Art. 3.
Agli effetti del trattamento di cui all'art. 1, l'istituzione di commissioni, consigli, comitati e collegi, che non siano previsti da disposizioni legislative o regolamentari, deve avere luogo con decreto Ministeriale da adottarsi di concerto col Ministro per il tesoro.
Agli effetti del trattamento di cui all'art. 1, l'istituzione di commissioni, consigli, comitati e collegi, che non siano previsti da disposizioni legislative o regolamentari, deve avere luogo con decreto Ministeriale da adottarsi di concerto col Ministro per il tesoro.