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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/12/2025, n. 4349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4349 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1302/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. RO CA, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 1302/2024 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza del 25/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte, preceduta dall'assegnazione dei termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c. (nella formulazione risultante dalla modifica da ultimo apportata dal D.lgs. 149/2022),
TRA
(c.f.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via D. Fontana n. 25/E, presso lo studio dell'Avv. Fusco Valeria (c.f.: ), dalla quale è C.F._1 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione di appello;
APPELLANTE
E
(c.f.: ) e (c.f.: Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), elettivamente domiciliati in Marano di Napoli al Corso Italia n. 81, C.F._3 presso lo studio dell'Avv. Nuvoletti Gaetano (c.f.: , dal quale sono C.F._4 rappresentati e difesi in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATI
E
(c.f.: ), Controparte_3 C.F._5
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: “Appello avverso la sentenza n. 6358/2023 resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di
Marano di Napoli, pubblicata in data 22/09/2023, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 6405/2022
r.g.”.
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 25/09/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla n. 1302/2024 r.g.a.c. Pag. 1 di 11 N. 1302/2024 R.G.A.C.
G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l'appellante,
[...]
impugnava la sentenza n. 6358/2023 resa dall'Ufficio Parte_1 del Giudice di Pace di Marano di Napoli, pubblicata in data 22/09/2023, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 6405/2022 r.g., con cui erano state accolte le domande ivi proposte da nonché dagli interventori volontari ed Controparte_1 Controparte_2 CP_4
, in relazione al sinistro stradale verificatosi il 13/10/2021 alle ore 11:30 circa, in Sarno
[...]
(SA), sulla S.da Provinciale Sarno – Striano.
La sentenza impugnata accertava che nelle summenzionate circostanze di tempo e di luogo, il motociclo PI Beverly tg. DN91459 veniva colliso e danneggiato dal veicolo
Renault Modus tg. DY509HA, di proprietà del e assicurato per la RCA Controparte_3 con la Per effetto del tamponamento, il conducente dello scooter, Controparte_5
e il terzo trasportato, , riportavano lesioni personali, Controparte_2 Controparte_4 mentre il motociclo PI su cui viaggiava la coppia subiva diversi danni.
All'esito del giudizio di primo grado il Giudice di Pace di Marano di Napoli, riconoscendo l'esclusiva responsabilità del conducente il veicolo Renault Modus tg. DY509HA di proprietà del nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa, lo Controparte_3 condannava, in solido con la al pagamento di euro 2.000,00 in favore Controparte_5 di per i danni al motociclo, nonché di euro 11.990,15 ed euro 20.000,00 Controparte_1 rispettivamente in favore e per le lesioni da loro patite Controparte_2 Controparte_4 in occasione del medesimo sinistro, oltre interessi e spese di CTU e processuali.
A sostegno del proposto gravame, l'appellante deduceva ed eccepiva: — l'errata e/o mancata valutazione della provata carenza di copertura assicurativa dello scooter attoreo;
— l'errata e immotivata valutazione del danno materiale al motoveicolo attoreo, in quanto basata su un semplice preventivo lavori e non su una fattura o una quantificazione per
CTU; — l'erronea quantificazione operata dal CTU nominato in primo grado riguardo le lesioni subite da Controparte_2
Tanto premesso, concludeva chiedendo al Tribunale adito in grado di Controparte_5 appello di:
“a) IN VIA PRINCIPALE: per i motivi tutti dedotti in narrativa nel presente atto di appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n 6358/2023 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Marano di
Napoli, depositata in cancelleria in data 18/07/2022, non notificata, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati nel procedimento di prime cure per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto e conseguentemente: 1) accertare e dichiarare viziata la sentenza del Giudice di Pace di Marano, Dott. Rosa Rabuano, n. 6358/23, depositata in data 22/09/2023 e, per l'effetto, previa sua riforma;
n. 1302/2024 r.g.a.c. Pag. 2 di 11 N. 1302/2024 R.G.A.C.
2) condannare gli appellati, alla restituzione integrale delle somme percepite ed incassate in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi medio tempore maturati e maturandi e, comunque, sino all'integrale soddisfo per non avere gli stessi diritto al risarcimento in forza delle statuizioni Tribunale di Napoli n. 448 del
23/11/2021 e Tribunale di Nola del 28/05/2022, n. 1192/2022, nonché di tutte le argomentazioni suesposte;
In via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del punto di cui al capo 1) e 2), e
b) NEL MERITO:
1) disporre nuova C.T.U. medica sulla persona del sig. affinchè Controparte_2
l'ausiliario del Giudice possa, valutata la documentazione sanitaria prodotta da essa appellata, accertare il nesso di causalità tra le lesioni risultanti dall'esame strumentale e
l'evento così come ex adverso rappresentato, rispondendo al seguente quesito: “Provveda il C.T.U., esaminati gli atti e i documenti di causa, sentite le parti ed i loro consulenti eventualmente nominati, visitato il periziando, esperite le indagini tecniche eventualmente ritenute necessarie, tenuto conto dell'età e dello stato di salute preesistente, ad accertare: visivamente (anche attraverso le certificazioni cliniche di altri operatori), con descrizione delle lesioni visibili;
e/o strumentalmente (ad esempio mediante radiografia, TAC, risonanza, ecografia, esame elettromiografico, accertamento otovestibolare, ecc.); e/o a mezzo del richiamo a rilevanti evidenze scientifiche -con adeguata motivazione ed indicazione della dottrina medico legale e della letteratura scientifica più accreditate in relazione alla fattispecie concreta (con particolare riguardo alle ipotesi in cui non sia possibile procedere ad esami strumentali)- ad esempio mediante anamnesi, visite mediche, test psicodiagnostici (per i casi di danno psichico), ulteriori indagini tecniche, ecc.; - accerti la natura, l'entità e la causa delle lesioni subite dal periziando in connessione causale con l'evento per cui è causa;
-accerti la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa;
accerti l'entità delle spese mediche e di cura sostenute in proprio dal periziando riferibili alle lesioni di cui sopra, precisando, in ipotesi di prestazioni terapeutiche e diagnostiche eventualmente richieste presso enti privati, se le stesse erano erogate dal SSN e con quali esborsi;
accerti e quantifichi le eventuali spese future da sostenersi;
2) disporre C.T.U. tecnico- quantificativa sul motoveicolo attoreo PI Beverly tg.
DN91459 di proprietà del sig. odierno appellato, al fine di valutare Controparte_1
l'effettivo e fedele ammontare del danno a seguito dell'evento per cui è causa.
In ogni caso, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, competenze professionali, spese generali e spese, oltre oneri fiscali, con distrazione, ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 08/07/2024, si costituivano nel presente giudizio di gravame gli appellati, e Controparte_1 CP_2
i quali, di contro, nell'impugnare e contestare tutto quanto ex adverso dedotto e
[...] prodotto, deducevano: — che sulla mancanza di copertura assicurativa del veicolo attoreo, tale circostanza non potrebbe sopprimere il diritto costituzionalmente garantito a ottenere un risarcimento per fatto illecito;
— che sulla valutazione del danno materiale liquidato per il motoveicolo PI Beverly, la quantificazione sarebbe stata ben motivata secondo n. 1302/2024 r.g.a.c. Pag. 3 di 11 N. 1302/2024 R.G.A.C.
il prudente apprezzamento del Giudice di prime cure;
— che sulla valutazione delle lesioni subite da il CTU Dr. avrebbe puntualmente Controparte_2 Persona_1 controdedotto alle note del CTP nominato dalla compagnia;
— che, da ultimo, l'appellante avrebbe di fatto prestato acquiescenza in ordine alla parte della sentenza in cui il Giudice di Pace ha ritenuto provato il fatto storico e la dinamica del sinistro.
Sulla base di tali considerazioni, la predetta parte appellata concludeva chiedendo:
“- Rigettare integralmente i motivi di appello per le ragioni sopra esposte, perché infondati tanto in fatto quanto in diritto;
- Confermare la sentenza n. 6358/2023, resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Marano di Napoli, in persona della dott.ssa Rabuano pubblicata in data 11/10/2023;
- Condannare la al pagamento delle spese, Parte_1 diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.”.
Non si costituiva, invece, nel presente giudizio di appello l'ulteriore appellato e responsabile civile , nonostante la ritualità della notificazione dell'atto Controparte_3 di citazione in appello eseguita nei confronti dello stesso, cosicché del medesimo ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza resa in data 12 settembre 2024.
Nel prosieguo del giudizio, disattesa l'istanza formulata dall'appellante di rinnovazione della CTU già espletata nel corso del giudizio di primo grado (in virtù di tutto quanto già esposto con ordinanza del 12/09/2024), disposta l'acquisizione in atti del fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, fissata l'udienza del 25/09/2025 per la remissione della causa in decisione, previa assegnazione alle parti de termini di cui all'art. art. 352 c.p.c. (così come novellato dal D.lgs. 149/2022) per il deposito delle note e comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa veniva riservata in decisione con provvedimento del
29/09/2025.
Così brevemente esposti i fatti di causa, preliminarmente deve darsi atto della procedibilità della domanda di appello tempestivamente spiegata entro il termine di rito dal deposito della sentenza impugnata.
Nel caso di specie deve poi dichiararsi l'ammissibilità dell'impugnazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., atteso che nell'atto di appello risultano ben delineati i capi di sentenza oggetto di gravame e gli specifici motivi di impugnazione e non essendo richieste, allo scopo, formule sacramentali, bensì che l'appello contenga una chiara individuazione dei punti contestati del provvedimento impugnato e delle argomentazioni con le quali l'impugnante intende contestare le ragioni addotte dal primo giudice (cfr.
SS.UU. Civili n. 27199 del 16.11.2017, a mente della quale “[…] Gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n.83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte da primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o
n. 1302/2024 r.g.a.c. Pag. 4 di 11 N. 1302/2024 R.G.A.C.
la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di ”revisio prioris instantiae” del giudizio di appello , il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Tanto premesso, nel merito, ritiene il Tribunale che l'appello proposto da
[...] si sia rivelato infondato e non possa trovare Parte_1 accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Il gravame proposto dalla appellante è articolato su tre sostanziali motivi, a mezzo dei quali si censura la decisione per vizio di motivazione in quanto il giudice di primo grado:
(i) avrebbe riconosciuto la risarcibilità dei lamentati danni nonostante il veicolo danneggiato fosse privo di copertura assicurativa al momento del sinistro;
(ii) avrebbe quantificato genericamente il danno al motociclo, liquidandolo equitativamente senza ricorrere ad una CTU;
(iii) avrebbe errato nella liquidazione del danno da lesioni personali lamentate dal conducente interventore, Controparte_2
Ebbene, riguardo al primo motivo, l'appellante ha lamentato l'erronea valutazione normativa, da parte del giudice di prime cure, e l'adesione dello stesso a un orientamento contrario a quello maggioritario invalso nella giurisprudenza di merito, secondo cui chi pone in circolazione un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa per la r.c.a. non avrebbe diritto ad alcun risarcimento, data la natura assorbente di una tale violazione.
In verità, rileva il Tribunale, pur nella consapevolezza dell'esistenza di un tale orientamento e degli argomenti posti a sostegno del medesimo, che esso sia da ritenersi tutt'altro che maggioritario e pacifico.
Anzi, recenti pronunce di legittimità hanno cassato pronunce di merito del tipo di quelle citate dall'odierno appellante anche nel caso di specie.
In particolare, la questione è stata affrontata dalla Suprema Corte, la quale, con la sentenza n. 1179 del 17/01/2022, ha avallato affermazioni diametralmente opposte a quelle in questa sede sostenute dall'appellante.
Nella fattispecie all'esame della Suprema Corte, il Giudice di Appello autore della sentenza poi cassata con rinvio, dato atto che l'impugnazione della sentenza di primo grado era fondata sull'erronea interpretazione degli articoli 122 e 144 del Codice delle
Assicurazioni e sul rilievo secondo cui nessuna delle norme contenute in tale testo normativo “restringerebbe l'applicazione delle disposizioni in esso contenute ai soli mezzi dotati di copertura assicurativa, né vi sarebbe una specifica norma che sanzioni con l'inammissibilità l'azione giudiziaria proposta ex art. 144 C.d.A. dal proprietario/conducente di un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa”, aveva invero sostenuto che “da un'interpretazione letterale e logica del
n. 1302/2024 r.g.a.c. Pag. 5 di 11 N. 1302/2024 R.G.A.C.
codice delle assicurazioni, nonché dalla collocazione sistematica delle norme in esame, si evince la tassatività di tali disposizioni, nella parte in cui escludono l'esperibilità dell'azione nel caso in cui
l'attore sia sprovvisto di copertura assicurativa del suo mezzo, rappresentando, quest'ultimo aspetto, condizione indefettibile per l'attivazione delle procedure risarcitorie” e che sarebbe certamente infondato prospettare una violazione dell'art. 24 Cost. “in quanto l'attore avrebbe potuto comunque tutelare le proprie aspettative risarcitorie, citando, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2054 c.c., il soggetto che con il suo comportamento colposo abbia cagionato il danno”.
Di tutt'altro avviso è stata invece la Suprema Corte, la quale, procedendo ad una piana ricostruzione normativa, ha ricordato come l'art. 122 C.d.A. — concernente l'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore — stabilisca, al primo comma, che, se esso non è adempiuto, tali mezzi “non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate”, per poi soggiungere, al comma successivo, che tale assicurazione copre “i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto”.
E' stato inoltre ricordato che l'art. 144 C.d.A. — intitolato “Azione diretta del danneggiato”
— , per quanto in questa sede interessa, stabilisce che “il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante per i quali vi è obbligo di assicurazione ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione”, con previsione di un litisconsorzio necessario nei confronti del responsabile del danno.
Ciò premesso, la Suprema Corte ha ritenuto del tutto evidente che l'articolo 122 non va ad incidere in nessun modo sulla legittimazione all'esercizio dell'azione diretta di cui all'art. 144.
Esso, infatti, si limita a sancire un obbligo relativo alla messa in circolazione dei veicoli a motore senza che ciò in alcun modo implichi che il soggetto danneggiato durante la circolazione di un mezzo assoggettato a obbligo assicurativo, rimasto inadempiuto, trovi l'esercizio dell'azione prevista dall'art. 144 “sbarrata” dall'inammissibilità, essendosi su due piani evidentemente diversi.
Il legislatore, qualora avesse inteso privare il danneggiato della fruizione dell'azione ex articolo 144 perché il veicolo su cui circolava quando avvenne il fatto e/o di cui era il proprietario non era assicurato, avrebbe infatti dovuto prevedere expressis verbis, o comunque in modo inequivoco, una siffatta pesante sanzione, tale da comportare l'esclusione dalla “certezza economica del risarcimento” che è all'origine stessa dell'introduzione dell'assicurazione obbligatoria per la r.c.a.
Ciò a maggior ragione se si considera che l'art. 129 C.d.A., dal titolo “Soggetti esclusi dall'assicurazione”, fornisce un elenco delle persone non ammesse a fruire di tale beneficio
(di fatto limitato ai soli responsabili del sinistro) senza menzionare in alcun modo i danneggiati alla guida o trasportati su un veicolo non assicurato.
n. 1302/2024 r.g.a.c. Pag. 6 di 11 N. 1302/2024 R.G.A.C.
E se per il trasportato “occasionale”, cioè privo di qualunque rapporto con la proprietà o con l'uso del mezzo, una tale esclusione risulterebbe contraria ad ogni principio di uguale tutela, per il proprietario ed il conducente del veicolo comunque si tratterebbe di una deminutio di tale portata da rendere necessaria una scelta espressa da parte del legislatore, poiché l'inammissibilità impedirebbe di fruire degli effetti del contratto assicurativo inerente all'altro veicolo anche nel caso in cui questo rivesta il ruolo di responsabile esclusivo, senza nessun concorso di colpa di colui che non sarebbe legittimato ad agire ex art. 144 con un'assoluta illogicità nel bilanciamento dei valori e delle correlate tutele normative.
In aggiunta all'evidente irrazionalità ed alla totale carenza di sostegno normativo all'interpretazione del Codice delle Assicurazioni propugnata dal giudice d'appello, la
Suprema Corte ha infine richiamato la direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16.09.2009 il cui art. 18 sancisce che “gli Stati membri provvedono affinché le persone lese a seguito di un sinistro causato da un veicolo assicurato ai sensi dell'articolo 3 possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell'impresa che assicura la responsabilità civile della persona responsabile del sinistro”. Tanto in un'ottica di perseguimento della massima misura di tutela della vittima, confermata anche dagli articoli 2 e 24 Cost., che da tempo impronta la giurisprudenza di legittimità (sulla necessità di interpretare la normativa interna in conformità al diritto unionale anche per quanto concerne l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, con particolare riguardo alla posizione del danneggiato, cfr. da ultimo Cass. sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020 n. 13738 e Cass. sez. 3, ord. 19 gennaio 2018 n. 1269).
In definitiva, “In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, l'art.144 del d.lgs. n. 209 del 2005 deve essere interpretato in senso conforme al diritto dell'Unione europea, sicché il conducente e il trasportato possono avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo antagonista, anche se quello sul quale viaggiavano al momento dello scontro (nella specie, un ciclomotore) sia sprovvisto di assicurazione, non incidendo l'obbligo assicurativo imposto dall'art. 122 del medesimo d.lgs. sulla legittimazione all'esercizio della menzionata azione.” (cfr. massima ufficiale di Cass. 11479/2022).
I suddetti principi di diritto sono stati ribaditi dalla Suprema Corte anche nella successiva e recentissima sentenza n. 5653/2025 del 03/03/2025, in accoglimento del gravame di legittimità proposto avverso una sentenza di appello che, a sua volta, aveva confermato la sentenza del Tribunale di primo grado nella parte in cui il giudice di merito aveva rigettato le domande attorea ritenendole, in applicazione dell'art. 1227 c.c., non meritevoli di accoglimento essendo emerso che il ciclomotore (anche se non responsabile del sinistro) circolava sprovvisto di copertura assicurativa.
Del resto, l'art. 1227 c.c. opera strettamente sul piano causalistico e su un piano completamente diverso rispetto a quello dell'obbligo assicurativo;
pertanto, se nella ricostruzione della dinamica del sinistro stradale dedotto in lite non emerga alcuna responsabilità del veicolo privo di copertura assicurativa (e se, dunque, viene superata la presunzione di colpa ex art. 2054, comma 2, c.c.), non si comprende come la mera n. 1302/2024 r.g.a.c. Pag. 7 di 11 N. 1302/2024 R.G.A.C.
circostanza — atomisticamente intesa — della scopertura assicurativa del veicolo non responsabile del danno possa automaticamente ribaltare completamente la genesi eziologica del sinistro in capo al conducente di quest'ultimo veicolo (apparendo evidentemente un antecedente causale eccessivamente remoto e irragionevole la circostanza — pur valorizzata dall'orientamento di merito già smentito dalla Cassazione
— che il mezzo che si trovi in tale stato di “illegale” circolazione non avrebbe proprio dovuto trovarsi sul luogo del sinistro in quel contesto spazio-temporale).
Di contro, aderire ad una tale tesi, significherebbe, in sostanza, individuare una ipotesi
(legislativamente non prevista) di responsabilità oggettiva in capo al conducente del veicolo sprovvisto di copertura assicurativa (anche se, in concreto, non responsabile del danno in senso stretto e nelle sue precise modalità di accadimento storico e dinamico), che risponderebbe alla logica espressa dal brocardo “qui in re illecita versatur, tenetur etiam pro casu”.
Quanto al secondo motivo di appello, con esso parte appellante ha lamentato la aleatoria e generica quantificazione del danno materiale riportata dal mezzo attoreo, così come operata dal giudice di prime cure, senza neppure l'ausilio di una CTU disposta in merito.
Anche tale motivo di gravame si è rivelato infondato.
In merito giova premettere che "La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, cod. proc. civ.)." (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3130 del 08/02/2011); inoltre, “Il provvedimento che dispone una consulenza tecnica di ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente sostenuto dalla necessità di risolvere questioni implicanti specifiche cognizioni tecniche.” (cfr. Cass. 4185/2015).
Ancora, l'art. 2056 c.c. anche con riferimento alla liquidazione del danno scaturente da illecito aquiliano, rimanda alla disposizione dell'art. 1226 c.c., a mente del quale se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.
Ebbene, nella specie, dalla lettura della impugnata decisione è emerso proprio come il giudice di prime cure abbia fatto buon governo di tali norme e del suo potere equitativo di quantificazione del danno.
Ed invero, pur aderendosi alla pacifica giurisprudenza di legittimità secondo cui il mero preventivo di spesa non possa assurgere a sicura e piena prova del danno (cfr. sul punto, ex multis, Cass. 11765/2013, secondo cui “In tema di risarcimento dei danni alle cose provocati
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da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non é idoneo ai fini della determinazione del "quantum debeatur”.”), nella specie, acquisita in atti la prova del danno nel suo an (sulla scorta delle dichiarazioni rese dal teste escusso nel corso del giudizio di primo grado, che hanno pienamente suffragato la prospettazione dei fatti allegati da parte attrice e che nella presente sede di appello non sono state oggetto di alcuna precisa e specifica censura da parte della stessa parte appellante), sulla scorta delle riproduzioni fotografiche in atti, del preventivo spese prodotto, della data di immatricolazione del mezzo (risalente al 2010) e del relativo degrado dello scooter, il giudice di prime cure risulta aver logicamente e congruamente motivato la propria valutazione equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c., affermando come il danno subito potesse essere liquidato nella minor somma di euro 2.000,00.
Venendo, infine, all'esame del terzo ed ultimo motivo di gravame proposto, l'appellante ha anche contestato le risultanze della CTU medica svolta nell'ambito del giudizio di primo grado per la quantificazione del danno da lesioni riportate dall'odierno appellato affidando, tuttavia, le proprie censure in merito alle considerazioni già Controparte_2 svolte dal proprio Consulente di Parte nominato in primo grado.
Tuttavia, ciò facendo, parte appellante si è limitata semplicemente a riproporre, in ordine a tale questione, le medesime difese già spiegate in primo grado, tramite integrale richiamo alle osservazioni formulate alla CTU dal proprio Consulente di parte, senza, però, una critica adeguata e specifica alla concretezza della motivazione della decisione impugnata
(che, sul punto, ha fatto proprie le conclusioni cui era giunto il nominato CTU).
Ed invero, dalla lettura della relazione medico-legale d'ufficio versata in atti dalla stessa parte appellante, si evince che ivi il C.T.U. ha adeguatamente motivato, anche in risposta alle osservazioni del C.T.P. dell'Assicurazione, il danno biologico riconosciuto ad entrambi i danneggiati.
Ora, in ordine a tali motivazioni, parte appellante, lungi dall'aver articolato uno specifico motivo di gravame che ne abbia censurato in concreto la portata decisionale, in fatto e in diritto, si è limitato unicamente a tralaticiamente richiamare, ancora una volta, anche nel presente giudizio di appello, le considerazioni svolte dal proprio CTP e, tuttavia, già esaminate sia dall'Ausiliario del giudice che dallo stesso giudicante di primo grado.
In merito, inoltre, non appare superfluo anche osservare come “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.” (cfr., ex multis, Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015).
n. 1302/2024 r.g.a.c. Pag. 9 di 11 N. 1302/2024 R.G.A.C.
Per cui anche il suddetto motivo di gravame non merita accoglimento.
Tutte le altre considerazioni svolte da parte appellante nel proposto atto di gravame sono da considerarsi mere considerazioni difensive, che non si sono concretizzate in veri e propri e specifici motivi di gravame della impugnata decisione e che devono, in ogni caso, considerarsi assorbite nelle considerazioni innanzi già svolte (oltre che in quelle già espressa nella stessa impugnata decisione e non specificamente censurate).
Per tutto quanto precede, l'appello va integralmente rigettato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite va osservato che, per quanto riguarda il presente giudizio di appello, le stesse seguono strettamente la soccombenza, cosicché parte appellante va condannata al pagamento delle stesse nei confronti di parte appellata costituita, liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, determinato in virtù del decisum della statuizione di condanna di primo grado e qui oggetto di censura e con l'ulteriore precisazione che, a tal fine, le domande proposte dai diversi istanti nei confronti del medesimo convenuto non possono dar luogo a cumulo, dato che “Il principio del cumulo delle domande, stabilito dal secondo comma dell'art. 10 cod. proc. civ., riguarda esclusivamente le domande fra le stesse parti, non anche il caso di domande proposte nei confronti dello stesso soggetto da diversi soggetti processuali, nel litis consorzio facoltativo disciplinato dall'art. 103 dello stesso codice”, come precisato, ex multis, da Cass. 6901/1982, Cass. 714/1975, Cass.
2028/1972) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte appellata vittoriosa (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., avuto, altresì, riguardo alla limitata attività processuale svolta e alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, rapportata altresì al tenore delle difese svolte).
Per quanto riguarda, invece, la regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, dal rigetto del proposto appello, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado, deriva l'intangibilità della stessa anche nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite, così come operata dal giudice di prime cure, in assenza, peraltro, di uno specifico motivo di impugnazione incidentale sul punto, non proposto dalla costituita parte appellata vittoriosa (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24422 del
19/11/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10622 del 03/05/2010; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
23226 del 14/10/2013).
Occorre, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R.
115/2002.
n. 1302/2024 r.g.a.c. Pag. 10 di 11 N. 1302/2024 R.G.A.C.
Invero, con l'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1- quater dell'art. 13, D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Deve rilevarsi che la norma prevede che il Giudice non “accerti”, bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato: ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
RO CA, definitivamente pronunciando, in grado di appello, nella causa iscritta al n. 1302/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: “Appello avverso la sentenza n. 6358/2023 resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Marano di Napoli in data 10/10/2023, depositata in Cancelleria in data 22/09/2023, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 6405/2022 r.g.", pendente tra
[...]
— appellante — e e Parte_1 Controparte_1
— appellati — , nonché — appellato Controparte_2 Controparte_3 contumace — , ogni contraria istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
1. rigetta integralmente l'appello, per le ragioni di cui in motivazione;
2. condanna parte appellante, in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore delle parti appellate costituite,
e delle spese di lite per il presente giudizio di Controparte_1 Controparte_2 gravame, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e
CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per le predette parti appellate, Avv. Nuvoletti Gaetano, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c.;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1- bis D.P.R. 115/2002.
Aversa, 05/12/2025
IL GIUDICE
(dott. RO CA)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod.
n. 1302/2024 r.g.a.c. Pag. 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. RO CA, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 1302/2024 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza del 25/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte, preceduta dall'assegnazione dei termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c. (nella formulazione risultante dalla modifica da ultimo apportata dal D.lgs. 149/2022),
TRA
(c.f.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via D. Fontana n. 25/E, presso lo studio dell'Avv. Fusco Valeria (c.f.: ), dalla quale è C.F._1 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione di appello;
APPELLANTE
E
(c.f.: ) e (c.f.: Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), elettivamente domiciliati in Marano di Napoli al Corso Italia n. 81, C.F._3 presso lo studio dell'Avv. Nuvoletti Gaetano (c.f.: , dal quale sono C.F._4 rappresentati e difesi in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATI
E
(c.f.: ), Controparte_3 C.F._5
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: “Appello avverso la sentenza n. 6358/2023 resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di
Marano di Napoli, pubblicata in data 22/09/2023, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 6405/2022
r.g.”.
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 25/09/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla n. 1302/2024 r.g.a.c. Pag. 1 di 11 N. 1302/2024 R.G.A.C.
G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l'appellante,
[...]
impugnava la sentenza n. 6358/2023 resa dall'Ufficio Parte_1 del Giudice di Pace di Marano di Napoli, pubblicata in data 22/09/2023, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 6405/2022 r.g., con cui erano state accolte le domande ivi proposte da nonché dagli interventori volontari ed Controparte_1 Controparte_2 CP_4
, in relazione al sinistro stradale verificatosi il 13/10/2021 alle ore 11:30 circa, in Sarno
[...]
(SA), sulla S.da Provinciale Sarno – Striano.
La sentenza impugnata accertava che nelle summenzionate circostanze di tempo e di luogo, il motociclo PI Beverly tg. DN91459 veniva colliso e danneggiato dal veicolo
Renault Modus tg. DY509HA, di proprietà del e assicurato per la RCA Controparte_3 con la Per effetto del tamponamento, il conducente dello scooter, Controparte_5
e il terzo trasportato, , riportavano lesioni personali, Controparte_2 Controparte_4 mentre il motociclo PI su cui viaggiava la coppia subiva diversi danni.
All'esito del giudizio di primo grado il Giudice di Pace di Marano di Napoli, riconoscendo l'esclusiva responsabilità del conducente il veicolo Renault Modus tg. DY509HA di proprietà del nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa, lo Controparte_3 condannava, in solido con la al pagamento di euro 2.000,00 in favore Controparte_5 di per i danni al motociclo, nonché di euro 11.990,15 ed euro 20.000,00 Controparte_1 rispettivamente in favore e per le lesioni da loro patite Controparte_2 Controparte_4 in occasione del medesimo sinistro, oltre interessi e spese di CTU e processuali.
A sostegno del proposto gravame, l'appellante deduceva ed eccepiva: — l'errata e/o mancata valutazione della provata carenza di copertura assicurativa dello scooter attoreo;
— l'errata e immotivata valutazione del danno materiale al motoveicolo attoreo, in quanto basata su un semplice preventivo lavori e non su una fattura o una quantificazione per
CTU; — l'erronea quantificazione operata dal CTU nominato in primo grado riguardo le lesioni subite da Controparte_2
Tanto premesso, concludeva chiedendo al Tribunale adito in grado di Controparte_5 appello di:
“a) IN VIA PRINCIPALE: per i motivi tutti dedotti in narrativa nel presente atto di appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n 6358/2023 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Marano di
Napoli, depositata in cancelleria in data 18/07/2022, non notificata, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati nel procedimento di prime cure per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto e conseguentemente: 1) accertare e dichiarare viziata la sentenza del Giudice di Pace di Marano, Dott. Rosa Rabuano, n. 6358/23, depositata in data 22/09/2023 e, per l'effetto, previa sua riforma;
n. 1302/2024 r.g.a.c. Pag. 2 di 11 N. 1302/2024 R.G.A.C.
2) condannare gli appellati, alla restituzione integrale delle somme percepite ed incassate in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi medio tempore maturati e maturandi e, comunque, sino all'integrale soddisfo per non avere gli stessi diritto al risarcimento in forza delle statuizioni Tribunale di Napoli n. 448 del
23/11/2021 e Tribunale di Nola del 28/05/2022, n. 1192/2022, nonché di tutte le argomentazioni suesposte;
In via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del punto di cui al capo 1) e 2), e
b) NEL MERITO:
1) disporre nuova C.T.U. medica sulla persona del sig. affinchè Controparte_2
l'ausiliario del Giudice possa, valutata la documentazione sanitaria prodotta da essa appellata, accertare il nesso di causalità tra le lesioni risultanti dall'esame strumentale e
l'evento così come ex adverso rappresentato, rispondendo al seguente quesito: “Provveda il C.T.U., esaminati gli atti e i documenti di causa, sentite le parti ed i loro consulenti eventualmente nominati, visitato il periziando, esperite le indagini tecniche eventualmente ritenute necessarie, tenuto conto dell'età e dello stato di salute preesistente, ad accertare: visivamente (anche attraverso le certificazioni cliniche di altri operatori), con descrizione delle lesioni visibili;
e/o strumentalmente (ad esempio mediante radiografia, TAC, risonanza, ecografia, esame elettromiografico, accertamento otovestibolare, ecc.); e/o a mezzo del richiamo a rilevanti evidenze scientifiche -con adeguata motivazione ed indicazione della dottrina medico legale e della letteratura scientifica più accreditate in relazione alla fattispecie concreta (con particolare riguardo alle ipotesi in cui non sia possibile procedere ad esami strumentali)- ad esempio mediante anamnesi, visite mediche, test psicodiagnostici (per i casi di danno psichico), ulteriori indagini tecniche, ecc.; - accerti la natura, l'entità e la causa delle lesioni subite dal periziando in connessione causale con l'evento per cui è causa;
-accerti la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa;
accerti l'entità delle spese mediche e di cura sostenute in proprio dal periziando riferibili alle lesioni di cui sopra, precisando, in ipotesi di prestazioni terapeutiche e diagnostiche eventualmente richieste presso enti privati, se le stesse erano erogate dal SSN e con quali esborsi;
accerti e quantifichi le eventuali spese future da sostenersi;
2) disporre C.T.U. tecnico- quantificativa sul motoveicolo attoreo PI Beverly tg.
DN91459 di proprietà del sig. odierno appellato, al fine di valutare Controparte_1
l'effettivo e fedele ammontare del danno a seguito dell'evento per cui è causa.
In ogni caso, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, competenze professionali, spese generali e spese, oltre oneri fiscali, con distrazione, ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 08/07/2024, si costituivano nel presente giudizio di gravame gli appellati, e Controparte_1 CP_2
i quali, di contro, nell'impugnare e contestare tutto quanto ex adverso dedotto e
[...] prodotto, deducevano: — che sulla mancanza di copertura assicurativa del veicolo attoreo, tale circostanza non potrebbe sopprimere il diritto costituzionalmente garantito a ottenere un risarcimento per fatto illecito;
— che sulla valutazione del danno materiale liquidato per il motoveicolo PI Beverly, la quantificazione sarebbe stata ben motivata secondo n. 1302/2024 r.g.a.c. Pag. 3 di 11 N. 1302/2024 R.G.A.C.
il prudente apprezzamento del Giudice di prime cure;
— che sulla valutazione delle lesioni subite da il CTU Dr. avrebbe puntualmente Controparte_2 Persona_1 controdedotto alle note del CTP nominato dalla compagnia;
— che, da ultimo, l'appellante avrebbe di fatto prestato acquiescenza in ordine alla parte della sentenza in cui il Giudice di Pace ha ritenuto provato il fatto storico e la dinamica del sinistro.
Sulla base di tali considerazioni, la predetta parte appellata concludeva chiedendo:
“- Rigettare integralmente i motivi di appello per le ragioni sopra esposte, perché infondati tanto in fatto quanto in diritto;
- Confermare la sentenza n. 6358/2023, resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Marano di Napoli, in persona della dott.ssa Rabuano pubblicata in data 11/10/2023;
- Condannare la al pagamento delle spese, Parte_1 diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.”.
Non si costituiva, invece, nel presente giudizio di appello l'ulteriore appellato e responsabile civile , nonostante la ritualità della notificazione dell'atto Controparte_3 di citazione in appello eseguita nei confronti dello stesso, cosicché del medesimo ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza resa in data 12 settembre 2024.
Nel prosieguo del giudizio, disattesa l'istanza formulata dall'appellante di rinnovazione della CTU già espletata nel corso del giudizio di primo grado (in virtù di tutto quanto già esposto con ordinanza del 12/09/2024), disposta l'acquisizione in atti del fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, fissata l'udienza del 25/09/2025 per la remissione della causa in decisione, previa assegnazione alle parti de termini di cui all'art. art. 352 c.p.c. (così come novellato dal D.lgs. 149/2022) per il deposito delle note e comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa veniva riservata in decisione con provvedimento del
29/09/2025.
Così brevemente esposti i fatti di causa, preliminarmente deve darsi atto della procedibilità della domanda di appello tempestivamente spiegata entro il termine di rito dal deposito della sentenza impugnata.
Nel caso di specie deve poi dichiararsi l'ammissibilità dell'impugnazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., atteso che nell'atto di appello risultano ben delineati i capi di sentenza oggetto di gravame e gli specifici motivi di impugnazione e non essendo richieste, allo scopo, formule sacramentali, bensì che l'appello contenga una chiara individuazione dei punti contestati del provvedimento impugnato e delle argomentazioni con le quali l'impugnante intende contestare le ragioni addotte dal primo giudice (cfr.
SS.UU. Civili n. 27199 del 16.11.2017, a mente della quale “[…] Gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n.83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte da primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o
n. 1302/2024 r.g.a.c. Pag. 4 di 11 N. 1302/2024 R.G.A.C.
la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di ”revisio prioris instantiae” del giudizio di appello , il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Tanto premesso, nel merito, ritiene il Tribunale che l'appello proposto da
[...] si sia rivelato infondato e non possa trovare Parte_1 accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Il gravame proposto dalla appellante è articolato su tre sostanziali motivi, a mezzo dei quali si censura la decisione per vizio di motivazione in quanto il giudice di primo grado:
(i) avrebbe riconosciuto la risarcibilità dei lamentati danni nonostante il veicolo danneggiato fosse privo di copertura assicurativa al momento del sinistro;
(ii) avrebbe quantificato genericamente il danno al motociclo, liquidandolo equitativamente senza ricorrere ad una CTU;
(iii) avrebbe errato nella liquidazione del danno da lesioni personali lamentate dal conducente interventore, Controparte_2
Ebbene, riguardo al primo motivo, l'appellante ha lamentato l'erronea valutazione normativa, da parte del giudice di prime cure, e l'adesione dello stesso a un orientamento contrario a quello maggioritario invalso nella giurisprudenza di merito, secondo cui chi pone in circolazione un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa per la r.c.a. non avrebbe diritto ad alcun risarcimento, data la natura assorbente di una tale violazione.
In verità, rileva il Tribunale, pur nella consapevolezza dell'esistenza di un tale orientamento e degli argomenti posti a sostegno del medesimo, che esso sia da ritenersi tutt'altro che maggioritario e pacifico.
Anzi, recenti pronunce di legittimità hanno cassato pronunce di merito del tipo di quelle citate dall'odierno appellante anche nel caso di specie.
In particolare, la questione è stata affrontata dalla Suprema Corte, la quale, con la sentenza n. 1179 del 17/01/2022, ha avallato affermazioni diametralmente opposte a quelle in questa sede sostenute dall'appellante.
Nella fattispecie all'esame della Suprema Corte, il Giudice di Appello autore della sentenza poi cassata con rinvio, dato atto che l'impugnazione della sentenza di primo grado era fondata sull'erronea interpretazione degli articoli 122 e 144 del Codice delle
Assicurazioni e sul rilievo secondo cui nessuna delle norme contenute in tale testo normativo “restringerebbe l'applicazione delle disposizioni in esso contenute ai soli mezzi dotati di copertura assicurativa, né vi sarebbe una specifica norma che sanzioni con l'inammissibilità l'azione giudiziaria proposta ex art. 144 C.d.A. dal proprietario/conducente di un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa”, aveva invero sostenuto che “da un'interpretazione letterale e logica del
n. 1302/2024 r.g.a.c. Pag. 5 di 11 N. 1302/2024 R.G.A.C.
codice delle assicurazioni, nonché dalla collocazione sistematica delle norme in esame, si evince la tassatività di tali disposizioni, nella parte in cui escludono l'esperibilità dell'azione nel caso in cui
l'attore sia sprovvisto di copertura assicurativa del suo mezzo, rappresentando, quest'ultimo aspetto, condizione indefettibile per l'attivazione delle procedure risarcitorie” e che sarebbe certamente infondato prospettare una violazione dell'art. 24 Cost. “in quanto l'attore avrebbe potuto comunque tutelare le proprie aspettative risarcitorie, citando, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2054 c.c., il soggetto che con il suo comportamento colposo abbia cagionato il danno”.
Di tutt'altro avviso è stata invece la Suprema Corte, la quale, procedendo ad una piana ricostruzione normativa, ha ricordato come l'art. 122 C.d.A. — concernente l'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore — stabilisca, al primo comma, che, se esso non è adempiuto, tali mezzi “non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate”, per poi soggiungere, al comma successivo, che tale assicurazione copre “i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto”.
E' stato inoltre ricordato che l'art. 144 C.d.A. — intitolato “Azione diretta del danneggiato”
— , per quanto in questa sede interessa, stabilisce che “il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante per i quali vi è obbligo di assicurazione ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione”, con previsione di un litisconsorzio necessario nei confronti del responsabile del danno.
Ciò premesso, la Suprema Corte ha ritenuto del tutto evidente che l'articolo 122 non va ad incidere in nessun modo sulla legittimazione all'esercizio dell'azione diretta di cui all'art. 144.
Esso, infatti, si limita a sancire un obbligo relativo alla messa in circolazione dei veicoli a motore senza che ciò in alcun modo implichi che il soggetto danneggiato durante la circolazione di un mezzo assoggettato a obbligo assicurativo, rimasto inadempiuto, trovi l'esercizio dell'azione prevista dall'art. 144 “sbarrata” dall'inammissibilità, essendosi su due piani evidentemente diversi.
Il legislatore, qualora avesse inteso privare il danneggiato della fruizione dell'azione ex articolo 144 perché il veicolo su cui circolava quando avvenne il fatto e/o di cui era il proprietario non era assicurato, avrebbe infatti dovuto prevedere expressis verbis, o comunque in modo inequivoco, una siffatta pesante sanzione, tale da comportare l'esclusione dalla “certezza economica del risarcimento” che è all'origine stessa dell'introduzione dell'assicurazione obbligatoria per la r.c.a.
Ciò a maggior ragione se si considera che l'art. 129 C.d.A., dal titolo “Soggetti esclusi dall'assicurazione”, fornisce un elenco delle persone non ammesse a fruire di tale beneficio
(di fatto limitato ai soli responsabili del sinistro) senza menzionare in alcun modo i danneggiati alla guida o trasportati su un veicolo non assicurato.
n. 1302/2024 r.g.a.c. Pag. 6 di 11 N. 1302/2024 R.G.A.C.
E se per il trasportato “occasionale”, cioè privo di qualunque rapporto con la proprietà o con l'uso del mezzo, una tale esclusione risulterebbe contraria ad ogni principio di uguale tutela, per il proprietario ed il conducente del veicolo comunque si tratterebbe di una deminutio di tale portata da rendere necessaria una scelta espressa da parte del legislatore, poiché l'inammissibilità impedirebbe di fruire degli effetti del contratto assicurativo inerente all'altro veicolo anche nel caso in cui questo rivesta il ruolo di responsabile esclusivo, senza nessun concorso di colpa di colui che non sarebbe legittimato ad agire ex art. 144 con un'assoluta illogicità nel bilanciamento dei valori e delle correlate tutele normative.
In aggiunta all'evidente irrazionalità ed alla totale carenza di sostegno normativo all'interpretazione del Codice delle Assicurazioni propugnata dal giudice d'appello, la
Suprema Corte ha infine richiamato la direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16.09.2009 il cui art. 18 sancisce che “gli Stati membri provvedono affinché le persone lese a seguito di un sinistro causato da un veicolo assicurato ai sensi dell'articolo 3 possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell'impresa che assicura la responsabilità civile della persona responsabile del sinistro”. Tanto in un'ottica di perseguimento della massima misura di tutela della vittima, confermata anche dagli articoli 2 e 24 Cost., che da tempo impronta la giurisprudenza di legittimità (sulla necessità di interpretare la normativa interna in conformità al diritto unionale anche per quanto concerne l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, con particolare riguardo alla posizione del danneggiato, cfr. da ultimo Cass. sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020 n. 13738 e Cass. sez. 3, ord. 19 gennaio 2018 n. 1269).
In definitiva, “In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, l'art.144 del d.lgs. n. 209 del 2005 deve essere interpretato in senso conforme al diritto dell'Unione europea, sicché il conducente e il trasportato possono avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo antagonista, anche se quello sul quale viaggiavano al momento dello scontro (nella specie, un ciclomotore) sia sprovvisto di assicurazione, non incidendo l'obbligo assicurativo imposto dall'art. 122 del medesimo d.lgs. sulla legittimazione all'esercizio della menzionata azione.” (cfr. massima ufficiale di Cass. 11479/2022).
I suddetti principi di diritto sono stati ribaditi dalla Suprema Corte anche nella successiva e recentissima sentenza n. 5653/2025 del 03/03/2025, in accoglimento del gravame di legittimità proposto avverso una sentenza di appello che, a sua volta, aveva confermato la sentenza del Tribunale di primo grado nella parte in cui il giudice di merito aveva rigettato le domande attorea ritenendole, in applicazione dell'art. 1227 c.c., non meritevoli di accoglimento essendo emerso che il ciclomotore (anche se non responsabile del sinistro) circolava sprovvisto di copertura assicurativa.
Del resto, l'art. 1227 c.c. opera strettamente sul piano causalistico e su un piano completamente diverso rispetto a quello dell'obbligo assicurativo;
pertanto, se nella ricostruzione della dinamica del sinistro stradale dedotto in lite non emerga alcuna responsabilità del veicolo privo di copertura assicurativa (e se, dunque, viene superata la presunzione di colpa ex art. 2054, comma 2, c.c.), non si comprende come la mera n. 1302/2024 r.g.a.c. Pag. 7 di 11 N. 1302/2024 R.G.A.C.
circostanza — atomisticamente intesa — della scopertura assicurativa del veicolo non responsabile del danno possa automaticamente ribaltare completamente la genesi eziologica del sinistro in capo al conducente di quest'ultimo veicolo (apparendo evidentemente un antecedente causale eccessivamente remoto e irragionevole la circostanza — pur valorizzata dall'orientamento di merito già smentito dalla Cassazione
— che il mezzo che si trovi in tale stato di “illegale” circolazione non avrebbe proprio dovuto trovarsi sul luogo del sinistro in quel contesto spazio-temporale).
Di contro, aderire ad una tale tesi, significherebbe, in sostanza, individuare una ipotesi
(legislativamente non prevista) di responsabilità oggettiva in capo al conducente del veicolo sprovvisto di copertura assicurativa (anche se, in concreto, non responsabile del danno in senso stretto e nelle sue precise modalità di accadimento storico e dinamico), che risponderebbe alla logica espressa dal brocardo “qui in re illecita versatur, tenetur etiam pro casu”.
Quanto al secondo motivo di appello, con esso parte appellante ha lamentato la aleatoria e generica quantificazione del danno materiale riportata dal mezzo attoreo, così come operata dal giudice di prime cure, senza neppure l'ausilio di una CTU disposta in merito.
Anche tale motivo di gravame si è rivelato infondato.
In merito giova premettere che "La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, cod. proc. civ.)." (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3130 del 08/02/2011); inoltre, “Il provvedimento che dispone una consulenza tecnica di ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente sostenuto dalla necessità di risolvere questioni implicanti specifiche cognizioni tecniche.” (cfr. Cass. 4185/2015).
Ancora, l'art. 2056 c.c. anche con riferimento alla liquidazione del danno scaturente da illecito aquiliano, rimanda alla disposizione dell'art. 1226 c.c., a mente del quale se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.
Ebbene, nella specie, dalla lettura della impugnata decisione è emerso proprio come il giudice di prime cure abbia fatto buon governo di tali norme e del suo potere equitativo di quantificazione del danno.
Ed invero, pur aderendosi alla pacifica giurisprudenza di legittimità secondo cui il mero preventivo di spesa non possa assurgere a sicura e piena prova del danno (cfr. sul punto, ex multis, Cass. 11765/2013, secondo cui “In tema di risarcimento dei danni alle cose provocati
n. 1302/2024 r.g.a.c. Pag. 8 di 11 N. 1302/2024 R.G.A.C.
da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non é idoneo ai fini della determinazione del "quantum debeatur”.”), nella specie, acquisita in atti la prova del danno nel suo an (sulla scorta delle dichiarazioni rese dal teste escusso nel corso del giudizio di primo grado, che hanno pienamente suffragato la prospettazione dei fatti allegati da parte attrice e che nella presente sede di appello non sono state oggetto di alcuna precisa e specifica censura da parte della stessa parte appellante), sulla scorta delle riproduzioni fotografiche in atti, del preventivo spese prodotto, della data di immatricolazione del mezzo (risalente al 2010) e del relativo degrado dello scooter, il giudice di prime cure risulta aver logicamente e congruamente motivato la propria valutazione equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c., affermando come il danno subito potesse essere liquidato nella minor somma di euro 2.000,00.
Venendo, infine, all'esame del terzo ed ultimo motivo di gravame proposto, l'appellante ha anche contestato le risultanze della CTU medica svolta nell'ambito del giudizio di primo grado per la quantificazione del danno da lesioni riportate dall'odierno appellato affidando, tuttavia, le proprie censure in merito alle considerazioni già Controparte_2 svolte dal proprio Consulente di Parte nominato in primo grado.
Tuttavia, ciò facendo, parte appellante si è limitata semplicemente a riproporre, in ordine a tale questione, le medesime difese già spiegate in primo grado, tramite integrale richiamo alle osservazioni formulate alla CTU dal proprio Consulente di parte, senza, però, una critica adeguata e specifica alla concretezza della motivazione della decisione impugnata
(che, sul punto, ha fatto proprie le conclusioni cui era giunto il nominato CTU).
Ed invero, dalla lettura della relazione medico-legale d'ufficio versata in atti dalla stessa parte appellante, si evince che ivi il C.T.U. ha adeguatamente motivato, anche in risposta alle osservazioni del C.T.P. dell'Assicurazione, il danno biologico riconosciuto ad entrambi i danneggiati.
Ora, in ordine a tali motivazioni, parte appellante, lungi dall'aver articolato uno specifico motivo di gravame che ne abbia censurato in concreto la portata decisionale, in fatto e in diritto, si è limitato unicamente a tralaticiamente richiamare, ancora una volta, anche nel presente giudizio di appello, le considerazioni svolte dal proprio CTP e, tuttavia, già esaminate sia dall'Ausiliario del giudice che dallo stesso giudicante di primo grado.
In merito, inoltre, non appare superfluo anche osservare come “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.” (cfr., ex multis, Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015).
n. 1302/2024 r.g.a.c. Pag. 9 di 11 N. 1302/2024 R.G.A.C.
Per cui anche il suddetto motivo di gravame non merita accoglimento.
Tutte le altre considerazioni svolte da parte appellante nel proposto atto di gravame sono da considerarsi mere considerazioni difensive, che non si sono concretizzate in veri e propri e specifici motivi di gravame della impugnata decisione e che devono, in ogni caso, considerarsi assorbite nelle considerazioni innanzi già svolte (oltre che in quelle già espressa nella stessa impugnata decisione e non specificamente censurate).
Per tutto quanto precede, l'appello va integralmente rigettato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite va osservato che, per quanto riguarda il presente giudizio di appello, le stesse seguono strettamente la soccombenza, cosicché parte appellante va condannata al pagamento delle stesse nei confronti di parte appellata costituita, liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, determinato in virtù del decisum della statuizione di condanna di primo grado e qui oggetto di censura e con l'ulteriore precisazione che, a tal fine, le domande proposte dai diversi istanti nei confronti del medesimo convenuto non possono dar luogo a cumulo, dato che “Il principio del cumulo delle domande, stabilito dal secondo comma dell'art. 10 cod. proc. civ., riguarda esclusivamente le domande fra le stesse parti, non anche il caso di domande proposte nei confronti dello stesso soggetto da diversi soggetti processuali, nel litis consorzio facoltativo disciplinato dall'art. 103 dello stesso codice”, come precisato, ex multis, da Cass. 6901/1982, Cass. 714/1975, Cass.
2028/1972) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte appellata vittoriosa (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., avuto, altresì, riguardo alla limitata attività processuale svolta e alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, rapportata altresì al tenore delle difese svolte).
Per quanto riguarda, invece, la regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, dal rigetto del proposto appello, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado, deriva l'intangibilità della stessa anche nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite, così come operata dal giudice di prime cure, in assenza, peraltro, di uno specifico motivo di impugnazione incidentale sul punto, non proposto dalla costituita parte appellata vittoriosa (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24422 del
19/11/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10622 del 03/05/2010; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
23226 del 14/10/2013).
Occorre, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R.
115/2002.
n. 1302/2024 r.g.a.c. Pag. 10 di 11 N. 1302/2024 R.G.A.C.
Invero, con l'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1- quater dell'art. 13, D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Deve rilevarsi che la norma prevede che il Giudice non “accerti”, bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato: ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
RO CA, definitivamente pronunciando, in grado di appello, nella causa iscritta al n. 1302/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: “Appello avverso la sentenza n. 6358/2023 resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Marano di Napoli in data 10/10/2023, depositata in Cancelleria in data 22/09/2023, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 6405/2022 r.g.", pendente tra
[...]
— appellante — e e Parte_1 Controparte_1
— appellati — , nonché — appellato Controparte_2 Controparte_3 contumace — , ogni contraria istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
1. rigetta integralmente l'appello, per le ragioni di cui in motivazione;
2. condanna parte appellante, in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore delle parti appellate costituite,
e delle spese di lite per il presente giudizio di Controparte_1 Controparte_2 gravame, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e
CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per le predette parti appellate, Avv. Nuvoletti Gaetano, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c.;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1- bis D.P.R. 115/2002.
Aversa, 05/12/2025
IL GIUDICE
(dott. RO CA)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod.
n. 1302/2024 r.g.a.c. Pag. 11 di 11