Articolo 23 della Legge 9 ottobre 1970, n. 739
Articolo 22Articolo 24
Versione
8 novembre 1970
Art. 23.
La lettera b) dell'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' sostituita dalla seguente:
"b) che l'estratto della sentenza, nei casi gravi o di recidivita' specifica, sia pubblicato a spese del condannato, almeno su due giornali di grande diffusione dei quali uno scelto fra i quotidiani".
Entrata in vigore il 8 novembre 1970