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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/02/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 5718/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5718 /2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
Alfonso La Marmora n. 43/B, rappresentato e difeso dall'avv. Simona Bonalumi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Brugherio, Via Dorderio n. 55, giusta procura in calce al ricorso e
(C.F. ), residente in [...], CP_1 Parte_2 C.F._2
Via Quarto n. 69/V, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziano Valente ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Milano (MI), Via Harar n. 7, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: modifica di condizioni di regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno concluso all'udienza del 11 febbraio 2025 alle seguenti condizioni congiunte:
“A modifica del decreto del tribunale di Monza del 23 – 31.1.2014 pronunciato nel procedimento RG
4695/2013:
I) le parti convengono di rinunciare reciprocamente alle reciproche pretese di natura economica;
più precisamente rinuncia a richiedere a la Parte_1 Controparte_2 restituzione delle somme versate per il mantenimento dei figli fino al mese di febbraio 2025 compreso
e rinuncia a chiedere a la rivalutazione e gli Controparte_2 Parte_1 arretrati ISTAT degli assegni di mantenimento corrisposti;
II) Il padre verserà direttamente al figlio la somma mensile di € 150,00 dal mese di marzo CP_3
2025 fino al mese di agosto 2025 compreso e cesserà da quel momento ogni corresponsione nei suoi confronti dovendo il figlio ritenersi economicamente indipendente;
il padre verserà direttamente alla figlia la somma mensile di € 150,00 dal mese di marzo 2025 e fino al mese di dicembre 2025 Per_1 compreso oltre ai costi relativi al 50% delle spese mediche (psicologa/o e/o psichiatra) e dal mese di gennaio 2026 e fino al mese di giugno 2026 il padre rimborserà il solo costo del 50% delle spese mediche (psicologa/o e/o psichiatra) mentre nulla dovrà a titolo di mantenimento;
da luglio 2026 il padre cesserà ogni contributo nei confronti della figlia ivi incluso quello per le spese mediche dovendosi la stessa ritenersi economicamente indipendente;
III) Ad eccezione di quanto stabilito le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra; IV) spese legali compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda è fondata.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
II. Le spese del giudizio, considerata la condotta processuale delle parti e l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 05.09.2024, così provvede: Controparte_2
I. Pronuncia la modifica del decreto emesso dal Tribunale di Monza in data 23.01.2014 e depositato in data 31.01.2014, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 febbraio 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5718 /2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
Alfonso La Marmora n. 43/B, rappresentato e difeso dall'avv. Simona Bonalumi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Brugherio, Via Dorderio n. 55, giusta procura in calce al ricorso e
(C.F. ), residente in [...], CP_1 Parte_2 C.F._2
Via Quarto n. 69/V, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziano Valente ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Milano (MI), Via Harar n. 7, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: modifica di condizioni di regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno concluso all'udienza del 11 febbraio 2025 alle seguenti condizioni congiunte:
“A modifica del decreto del tribunale di Monza del 23 – 31.1.2014 pronunciato nel procedimento RG
4695/2013:
I) le parti convengono di rinunciare reciprocamente alle reciproche pretese di natura economica;
più precisamente rinuncia a richiedere a la Parte_1 Controparte_2 restituzione delle somme versate per il mantenimento dei figli fino al mese di febbraio 2025 compreso
e rinuncia a chiedere a la rivalutazione e gli Controparte_2 Parte_1 arretrati ISTAT degli assegni di mantenimento corrisposti;
II) Il padre verserà direttamente al figlio la somma mensile di € 150,00 dal mese di marzo CP_3
2025 fino al mese di agosto 2025 compreso e cesserà da quel momento ogni corresponsione nei suoi confronti dovendo il figlio ritenersi economicamente indipendente;
il padre verserà direttamente alla figlia la somma mensile di € 150,00 dal mese di marzo 2025 e fino al mese di dicembre 2025 Per_1 compreso oltre ai costi relativi al 50% delle spese mediche (psicologa/o e/o psichiatra) e dal mese di gennaio 2026 e fino al mese di giugno 2026 il padre rimborserà il solo costo del 50% delle spese mediche (psicologa/o e/o psichiatra) mentre nulla dovrà a titolo di mantenimento;
da luglio 2026 il padre cesserà ogni contributo nei confronti della figlia ivi incluso quello per le spese mediche dovendosi la stessa ritenersi economicamente indipendente;
III) Ad eccezione di quanto stabilito le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra; IV) spese legali compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda è fondata.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
II. Le spese del giudizio, considerata la condotta processuale delle parti e l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 05.09.2024, così provvede: Controparte_2
I. Pronuncia la modifica del decreto emesso dal Tribunale di Monza in data 23.01.2014 e depositato in data 31.01.2014, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 febbraio 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi