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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/12/2025, n. 5573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5573 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17959/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
* * *
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro Pernigotto, nel procedimento iscritto al n.r.g. 17959/2024, promosso da:
nato in [...] il [...], rappresentata dal padre Parte_1
Persona_1 con il patrocinio dell'avv. POCHETTI LIVIO;
nato in [...] il [...]; Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. POCHETTI LIVIO;
nato in [...] il [...], rappresentata Controparte_2 dalla madre Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. POCHETTI LIVIO;
nato in [...] il [...]; Controparte_3 con il patrocinio dell'avv. POCHETTI LIVIO;
nato in [...] il [...]; Controparte_4 con il patrocinio dell'avv. POCHETTI LIVIO;
nato in [...] il [...], rappresentato Parte_2 dalla madre;
Controparte_4 con il patrocinio dell'avv. POCHETTI LIVIO;
nato in [...] il [...], rappresentato dalla Parte_3 madre;
Controparte_4 con il patrocinio dell'avv. POCHETTI LIVIO;
nato in [...] il [...]; Parte_4 con il patrocinio dell'avv. POCHETTI LIVIO;
nato in [...] il [...]; Controparte_5 con il patrocinio dell'avv. POCHETTI LIVIO;
nato in [...] il [...]; Controparte_6 con il patrocinio dell'avv. POCHETTI LIVIO;
nato in [...] il [...]; Controparte_7 con il patrocinio dell'avv. POCHETTI LIVIO;
nato in [...] il [...], rappresentato dal padre Controparte_8
; Controparte_7 con il patrocinio dell'avv. POCHETTI LIVIO;
nato in [...] il [...], rappresentato dal padre Controparte_9
; Controparte_7
1 con il patrocinio dell'avv. POCHETTI LIVIO;
nato in [...] il [...]; Persona_1 con il patrocinio dell'avv. POCHETTI LIVIO;
nato in [...] il [...], rappresentata dal padre Controparte_10
Persona_1 con il patrocinio dell'avv. POCHETTI LIVIO;
RICORRENTI contro
Controparte_11
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENUTO
In esito all'udienza del 16.12.2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
* * *
RILEVATO IN FATTO
1. Con atto depositato il 29/12/2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...], ed espongono che: Persona_2
“I ricorrenti, come si evince dallo schema di albero genealogico che, ad ogni buon fine, si allega al presente atto (doc. n. 001), sono cittadini brasiliani per nascita e discendenti in linea retta dell'avo italiano nato nel Comune di Persona_2
NO GE d'DA (Provincia di Bergamo) il giorno 09/02/1846 (doc. n. 002, estratto dell'atto di nascita di
[...]
. Il menzionato avo italiano dei ricorrenti si unì in matrimonio con in data Per_2 Persona_3
03/09/1871 presso la suddetta località (doc. n. 003, estratto integrale dell'atto di matrimonio di . Non Persona_2 sono note, al momento del deposito del presente ricorso, le informazioni in merito al decesso di Si deposita il Persona_2 certificato di inesistenza dell'atto di morte di tale avo (doc. n. 003bis). Dall'unione fra e Persona_2 [...] nacquero, fra gli altri, e i cui rispettivi discendenti, divisi in due Persona_3 Persona_4 Persona_5 nuclei familiari, sono gli odierni ricorrenti. I. PRIMO NUCLEO FAMILIARE (DISCENDENTI
2 DELL'AVO INTERMEDIO PASQUALE ROSSONI) 2. primo figlio di e Persona_4 Persona_2
nacque pure a NO GE d'DA (BG) il 03/04/1874 (doc. n. 004). Successivamente, Persona_3 emigrò in Brasile ove si sposò con a Cantagallo, nello Stato di Rio de Janeiro il 10/03/1894 (doc. n. Persona_6
004bis, estratto dell'atto di matrimonio di e morì a GO EL (Stato di Rio Grande Do Sul) Persona_4 il 29/03/1949 (doc. n. 005, estratto dell'atto di morte di .
3. Dal matrimonio tra Persona_4 Persona_4
e nacque, in data 02/01/1895 a Cantagallo (Stato di Rio de Janeiro), (doc. n. 006, Persona_6 Parte_5 estratto integrale dell'atto di battesimo di . ebbe una relazione more uxorio con Parte_5 Parte_5
e morì a Tapejara (Rio Grande do Sul) il 01/11/1968 (doc. n. 007, estratto dell'atto di Persona_7 morte di .
4. Dalla suddetta relazione more uxorio nacque, in data 02/01/1939 a Passo Fundo Parte_5
(Rio Grande Do Sul), (doc. n. 008, estratto integrale dell'atto di nascita di . Persona_8 Persona_8 Per_8 si unì in matrimonio con in data 13/07/1970 (doc. n. 009, estratto integrale
[...] Persona_9 dell'atto di matrimonio di e morì a SA RC (Rio Grande do Sul) il 16/04/2008 (doc. n. 010, Persona_8 estratto dell'atto di morte di .
5. Dall'unione fra e Persona_8 Persona_8 Per_9 Persona_9 nacque, in data 02/05/1961 a Charua (Stato di Rio Grande Do Sul), (doc. n. 011, estratto Parte_6 integrale dell'atto di nascita di . si unì in matrimonio con in Parte_6 Parte_6 Persona_10 data 15/07/1978 (doc. n. 012, estratto integrale dell'atto di matrimonio di .
6. Da Parte_6 Parte_6
e nacque, in data 09/10/1980 a Porto Alegre, la ricorrente
[...] Persona_10 Parte_7
(doc. n. 013, estratto integrale dell'atto di nascita di ). si CP_1 Parte_7 Parte_7
è sposata con in data 14/09/2013 (doc. n. 014, estratto integrale dell'atto di Controparte_12 matrimonio di ) e da allora ha assunto l'attuale nome Parte_7 Parte_7 Parte_7 [...]
7. Da tale matrimonio è nata l'altra ricorrente a Porto Alegre (Rio Grande do CP_2 Controparte_2
Sul) il 16/11/2013 (doc. n. 015, estratto integrale dell'atto di nascita di . II. Controparte_2
SECONDO NUCLEO FAMILIARE (DISCENDENTI DELL'AVO INTERMEDIO 8. secondo figlio di e Persona_5 Persona_5 Persona_2 Persona_11 nacque a Cantagallo (Rio de Janeiro) il 13/11/1893 (doc. n. 016, estratto integrale dell'atto di battesimo di Persona_5
e si sposò con a AN (Rio Grande do Sul) il 18/02/1914 (doc. n. 017, estratto integrale
[...] Persona_12 dell'atto di matrimonio di . Non sono note, al momento del deposito del presente ricorso, le Persona_5 informazioni in merito al decesso di tale ascendente. Si deposita certificato di inesistenza dell'atto di morte del predetto avo (doc. n. 017bis).
9. Dal matrimonio tra e nacque, il 05/08/1930 a Passo Fundo Persona_5 Persona_12
(Stato di Rio Grande So Sul), (doc. n. 018, estratto integrale dell'atto di nascita di .
CP_13 CP_13 si unì in matrimonio con il 22/05/1961 (doc. n. 019, estratto integrale
CP_13 Persona_13 dell'atto di matrimonio di e morì a Porto Uniao (Santa Catarina) il 29/10/1998 (doc. n. 020,
CP_13 Per_ estratto dell'atto di morte di . 10. nacquero tre figli, ossia: a)
CP_13 CP_14 Parte_4
odierno ricorrente, nato a [...]á) il 23/11/1952 (doc. n. 021, estratto integrale dell'atto di nascita
[...] di;
b) nata a [...]á) il 12/06/1955 (doc. n. 022, estratto integrale Parte_4 CP_15 dell'atto di nascita di . c) nato a [...]á) il 31/07/1960 (doc. n. CP_15 Parte_8
023, estratto integrale dell'atto di nascita di . 11. si unì in matrimonio con Parte_8 CP_15 [...]
il 15/12/1984 (doc. n. 024, estratto integrale dell'atto di matrimonio di . Persona_14 CP_15
Da questa unione nacquero due figlie, entrambe ricorrenti nel presente giudizio, ossia: a) , nata a [...]
Uniao da IA (Paraná) il 14/03/1988 (doc. n. 025, estratto integrale dell'atto di nascita di CP_3
), che a seguito del matrimonio ha assunto l'attuale nome “ (cfr. l'annotazione in
[...] Controparte_3 calce all'atto di nascita). b) , nata a [...]á) il 04/05/1986 (doc. n. 026, Controparte_4 estratto integrale dell'atto di nascita di ), che a seguito del matrimonio ha assunto l'attuale nome Controparte_4
“ ” (cfr. l'annotazione in calce all'atto di nascita). 12. Dal matrimonio fra Controparte_4 [...]
e , celebrato in data 11/03/2012 (doc. n. 027, estratto Controparte_4 Controparte_16 integrale dell'atto di matrimonio di ) sono nati altri due ricorrenti, ossia: a) Pedro Controparte_4
3 , nato a [...]á) il 25/04/2016 (doc. n. 028, estratto integrale Parte_2 dell'atto di nascita di ); b) , nato a [...]_2 Parte_3
(Paraná) il 20/08/2021 (doc. n. 029, estratto integrale dell'atto di nascita di ). 13. Il Parte_3 summenzionato altro figlio di si unì in matrimonio con Parte_4 CP_13 Persona_15
l'08/07/1978 (doc. n. 030, estratto integrale dell'atto di matrimonio di . Da questa
[...] Parte_4 unione sono nati altri due ricorrenti, ossia: a) prima figlia di nata a [...]_4
Curitiba (Paraná) il 02/10/1979 (doc. n. 031, estratto integrale dell'atto di nascita di . Controparte_6 si unì in matrimonio con il 02/03/2002 (doc. n. 032, estratto Controparte_6 Persona_16 integrale dell'atto di matrimonio di e da allora ha assunto l'attuale nome Controparte_6 Controparte_6
. Da questo matrimonio è nato l'altro ricorrente a Curitiba (Paraná) il
[...] Persona_17
15/01/2005 (doc. n. 033, estratto integrale dell'atto di nascita di ); b) Persona_17 Controparte_7 secondo figlio di nato a [...]á) il 27/01/1983 (doc. n. 034, estratto integrale Parte_4 dell'atto di nascita di e sposato dal 29/03/2007 con (doc. n. 035, estratto Controparte_7 CP_17 Persona_18 integrale dell'atto di matrimonio di , dalla quale ha avuto i seguenti figli, odierni ricorrenti: Controparte_7 [...]
nato a [...]á) il 03/02/2009 (doc. n. 036, estratto integrale dell'atto di nascita di CP_8
e nato a [...]á) il 05/06/2016 (doc. n. 037, Controparte_8 Controparte_9 estratto integrale dell'atto di nascita di . 14. Il sopra riferito ascendente intermedio Controparte_9 CP_13 ebbe, come anticipato, un terzo figlio, (si v. il punto 10, lett. “c”, supra).
[...] Parte_8 Parte_8 si unì in matrimonio con il 31/01/1987 (doc. n. 038, estratto integrale dell'atto di
[...] CP_18 Persona_19 matrimonio di . Da questa unione è nato un altro ricorrente, a Uniao Parte_8 Persona_1 da IA (Paraná) il 31/07/1987 (doc. n. 039, estratto integrale dell'atto di nascita di . Persona_1
15. si unì in matrimonio con il 19/03/2009 (doc. n. 040, estratto Persona_1 Persona_20 integrale dell'atto di matrimonio di . Da questo matrimonio sono nati due figli, che chiudono Persona_1
l'elenco degli odierni ricorrenti: a) nata a [...] il Controparte_10
20/08/2009 (doc. n. 041, estratto integrale dell'atto di nascita di . b) Controparte_10 Parte_1
nata a [...]á) il 25/06/2014 (doc. n. 042, estratto integrale dell'atto di nascita di
[...] [...]
.” Parte_1
3. Nonostante la regolare notifica del ricorso, il non si è costituto. Controparte_11
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato, si è limitato a prenderne visione.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 16.12.2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
* * *
RITENUTO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità
4 del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
- lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Persona_21 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
- con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di TO LE II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
- continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
- il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
- il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
- i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
- la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
- con la Costituzione entrata in vigore l'1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
- anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del Codice Civile del 1865, sopra riportati;
- per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/09);
- la vigente Legge n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1);
- l'art. 3-bis l. 91/1992, introdotto con d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74, ha stabilito che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero, anche prima della sua entrata in vigore, ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata
5 all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27.3.2025; b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
2.2. Tale ultima disposizione non è applicabile al caso di specie, in quanto la domanda giudiziale è stata formulata entro il 27.3.2025.
2.3. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (sent. n. 25318/22).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/22 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel
6 sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva». È, peraltro, appena il caso di rilevare che non si applica nel presente processo la nuova disciplina in materia di riparto dell'onere della prova stabilita dall'art. 19- bis, comma 2-ter, d.lgs. 150/2011, introdotto dal d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74: trattandosi di disciplina sostanziale (sul punto, con riferimento a una fattispecie analoga in materia tributaria, cfr. Cass., sez. V, 27 luglio 2024, n. 20816), in assenza di diversa disposizione di legge, essa soggiace alla regola dell'irretroattività posta in via generale dall'art. 11 prel. c.c. e trova, pertanto, applicazione solo alle domande giudiziali presentate a partire dal 28.3.2025.
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Giova precisare che la successiva linea femminile di discendenza è costitutiva del diritto di cittadinanza iure sanguinis al pari di quella per via paterna, e non è preclusa dal matrimonio eventuale della donna con cittadino straniero e ciò – secondo i principi sanciti da Corte Cost. n. 30/1983, cit., Corte Cost. n. 87/1975, cit., e Sez. Un. n. 4466/2009, cit. - anche quando ciò sia avvenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione.
Di contro, il non si è costituito. Controparte_11
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
4. A margine, con particolare riguardo ai ricorrenti minorenni, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per il minore.
Pertanto, le domande dei soggetti indicati nel dispositivo che hanno chiesto l'acquisito della cittadinanza iure sanguinis meritano accoglimento.
7. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente (convenuto solo “formale”, che non ha dato causa alla lite, dal momento che i ritardi nella trattazione dei procedimenti di cittadinanza pendenti presso i Parte_9 sono ascrivibili ad altra amministrazione estranea a questo processo), sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati a un
7 esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- dichiara che:
nato in [...] il [...], Parte_1
nato in [...] il [...]; Controparte_1
nato in [...] il [...], Controparte_2
nato in [...] il [...]; Controparte_3
nato in [...] il [...]; Controparte_4
nato in [...] il [...], Parte_2
nato in [...] il [...], Parte_3
nato in [...] il [...]; Parte_4
nato in [...] il [...]; Controparte_5
nato in [...] il [...]; Controparte_6
nato in [...] il [...]; Controparte_7
nato in [...] il [...], Controparte_8 nato in [...] il [...], Controparte_9
nato in [...] il [...]; Persona_1
nato in [...] il [...] Controparte_10 meglio generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
- ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'Autorità Consolare;
- compensa per intero le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 16/12/2025
Il Giudice Alessandro Pernigotto
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro Pernigotto, nel procedimento iscritto al n.r.g. 17959/2024, promosso da:
nato in [...] il [...], rappresentata dal padre Parte_1
Persona_1 con il patrocinio dell'avv. POCHETTI LIVIO;
nato in [...] il [...]; Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. POCHETTI LIVIO;
nato in [...] il [...], rappresentata Controparte_2 dalla madre Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. POCHETTI LIVIO;
nato in [...] il [...]; Controparte_3 con il patrocinio dell'avv. POCHETTI LIVIO;
nato in [...] il [...]; Controparte_4 con il patrocinio dell'avv. POCHETTI LIVIO;
nato in [...] il [...], rappresentato Parte_2 dalla madre;
Controparte_4 con il patrocinio dell'avv. POCHETTI LIVIO;
nato in [...] il [...], rappresentato dalla Parte_3 madre;
Controparte_4 con il patrocinio dell'avv. POCHETTI LIVIO;
nato in [...] il [...]; Parte_4 con il patrocinio dell'avv. POCHETTI LIVIO;
nato in [...] il [...]; Controparte_5 con il patrocinio dell'avv. POCHETTI LIVIO;
nato in [...] il [...]; Controparte_6 con il patrocinio dell'avv. POCHETTI LIVIO;
nato in [...] il [...]; Controparte_7 con il patrocinio dell'avv. POCHETTI LIVIO;
nato in [...] il [...], rappresentato dal padre Controparte_8
; Controparte_7 con il patrocinio dell'avv. POCHETTI LIVIO;
nato in [...] il [...], rappresentato dal padre Controparte_9
; Controparte_7
1 con il patrocinio dell'avv. POCHETTI LIVIO;
nato in [...] il [...]; Persona_1 con il patrocinio dell'avv. POCHETTI LIVIO;
nato in [...] il [...], rappresentata dal padre Controparte_10
Persona_1 con il patrocinio dell'avv. POCHETTI LIVIO;
RICORRENTI contro
Controparte_11
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENUTO
In esito all'udienza del 16.12.2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
* * *
RILEVATO IN FATTO
1. Con atto depositato il 29/12/2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...], ed espongono che: Persona_2
“I ricorrenti, come si evince dallo schema di albero genealogico che, ad ogni buon fine, si allega al presente atto (doc. n. 001), sono cittadini brasiliani per nascita e discendenti in linea retta dell'avo italiano nato nel Comune di Persona_2
NO GE d'DA (Provincia di Bergamo) il giorno 09/02/1846 (doc. n. 002, estratto dell'atto di nascita di
[...]
. Il menzionato avo italiano dei ricorrenti si unì in matrimonio con in data Per_2 Persona_3
03/09/1871 presso la suddetta località (doc. n. 003, estratto integrale dell'atto di matrimonio di . Non Persona_2 sono note, al momento del deposito del presente ricorso, le informazioni in merito al decesso di Si deposita il Persona_2 certificato di inesistenza dell'atto di morte di tale avo (doc. n. 003bis). Dall'unione fra e Persona_2 [...] nacquero, fra gli altri, e i cui rispettivi discendenti, divisi in due Persona_3 Persona_4 Persona_5 nuclei familiari, sono gli odierni ricorrenti. I. PRIMO NUCLEO FAMILIARE (DISCENDENTI
2 DELL'AVO INTERMEDIO PASQUALE ROSSONI) 2. primo figlio di e Persona_4 Persona_2
nacque pure a NO GE d'DA (BG) il 03/04/1874 (doc. n. 004). Successivamente, Persona_3 emigrò in Brasile ove si sposò con a Cantagallo, nello Stato di Rio de Janeiro il 10/03/1894 (doc. n. Persona_6
004bis, estratto dell'atto di matrimonio di e morì a GO EL (Stato di Rio Grande Do Sul) Persona_4 il 29/03/1949 (doc. n. 005, estratto dell'atto di morte di .
3. Dal matrimonio tra Persona_4 Persona_4
e nacque, in data 02/01/1895 a Cantagallo (Stato di Rio de Janeiro), (doc. n. 006, Persona_6 Parte_5 estratto integrale dell'atto di battesimo di . ebbe una relazione more uxorio con Parte_5 Parte_5
e morì a Tapejara (Rio Grande do Sul) il 01/11/1968 (doc. n. 007, estratto dell'atto di Persona_7 morte di .
4. Dalla suddetta relazione more uxorio nacque, in data 02/01/1939 a Passo Fundo Parte_5
(Rio Grande Do Sul), (doc. n. 008, estratto integrale dell'atto di nascita di . Persona_8 Persona_8 Per_8 si unì in matrimonio con in data 13/07/1970 (doc. n. 009, estratto integrale
[...] Persona_9 dell'atto di matrimonio di e morì a SA RC (Rio Grande do Sul) il 16/04/2008 (doc. n. 010, Persona_8 estratto dell'atto di morte di .
5. Dall'unione fra e Persona_8 Persona_8 Per_9 Persona_9 nacque, in data 02/05/1961 a Charua (Stato di Rio Grande Do Sul), (doc. n. 011, estratto Parte_6 integrale dell'atto di nascita di . si unì in matrimonio con in Parte_6 Parte_6 Persona_10 data 15/07/1978 (doc. n. 012, estratto integrale dell'atto di matrimonio di .
6. Da Parte_6 Parte_6
e nacque, in data 09/10/1980 a Porto Alegre, la ricorrente
[...] Persona_10 Parte_7
(doc. n. 013, estratto integrale dell'atto di nascita di ). si CP_1 Parte_7 Parte_7
è sposata con in data 14/09/2013 (doc. n. 014, estratto integrale dell'atto di Controparte_12 matrimonio di ) e da allora ha assunto l'attuale nome Parte_7 Parte_7 Parte_7 [...]
7. Da tale matrimonio è nata l'altra ricorrente a Porto Alegre (Rio Grande do CP_2 Controparte_2
Sul) il 16/11/2013 (doc. n. 015, estratto integrale dell'atto di nascita di . II. Controparte_2
SECONDO NUCLEO FAMILIARE (DISCENDENTI DELL'AVO INTERMEDIO 8. secondo figlio di e Persona_5 Persona_5 Persona_2 Persona_11 nacque a Cantagallo (Rio de Janeiro) il 13/11/1893 (doc. n. 016, estratto integrale dell'atto di battesimo di Persona_5
e si sposò con a AN (Rio Grande do Sul) il 18/02/1914 (doc. n. 017, estratto integrale
[...] Persona_12 dell'atto di matrimonio di . Non sono note, al momento del deposito del presente ricorso, le Persona_5 informazioni in merito al decesso di tale ascendente. Si deposita certificato di inesistenza dell'atto di morte del predetto avo (doc. n. 017bis).
9. Dal matrimonio tra e nacque, il 05/08/1930 a Passo Fundo Persona_5 Persona_12
(Stato di Rio Grande So Sul), (doc. n. 018, estratto integrale dell'atto di nascita di .
CP_13 CP_13 si unì in matrimonio con il 22/05/1961 (doc. n. 019, estratto integrale
CP_13 Persona_13 dell'atto di matrimonio di e morì a Porto Uniao (Santa Catarina) il 29/10/1998 (doc. n. 020,
CP_13 Per_ estratto dell'atto di morte di . 10. nacquero tre figli, ossia: a)
CP_13 CP_14 Parte_4
odierno ricorrente, nato a [...]á) il 23/11/1952 (doc. n. 021, estratto integrale dell'atto di nascita
[...] di;
b) nata a [...]á) il 12/06/1955 (doc. n. 022, estratto integrale Parte_4 CP_15 dell'atto di nascita di . c) nato a [...]á) il 31/07/1960 (doc. n. CP_15 Parte_8
023, estratto integrale dell'atto di nascita di . 11. si unì in matrimonio con Parte_8 CP_15 [...]
il 15/12/1984 (doc. n. 024, estratto integrale dell'atto di matrimonio di . Persona_14 CP_15
Da questa unione nacquero due figlie, entrambe ricorrenti nel presente giudizio, ossia: a) , nata a [...]
Uniao da IA (Paraná) il 14/03/1988 (doc. n. 025, estratto integrale dell'atto di nascita di CP_3
), che a seguito del matrimonio ha assunto l'attuale nome “ (cfr. l'annotazione in
[...] Controparte_3 calce all'atto di nascita). b) , nata a [...]á) il 04/05/1986 (doc. n. 026, Controparte_4 estratto integrale dell'atto di nascita di ), che a seguito del matrimonio ha assunto l'attuale nome Controparte_4
“ ” (cfr. l'annotazione in calce all'atto di nascita). 12. Dal matrimonio fra Controparte_4 [...]
e , celebrato in data 11/03/2012 (doc. n. 027, estratto Controparte_4 Controparte_16 integrale dell'atto di matrimonio di ) sono nati altri due ricorrenti, ossia: a) Pedro Controparte_4
3 , nato a [...]á) il 25/04/2016 (doc. n. 028, estratto integrale Parte_2 dell'atto di nascita di ); b) , nato a [...]_2 Parte_3
(Paraná) il 20/08/2021 (doc. n. 029, estratto integrale dell'atto di nascita di ). 13. Il Parte_3 summenzionato altro figlio di si unì in matrimonio con Parte_4 CP_13 Persona_15
l'08/07/1978 (doc. n. 030, estratto integrale dell'atto di matrimonio di . Da questa
[...] Parte_4 unione sono nati altri due ricorrenti, ossia: a) prima figlia di nata a [...]_4
Curitiba (Paraná) il 02/10/1979 (doc. n. 031, estratto integrale dell'atto di nascita di . Controparte_6 si unì in matrimonio con il 02/03/2002 (doc. n. 032, estratto Controparte_6 Persona_16 integrale dell'atto di matrimonio di e da allora ha assunto l'attuale nome Controparte_6 Controparte_6
. Da questo matrimonio è nato l'altro ricorrente a Curitiba (Paraná) il
[...] Persona_17
15/01/2005 (doc. n. 033, estratto integrale dell'atto di nascita di ); b) Persona_17 Controparte_7 secondo figlio di nato a [...]á) il 27/01/1983 (doc. n. 034, estratto integrale Parte_4 dell'atto di nascita di e sposato dal 29/03/2007 con (doc. n. 035, estratto Controparte_7 CP_17 Persona_18 integrale dell'atto di matrimonio di , dalla quale ha avuto i seguenti figli, odierni ricorrenti: Controparte_7 [...]
nato a [...]á) il 03/02/2009 (doc. n. 036, estratto integrale dell'atto di nascita di CP_8
e nato a [...]á) il 05/06/2016 (doc. n. 037, Controparte_8 Controparte_9 estratto integrale dell'atto di nascita di . 14. Il sopra riferito ascendente intermedio Controparte_9 CP_13 ebbe, come anticipato, un terzo figlio, (si v. il punto 10, lett. “c”, supra).
[...] Parte_8 Parte_8 si unì in matrimonio con il 31/01/1987 (doc. n. 038, estratto integrale dell'atto di
[...] CP_18 Persona_19 matrimonio di . Da questa unione è nato un altro ricorrente, a Uniao Parte_8 Persona_1 da IA (Paraná) il 31/07/1987 (doc. n. 039, estratto integrale dell'atto di nascita di . Persona_1
15. si unì in matrimonio con il 19/03/2009 (doc. n. 040, estratto Persona_1 Persona_20 integrale dell'atto di matrimonio di . Da questo matrimonio sono nati due figli, che chiudono Persona_1
l'elenco degli odierni ricorrenti: a) nata a [...] il Controparte_10
20/08/2009 (doc. n. 041, estratto integrale dell'atto di nascita di . b) Controparte_10 Parte_1
nata a [...]á) il 25/06/2014 (doc. n. 042, estratto integrale dell'atto di nascita di
[...] [...]
.” Parte_1
3. Nonostante la regolare notifica del ricorso, il non si è costituto. Controparte_11
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato, si è limitato a prenderne visione.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 16.12.2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
* * *
RITENUTO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità
4 del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
- lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Persona_21 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
- con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di TO LE II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
- continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
- il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
- il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
- i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
- la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
- con la Costituzione entrata in vigore l'1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
- anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del Codice Civile del 1865, sopra riportati;
- per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/09);
- la vigente Legge n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1);
- l'art. 3-bis l. 91/1992, introdotto con d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74, ha stabilito che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero, anche prima della sua entrata in vigore, ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata
5 all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27.3.2025; b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
2.2. Tale ultima disposizione non è applicabile al caso di specie, in quanto la domanda giudiziale è stata formulata entro il 27.3.2025.
2.3. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (sent. n. 25318/22).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/22 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel
6 sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva». È, peraltro, appena il caso di rilevare che non si applica nel presente processo la nuova disciplina in materia di riparto dell'onere della prova stabilita dall'art. 19- bis, comma 2-ter, d.lgs. 150/2011, introdotto dal d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74: trattandosi di disciplina sostanziale (sul punto, con riferimento a una fattispecie analoga in materia tributaria, cfr. Cass., sez. V, 27 luglio 2024, n. 20816), in assenza di diversa disposizione di legge, essa soggiace alla regola dell'irretroattività posta in via generale dall'art. 11 prel. c.c. e trova, pertanto, applicazione solo alle domande giudiziali presentate a partire dal 28.3.2025.
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Giova precisare che la successiva linea femminile di discendenza è costitutiva del diritto di cittadinanza iure sanguinis al pari di quella per via paterna, e non è preclusa dal matrimonio eventuale della donna con cittadino straniero e ciò – secondo i principi sanciti da Corte Cost. n. 30/1983, cit., Corte Cost. n. 87/1975, cit., e Sez. Un. n. 4466/2009, cit. - anche quando ciò sia avvenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione.
Di contro, il non si è costituito. Controparte_11
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
4. A margine, con particolare riguardo ai ricorrenti minorenni, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per il minore.
Pertanto, le domande dei soggetti indicati nel dispositivo che hanno chiesto l'acquisito della cittadinanza iure sanguinis meritano accoglimento.
7. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente (convenuto solo “formale”, che non ha dato causa alla lite, dal momento che i ritardi nella trattazione dei procedimenti di cittadinanza pendenti presso i Parte_9 sono ascrivibili ad altra amministrazione estranea a questo processo), sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati a un
7 esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- dichiara che:
nato in [...] il [...], Parte_1
nato in [...] il [...]; Controparte_1
nato in [...] il [...], Controparte_2
nato in [...] il [...]; Controparte_3
nato in [...] il [...]; Controparte_4
nato in [...] il [...], Parte_2
nato in [...] il [...], Parte_3
nato in [...] il [...]; Parte_4
nato in [...] il [...]; Controparte_5
nato in [...] il [...]; Controparte_6
nato in [...] il [...]; Controparte_7
nato in [...] il [...], Controparte_8 nato in [...] il [...], Controparte_9
nato in [...] il [...]; Persona_1
nato in [...] il [...] Controparte_10 meglio generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
- ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'Autorità Consolare;
- compensa per intero le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 16/12/2025
Il Giudice Alessandro Pernigotto
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