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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/09/2025, n. 3220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3220 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 11 settembre 2025, ha emesso ex art. 429 c.p.c., dando pubblica lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2221/2025 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...], il [...], ed ivi Parte_1 residente in [...], CF: , , rappresentato e difeso, giusta CodiceFiscale_1 procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Antonio Rapisarda
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. , con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, CP_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Livia Gaezza;
-RESISTENTE-
Oggetto: congedo straordinario ex art. 42, co. 5, d. lgs. n. 151/2001.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 05.03.2025, esponeva: che, in data 27.04.2023, presentava domanda di congedo (Rif. , n. A1733346), per assistere la suocera, CP_1 Persona_1 familiare con disabilità grave, per il periodo dal 15.05.2023 al 28.02.2024; che in data 14.06.2023, la richiesta di congedo veniva accolta dall'Istituto ed egli usufruiva del periodo di congedo straordinario, dal 15.05.2023 al 28.02.2024, senza alcuna interruzione;
che, conclusosi il periodo di congedo straordinario e sussistendone la necessità, presentava, in data
30.01.2024, una nuova richiesta, volta ad ottenere il beneficio, già precedentemente concesso, per il periodo dal 29.02.2024 al 31.12.2024; che in data 08.06.2024, l' comunicava, il rigetto della domanda di congedo n. A1911669 e la CP_1 reiezione della domanda n. A1733346, in precedenza accolta, adducendo quale motivazione il mancato rispetto dell'ordine di priorità previsto dal D.lgs n. 151/2001; che avverso i provvedimenti di rigetto, presentava, in data 12.08.2024, richiesta di riesame e successivamente, stante il silenzio dell'Istituto, ricorso amministrativo, in data 05.09.2024; che con delibera n. 2416395 del 06.11.2024, notificata il 06.12.2024, il Comitato Provinciale, rigettava il ricorso.
Deduceva l'erroneità del rigetto. Rappresentava, con riferimento alla domanda presentata il
27.04.2023 ed in precedenza accolta, l'illegittimità e contraddittorietà del provvedimento di rigetto, nonché la tardività dello stesso in quanto successivo alla fruizione della prestazione. Riteneva che non è possibile annullare le domande di congedo di cui trattasi, relative a periodi già fruiti, cosi come per legge e normative amministrative. Eccepiva, con riferimento ad entrambe le domande di congedo straordinario, di aver rispettato l'ordine di priorità previsto dal D.lgsn,151/2001, diversamente l' non avrebbe, in alcun modo, accolto la prima domanda. Precisava che la Sig.ra CP_1 Persona_1
non poteva ricevere l'assistenza del marito, Sig. poiché invalido con
[...] Persona_2 necessita di assistenza continua (fino al 28.08.2024, data in cui decedeva), e del figlio
[...]
, in quanto deceduto in data 24.08.2012; né poteva ricevere assistenza dalla figlia che per Per_3 le patologie riconosciutale, non si trovava nelle condizioni di prendersi cura dei genitori.
Conseguentemente, l'unico “parente/affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravita” disponibile era lui. Ribadiva che di fatto l'ordine di priorità veniva rispettato, in entrambe le domande, così come, correttamente, accertato nella domanda n. A1733346. Riteneva, pertanto che la seconda domanda, essendo la situazione identica alla precedente, doveva essere recepita quale prolungamento della domanda originaria, che lo stesso aveva già accettato. CP_1
Infine, rilevava, che, sebbene le domande, facessero riferimento solamente alla Sig.ra Persona_1
in realtà egli usufruiva del beneficio per accudire anche il Sig. (poiché
[...] Persona_2 entrambi i coniugi erano stati riconosciuti invalidi civili, con disabilità grave). Riteneva avere diritto al beneficio richiesto. Concludeva chiedendo: il riconoscimento del diritto, di fatto concesso originariamente dall'Istituto al Sig. , inerente la domanda di n. Parte_1 Pt_2
A1733346, per l'assistenza al familiare con disabilità grave, ovvero la Sig.ra Persona_1 per il periodo dal 15.05.2023 al 28.02.2024; e che la concessione di tale beneficio venga estesa anche alla domanda n. A1911669.
Nel merito chiedeva: accertare e riconoscere l'accoglimento della domanda n. A1733346 (Rif. ), CP_1 presentata dal Ricorrente, in data 27.04.2023, e riferita al periodo di per l'assistenza al Pt_2 familiare con disabilità grave, ovvero la Sig.ra per il periodo dal 15.05.2023 Persona_1 al 28.02.2024, redatta nel pieno rispetto del D.lgs n. 151/2001, accettata e in seguito, illegittimamente revocato, in data 08.06.2024 non essendo di fatto possibile annullare le domande del congedo di cui trattasi relative a periodi già usufruiti.
Accertare e Riconoscere l'accoglimento della domanda n. A1911669 (Rif. ), presentata dal CP_1
Ricorrente, in data 30.01.2024, e riferita al periodo di per l'assistenza al familiare con Pt_2 disabilità grave, ovvero la Sig.ra per il periodo dal 29.02.2024 al 31.12.2024. Persona_1
- Annullare quanto, illegittimamente, deliberato dal , a seguito di Ricorso Controparte_3
Amministrativo numero AMM/PSR/2024/67459 del 05.09.2024, presentato dal Sig.
[...]
e riferito alle domande n. A1733346 e n. A1911669; - Rigettare, le ragioni Parte_1 promosse dalla controparte poiché inammissibili in punto di diritto;
- Rigettare, con qualsiasi statuizione, le richieste, deduzioni, conclusioni promosse da controparte, poiché prive di elementi fattuali di pregio e senza alcun riscontro giuridico;
- Condannare l' al pagamento di tutte le CP_1 spese patite e patendi per non aver riscontrato, ad oggi, la richiesta di revisione presentata dal Sig.
; - Condannare l' , comunque, al pagamento di tutte le spese patite Parte_1 CP_1
e patendi in capo al Sig. ; - Condannare Parte_1 Controparte_4
per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da
[...] determinarsi in via equitativa;
- Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento oltre
CPA e IVA, come per legge, che si dichiara antistatario”.
Si costituiva, con memorie depositate il 18.06.2025, l' che previo richiamo alla normativa di CP_1 riferimento e alla ratio sottesa dalla stessa, nonché alle circolari n. 159/2013 e n. 32/2012, deduceva che le domande di congedo straordinario presentate dal ricorrente ai sensi del d.lgs. n. 151/2001 venivano respinte in quanto non risultava rispettato l'ordine di priorità previsto dall'art 42 comma 5
D. l.g.s.. Evidenziava che le domande, presentate dal ricorrente nella qualità di affine di primo grado della disabile Sig.ra venivano rigettate a seguito dell'accertamento Persona_1 dell'assenza di patologie invalidanti in capo alla figlia convivente della disabile, che, nell'ordine di graduazione previsto dall'art. 42 d.lga 151/2001, precedeva il ricorrente. Rilevava che da verifiche effettuate non risultava che avesse mai presentato domanda per l'accertamento dello Persona_4 status di invalido civile o di portatore di handicap in situazione di gravità, così come peraltro ammesso da controparte. Precisava che la documentazione sanitaria riguardante veniva, in Persona_4 conformità a quanto disposto dalla Circolare n. 32/2012, sottoposta al vaglio del Medico di CP_1 sede, che aveva ritenuto l'insussistenza di patologie “a carattere permanente, indicate dall'art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000
(Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari)”. Rappresentava che solo alla luce di un parere favorevole sarebbe stato legittimo passare da un grado all'altro di priorità, in ossequio alla lettera dell'art 42 comma 5 del citato Decreto legislativo e accogliere la domanda del ricorrente. Precisava, che la prima domanda di congedo straordinario presentata dal ricorrente, inizialmente accolta, veniva successivamente rigettata, una volta accertata l'omessa indicazione in domanda della presenza di figli conviventi del soggetto da assistere, nello specifico la figlia convivente che nel grado Persona_4 di priorità lo precedevano. A seguito di accertamento veniva appurata l'insussistenza del diritto del ricorrente a fruire del congedo in questione. Deduceva, altresì, l'infondatezza dell'eccezione secondo cui non sarebbe “possibile annullare le domande di congedo, relative a periodi già fruiti, così come per legge e normative amministrative.” Ribadiva che l'iniziale accoglimento della domanda scaturiva dalla condotta omissiva del ricorrente, che in domanda non aveva dichiarato la presenza di figli conviventi dell'assistita che precedevano gli affini nell'ordine di graduazione. Precisava che alcun affidamento nella sussistenza del diritto al beneficio, poteva essersi generato. Rilevava che l'istituto ha il potere di emettere provvedimenti di revoca delle autorizzazioni già concesse, in assenza dei presupposti di legge per la loro concessione potendo sempre l' operare, nell'esercizio del proprio CP_1 potere di autotutela, per come ribadito dalla Suprema Corte. Che in forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle amministrazioni pubbliche, l' è legittimato a compiere atti di CP_1 verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti nonché ad annullare d'ufficio, con effetto ex tunc, qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente eliminando gli effetti del precedente atto illegittimo, senza che a ciò sia d'ostacolo la buona fede del debitore, attesa l'irrilevanza degli atteggiamenti psicologici nello svolgimento del rapporto previdenziale, completamente governato dalla legge e soggetto ad un regime pubblicistico, salvo che sia la legge stessa a disporre diversamente. Contestava la richiesta di condanna ex art. 96
c.p.c., stante l'infondatezza del ricorso e l'assenza di prova in merito al danno asseritamente patito.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso Spese, competenze ed onorari come per legge.
All'odierna parte ricorrente insisteva nella richiesta di consulenza tecnica, avanzata nelle note autorizzate concesse all'udienza del 01.07.2025 e parte resistente si opponeva. Codesto giudice si ritirava in camera di consiglio per deliberare.
All'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, cosi provvede
_______________
2. Preliminarmente va rigettata la richiesta di ammissione di consulenza tecnica formulata da parte ricorrente solo con le note autorizzate depositate il 01.09.2025. Parte ricorrente chiede ammettersi consulenza tecnica al fine di accertare che , che lo precede nell'ordine di priorità stabilito Persona_4 dall'art. 42 d.lgs 151/2001, sia affetta da patologie invalidanti. Si osserva che in seno al ricorso introduttivo del presente giudizio parte ricorrente non ha chiesto, l'accertamento dello stato di invalidità di e ciò nonostante tra i motivi di rigetto, del ricorso amministrativo, addotti Persona_4 dal Comitato , nella delibera n. 2416395 del 6.11.2024 (all. 7 fasc. parte ricorrente), CP_3 venisse escluso, a seguito di parere delle medico legale di sede, che la signora fosse Persona_4 affetta da patologie invalidanti rientranti fra quelle dell'art.2, com. 1, lett. D), n. 1, 2 e 3 del Decreto
Interministeriale n.278 del 21 luglio 2000. Nella sopra citata delibera è infatti dato leggere
“considerato, altresì che le certificazioni mediche prodotte dall'interessato, sottoposte al vaglio del competente medico legale in sede non hanno evidenziato patologie invalidanti rientranti fra quelle dell'art.2, com. 1, lett. D), n. 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n.278 del 21 luglio 2000”.
Parte ricorrente si è limitato ad affermare che la signora figlia della disabile da Persona_4 assistere, per le patologie riconosciute non si trova nelle condizioni di prendersi cura della madre;
ma non ha mai chiesto che venisse accertato lo stato di invalidità della Nulla ha dedotto in merito Per_4 alla valutazione, operata dal competente medico legale di sede, che costituisce uno dei motivi di rigetto del ricorso amministrativo.
Stante il rigido regime delle preclusioni che caratterizza il processo del lavora la suddetta richiesta e la richiesta di consulenza tecnica, andava formulata, a pena di decadenza, in seno al ricorso introduttivo e non con le note autorizzate dopo la prima udienza di trattazione.
Si osserva, altresì che la documentazione sanitaria prodotta non è idonea stante l'esiguità della stessa e tenuto conto che per il periodo dal 2014 a settembre 2023 non risulta prodotta alcuna documentazione sanitaria della signora Si osserva, inoltre, che parte dei certificati Persona_4 prodotti sono di data successiva alla presentazione di entrambe le domande di congedo straordinario, mentre due certificati sono di data successiva alla prima domanda. Da ciò consegue, comunque, che inammissibile risulta la CTU chiesta da parte ricorrente in quanto finalizzata a superare gli oneri di allegazione e prova gravanti sulla stessa.
Per quanto sopra va rigettata la richiesta di ammissione di consulenza tecnica tardivamente formulata dal ricorrente.
3. Il ricorso non è fondato e non può trovare accoglimento.
Venendo alla fattispecie in esame il presente giudizio concerne la verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti la fruizione del congedo straordinario richiesto dal ricorrente per prestare assistenza alla suocera disabile.
Ai sensi dell'art. 42 comma 5 d.lgs. 151/2001, “Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'art 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2 , della legge 8 marzo 2000, n.53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20 della legge 20 maggio 2016, n.76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi;
in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi;
in caso di mancanza, decesso
o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.”
Ne deriva, ai fini di causa, che il congedo biennale può essere riconosciuto al familiare o affine entro il terzo grado convivente del disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma e sopra indicati.
L'ordine dei soggetti possibili beneficiari è stato indicato direttamente ed espressamente dalla legge e trova la sua ratio nella necessità di radicare la legittimazione alla fruizione del congedo in capo a quei soggetti che, per vincolo legale e per grado di parentela, si presume siano più vicini, anche dal punto di vista affettivo, alla persona disabile. La legge stabilisce pure le condizioni in cui si può
“scorrere” in favore del legittimato di ordine successivo - ossia mancanza, decesso o presenza di patologie invalidanti dei parenti di ordine precedente. Tale ordine non è derogabile. In altri termini, la norma, stabilendo un preciso ordine di priorità tra i legittimati, superabile solo alle condizioni indicate dalla stessa legge, mira ad evitare che il congedo sia fruito da soggetti che non provvedono realmente all'assistenza della persona disabile.
Parte ricorrente assume avere diritto a beneficiare del congedo straordinario ritenendo sussistere i presupposti previsi dalla norma. Egli asserisce che la figlia del disabile da assistere,. che nell'ordine previsto dalla normativa sopra richiamata lo precede, non si trova per le patologie riconosciutele nella condizione di prendersi cura del genitore, ciò legittimerebbe la concessione della prestazione al ricorrente, risultando rispettato l'ordine di priorità.
Parte resistente ha specificamente contestato il rispetto dell'ordine di priorità stabilito dall'art.42 comma 5 D.l.gs 151/2021 ritenendo che la figlia della disabile da assiste non sia affetta da patologie invalidanti. E' pacifico tra le parti che la sig.ra non ha mai presentato domanda per Persona_4
l'accertamento dello stato di invalidità. l'astituto ha altresì escluso che dalle certificazioni mediche prodotte dall'interessato, sottoposte al vaglio del competente medico legale in sede, risultano patologie invalidanti rientranti fra quelle dell'art.2, com. 1, lett. D), n. 1, 2 e 3 del Decreto
Interministeriale n.278 del 21 luglio 2000. A fronte della specifica contestazione dell' la domanda è rimasta priva dei necessari riscontri CP_1 probatori Idonei allo scopo. La documentazione medica in atti (si veda all.9 fasc. parte ricorrente), come detto, risulta costituita in parte da certificati successivi alla proposizione di entrambe le domande di congedo straordinario (trattasi di 2 certificati emessi uno a marzo 2024 e uno ad agosto
2024), in parte anteriore di circa dieci anni (1 certificato datato 2012 e uno 2014) ed in parte successivi alla prima domanda (un certificato emesso a settembre 2023 ed uno a novembre 2023).
Va, ribadito che nessuna certificazione risulta prodotto per il periodo dal 2014 a settembre 2023.
Dalla suddetta certificazione non è possibile evincere la sussistenza di uno stato invalidante che renda la figlia impossibilitata ad assistere la madre e ciò anche con riferimento alle patologie a carattere permanente indicate all'art. 2, comma 1, lett. d), numeri 1, 2 e 3 del decreto interministeriale 21 luglio
2000 n. 278. Le patologie riscontrate (diabete, obesità, tiroidite autoimmune ed ernia) e le terapie prescritte, laddove prescritte, non comportano complicanze ma solo la sottoposizione a controllo periodici. Nessuna terapia è data riscontrare per l'ernia riconosciutale.
Pertanto, giacché dal disposto dell'art. 42, co. 5, d. lgs. n. 151/2001 il diritto al congedo per assistere il congiunto affetto da grave disabilità può essere riconosciuto in favore dell'affine convivente solo laddove la figlia sia affetta da patologie invalidanti, deve concludersi che, nel caso di specie, non sussistano in capo al ricorrente i presupposti per il diritto che esso invoca in proprio favore ai sensi dell'art. 42, co. 5, d. lgs. n. 151/2011.
Si osserva, altresì che contrariamente a quanto asserito dal ricorrente il riconoscimento del diritto non può trovare fondamento nel provvedimento di accoglimento della domanda (pratica n A173346), comunicato con nota del 18.05.2023. Tale provvedimento è stato sostanzialmente revocato da quello successivo del 22/05/2024 che ha rilevato la mancanza dei presupposti per accedere al beneficio per la presenza di un familiare del disabile in grado di prestare assistenza.
Va precisato, che come correttamente rilevato dall'Istituto, nella sopracitata domanda non risulta indicata la figlia della disabile da assistere, né risulta allegata a ciascuna domanda la documentazione sanitaria di Detta documentazione risulta prodotta all' , dal ricorrente, solo in Persona_4 CP_1 sede di riesame e di ricorso al Comitato provinciale. Si osserva che rientra nei poteri di autotutela dell' revocare la prestazione concessa qualora come nel caso di specie accerti la mancanza dei CP_1 presupposti per godere della prestazione richiesta. Né e dato rinvenire un affidamento stante l'omissione del ricorrente e la tempestività della revoca del beneficio.
Da quanto sopra consegue che non è comprovato il requisito soggettivo del richiedente, che nell'ordine di priorità è successivo alla moglie (figlia del disabile da assistere), previsto per il beneficio. Mancando del requisito per accedere al beneficio di cui al congedo straordinario il ricorrente non ha diritto a godere della prestazione in oggetto e conseguentemente è legittimo l'operato dell' che CP_1 ha rigettato le domande.
3. Quanto alle spese di lite le stesse vanno dichiarate irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 delle disp. di att. al c.p.c. allegata agli atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2221/2025 R.G. così statuisce: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese
Catania, 11 settembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 11 settembre 2025, ha emesso ex art. 429 c.p.c., dando pubblica lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2221/2025 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...], il [...], ed ivi Parte_1 residente in [...], CF: , , rappresentato e difeso, giusta CodiceFiscale_1 procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Antonio Rapisarda
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. , con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, CP_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Livia Gaezza;
-RESISTENTE-
Oggetto: congedo straordinario ex art. 42, co. 5, d. lgs. n. 151/2001.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 05.03.2025, esponeva: che, in data 27.04.2023, presentava domanda di congedo (Rif. , n. A1733346), per assistere la suocera, CP_1 Persona_1 familiare con disabilità grave, per il periodo dal 15.05.2023 al 28.02.2024; che in data 14.06.2023, la richiesta di congedo veniva accolta dall'Istituto ed egli usufruiva del periodo di congedo straordinario, dal 15.05.2023 al 28.02.2024, senza alcuna interruzione;
che, conclusosi il periodo di congedo straordinario e sussistendone la necessità, presentava, in data
30.01.2024, una nuova richiesta, volta ad ottenere il beneficio, già precedentemente concesso, per il periodo dal 29.02.2024 al 31.12.2024; che in data 08.06.2024, l' comunicava, il rigetto della domanda di congedo n. A1911669 e la CP_1 reiezione della domanda n. A1733346, in precedenza accolta, adducendo quale motivazione il mancato rispetto dell'ordine di priorità previsto dal D.lgs n. 151/2001; che avverso i provvedimenti di rigetto, presentava, in data 12.08.2024, richiesta di riesame e successivamente, stante il silenzio dell'Istituto, ricorso amministrativo, in data 05.09.2024; che con delibera n. 2416395 del 06.11.2024, notificata il 06.12.2024, il Comitato Provinciale, rigettava il ricorso.
Deduceva l'erroneità del rigetto. Rappresentava, con riferimento alla domanda presentata il
27.04.2023 ed in precedenza accolta, l'illegittimità e contraddittorietà del provvedimento di rigetto, nonché la tardività dello stesso in quanto successivo alla fruizione della prestazione. Riteneva che non è possibile annullare le domande di congedo di cui trattasi, relative a periodi già fruiti, cosi come per legge e normative amministrative. Eccepiva, con riferimento ad entrambe le domande di congedo straordinario, di aver rispettato l'ordine di priorità previsto dal D.lgsn,151/2001, diversamente l' non avrebbe, in alcun modo, accolto la prima domanda. Precisava che la Sig.ra CP_1 Persona_1
non poteva ricevere l'assistenza del marito, Sig. poiché invalido con
[...] Persona_2 necessita di assistenza continua (fino al 28.08.2024, data in cui decedeva), e del figlio
[...]
, in quanto deceduto in data 24.08.2012; né poteva ricevere assistenza dalla figlia che per Per_3 le patologie riconosciutale, non si trovava nelle condizioni di prendersi cura dei genitori.
Conseguentemente, l'unico “parente/affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravita” disponibile era lui. Ribadiva che di fatto l'ordine di priorità veniva rispettato, in entrambe le domande, così come, correttamente, accertato nella domanda n. A1733346. Riteneva, pertanto che la seconda domanda, essendo la situazione identica alla precedente, doveva essere recepita quale prolungamento della domanda originaria, che lo stesso aveva già accettato. CP_1
Infine, rilevava, che, sebbene le domande, facessero riferimento solamente alla Sig.ra Persona_1
in realtà egli usufruiva del beneficio per accudire anche il Sig. (poiché
[...] Persona_2 entrambi i coniugi erano stati riconosciuti invalidi civili, con disabilità grave). Riteneva avere diritto al beneficio richiesto. Concludeva chiedendo: il riconoscimento del diritto, di fatto concesso originariamente dall'Istituto al Sig. , inerente la domanda di n. Parte_1 Pt_2
A1733346, per l'assistenza al familiare con disabilità grave, ovvero la Sig.ra Persona_1 per il periodo dal 15.05.2023 al 28.02.2024; e che la concessione di tale beneficio venga estesa anche alla domanda n. A1911669.
Nel merito chiedeva: accertare e riconoscere l'accoglimento della domanda n. A1733346 (Rif. ), CP_1 presentata dal Ricorrente, in data 27.04.2023, e riferita al periodo di per l'assistenza al Pt_2 familiare con disabilità grave, ovvero la Sig.ra per il periodo dal 15.05.2023 Persona_1 al 28.02.2024, redatta nel pieno rispetto del D.lgs n. 151/2001, accettata e in seguito, illegittimamente revocato, in data 08.06.2024 non essendo di fatto possibile annullare le domande del congedo di cui trattasi relative a periodi già usufruiti.
Accertare e Riconoscere l'accoglimento della domanda n. A1911669 (Rif. ), presentata dal CP_1
Ricorrente, in data 30.01.2024, e riferita al periodo di per l'assistenza al familiare con Pt_2 disabilità grave, ovvero la Sig.ra per il periodo dal 29.02.2024 al 31.12.2024. Persona_1
- Annullare quanto, illegittimamente, deliberato dal , a seguito di Ricorso Controparte_3
Amministrativo numero AMM/PSR/2024/67459 del 05.09.2024, presentato dal Sig.
[...]
e riferito alle domande n. A1733346 e n. A1911669; - Rigettare, le ragioni Parte_1 promosse dalla controparte poiché inammissibili in punto di diritto;
- Rigettare, con qualsiasi statuizione, le richieste, deduzioni, conclusioni promosse da controparte, poiché prive di elementi fattuali di pregio e senza alcun riscontro giuridico;
- Condannare l' al pagamento di tutte le CP_1 spese patite e patendi per non aver riscontrato, ad oggi, la richiesta di revisione presentata dal Sig.
; - Condannare l' , comunque, al pagamento di tutte le spese patite Parte_1 CP_1
e patendi in capo al Sig. ; - Condannare Parte_1 Controparte_4
per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da
[...] determinarsi in via equitativa;
- Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento oltre
CPA e IVA, come per legge, che si dichiara antistatario”.
Si costituiva, con memorie depositate il 18.06.2025, l' che previo richiamo alla normativa di CP_1 riferimento e alla ratio sottesa dalla stessa, nonché alle circolari n. 159/2013 e n. 32/2012, deduceva che le domande di congedo straordinario presentate dal ricorrente ai sensi del d.lgs. n. 151/2001 venivano respinte in quanto non risultava rispettato l'ordine di priorità previsto dall'art 42 comma 5
D. l.g.s.. Evidenziava che le domande, presentate dal ricorrente nella qualità di affine di primo grado della disabile Sig.ra venivano rigettate a seguito dell'accertamento Persona_1 dell'assenza di patologie invalidanti in capo alla figlia convivente della disabile, che, nell'ordine di graduazione previsto dall'art. 42 d.lga 151/2001, precedeva il ricorrente. Rilevava che da verifiche effettuate non risultava che avesse mai presentato domanda per l'accertamento dello Persona_4 status di invalido civile o di portatore di handicap in situazione di gravità, così come peraltro ammesso da controparte. Precisava che la documentazione sanitaria riguardante veniva, in Persona_4 conformità a quanto disposto dalla Circolare n. 32/2012, sottoposta al vaglio del Medico di CP_1 sede, che aveva ritenuto l'insussistenza di patologie “a carattere permanente, indicate dall'art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000
(Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari)”. Rappresentava che solo alla luce di un parere favorevole sarebbe stato legittimo passare da un grado all'altro di priorità, in ossequio alla lettera dell'art 42 comma 5 del citato Decreto legislativo e accogliere la domanda del ricorrente. Precisava, che la prima domanda di congedo straordinario presentata dal ricorrente, inizialmente accolta, veniva successivamente rigettata, una volta accertata l'omessa indicazione in domanda della presenza di figli conviventi del soggetto da assistere, nello specifico la figlia convivente che nel grado Persona_4 di priorità lo precedevano. A seguito di accertamento veniva appurata l'insussistenza del diritto del ricorrente a fruire del congedo in questione. Deduceva, altresì, l'infondatezza dell'eccezione secondo cui non sarebbe “possibile annullare le domande di congedo, relative a periodi già fruiti, così come per legge e normative amministrative.” Ribadiva che l'iniziale accoglimento della domanda scaturiva dalla condotta omissiva del ricorrente, che in domanda non aveva dichiarato la presenza di figli conviventi dell'assistita che precedevano gli affini nell'ordine di graduazione. Precisava che alcun affidamento nella sussistenza del diritto al beneficio, poteva essersi generato. Rilevava che l'istituto ha il potere di emettere provvedimenti di revoca delle autorizzazioni già concesse, in assenza dei presupposti di legge per la loro concessione potendo sempre l' operare, nell'esercizio del proprio CP_1 potere di autotutela, per come ribadito dalla Suprema Corte. Che in forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle amministrazioni pubbliche, l' è legittimato a compiere atti di CP_1 verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti nonché ad annullare d'ufficio, con effetto ex tunc, qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente eliminando gli effetti del precedente atto illegittimo, senza che a ciò sia d'ostacolo la buona fede del debitore, attesa l'irrilevanza degli atteggiamenti psicologici nello svolgimento del rapporto previdenziale, completamente governato dalla legge e soggetto ad un regime pubblicistico, salvo che sia la legge stessa a disporre diversamente. Contestava la richiesta di condanna ex art. 96
c.p.c., stante l'infondatezza del ricorso e l'assenza di prova in merito al danno asseritamente patito.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso Spese, competenze ed onorari come per legge.
All'odierna parte ricorrente insisteva nella richiesta di consulenza tecnica, avanzata nelle note autorizzate concesse all'udienza del 01.07.2025 e parte resistente si opponeva. Codesto giudice si ritirava in camera di consiglio per deliberare.
All'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, cosi provvede
_______________
2. Preliminarmente va rigettata la richiesta di ammissione di consulenza tecnica formulata da parte ricorrente solo con le note autorizzate depositate il 01.09.2025. Parte ricorrente chiede ammettersi consulenza tecnica al fine di accertare che , che lo precede nell'ordine di priorità stabilito Persona_4 dall'art. 42 d.lgs 151/2001, sia affetta da patologie invalidanti. Si osserva che in seno al ricorso introduttivo del presente giudizio parte ricorrente non ha chiesto, l'accertamento dello stato di invalidità di e ciò nonostante tra i motivi di rigetto, del ricorso amministrativo, addotti Persona_4 dal Comitato , nella delibera n. 2416395 del 6.11.2024 (all. 7 fasc. parte ricorrente), CP_3 venisse escluso, a seguito di parere delle medico legale di sede, che la signora fosse Persona_4 affetta da patologie invalidanti rientranti fra quelle dell'art.2, com. 1, lett. D), n. 1, 2 e 3 del Decreto
Interministeriale n.278 del 21 luglio 2000. Nella sopra citata delibera è infatti dato leggere
“considerato, altresì che le certificazioni mediche prodotte dall'interessato, sottoposte al vaglio del competente medico legale in sede non hanno evidenziato patologie invalidanti rientranti fra quelle dell'art.2, com. 1, lett. D), n. 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n.278 del 21 luglio 2000”.
Parte ricorrente si è limitato ad affermare che la signora figlia della disabile da Persona_4 assistere, per le patologie riconosciute non si trova nelle condizioni di prendersi cura della madre;
ma non ha mai chiesto che venisse accertato lo stato di invalidità della Nulla ha dedotto in merito Per_4 alla valutazione, operata dal competente medico legale di sede, che costituisce uno dei motivi di rigetto del ricorso amministrativo.
Stante il rigido regime delle preclusioni che caratterizza il processo del lavora la suddetta richiesta e la richiesta di consulenza tecnica, andava formulata, a pena di decadenza, in seno al ricorso introduttivo e non con le note autorizzate dopo la prima udienza di trattazione.
Si osserva, altresì che la documentazione sanitaria prodotta non è idonea stante l'esiguità della stessa e tenuto conto che per il periodo dal 2014 a settembre 2023 non risulta prodotta alcuna documentazione sanitaria della signora Si osserva, inoltre, che parte dei certificati Persona_4 prodotti sono di data successiva alla presentazione di entrambe le domande di congedo straordinario, mentre due certificati sono di data successiva alla prima domanda. Da ciò consegue, comunque, che inammissibile risulta la CTU chiesta da parte ricorrente in quanto finalizzata a superare gli oneri di allegazione e prova gravanti sulla stessa.
Per quanto sopra va rigettata la richiesta di ammissione di consulenza tecnica tardivamente formulata dal ricorrente.
3. Il ricorso non è fondato e non può trovare accoglimento.
Venendo alla fattispecie in esame il presente giudizio concerne la verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti la fruizione del congedo straordinario richiesto dal ricorrente per prestare assistenza alla suocera disabile.
Ai sensi dell'art. 42 comma 5 d.lgs. 151/2001, “Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'art 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2 , della legge 8 marzo 2000, n.53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20 della legge 20 maggio 2016, n.76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi;
in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi;
in caso di mancanza, decesso
o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.”
Ne deriva, ai fini di causa, che il congedo biennale può essere riconosciuto al familiare o affine entro il terzo grado convivente del disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma e sopra indicati.
L'ordine dei soggetti possibili beneficiari è stato indicato direttamente ed espressamente dalla legge e trova la sua ratio nella necessità di radicare la legittimazione alla fruizione del congedo in capo a quei soggetti che, per vincolo legale e per grado di parentela, si presume siano più vicini, anche dal punto di vista affettivo, alla persona disabile. La legge stabilisce pure le condizioni in cui si può
“scorrere” in favore del legittimato di ordine successivo - ossia mancanza, decesso o presenza di patologie invalidanti dei parenti di ordine precedente. Tale ordine non è derogabile. In altri termini, la norma, stabilendo un preciso ordine di priorità tra i legittimati, superabile solo alle condizioni indicate dalla stessa legge, mira ad evitare che il congedo sia fruito da soggetti che non provvedono realmente all'assistenza della persona disabile.
Parte ricorrente assume avere diritto a beneficiare del congedo straordinario ritenendo sussistere i presupposti previsi dalla norma. Egli asserisce che la figlia del disabile da assistere,. che nell'ordine previsto dalla normativa sopra richiamata lo precede, non si trova per le patologie riconosciutele nella condizione di prendersi cura del genitore, ciò legittimerebbe la concessione della prestazione al ricorrente, risultando rispettato l'ordine di priorità.
Parte resistente ha specificamente contestato il rispetto dell'ordine di priorità stabilito dall'art.42 comma 5 D.l.gs 151/2021 ritenendo che la figlia della disabile da assiste non sia affetta da patologie invalidanti. E' pacifico tra le parti che la sig.ra non ha mai presentato domanda per Persona_4
l'accertamento dello stato di invalidità. l'astituto ha altresì escluso che dalle certificazioni mediche prodotte dall'interessato, sottoposte al vaglio del competente medico legale in sede, risultano patologie invalidanti rientranti fra quelle dell'art.2, com. 1, lett. D), n. 1, 2 e 3 del Decreto
Interministeriale n.278 del 21 luglio 2000. A fronte della specifica contestazione dell' la domanda è rimasta priva dei necessari riscontri CP_1 probatori Idonei allo scopo. La documentazione medica in atti (si veda all.9 fasc. parte ricorrente), come detto, risulta costituita in parte da certificati successivi alla proposizione di entrambe le domande di congedo straordinario (trattasi di 2 certificati emessi uno a marzo 2024 e uno ad agosto
2024), in parte anteriore di circa dieci anni (1 certificato datato 2012 e uno 2014) ed in parte successivi alla prima domanda (un certificato emesso a settembre 2023 ed uno a novembre 2023).
Va, ribadito che nessuna certificazione risulta prodotto per il periodo dal 2014 a settembre 2023.
Dalla suddetta certificazione non è possibile evincere la sussistenza di uno stato invalidante che renda la figlia impossibilitata ad assistere la madre e ciò anche con riferimento alle patologie a carattere permanente indicate all'art. 2, comma 1, lett. d), numeri 1, 2 e 3 del decreto interministeriale 21 luglio
2000 n. 278. Le patologie riscontrate (diabete, obesità, tiroidite autoimmune ed ernia) e le terapie prescritte, laddove prescritte, non comportano complicanze ma solo la sottoposizione a controllo periodici. Nessuna terapia è data riscontrare per l'ernia riconosciutale.
Pertanto, giacché dal disposto dell'art. 42, co. 5, d. lgs. n. 151/2001 il diritto al congedo per assistere il congiunto affetto da grave disabilità può essere riconosciuto in favore dell'affine convivente solo laddove la figlia sia affetta da patologie invalidanti, deve concludersi che, nel caso di specie, non sussistano in capo al ricorrente i presupposti per il diritto che esso invoca in proprio favore ai sensi dell'art. 42, co. 5, d. lgs. n. 151/2011.
Si osserva, altresì che contrariamente a quanto asserito dal ricorrente il riconoscimento del diritto non può trovare fondamento nel provvedimento di accoglimento della domanda (pratica n A173346), comunicato con nota del 18.05.2023. Tale provvedimento è stato sostanzialmente revocato da quello successivo del 22/05/2024 che ha rilevato la mancanza dei presupposti per accedere al beneficio per la presenza di un familiare del disabile in grado di prestare assistenza.
Va precisato, che come correttamente rilevato dall'Istituto, nella sopracitata domanda non risulta indicata la figlia della disabile da assistere, né risulta allegata a ciascuna domanda la documentazione sanitaria di Detta documentazione risulta prodotta all' , dal ricorrente, solo in Persona_4 CP_1 sede di riesame e di ricorso al Comitato provinciale. Si osserva che rientra nei poteri di autotutela dell' revocare la prestazione concessa qualora come nel caso di specie accerti la mancanza dei CP_1 presupposti per godere della prestazione richiesta. Né e dato rinvenire un affidamento stante l'omissione del ricorrente e la tempestività della revoca del beneficio.
Da quanto sopra consegue che non è comprovato il requisito soggettivo del richiedente, che nell'ordine di priorità è successivo alla moglie (figlia del disabile da assistere), previsto per il beneficio. Mancando del requisito per accedere al beneficio di cui al congedo straordinario il ricorrente non ha diritto a godere della prestazione in oggetto e conseguentemente è legittimo l'operato dell' che CP_1 ha rigettato le domande.
3. Quanto alle spese di lite le stesse vanno dichiarate irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 delle disp. di att. al c.p.c. allegata agli atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2221/2025 R.G. così statuisce: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese
Catania, 11 settembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi