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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 30/06/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2591/2023 vertente tra
) e , , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. ODETTE FRATTARELLI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Controguerra (TE) Vicolo del Passero n. 2;
ATTORI
e
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore;
CONVENUTA nonchè
, NT C.F._3 Controparte_3
, ), C.F._4 CP_4 C.F._5 Controparte_5
) C.F._6 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. LUCA MACCI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Controguerra (TE) Vicolo del
Passero n. 2;
INTERVENUTI
OGGETTO: Usucapione.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.6.2025. Tribunale di Teramo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno 2009
n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 31.10.2023, e Parte_1 [...] hanno citato in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la società Parte_2 [...] hiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Teramo, disattesa ogni contraria istanza, ritenuta la sommarietà della cognizione della causa de qua, provvedere e disporre come appresso:
1) accertare e dichiarare che i sigg.ri ed hanno acquistato a titolo Parte_1 Parte_2 originario la proprietà della porzione di particella identificata al nuovo Catasto Terreni del Comune di BA
CA (TE) (ex particella 1526 catasto terreni) al Foglio 10, particella 3822, come da planimetria per
l'estensione di 24,52 mq, corrispondenti alla terrazza, per l'effetto dell'usucapione ex art. 1158 c.c. in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni, previa approvazione del censimento al N.C.E.U. della particella 3822 e suo frazionamento, così come in atti individuato ed assegnazione alla porzione di fabbricato usucapendo di una nuova particella catastale;
2) ordinare alla competente Agenzia del Territorio di Teramo, la trascrizione dell'emanando provvedimento, con esonero di responsabilità, ed al competente ufficio catastale di provvedere alla voltura;
3) in caso di opposizione, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
La causa è stata iscritta al n.2591/2023 R.G.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, non si è costituita in giudizio la società convenuta.
Con ordinanza del 10.4.2024, respinte le richieste istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, stante l'evidente difetto di legittimazione passiva della società convenuta, da tempo cancellata dal registro delle imprese.
In data 24.5.2024 si sono costituiti in giudizio , , Controparte_3 NT CP_4
, , ritenendosi legittimati a partecipare al presente giudizio in luogo della società
[...] Controparte_5 cancellata;
essi hanno riferito che all'atto dello scioglimento i soci erano due: e NT
; il 29.9.2010 era deceduto lasciando quali eredi la coniuge CP_1 CP_1 CP_2
ed i tre figli , e che a loro volta subentrano
[...] Controparte_3 CP_4 Controparte_5 nella posizione giuridica del marito/padre.
2 Tribunale di Teramo
Quanto al merito della vicenda, gli intervenuti hanno dichiarato di non opporsi alla domanda formulata dai ricorrenti, di riconoscere l'intervenuto acquisto per usucapione della particella indicata, così come frazionata per la parte relativa al terrazzo che era stato sempre nell'esclusivo possesso, pacifico ed ultraventennale degli stessi.
Hanno chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare che i sigg.ri ed hanno acquistato a titolo Parte_1 Parte_2 originario la proprietà della porzione di particella identificata al nuovo Catasto Terreni del Comune di BA
CA (TE) (ex particella 1526 catasto terreni) al Foglio 10, particella 3822, come da planimetria per
l'estensione di 24,50 mq, corrispondenti alla terrazza (v. doc.5 fascicolo ricorrenti), per l'effetto dell'usucapione ex art. 1158 c.c. in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni, previa approvazione del censimento al N.C.E.U. della particella 3822 e suo frazionamento, così come in atti individuato ed assegnazione alla porzione di fabbricato usucapendo di una nuova particella catastale;
2) ordinare alla competente Agenzia del Territorio di Teramo, la trascrizione dell'emanando provvedimento, con esonero di responsabilità, ed al competente ufficio catastale di provvedere alla voltura;
3) con spese a totale carico di parte ricorrente.”
Espletata un'istruttoria orale, all'udienza del 17.6.2025 la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva in capo alla società convenuta già cancellata da registro delle imprese al momento Controparte_1 della introduzione del giudizio.
Siccome la società era estinta già prima dell'introduzione del giudizio, la capacità processuale della suddetta società era venuta meno e conseguentemente anche la legittimazione a rappresentarla dell'ex legale rappresentante prima dell'introduzione del giudizio. D'altronde - come hanno, del pari, statuito le
Sezioni Unite - a seguito dell'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono - il che sacrificherebbe ingiustamente i diritto dei creditori sociali - ma si trasferiscono in capo ai soci, anche se questi ne risponderanno in concreto nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti, (Cass. SS.UU. 6070/13 cit.). Ne discende che i soci, successori della società, subentrano, anche nella legittimazione processuale facente capo all'ente - la cui estinzione è equiparabile alla morte
3 Tribunale di Teramo
della persona fisica, ai sensi dell'art. 110 c.p.c. - in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovverosia a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale (Cass. 9418/01,
20874/04, 23765/08, 1713/2018).
Nel caso di specie, sono intervenuti nel giudizio i soci (e rispettivi eredi) della società, dimostrando la propria qualità, sicché la controversia può essere valutata nel merito.
I ricorrenti chiedono dichiararsi l'intervenuta usucapione in loro favore della porzione di particella identificata al nuovo Catasto Terreni del Comune di BA CA (TE) (ex particella 1526 catasto terreni) al Foglio 10, particella 3822.
La domanda non può trovare accoglimento.
All'esito della integrazione istruttoria richiesta dal tribunale con provvedimento reso in data
28.5.2025, parte ricorrente ha depositato una visura ipocatastale dalla quale risulta che “non è stato reperito alcun immobile a fronte dei dati della richiesta”; tale dicitura compare sia nella ricerca della ex particella 1526 sia nella ricerca della nuova denominazione della particella (3822).
Tale incertezza nell'individuazione della particella, probabilmente correlata ad una irregolarità catastale, è ostativa all'accoglimento della domanda di usucapione, in quanto impedisce di verificare le condizioni dell'azione, quali l'effettiva esistenza del diritto dominicale in capo alle parti del giudizio (ai fini della legittimazione attiva e passiva) e l'esistenza o meno di altri eventuali litisconsorti necessari.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 2591/2023 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in favore degli intervenuti, che liquida in
€ 2.000,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge.
Si comunichi.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2591/2023 vertente tra
) e , , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. ODETTE FRATTARELLI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Controguerra (TE) Vicolo del Passero n. 2;
ATTORI
e
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore;
CONVENUTA nonchè
, NT C.F._3 Controparte_3
, ), C.F._4 CP_4 C.F._5 Controparte_5
) C.F._6 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. LUCA MACCI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Controguerra (TE) Vicolo del
Passero n. 2;
INTERVENUTI
OGGETTO: Usucapione.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.6.2025. Tribunale di Teramo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno 2009
n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 31.10.2023, e Parte_1 [...] hanno citato in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la società Parte_2 [...] hiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Teramo, disattesa ogni contraria istanza, ritenuta la sommarietà della cognizione della causa de qua, provvedere e disporre come appresso:
1) accertare e dichiarare che i sigg.ri ed hanno acquistato a titolo Parte_1 Parte_2 originario la proprietà della porzione di particella identificata al nuovo Catasto Terreni del Comune di BA
CA (TE) (ex particella 1526 catasto terreni) al Foglio 10, particella 3822, come da planimetria per
l'estensione di 24,52 mq, corrispondenti alla terrazza, per l'effetto dell'usucapione ex art. 1158 c.c. in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni, previa approvazione del censimento al N.C.E.U. della particella 3822 e suo frazionamento, così come in atti individuato ed assegnazione alla porzione di fabbricato usucapendo di una nuova particella catastale;
2) ordinare alla competente Agenzia del Territorio di Teramo, la trascrizione dell'emanando provvedimento, con esonero di responsabilità, ed al competente ufficio catastale di provvedere alla voltura;
3) in caso di opposizione, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
La causa è stata iscritta al n.2591/2023 R.G.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, non si è costituita in giudizio la società convenuta.
Con ordinanza del 10.4.2024, respinte le richieste istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, stante l'evidente difetto di legittimazione passiva della società convenuta, da tempo cancellata dal registro delle imprese.
In data 24.5.2024 si sono costituiti in giudizio , , Controparte_3 NT CP_4
, , ritenendosi legittimati a partecipare al presente giudizio in luogo della società
[...] Controparte_5 cancellata;
essi hanno riferito che all'atto dello scioglimento i soci erano due: e NT
; il 29.9.2010 era deceduto lasciando quali eredi la coniuge CP_1 CP_1 CP_2
ed i tre figli , e che a loro volta subentrano
[...] Controparte_3 CP_4 Controparte_5 nella posizione giuridica del marito/padre.
2 Tribunale di Teramo
Quanto al merito della vicenda, gli intervenuti hanno dichiarato di non opporsi alla domanda formulata dai ricorrenti, di riconoscere l'intervenuto acquisto per usucapione della particella indicata, così come frazionata per la parte relativa al terrazzo che era stato sempre nell'esclusivo possesso, pacifico ed ultraventennale degli stessi.
Hanno chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare che i sigg.ri ed hanno acquistato a titolo Parte_1 Parte_2 originario la proprietà della porzione di particella identificata al nuovo Catasto Terreni del Comune di BA
CA (TE) (ex particella 1526 catasto terreni) al Foglio 10, particella 3822, come da planimetria per
l'estensione di 24,50 mq, corrispondenti alla terrazza (v. doc.5 fascicolo ricorrenti), per l'effetto dell'usucapione ex art. 1158 c.c. in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni, previa approvazione del censimento al N.C.E.U. della particella 3822 e suo frazionamento, così come in atti individuato ed assegnazione alla porzione di fabbricato usucapendo di una nuova particella catastale;
2) ordinare alla competente Agenzia del Territorio di Teramo, la trascrizione dell'emanando provvedimento, con esonero di responsabilità, ed al competente ufficio catastale di provvedere alla voltura;
3) con spese a totale carico di parte ricorrente.”
Espletata un'istruttoria orale, all'udienza del 17.6.2025 la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva in capo alla società convenuta già cancellata da registro delle imprese al momento Controparte_1 della introduzione del giudizio.
Siccome la società era estinta già prima dell'introduzione del giudizio, la capacità processuale della suddetta società era venuta meno e conseguentemente anche la legittimazione a rappresentarla dell'ex legale rappresentante prima dell'introduzione del giudizio. D'altronde - come hanno, del pari, statuito le
Sezioni Unite - a seguito dell'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono - il che sacrificherebbe ingiustamente i diritto dei creditori sociali - ma si trasferiscono in capo ai soci, anche se questi ne risponderanno in concreto nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti, (Cass. SS.UU. 6070/13 cit.). Ne discende che i soci, successori della società, subentrano, anche nella legittimazione processuale facente capo all'ente - la cui estinzione è equiparabile alla morte
3 Tribunale di Teramo
della persona fisica, ai sensi dell'art. 110 c.p.c. - in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovverosia a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale (Cass. 9418/01,
20874/04, 23765/08, 1713/2018).
Nel caso di specie, sono intervenuti nel giudizio i soci (e rispettivi eredi) della società, dimostrando la propria qualità, sicché la controversia può essere valutata nel merito.
I ricorrenti chiedono dichiararsi l'intervenuta usucapione in loro favore della porzione di particella identificata al nuovo Catasto Terreni del Comune di BA CA (TE) (ex particella 1526 catasto terreni) al Foglio 10, particella 3822.
La domanda non può trovare accoglimento.
All'esito della integrazione istruttoria richiesta dal tribunale con provvedimento reso in data
28.5.2025, parte ricorrente ha depositato una visura ipocatastale dalla quale risulta che “non è stato reperito alcun immobile a fronte dei dati della richiesta”; tale dicitura compare sia nella ricerca della ex particella 1526 sia nella ricerca della nuova denominazione della particella (3822).
Tale incertezza nell'individuazione della particella, probabilmente correlata ad una irregolarità catastale, è ostativa all'accoglimento della domanda di usucapione, in quanto impedisce di verificare le condizioni dell'azione, quali l'effettiva esistenza del diritto dominicale in capo alle parti del giudizio (ai fini della legittimazione attiva e passiva) e l'esistenza o meno di altri eventuali litisconsorti necessari.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 2591/2023 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in favore degli intervenuti, che liquida in
€ 2.000,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge.
Si comunichi.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
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