accertamento nella competente sede amministrativa ovvero nei confronti del Ministero del Tesoro. Con il terzo e il quarto motivo deduce il Ministero ricorrente violazione dell'art. 13 della legge n. 118/71, nonché vizio di motivazione, ritenendo che il Tribunale non ha motivato adeguatamente in ordine al contrasto tra la C.T.U. di primo e di secondo grado e neanche in ordine alla debenza del beneficio, perché carente di motivazione, sul punto, è la relazione del C.T.U. di secondo grado alla quale il Tribunale ha fatto riferimento. Con il quinto e il sesto motivo deduce il Ministero ricorrente sotto altro profilo violazione 4 dell'art. 13 della legge n. 1118/1971, oltre a vizio di omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia e vizio di omessa motivazione, rilevando che il Tribunale accolto la domanda sul soloha presupposto del requisito sanitario, senza considerare la necessità dell'accertamento altresì dei requisiti socio economici, quali il possesso di un reddito entro certi limiti, la incollocabilità, la insussistenza di situazioni di incompatibilità. Ritiene la Corte che il primo e il secondo motivo devono essere rigettati, uniformandosi al precedente di Cass. sez. un. 12 luglio 2000 n. 483, per la quale, nella specie, non si è "1 preventivamente in giudizio tenuti a chiedere l'accertamento del requisito sanitario nei confronti le u pa te del Ministero del Tesoro e poi a chiedere, le ea el n li preventivamente in giudizio l'accertamento del d ter in requisito sanitario nei confronti del Ministero del Tesoro e poi a chiedere, con distinto processo, l'attribuzione della prestazione pecuniaria nei confronti del Ministero dell'Interno, essendo invece sufficiente che l'interessato proponga una unica azione nei confronti di quest'ultimo Ministero, comportando la suddetta azione, volta alla affermazione del diritto alla prestazione pecuniaria, un accertamento soltanto incidentale dello status di invalido". Altrettanto 5 rigettato deve essere il terzo e quarto motivo, dovendosi considerare. la decisione del Tribunale adeguatamente motivata per l'esplicita considerazione delle patologie accertate dal C.T.U. di secondo grado, senza che sussista alcun obbligo di motivazione anche circa la diversità delle conclusioni delle conclusioni delle C.T.U. del primo e secondo grado di giudizio, ed inoltre per l'esplicita e sufficiente valutazione delle patologie medesime. Deve, invece, accogliersi il quinto e sesto motivo di ricorso, non risultando dalla decisione del Tribunale alcun riferimento agli ulteriori requisiti della prestazione oggetto di domanda, la cui sussistenza era onere della parte istante provare. Per i motivi che precedono la Corte accoglie il quinto e il sesto motivo di ricorso e rigetta gli altri;
cassa e rinvia anche per le spese al giudice designato in dispositivo
P. Q. M.
La Corte accoglie il quinto e il sesto motivo di ricorso, rigetta gli altri;
cassa e rinvia, anche per le spese alla Corte di Appello di Catania. Così deciso in Roma il 7 marzo 2002 Il Cons. Estensore Il Presidente Jalk 6 % lle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 7 A60.2002 CAoggi, Cruise Hanselle CANCELLIERE IL иде ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SEN! DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11:5-75 11: 933