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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 06/10/2025, n. 1324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1324 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2935/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Oggi 6 ottobre 2025 ad ore 9.55, innanzi al dott. RO SU, sono comparsi:
l'avv. STURIALE CARMELO per e l'avv. Giancarlo Sciortino in Parte_1 sostituzione dell'avv. TROVATO CLAUDIO.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive autorizzate, nelle quali insistono contestando quanto ex adverso reciprocamente dedotto;
l'avv. Sturiale precisa che l'attrice è ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e si riserva di depositare istanza di liquidazione dei compensi.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
RO SU
1 Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa RO SU, all'udienza del 6.10.2025, ha pronunziato e dato lettura della seguente
SENTENZA
(all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2935 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Carmelo Sturiale per mandato in atti;
attrice
e
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ilardo e Claudio Trovato per mandato in atti;
convenuto
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 il chiedendone la condanna, ex artt. 2051 e/o 2043 c.c., al risarcimento Controparte_1 dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al sinistro occorsole in data 25 settembre
2018.
Esponeva l'attrice che quel giorno, in mentre percorreva la via Mattarella, CP_1 all'interno dell'area pedonale, giunta all'altezza dell'intersezione della via Liszt, cadeva
2 rovinosamente a terra a causa una buca/avvallamento del manto stradale ivi presente, non visibile e non segnalata, ricoperta di foglie e cartacce.
A causa della caduta, l'attrice veniva accompagnata prima al Presidio Territoriale di
Emergenza di ove le veniva diagnosticato un trauma contusivo all'arto inferiore CP_1 sinistro, con escoriazioni al 4° e 5° dito del piede sinistro, e successivamente presso l'Ospedale
Villa Sofia, dove venivano riscontrate frattura della falange prossimale P1 del 4° dito e frattura articolare della falange distale P3 del 5° dito del piede sinistro, con prognosi di 30 giorni.
Concludeva, quindi, chiedendo la condanna del al risarcimento dei Controparte_1 danni patiti, quantificati nella misura di € 14.928,24 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c.; con vittoria di spese e competenze ed onorari.
Il costituitosi tardivamente in data 13 febbraio 2023, dopo la CP_1 CP_1 celebrazione dell'udienza di prima comparizione delle parti del 6.2.2023, eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria, in quanto infondata in fatto e in diritto;
in subordine, chiedeva accertarsi la responsabilità esclusiva o concorrente della attrice ex art. 1227 c.c. nella causazione del sinistro;
il tutto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi di parte attrice, e Testimone_1
(cfr. verbale di udienza del 2 ottobre 2023), e l'espletamento di c.t.u. Testimone_2 medico legale (cfr. ordinanza del 2 novembre 2023).
Depositata la relazione di ctu e ritenuta la causa matura per la decisione, il procedimento veniva rinviato all'odierna udienza per discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c, con assegnazione alle parti di termine per il deposito di note conclusive autorizzate fino a dieci giorni prima dell'udienza.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
2. Questioni preliminari
Prima di entrare nel merito della causa deve dichiararsi del tutto priva di pregio l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall'ente locale convenuto, da qualificarsi come mera difesa e, pertanto, non soggetta alle preclusioni di cui all'art. 167 c.p.c.
3 Invero, per quanto concerne la manutenzione delle strade comunali, il ha il CP_1 compito istituzionale, proprio dell'ente Territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 285/92 (Codice della strada).
Sulla base di tale presupposto, si è affermato che dalla proprietà pubblica del sulle CP_1 strade (e sulle relative pertinenze, come i marciapiedi) discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, ma anche quello alla custodia, con conseguente operatività nei confronti dell'Ente stesso della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., ove sussista omissione di vigilanza al fine di impedire che i lavori su di essa effettuati costituiscano potenziale fonte di danno per gli utenti (cfr. Cass. n°16770/2006).
Ne consegue che, l'eccezione preliminare sollevata dal convenuto non può trovare CP_1 alcun accoglimento.
3. Il merito della lite
3.1 L'an della responsabilità dell'ente locale convenuto
Quale generale premessa è bene rammentare che la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. è da intendersi come una forma di responsabilità oggettiva;
ne consegue che la capacità di vigilare sulla cosa, di mantenerne il controllo e di neutralizzarne le potenzialità dannose non integra un elemento costitutivo della fattispecie, rilevando unicamente alla stregua di canone interpretativo della fattispecie, funzionale a disvelare la ratio legis che presiede all'allocazione del danno (cfr. Cass. n°26682/2023).
Il tenore della norma in esame, tuttavia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.
Resta, invece, a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. In tale contesto, al cospetto dell'art. 2051 c.c. la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti
4 caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno.” (cfr., ex multis, Cass. n°4051/2023; Cass. Sez. Unite n°20943/2022, Cass. n°11016/2011; Cass.
n°25243/2006).
Si precisa, peraltro, che “nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada
o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” (Cass. n°2660/2013; Cass. n°11526/2017).
Così, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. n°8229/2010 e n°24419/2009).
Invero, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, in ossequio al principio generale dell'autoresponsabilità, non può essere accordato un ristoro pieno al danneggiato negligente ovvero imprudente (cfr., ex plurimis, Cass. n°2071/2022; Cass. n°11414/2004).
In taluni casi, inoltre, il comportamento colposo del pedone può assurgere ad elemento interruttivo del nesso causale, anche ai fini della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. (cfr. Cass.
n°999/2014).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della
Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. n° 33390/2022).
5 Ciò posto, in merito alla dinamica dell'incidente oggetto di causa, l'istruttoria svolta ha confermato la dinamica del sinistro così come rappresentata dall'attrice.
Il teste , testimone oculare del sinistro, ha riferito di essere stato presente al Testimone_1 momento del fatto, avendo accompagnato l'attrice a per un appuntamento. CP_1
Lo stesso ha precisato che, giunti in via Mattarella, in un'area pedonale, l'attrice “è caduta su una buca, che non era segnalata, né visibile …ricoperta da foglie e rifiuti ... si trovava più vicina alla carreggiata di via Mattarella” riportando un trauma al piede. Il teste ha, inoltre, dichiarato di avere immediatamente accompagnato l'attrice al pronto soccorso (cfr. dichiarazioni rese dal teste all' udienza del 2 ottobre 2023).
Anche la teste testimone oculare del sinistro, ha confermato la Testimone_2 dinamica del sinistro rappresentata dall'attrice, dichiarando: “ricordo che in data 25.9.2018 avevo appuntamento con mia cugina per prendere un caffè, alle 10.30 circa, eravamo in una strada parallela a via
Mattarella, è una strada pedonale, non vi transitano auto di norma;
mentre le andavo incontro l'ho vista cadere di peso, l'ho sollevata e ho visto che sanguinava dalla parte inferiore del piede sinistro. C'era una buca quasi al centro della carreggiata, ricoperta da rifiuti, giornali, volantini, la buca non era visibile. Mia cugina abita a
Palermo”. Ha infine riferito che, subito dopo l'accaduto, ha accompagnato l'attrice al Tes_1 pronto soccorso, mentre la stessa ha raggiunto la cugina in ospedale con la propria auto (cfr. dichiarazioni rese dalla teste all'udienza del 2 ottobre 2023).
Ora, sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve ritenersi che l'attrice abbia ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata, fornendo la prova dell'evento di danno e la sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza.
Tuttavia, la valutazione di tutti gli elementi emersi all'esito dell'istruttoria induce a ritenere la sussistenza del concorso della responsabilità della vittima nella causazione dell'evento.
Il Tribunale non può non considerare, infatti, che l'incidente si è verificato in pieno giorno, in orario mattutino (cfr. dichiarazione del teste “ricordo che in data 25.9.2018 Testimone_2 avevo appuntamento con mia cugina per prendere un caffè, alle 10.30 circa”; nonché referto del PTE di allegato all'atto di citazione, dal quale risulta che l'attrice è giunta alle ore 10:55), e CP_1 dunque in condizioni di buona visibilità.
In tale contesto, deve ritenersi che l'attrice abbia in parte contribuito alla causazione del danno, non avendo osservato un sufficiente grado di attenzione nel transito sulla sede stradale.
6 La carenza di diligenza, tuttavia, nel caso di specie, non vale ad escludere il nesso tra insidia e danno, tra l'avvallamento della carreggiata e la rovinosa caduta dell'attrice, tenuto conto che non risulta in alcun modo dimostrata, ad opera dell'ente locale convenuto, la ricorrenza del caso fortuito, da intendersi, in ossequio alla più recente giurisprudenza della Suprema Corte, come elemento estraneo alla serie causale riferibile al modo di essere della cosa, imprevedibile ed inevitabile e tale, quindi, da elidere il nesso causale con la stessa.
In mancanza di tale prova a carico del custode, la condotta colposa del danneggiato, una volta accertata la sussistenza del nesso causale tra la cosa ed il danno, sarà valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c., con possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (“ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, 1° o 2° co. C.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno” (cfr. Cass. n°37059/2022).
Sulla scorta delle suesposte argomentazioni, deve ritenersi la sussistenza, nel caso di specie, di concorso di colpa dell'attrice nella causazione dell'evento nella misura del 30%.
In proposito, è opportuno evidenziare che “L'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non costituendo un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte” (cfr. Cass.
n°9200/2021; Cass. n°6529/2011).
Pertanto, in parziale accoglimento delle domande formulate dall'attrice, il CP_1 va condannato a risarcire il danno da responsabilità ex art. 2051 c.c. limitatamente alla
[...] misura del 70% della sua entità.
3.1 La liquidazione del danno non patrimoniale
Per quanto riguarda la quantificazione del danno risarcibile, muovendo dalla disamina del pregiudizio di ordine non patrimoniale del quale l'attrice ha domandato il ristoro, si osserva che
7 le lesioni eziologicamente riconducibili al sinistro hanno provocato a quest'ultima un danno da postumi stabilizzati di esiti di frattura falange prossimale del 4° dito e frattura falange articolare del 5° dito pari al 2% (due percento) dell'integrità psicofisica totale, come accertato in modo rigoroso ed esaustivo dal C.T.U., dott. il quale ha pienamente ed Persona_1 analiticamente motivato le proprie conclusioni – che questo giudice ritiene condivisibili in toto – con riferimento alla documentazione sanitaria prodotta, ai dati clinici rilevati ed ai criteri di valutazione del pregiudizio dettati dalla letteratura scientifica in materia (cfr. relazione a firma del C.T.U. dott. depositata il 25 febbraio 2024, in atti). Persona_1
Non è stata rilevata alcuna inabilità temporanea assoluta, mentre quella relativa si è perdurata per 30 giorni al 75% delle attitudini del soggetto, ulteriori 10 giorni al 50% e altri 10 giorni al 25% delle stesse.
Per la liquidazione, necessariamente equitativa (in considerazione della natura squisitamente non patrimoniale dei beni attinti e dei pregiudizi conseguitine), del danno come sopra riconosciuto questo Tribunale aderisce ai criteri fatti propri dalle più recenti pronunce della
Corte di Cassazione in materia;
in particolare, per la liquidazione del danno da postumi stabilizzati il Tribunale adotta i parametri ed i valori indicati nelle Tabelle già in uso presso il
Tribunale di Milano cui i giudici di legittimità hanno riconosciuto una “vocazione” nazionale, indicandoli come parametri equi, cioè idonei a garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di incrementarne o ridurne l'entità (cfr. Cass. n°14402/2011; Cass. n°12408/2011).
I valori tabellari in questione tengono, infatti, conto dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle note pronunce dell'11.11.2008 (nn° 26972, 26973, 26974 e 26975), muovendo proprio dall'esigenza di addivenire ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale comprensiva della componente relativa alla lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico – legale e del danno conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore e sofferenza soggettiva, da ritenersi provato in via presuntiva con riferimento al tipo di lesione patita, al grado della menomazione permanente, alla durata del periodo di malattia, ai trattamenti chirurgici e alle terapie praticate, alle ripercussioni degli uni e degli altri sulle normali abitudini di vita della persona.
8 Le tabelle milanesi inglobano, dunque, anche la liquidazione della componente del danno non patrimoniale costituita dal pregiudizio morale, che costituisce pur sempre una voce descrittiva di alcuni dei possibili pregiudizi connessi al fare areddituale del soggetto leso.
In altri termini, il valore punto tiene conto anche, seppur in una dimensione per così dire standardizzata, della componente prettamente soggettiva costituita dalla sofferenza morale conseguente alla lesione, normalmente insita – secondo il criterio presuntivo dell'id quod plerumque accidit – nel danno alla salute, e delle ordinarie ripercussioni dinamico – relazionali di quest'ultimo.
E però, onde valutare nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso e pervenire al ristoro del danno nella sua interezza, il Giudice, se ed in quanto vengano addotte circostanze che richiedano la variazione della liquidazione tabellare in aumento o in diminuzione, di queste dovrà tener conto al fine di escludere o ammettere la personalizzazione, esplicitando in motivazione se e come abbia considerato tutte tali circostanze (Cass. n°9231/13; Cass. n°5243/14).
Esclusa, dunque, la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche tipologie di sofferenza (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale) patite dall'attrice, che costituirebbero vere proprie duplicazioni risarcitorie, delle peculiari e specifiche modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso concreto il Giudice ha il dovere di tener conto in sede di liquidazione della prestazione risarcitoria tramite l'eventuale incremento personalizzante della somma a tale titolo dovuta.
In applicazione di tali criteri, tenuto conto dei citati parametri tabellari, con riferimento al periodo di inabilità temporanea relativa, così come accertato dal C.T.U., va equitativamente liquidata la somma di € 56,18 al giorno.
Quanto al danno da invalidità micropermanente, nella liquidazione della posta risarcitoria bisogna tenere conto dell'età (48) della danneggiata all'epoca del fatto dannoso e del grado di invalidità, partendo dal valore punto (€ 963,40) tabellare relativo al “danno non patrimoniale” omnicomprensivo nel senso sopra chiarito, e considerato, altresì, il danno morale, ovvero la componente descrittiva costituita dal patimento interiore che ordinariamente si accompagna alla sofferenza di natura organica correlata alla lesione della salute.
E così l'ammontare complessivo del risarcimento del danno, considerato altresì il danno morale, insito nella liquidazione del danno biologico, tenuto conto della riduzione della
9 percentuale del 30% quale concorso di colpa dell'attrice nella causazione dell'evento, è pari a €
3.201,10, incluse le spese di lite documentate
Al fine di ristorare poi il danno prodotto dal ritardo nella liquidazione della prestazione risarcitoria, tenuto conto della natura (debito di valore) dell'obbligazione risarcitoria in parola e dei criteri ormai costanti in giurisprudenza, occorre devalutare l'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale al momento del sinistro ed applicare, anno per anno sulla somma via via rivalutata, un tasso di interesse pari a quello legale.
E così la somma spettante a parte attrice, con rivalutazione ed interessi ponderati a tutt'oggi, ascende ad € 3.540,56, di cui € 339,46 per interessi.
Su tale importo sono poi dovuti gli interessi al tasso legale dalla decisione al saldo.
4. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Controparte_1 convenuto e, calcolata ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della causa, applicando parametri minimi per tutte le fasi, liquidate nella misura di € 1.278,00, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge, da versarsi in favore dell'Erario, attesa l'ammissione anticipata e provvisoria dell'attrice al patrocinio a spese dello
Stato.
Le spese di c.t.u., così come liquidate in separato decreto, vanno poste definitivamente a carico del Controparte_1
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna il Parte_1
in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della Controparte_1 somma di € 3.540,56 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia al soddisfo;
per l'effetto condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_1 pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, liquidate in € 1.278,00 per compensi, da versarsi in favore dell'Erario, data l'ammissione anticipata e provvisoria della stessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
10 pone le spese di ctu, così come liquidate in separato decreto, definitivamente a carico del
Controparte_1
Così deciso in Termini Imerese, 6 ottobre 2025.
Il Giudice
RO SU
11
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Oggi 6 ottobre 2025 ad ore 9.55, innanzi al dott. RO SU, sono comparsi:
l'avv. STURIALE CARMELO per e l'avv. Giancarlo Sciortino in Parte_1 sostituzione dell'avv. TROVATO CLAUDIO.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive autorizzate, nelle quali insistono contestando quanto ex adverso reciprocamente dedotto;
l'avv. Sturiale precisa che l'attrice è ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e si riserva di depositare istanza di liquidazione dei compensi.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
RO SU
1 Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa RO SU, all'udienza del 6.10.2025, ha pronunziato e dato lettura della seguente
SENTENZA
(all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2935 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Carmelo Sturiale per mandato in atti;
attrice
e
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ilardo e Claudio Trovato per mandato in atti;
convenuto
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 il chiedendone la condanna, ex artt. 2051 e/o 2043 c.c., al risarcimento Controparte_1 dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al sinistro occorsole in data 25 settembre
2018.
Esponeva l'attrice che quel giorno, in mentre percorreva la via Mattarella, CP_1 all'interno dell'area pedonale, giunta all'altezza dell'intersezione della via Liszt, cadeva
2 rovinosamente a terra a causa una buca/avvallamento del manto stradale ivi presente, non visibile e non segnalata, ricoperta di foglie e cartacce.
A causa della caduta, l'attrice veniva accompagnata prima al Presidio Territoriale di
Emergenza di ove le veniva diagnosticato un trauma contusivo all'arto inferiore CP_1 sinistro, con escoriazioni al 4° e 5° dito del piede sinistro, e successivamente presso l'Ospedale
Villa Sofia, dove venivano riscontrate frattura della falange prossimale P1 del 4° dito e frattura articolare della falange distale P3 del 5° dito del piede sinistro, con prognosi di 30 giorni.
Concludeva, quindi, chiedendo la condanna del al risarcimento dei Controparte_1 danni patiti, quantificati nella misura di € 14.928,24 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c.; con vittoria di spese e competenze ed onorari.
Il costituitosi tardivamente in data 13 febbraio 2023, dopo la CP_1 CP_1 celebrazione dell'udienza di prima comparizione delle parti del 6.2.2023, eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria, in quanto infondata in fatto e in diritto;
in subordine, chiedeva accertarsi la responsabilità esclusiva o concorrente della attrice ex art. 1227 c.c. nella causazione del sinistro;
il tutto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi di parte attrice, e Testimone_1
(cfr. verbale di udienza del 2 ottobre 2023), e l'espletamento di c.t.u. Testimone_2 medico legale (cfr. ordinanza del 2 novembre 2023).
Depositata la relazione di ctu e ritenuta la causa matura per la decisione, il procedimento veniva rinviato all'odierna udienza per discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c, con assegnazione alle parti di termine per il deposito di note conclusive autorizzate fino a dieci giorni prima dell'udienza.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
2. Questioni preliminari
Prima di entrare nel merito della causa deve dichiararsi del tutto priva di pregio l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall'ente locale convenuto, da qualificarsi come mera difesa e, pertanto, non soggetta alle preclusioni di cui all'art. 167 c.p.c.
3 Invero, per quanto concerne la manutenzione delle strade comunali, il ha il CP_1 compito istituzionale, proprio dell'ente Territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 285/92 (Codice della strada).
Sulla base di tale presupposto, si è affermato che dalla proprietà pubblica del sulle CP_1 strade (e sulle relative pertinenze, come i marciapiedi) discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, ma anche quello alla custodia, con conseguente operatività nei confronti dell'Ente stesso della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., ove sussista omissione di vigilanza al fine di impedire che i lavori su di essa effettuati costituiscano potenziale fonte di danno per gli utenti (cfr. Cass. n°16770/2006).
Ne consegue che, l'eccezione preliminare sollevata dal convenuto non può trovare CP_1 alcun accoglimento.
3. Il merito della lite
3.1 L'an della responsabilità dell'ente locale convenuto
Quale generale premessa è bene rammentare che la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. è da intendersi come una forma di responsabilità oggettiva;
ne consegue che la capacità di vigilare sulla cosa, di mantenerne il controllo e di neutralizzarne le potenzialità dannose non integra un elemento costitutivo della fattispecie, rilevando unicamente alla stregua di canone interpretativo della fattispecie, funzionale a disvelare la ratio legis che presiede all'allocazione del danno (cfr. Cass. n°26682/2023).
Il tenore della norma in esame, tuttavia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.
Resta, invece, a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. In tale contesto, al cospetto dell'art. 2051 c.c. la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti
4 caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno.” (cfr., ex multis, Cass. n°4051/2023; Cass. Sez. Unite n°20943/2022, Cass. n°11016/2011; Cass.
n°25243/2006).
Si precisa, peraltro, che “nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada
o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” (Cass. n°2660/2013; Cass. n°11526/2017).
Così, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. n°8229/2010 e n°24419/2009).
Invero, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, in ossequio al principio generale dell'autoresponsabilità, non può essere accordato un ristoro pieno al danneggiato negligente ovvero imprudente (cfr., ex plurimis, Cass. n°2071/2022; Cass. n°11414/2004).
In taluni casi, inoltre, il comportamento colposo del pedone può assurgere ad elemento interruttivo del nesso causale, anche ai fini della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. (cfr. Cass.
n°999/2014).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della
Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. n° 33390/2022).
5 Ciò posto, in merito alla dinamica dell'incidente oggetto di causa, l'istruttoria svolta ha confermato la dinamica del sinistro così come rappresentata dall'attrice.
Il teste , testimone oculare del sinistro, ha riferito di essere stato presente al Testimone_1 momento del fatto, avendo accompagnato l'attrice a per un appuntamento. CP_1
Lo stesso ha precisato che, giunti in via Mattarella, in un'area pedonale, l'attrice “è caduta su una buca, che non era segnalata, né visibile …ricoperta da foglie e rifiuti ... si trovava più vicina alla carreggiata di via Mattarella” riportando un trauma al piede. Il teste ha, inoltre, dichiarato di avere immediatamente accompagnato l'attrice al pronto soccorso (cfr. dichiarazioni rese dal teste all' udienza del 2 ottobre 2023).
Anche la teste testimone oculare del sinistro, ha confermato la Testimone_2 dinamica del sinistro rappresentata dall'attrice, dichiarando: “ricordo che in data 25.9.2018 avevo appuntamento con mia cugina per prendere un caffè, alle 10.30 circa, eravamo in una strada parallela a via
Mattarella, è una strada pedonale, non vi transitano auto di norma;
mentre le andavo incontro l'ho vista cadere di peso, l'ho sollevata e ho visto che sanguinava dalla parte inferiore del piede sinistro. C'era una buca quasi al centro della carreggiata, ricoperta da rifiuti, giornali, volantini, la buca non era visibile. Mia cugina abita a
Palermo”. Ha infine riferito che, subito dopo l'accaduto, ha accompagnato l'attrice al Tes_1 pronto soccorso, mentre la stessa ha raggiunto la cugina in ospedale con la propria auto (cfr. dichiarazioni rese dalla teste all'udienza del 2 ottobre 2023).
Ora, sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve ritenersi che l'attrice abbia ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata, fornendo la prova dell'evento di danno e la sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza.
Tuttavia, la valutazione di tutti gli elementi emersi all'esito dell'istruttoria induce a ritenere la sussistenza del concorso della responsabilità della vittima nella causazione dell'evento.
Il Tribunale non può non considerare, infatti, che l'incidente si è verificato in pieno giorno, in orario mattutino (cfr. dichiarazione del teste “ricordo che in data 25.9.2018 Testimone_2 avevo appuntamento con mia cugina per prendere un caffè, alle 10.30 circa”; nonché referto del PTE di allegato all'atto di citazione, dal quale risulta che l'attrice è giunta alle ore 10:55), e CP_1 dunque in condizioni di buona visibilità.
In tale contesto, deve ritenersi che l'attrice abbia in parte contribuito alla causazione del danno, non avendo osservato un sufficiente grado di attenzione nel transito sulla sede stradale.
6 La carenza di diligenza, tuttavia, nel caso di specie, non vale ad escludere il nesso tra insidia e danno, tra l'avvallamento della carreggiata e la rovinosa caduta dell'attrice, tenuto conto che non risulta in alcun modo dimostrata, ad opera dell'ente locale convenuto, la ricorrenza del caso fortuito, da intendersi, in ossequio alla più recente giurisprudenza della Suprema Corte, come elemento estraneo alla serie causale riferibile al modo di essere della cosa, imprevedibile ed inevitabile e tale, quindi, da elidere il nesso causale con la stessa.
In mancanza di tale prova a carico del custode, la condotta colposa del danneggiato, una volta accertata la sussistenza del nesso causale tra la cosa ed il danno, sarà valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c., con possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (“ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, 1° o 2° co. C.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno” (cfr. Cass. n°37059/2022).
Sulla scorta delle suesposte argomentazioni, deve ritenersi la sussistenza, nel caso di specie, di concorso di colpa dell'attrice nella causazione dell'evento nella misura del 30%.
In proposito, è opportuno evidenziare che “L'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non costituendo un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte” (cfr. Cass.
n°9200/2021; Cass. n°6529/2011).
Pertanto, in parziale accoglimento delle domande formulate dall'attrice, il CP_1 va condannato a risarcire il danno da responsabilità ex art. 2051 c.c. limitatamente alla
[...] misura del 70% della sua entità.
3.1 La liquidazione del danno non patrimoniale
Per quanto riguarda la quantificazione del danno risarcibile, muovendo dalla disamina del pregiudizio di ordine non patrimoniale del quale l'attrice ha domandato il ristoro, si osserva che
7 le lesioni eziologicamente riconducibili al sinistro hanno provocato a quest'ultima un danno da postumi stabilizzati di esiti di frattura falange prossimale del 4° dito e frattura falange articolare del 5° dito pari al 2% (due percento) dell'integrità psicofisica totale, come accertato in modo rigoroso ed esaustivo dal C.T.U., dott. il quale ha pienamente ed Persona_1 analiticamente motivato le proprie conclusioni – che questo giudice ritiene condivisibili in toto – con riferimento alla documentazione sanitaria prodotta, ai dati clinici rilevati ed ai criteri di valutazione del pregiudizio dettati dalla letteratura scientifica in materia (cfr. relazione a firma del C.T.U. dott. depositata il 25 febbraio 2024, in atti). Persona_1
Non è stata rilevata alcuna inabilità temporanea assoluta, mentre quella relativa si è perdurata per 30 giorni al 75% delle attitudini del soggetto, ulteriori 10 giorni al 50% e altri 10 giorni al 25% delle stesse.
Per la liquidazione, necessariamente equitativa (in considerazione della natura squisitamente non patrimoniale dei beni attinti e dei pregiudizi conseguitine), del danno come sopra riconosciuto questo Tribunale aderisce ai criteri fatti propri dalle più recenti pronunce della
Corte di Cassazione in materia;
in particolare, per la liquidazione del danno da postumi stabilizzati il Tribunale adotta i parametri ed i valori indicati nelle Tabelle già in uso presso il
Tribunale di Milano cui i giudici di legittimità hanno riconosciuto una “vocazione” nazionale, indicandoli come parametri equi, cioè idonei a garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di incrementarne o ridurne l'entità (cfr. Cass. n°14402/2011; Cass. n°12408/2011).
I valori tabellari in questione tengono, infatti, conto dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle note pronunce dell'11.11.2008 (nn° 26972, 26973, 26974 e 26975), muovendo proprio dall'esigenza di addivenire ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale comprensiva della componente relativa alla lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico – legale e del danno conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore e sofferenza soggettiva, da ritenersi provato in via presuntiva con riferimento al tipo di lesione patita, al grado della menomazione permanente, alla durata del periodo di malattia, ai trattamenti chirurgici e alle terapie praticate, alle ripercussioni degli uni e degli altri sulle normali abitudini di vita della persona.
8 Le tabelle milanesi inglobano, dunque, anche la liquidazione della componente del danno non patrimoniale costituita dal pregiudizio morale, che costituisce pur sempre una voce descrittiva di alcuni dei possibili pregiudizi connessi al fare areddituale del soggetto leso.
In altri termini, il valore punto tiene conto anche, seppur in una dimensione per così dire standardizzata, della componente prettamente soggettiva costituita dalla sofferenza morale conseguente alla lesione, normalmente insita – secondo il criterio presuntivo dell'id quod plerumque accidit – nel danno alla salute, e delle ordinarie ripercussioni dinamico – relazionali di quest'ultimo.
E però, onde valutare nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso e pervenire al ristoro del danno nella sua interezza, il Giudice, se ed in quanto vengano addotte circostanze che richiedano la variazione della liquidazione tabellare in aumento o in diminuzione, di queste dovrà tener conto al fine di escludere o ammettere la personalizzazione, esplicitando in motivazione se e come abbia considerato tutte tali circostanze (Cass. n°9231/13; Cass. n°5243/14).
Esclusa, dunque, la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche tipologie di sofferenza (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale) patite dall'attrice, che costituirebbero vere proprie duplicazioni risarcitorie, delle peculiari e specifiche modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso concreto il Giudice ha il dovere di tener conto in sede di liquidazione della prestazione risarcitoria tramite l'eventuale incremento personalizzante della somma a tale titolo dovuta.
In applicazione di tali criteri, tenuto conto dei citati parametri tabellari, con riferimento al periodo di inabilità temporanea relativa, così come accertato dal C.T.U., va equitativamente liquidata la somma di € 56,18 al giorno.
Quanto al danno da invalidità micropermanente, nella liquidazione della posta risarcitoria bisogna tenere conto dell'età (48) della danneggiata all'epoca del fatto dannoso e del grado di invalidità, partendo dal valore punto (€ 963,40) tabellare relativo al “danno non patrimoniale” omnicomprensivo nel senso sopra chiarito, e considerato, altresì, il danno morale, ovvero la componente descrittiva costituita dal patimento interiore che ordinariamente si accompagna alla sofferenza di natura organica correlata alla lesione della salute.
E così l'ammontare complessivo del risarcimento del danno, considerato altresì il danno morale, insito nella liquidazione del danno biologico, tenuto conto della riduzione della
9 percentuale del 30% quale concorso di colpa dell'attrice nella causazione dell'evento, è pari a €
3.201,10, incluse le spese di lite documentate
Al fine di ristorare poi il danno prodotto dal ritardo nella liquidazione della prestazione risarcitoria, tenuto conto della natura (debito di valore) dell'obbligazione risarcitoria in parola e dei criteri ormai costanti in giurisprudenza, occorre devalutare l'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale al momento del sinistro ed applicare, anno per anno sulla somma via via rivalutata, un tasso di interesse pari a quello legale.
E così la somma spettante a parte attrice, con rivalutazione ed interessi ponderati a tutt'oggi, ascende ad € 3.540,56, di cui € 339,46 per interessi.
Su tale importo sono poi dovuti gli interessi al tasso legale dalla decisione al saldo.
4. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Controparte_1 convenuto e, calcolata ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della causa, applicando parametri minimi per tutte le fasi, liquidate nella misura di € 1.278,00, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge, da versarsi in favore dell'Erario, attesa l'ammissione anticipata e provvisoria dell'attrice al patrocinio a spese dello
Stato.
Le spese di c.t.u., così come liquidate in separato decreto, vanno poste definitivamente a carico del Controparte_1
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna il Parte_1
in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della Controparte_1 somma di € 3.540,56 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia al soddisfo;
per l'effetto condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_1 pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, liquidate in € 1.278,00 per compensi, da versarsi in favore dell'Erario, data l'ammissione anticipata e provvisoria della stessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
10 pone le spese di ctu, così come liquidate in separato decreto, definitivamente a carico del
Controparte_1
Così deciso in Termini Imerese, 6 ottobre 2025.
Il Giudice
RO SU
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