Sentenza 3 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/08/2001, n. 10717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10717 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
I L L 9 O 8 B 6 E . E e N N l , a O I 1 n Z 8 e REPUBBLICA ITALIANA A 9 p R 1 a T - S 1 m I e 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO G t - E s i 4 R s 2 l A . a CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE D L e E 3 h T c 2 N i f . i E SEZIONE PRIMA CIVILE S T d Composta dagli ll. Sig i M istrati:1 07 1 7 /01 E R o m A R.G.N.08665/99 Dott. Pasquale Presidente Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. Relatore Cron.23335 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere * Rep. Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Ud. 13/03/01 Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere OGGETTO: sanzione amministrativa ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sul ricorso proposto da: PREFETTO p.t. di POTENZA, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 121 presso 1'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
ricorrente
contro
OR ZZ, intimato avverso la sentenza del Pretore di Lagonegro n.25 del 30.10.98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/01 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; L 6/701 2001 Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Uccella, che ha concluso per la rimessione degli atti alle Sezioni Unite;
Svolgimento del processo Con sentenza 1/3.07.98 il Pretore di Lagonegro accoglieva l'opposizione proposta da OR ZA all'ordinanza ingiunzione del Prefetto di Potenza in data 28.01.98, notificatagli il 3.3.98, che gli irrogava sanzione pecuniaria per la violazione in data 21.6.97 dell'art. 149/2 c.d.s., riscontrata mediante autovelox. In particolare, l'opponente lamentava l'omessa notifica del verbale di accertamento separatamente da quello di contestazione e l'inesistenza, o comunque il difetto di prova, del limite di velocità. Rilevava il Pretore che l'ordinanza ingiunzione presentava molteplici vizi di legittimità, in parte dedotti in parte rilevabili d'ufficio e sia diretti che derivati, consistenti nella mancata contestazione immediata dell'infrazione, nella sottoscrizione del verbale di contestazione da parte di un agente diverso dall'accertatore, nella notifica di tale verbale anziché di quello di accertamento e nell'omessa notifica di quest'ultimo; nel difetto di motivazione sui rilievi avanzati dal trasgressore nel ricorso al Prefetto. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Prefetto di Potenza, avanzando, con atto notificato il 24.04.99, un unico motivo di censura. L'intimato non si è costituito. Motivi della decisione Con l'unico, complesso, motivo di impugnazione si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cpc, 22 e 23 1.s. 689/81, 200 e 201 digs 285/92, 384 e 385 d.p.r. 495/92. Sostiene il ricorrente che il Pretore è 2 برة incorso in vizio di ultrapetizione, per aver rilevato d'ufficio motivi di invalidità -omissione della contestazione immediata, omissione della notificazione di un verbale di accertamento diverso da quello di contestazione- non dedotti dall'opponente; per aver affermato l'invalidità dell'ordinanza ingiunzione per difetto di motivazione in ordine alle deduzioni del trasgressore, in contrasto con l'indirizzo della Cassazione che, data la riproponibilità in sede giudiziaria di tutte le difese, considera il difetto irrilevante (ex multis, Cass. 5884/97); per aver affermato la necessità della notifica di due verbali -di accertamento e di contestazione- in contrasto con la disciplina del codice della strada e del relativo regolamento;
per aver ritenuto viziato il verbale di contestazione, perché sottoscritto da ufficiale diverso dall'accertatore, di nuovo in contrasto con le richiamate norme del codice e del regolamento della strada;
nell'aver censurato la contestazione differita per ragioni ormai ripetutamente disattese dal giudice di legittimità (ex multis, Cass. 71 del 1997). L'opposizione all'ordinanza ingiunzione è, senza dubbio, un processo impugnatorio -nel senso che, se non impugnata, l'ordinanza si consolida- è disciplinato dalle norme del giudizio di cognizione civile -salve deroghe della normativa speciale- e l'esame della situazione sostanziale che ne forma l'oggetto soggiace ai principi del contraddittorio e della domanda dettati dall'art. 112 cpc (S.U. 3271 e 3272/90; ). Il potere di annullamento e di modifica dell'ordinanza che, nella materia in esame, è attribuito al giudice dell'opposizione (art. 205.3 dlgs 285/92 in relazione all'art. 23.11 1.s. 689/81) va esercitato nei limiti del principio dispositivo e non può quindi esprimersi nel rilevare cause di invalidità 3 برق estranee alla causa petendi dell'opposizione. Esulano dai vizi dedotti con l'atto di opposizione le questioni attinenti alla mancata motivazione, alla sottoscrizione del verbale di contestazione da parte di agente non accertatore, alla non immediata contestazione e sussiste quindi limitatamente alla non immediata contestazione- l'extrapetizione denunciata dall'Avvocatura che, per la sua pregiudizialità, assorbe la censura, ugualmente fondata, di insussistenza di tale ragione di illegittimità, rilevata d'ufficio. Non viene invece censurata l'extrapetizione in relazione alla invalidità dell'ordinanza ingiunzione per omessa motivazione ed alla viziata sottoscrizione del p.v.c. notificato, mentre è infondata la censura in relazione alla mancata notifica anche del p.v.a., perché si tratta di motivo di opposizione espressamente formulato dall'opponente: in relazione a tali affermazioni della sentenza impugnata dovrà quindi essere valutata la sussistenza dell' errore di diritto, ugualmente denunciato. Il Pretore ha rilevato da un lato che l'ordinanza si limita, in ordine ai motivi dedotti dal trasgressore, a confermare la sussistenza della violazione, “non avendo null'altro da aggiungere o modificare a quanto già verbalizzato dagli operatori”. Non si tratta, quindi, per quanto emerge dalla stessa sentenza, di motivazione mancante, per non aver il Prefetto preso cognizione delle deduzioni del trasgressore, ma di motivazione insufficiente, in quanto “non idonea ad evidenziare il ragionamento logico giuridico che ha condotto l'amministrazione" a disattenderne le deduzioni difensive, carenza che, a giudizio del Pretore, è idonea ad incidere negativamente sia sul diritto di difesa dell'opponente, posto nell'impossibilità di contraddire, non conoscendole, le ragioni della amministrazione, sia sulla cognizione del 4 Caf giudice, impedito ad esaminare le argomentazioni sottese alla risposta negativa ed a compararle adeguatamente alle eccezioni proposte dal ricorrente. Sulla necessità della motivazione del provvedimento con cui il Prefetto, disattendendo le deduzioni del trasgressore, irroga la sanzione amministrativa, questa sezione si è -successivamente alla decisione 5884/97 richiamata dal ricorrente- espressa positivamente (Cass. 391/99). Nel caso in esame, peraltro, come risulta dalla stessa sentenza pretoria e dalle espressioni sopra riportate, non si verte in una ipotesi di assenza, ma di motivazione inadeguata, insoddisfacente, avendo ritenuto il primo giudice che delle ragioni del rigetto delle deduzioni dell'interessato l'autorità amministrativa dovesse rendere più diffusamente ragione. Peraltro, mentre la carenza di motivazione -o la motivazione soltanto apparente- emerge ad un controllo di legittimità che il giudice dell'opposizione, in relazione al potere di annullamento concessogli, è tenuto (nei già precisati limiti) a svolgere, il giudizio di inadeguatezza si collega ad una valutazione di merito che non spetta al giudice ordinario condurre, dal momento che oggetto dell'opposizione non è il provvedimento del Prefetto, ma il rapporto sanzionatorio, tanto che (SU 5897/97) l'esperimento del ricorso è puramente facoltativo, ben potendo il trasgressore adire direttamente l'a.g.o. e proporre sin dall'inizio, in tale sede, le proprie deduzioni difensive. Rileva l'Avvocatura che la sentenza impugnata -così ponendo una del tutto autonoma ratio a sostegno della decisione di annullamento- ha ritenuto l'opposizione fondata anche in relazione alla dedotta illegittimità della non برق immediata contestazione della infrazione, in contrasto con un indirizzo del giudice di legittimità espresso in numerose pronunce. La censura è fondata. L'art. 384.1 del regolamento C.d.S., nell'elencazione esemplificativa delle ipotesi di impossibilità di contestazione immediata, enuncia anche quella dell'accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero anche dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari (ivi, lett. e dpr 610/96). Si tratta -cosi come nelle ipotesi esemplificative sub a, b, c, d dello stesso articolo- di impossibilità non assolute, ma relative, e quindi ovviabili, ma con misure eccedenti la normalità del servizio. La sentenza, nel ritenere che il richiamo alla prima delle ipotesi sub e contenuto nel verbale non sia tale da giustificare la non immediatezza della contestazione, si pone in contrasto non solo con l'indirizzo espresso dal giudice di legittimità, oltre che nelle sentenze dal Pretore stesso richiamate, anche nelle decisioni 4010/00; 10036/00; 10107/00; 2494/01, ma anche con la norma richiamata, incorrendo quindi nel dedotto errore di diritto: la possibilità di contestazione immediata può essere utilmente dedotta quando sussisteva in concreto -come sottolineano tutte le sentenze di questa Corte ora richiamate e, in termini particolarmente esaustivi, la sentenza 2494/01- e cioè nella specifica situazione esaminata, ma della possibilità concreta la sentenza impugnata non fa menzione. Il contrasto in punto di contestazione differita ed in punto di motivazione, che hanno indotto il P. G. a chiedere la decisione delle Sezioni Unite sono 6 Caf quindi, per quanto riguarda la contestazione differita, più apparenti che reali e, per quanto riguarda la necessità della motivazione, irrilevanti ai fini di questa decisione. L'art. 385 del d.p.r. 495/92, nel disciplinare le modalità di contestazione non immediata, prevede che l'organo accertatore compili il p.v.a. e lo trasmetta al comando od ufficio dal quale dipende;
che tale p.v.a. rimanga agli atti dell'ufficio, mentre ai trasgressori e responsabili venga notificato "uno degli originali o copia autenticata". Non esiste, quindi, un p.v.c. distinto dal p.v.a. e lo conferma il richiamo -in forza del rinvio che l'art. 385.4 effettua all'art. 383.3 e 383.4 dello stesso regolamento- ad un unico modello, costituito dall' allegato VI.1 “che fa parte integrante del [presente] regolamento” e che va utilizzato sia in caso di contestazione immediata, sia in caso di contestazione differita. Lo conferma l'art. 201 C.d.s., in forza del quale va notificato -al trasgressore, per quanto qui interessa- "il" verbale "con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata” e, nel testo di legge, l'impiego dell'articolo "il" costituisce un chiaro riferimento al p.v.a. previsto dall'art. 200 e copia del quale è acquisita agli atti dell'ufficio da cui l'accertatore dipende. Non sussiste, quindi, una questione di invalidità derivata dell'ordinanza ingiunzione perché non preceduta dalla notifica del p.v.a. e del p.v.c., ma unicamente la questione della validità del p.v.a. notificato, esclusa dalla sentenza impugnata in base al rilievo che il verbale notificato non risulta sottoscritto dagli accertatori (Rocco Giuseppe e Propato GI) ma dal 7 Caf solo PR GI. Poiché il verbale può essere notificato anche mediante l'invio di "copia autenticata a cura del responsabile dello [stesso] ufficio o comando" dal quale dipende l'organo accertatore, la circostanza rilevata dalla sentenza impugnata non è idonea a giustificare la pronuncia di annullamento, perché, mentre l'originale va sottoscritto dall'accertatore, è sufficiente che la copia rechi la sottoscrizione di chi ha titolo per autenticarla, questione che la sentenza impugnata non si è posta, non avendo accertato che PR GI non rivestiva la funzione di responsabile dell'ufficio. Inoltre, come già rilevato da questa Corte (Cass. 6475/00), il requisito deve intendersi soddisfatto quando la sottoscrizione provenga da un appartenente all'ufficio di cui fa parte l'agente accertatore, condizione la cui sussistenza non è posta in dubbio neppure dal contravventore. La cassazione della sentenza avviene, quanto al rilievo di non immediatezza della contestazione, per extrapetizione e quanto alle altre questioni esaminate, perché risulta errate in diritto l'annullamento dell'ordinanza per omessa motivazione, per omessa notifica del p.v.a., per mancanza, nel verbale notificato, della sottoscrizione degli accertatori. L'omessa pronuncia in ordine alla insussistenza del limite di velocità - motivo di opposizione dedotto dal ZA e non esaminato dal Pretore- doveva essere fatta valere mediante impugnazione della sentenza, che il ZA non ha proposto. Non sono, pertanto, necessari ulteriori accertamenti di fatto per decidere la causa nel merito, rigettando l'opposizione. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Cafро in accoglimento del ricorso, merito, rigetta l'opposizione Roma, 13 marzo 2001 Cons. 1_A Cof. cassa la sentenza impugnata e, giudicando nel e compensa le spese dell'intero giudizio. impell phot Il Presidente 34. I L L (2001 O 9 B 8 E 6 E . N N O , le I 1 Z a 8 A n R 9 e 1 T p IS - a 1 G 1 m E - te R 4 is 2 A s . D l L E a T 3 e N 2 h E ific . S T E d R o A m 9