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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/11/2025, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3565/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3565/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EN IN Parte_1 C.F._1 DR e dell'avv. VICHI ENZO ( ) VIA PALESTRO N. 3 50123 C.F._2 FIRENZE;
, elettivamente domiciliato in VIA BASTIANELLI 46 50127 FIRENZEpresso il difensore avv. EN IN DR
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE FEO Controparte_1 P.IVA_1 EN e dell'avv. BOMBACCI LORENZO ( ; C.F._3 Parte_2 ( ; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DE FEO C.F._4 EN
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso depositato in data 8 dicembre 2023 Principali conveniva in giudizio Pt_1
affermando che : Controparte_1
- Era stato assunto alle dipendenze della società convenuta in data 21 novembre 2011 con contratto a tempo pieno e indeterminato, inquadrato al livello C CC AD e FO;
- a partire dal 1 luglio 2019 gli erano state assegnate mansioni ascrivibili al superiore livello”B1”,
Ciò premesso rivendicava dunque l'inquadramento nel superiore liv B1 e concludeva chiedendo la condanna della convenuta al pagamento delle conseguenti differenze retributive quantificate in €
20.325,53 oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
costituendosi in giudizio, eccepita la nullità della domanda della quale Controparte_1 denunciava l'indeterminatezza, nel merito contestava che le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente corrispondessero al superiore livello invocato e concludeva chiedendo l'integrale rigetto del ricorso.
1 La causa, istruita tramite audizione di testi, è stata decisa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
La questione controversa all'esame del giudice riguarda l'individuazione del corretto inquadramento spettante al ricorrente in relazione alle mansioni effettivamente svolte.
Le declaratorie dei livelli di inquadramento oggetto del giudizio sono le seguenti:
Livello C ( riconosciuto) Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti che richiedono conoscenze teorico-pratiche acquisibili mediante corsi di addestramento, interventi formativi ed esperienza. L'esecuzione di tali compiti si esplica nell'ambito di procedure e metodi operativi prestabiliti con limitata possibilità di variabilità;
Livello B1 (rivendicato) Appartengono a questo livello i lavoratori che esplicano attività il cui svolgimento richiede conoscenze tecnico-specialistiche acquisibili mediante interventi formativi.
Tali lavoratori operano con autonomia operativa sulla base di procedure di media complessità e direttive definite ed hanno una responsabilità, circoscritta ad attività specifiche, anche di eventuali altre risorse.
Le suddette declaratorie si distinguono per il grado:
- di professionalità presupposto, in quanto il livello C possiede “conoscenze teorico-pratiche acquisibili mediante corsi di addestramento, interventi formativi ed esperienza” mentre il livello
B1 è dotato di “conoscenze tecnico-specialistiche acquisibili mediante interventi formativi;
- di autonomia posseduta, in quanto il livello C opera “nell'ambito di procedure e metodi operativi prestabiliti con limitata possibilità di variabilità” mentre il B1 opera “con autonomia operativa sulla base di procedure di media complessità e direttive definite”;
- di responsabilità in quanto il solo livello B1 ha “una responsabilità, circoscritta ad attività specifiche, anche di eventuali altre risorse” , mentre l'inquadramento al livello C non presuppone alcuna responsabilità di risultati.
Ne consegue che l'accoglimento della domanda proposta presuppone non solo la prova del contenuto delle mansioni svolte e la produzione delle declaratorie contrattuali ma anche che il ricorrente illustri e renda poi evidente sul piano probatorio che le mansioni abbiano le caratteristiche di professionalità, autonomia e responsabilità previste dal superiore inquadramento rivendicato .
Nel caso di specie non sono stati evidenziati al giudicante elementi da cui dedurre che l'attività del Principali fosse caratterizzata:
2 a) dal possesso di “conoscenze tecnico-specialistiche acquisibili mediante interventi formativi
e non di mere conoscenze teorico- pratiche b) Da “autonomia operativa sulla base di procedure di media complessità e direttive definite”
e non svolta nell'ambito di procedure e metodi operativi prestabiliti
c) Da responsabilità di attività specifiche.
Nessuna specifica allegazione è stata effettuata sul punto.
Tale lacuna non può essere colmata dall'intervento ufficioso “del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda”. ( così Cass. Sez. L, Sentenza n. 8025 del 2003 i motivazione).
Le mansioni allegate e descritte dai testi non combaciano nemmeno con quelle dei singoli profili professionali richiamati in ricorso ( cfr pag 3) e individuati dal CC come aventi diritto all'inquadramento rivendicato (mansioni per le quali può presumersi il possesso dei requisiti di cui sopra) in quanto il ricorrente sulla base delle sue stesse allegazioni:
a) Non effettua controlli di natura contabile su fatture o richieste di pagamento ( il che esclude la corrispondenza alla figura di addetto alla contabilità);
b) Non gestisce alcun archivio cartaceo o informatico ( il che esclude la corrispondenza alla figura di addetto alle pratiche amministrative);
c) Non assicura il funzionamento delle stazioni affidategli né effettua attività di coordinamento degli esattori ( il che esclude la corrispondenza alla figura di Capostazione-Capo Casello) .
Da quanto detto consegue che:
a) La domanda è chiaramente identificata e identificabile nei suoi elementi essenziali ( con conseguente infondatezza dell'eccezione di nullità sollevata da parte convenuta);
b) Il difetto di allegazione e prova comporta il rigetto nel merito.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite, liquidate in complessivi € 2350, oltre iva, cpa e contributo spese generali.
Sentenza resa a segito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
3 Firenze, 11 novembre 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3565/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EN IN Parte_1 C.F._1 DR e dell'avv. VICHI ENZO ( ) VIA PALESTRO N. 3 50123 C.F._2 FIRENZE;
, elettivamente domiciliato in VIA BASTIANELLI 46 50127 FIRENZEpresso il difensore avv. EN IN DR
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE FEO Controparte_1 P.IVA_1 EN e dell'avv. BOMBACCI LORENZO ( ; C.F._3 Parte_2 ( ; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DE FEO C.F._4 EN
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso depositato in data 8 dicembre 2023 Principali conveniva in giudizio Pt_1
affermando che : Controparte_1
- Era stato assunto alle dipendenze della società convenuta in data 21 novembre 2011 con contratto a tempo pieno e indeterminato, inquadrato al livello C CC AD e FO;
- a partire dal 1 luglio 2019 gli erano state assegnate mansioni ascrivibili al superiore livello”B1”,
Ciò premesso rivendicava dunque l'inquadramento nel superiore liv B1 e concludeva chiedendo la condanna della convenuta al pagamento delle conseguenti differenze retributive quantificate in €
20.325,53 oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
costituendosi in giudizio, eccepita la nullità della domanda della quale Controparte_1 denunciava l'indeterminatezza, nel merito contestava che le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente corrispondessero al superiore livello invocato e concludeva chiedendo l'integrale rigetto del ricorso.
1 La causa, istruita tramite audizione di testi, è stata decisa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
La questione controversa all'esame del giudice riguarda l'individuazione del corretto inquadramento spettante al ricorrente in relazione alle mansioni effettivamente svolte.
Le declaratorie dei livelli di inquadramento oggetto del giudizio sono le seguenti:
Livello C ( riconosciuto) Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti che richiedono conoscenze teorico-pratiche acquisibili mediante corsi di addestramento, interventi formativi ed esperienza. L'esecuzione di tali compiti si esplica nell'ambito di procedure e metodi operativi prestabiliti con limitata possibilità di variabilità;
Livello B1 (rivendicato) Appartengono a questo livello i lavoratori che esplicano attività il cui svolgimento richiede conoscenze tecnico-specialistiche acquisibili mediante interventi formativi.
Tali lavoratori operano con autonomia operativa sulla base di procedure di media complessità e direttive definite ed hanno una responsabilità, circoscritta ad attività specifiche, anche di eventuali altre risorse.
Le suddette declaratorie si distinguono per il grado:
- di professionalità presupposto, in quanto il livello C possiede “conoscenze teorico-pratiche acquisibili mediante corsi di addestramento, interventi formativi ed esperienza” mentre il livello
B1 è dotato di “conoscenze tecnico-specialistiche acquisibili mediante interventi formativi;
- di autonomia posseduta, in quanto il livello C opera “nell'ambito di procedure e metodi operativi prestabiliti con limitata possibilità di variabilità” mentre il B1 opera “con autonomia operativa sulla base di procedure di media complessità e direttive definite”;
- di responsabilità in quanto il solo livello B1 ha “una responsabilità, circoscritta ad attività specifiche, anche di eventuali altre risorse” , mentre l'inquadramento al livello C non presuppone alcuna responsabilità di risultati.
Ne consegue che l'accoglimento della domanda proposta presuppone non solo la prova del contenuto delle mansioni svolte e la produzione delle declaratorie contrattuali ma anche che il ricorrente illustri e renda poi evidente sul piano probatorio che le mansioni abbiano le caratteristiche di professionalità, autonomia e responsabilità previste dal superiore inquadramento rivendicato .
Nel caso di specie non sono stati evidenziati al giudicante elementi da cui dedurre che l'attività del Principali fosse caratterizzata:
2 a) dal possesso di “conoscenze tecnico-specialistiche acquisibili mediante interventi formativi
e non di mere conoscenze teorico- pratiche b) Da “autonomia operativa sulla base di procedure di media complessità e direttive definite”
e non svolta nell'ambito di procedure e metodi operativi prestabiliti
c) Da responsabilità di attività specifiche.
Nessuna specifica allegazione è stata effettuata sul punto.
Tale lacuna non può essere colmata dall'intervento ufficioso “del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda”. ( così Cass. Sez. L, Sentenza n. 8025 del 2003 i motivazione).
Le mansioni allegate e descritte dai testi non combaciano nemmeno con quelle dei singoli profili professionali richiamati in ricorso ( cfr pag 3) e individuati dal CC come aventi diritto all'inquadramento rivendicato (mansioni per le quali può presumersi il possesso dei requisiti di cui sopra) in quanto il ricorrente sulla base delle sue stesse allegazioni:
a) Non effettua controlli di natura contabile su fatture o richieste di pagamento ( il che esclude la corrispondenza alla figura di addetto alla contabilità);
b) Non gestisce alcun archivio cartaceo o informatico ( il che esclude la corrispondenza alla figura di addetto alle pratiche amministrative);
c) Non assicura il funzionamento delle stazioni affidategli né effettua attività di coordinamento degli esattori ( il che esclude la corrispondenza alla figura di Capostazione-Capo Casello) .
Da quanto detto consegue che:
a) La domanda è chiaramente identificata e identificabile nei suoi elementi essenziali ( con conseguente infondatezza dell'eccezione di nullità sollevata da parte convenuta);
b) Il difetto di allegazione e prova comporta il rigetto nel merito.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite, liquidate in complessivi € 2350, oltre iva, cpa e contributo spese generali.
Sentenza resa a segito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
3 Firenze, 11 novembre 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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