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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 05/12/2025, n. 1627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1627 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso) iscritta al RG. n. 3515/2025, promossa da
(c.f. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
VENETO (TV), il 16.04.1994 con l'avv. ADRIANO ANDREATTA RICORRENTE contro
(c.f. ), nato ad Controparte_1 C.F._2
IU (Egitto), il 18.10.1989 RESISTENTE non costituito
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO Decisa a Treviso, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025, sulle seguenti CONCLUSIONI:
: “NEL MERITO: A) Disporsi l'affidamento dei figli minori Parte_1 [...]
e in via esclusiva alla madre, sig.ra , Per_1 Per_2 Parte_1 con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la stessa. La sig.ra acconsente che il padre possa vedere e tenere i figli con le Parte_1 modalità che saranno stabilite dal Tribunale di Treviso. B) Vietarsi a ciascun genitore di pubblicare le foto dei figli sul profilo facebook nonché su ogni altro social network, provvedendosi alla immediata rimozione di quelle eventualmente già esistenti. C) Disporsi a carico del padre, sig. con Controparte_1 decorrenza dal mese di deposito della domanda, il pagamento alla sig.ra
di un assegno di mantenimento per i figli Parte_1 Per_3
e dell'importo di € 250,00 per ciascun figlio,
[...] Persona_4 annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat delle famiglia, oltre al 50% delle spese mediche e farmaceutiche non coperte dal S.S.N., nonché quelle scolastiche e parascolastiche, quelle per le attività ludiche e sportive, nonché ogni altra spesa straordinaria, così come previste dal Protocollo del Tribunale di Treviso. In via istruttoria: Si chiede ex art. 210 c.p.c. che sia disposto nei confronti Ufficio Tutela Minori dei Servizi Sociali e Socio Sanitari della Ulss2, con distaccamento a Castelfranco Veneto, l'ordine di esibizione delle relazioni afferenti la capacità genitoriale effettuate sul sig. CP_1 Si chiede inoltre l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che da gennaio 2023 il sig. ha incontrato i figli CP_1 unicamente nelle seguenti data: 7 luglio 2023, presso la piscina Comunale di Castelfranco Veneto per circa un'ora, 28 gennaio 2024, a Venezia Piazza San Marco per circa 2 ore, 14 febbraio 2024, a Trieste in occasione di una visita ortopedica della figlia , 9 luglio 2024 a Lignano Sabbiadoro per Persona_1 circa 2 ore, 27 luglio 2024, ad Eraclea solo per alcune ore, 20 agosto 2024 presso il bowling di Lancenigo (TV), 24 settembre 2024 presso il centro commerciale “la Castellana” di Paese (TV), 19 marzo 2025 presso la Scuola dell'Infanzia in occasione della festa del papà; 2) Vero che negli incontri tra padre e figli di cui al capitolo che precede, escluso quello del 19 marzo 2025, la sig.ra ha accompagnato i figli dal padre;
3) Vero che il sig. Parte_1 [...] da gennaio 2023 ha corrisposto alla sig.ra unicamente CP_1 Parte_1 le somme di € 490,00 nel mese di gennaio 2023, € 300,00 nel mese di febbraio 2023 ed € 500,00 nel mese di marzo 2023; 4) Vero che i genitori della sig.ra mensilmente le elargiscono somme di denaro Parte_1 necessarie per il mantenimento della stessa e dei due figli e Persona_1 ; 5) Vero che la sig.ra si reca settimanalmente Per_2 Parte_1
2 presso la di Castelfranco Veneto a ritirare la “borsa della spesa” CP_2 contenente generi alimentari di lunga durata. Si indicano quali testimoni la sig.ra , residente in [...]; il sig. residente in [...]; la dott.ssa c/o Equipe Testimone_3 tutela Minori presso Ulss2 Marca Trevigiana di Castelfranco Veneto. In via subordinata, si chiede che sia disposta CTU atta a stabilire le migliori condizioni di affidamento dei figli minori in capo ai genitori.”
3 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso del 9.07.2025, – premesso: di Parte_1 avere intrattenuto una relazione more uxorio con Controparte_1
, dalla quale sono nati due figli: (6.10.2017) e
[...] Persona_1
(15.04.2020), riconosciuti da entrambi i genitori;
che, la Per_2 relazione sentimentale è cessata alla fine del 2022 e che, da quel momento, il padre si è completamente disinteressato dei figli, che non vede e non sente regolarmente (avendoli incontrati, da dicembre 22 ad oggi solo 8 volte, per Co poche ore); che l – che dopo l'uscita dalla casa familiare aveva vissuto dapprima in provincia di Padova e poi in provincia di Venezia – alla fine del 2024 ha fatto rientro nel suo Paese d'origine (l'Egitto), dove ha una nuova famiglia, e vi è rimasto sino a gennaio 2025; di non avere ulteriori informazioni, né di sapere, con esattezza, dove si trovi attualmente;
di incontrare enormi difficoltà nella gestione dei figli (ad esempio: iscrizione scolastica;
cambio del pediatra;
questioni sanitarie;
calcolo ISEE) a causa del comportamento del padre;
di avere ricevuto dal padre un contributo per il mantenimento dei figli solo sino al mese di marzo 2023, e poi successivi sporadici rimborsi per le spese scolastiche – tutto quanto premesso, la ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo dei minori e la regolamentazione del contributo paterno al mantenimento dei figli.
2. Malgrado la rituale e tempestiva citazione in giudizio (ancorché ai sensi dell'art. 143 cpc.), non si è Controparte_1 costituito.
3. All'udienza del 28.11.2025, ribadite dalla ricorrente le circostanze allegate in ricorso, il giudice relatore ha disposto – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473bis.22 cpc. – l'affidamento cd. super-esclusivo dei minori alla madre e posto a carico del padre, quale contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 250,00 ciascuno (€ 500,00 complessivi), oltre al 50% delle spese straordinarie.
4. La causa – matura per la decisione – passa ora in decisione.
*** *** ***
5. Ritiene il Tribunale doversi integralmente confermare i provvedimenti assunti in via temporanea ed urgente dal giudice relatore.
6. Anzitutto, l'affidamento cd. super-esclusivo dei minori alla madre, essendo emerse nella condotta del padre evidenti ragioni di pregiudizio per i figli, tali da derogare all'ordinario regime dell'affidamento condiviso.
4 Co Il disinteresse dell ai bisogni morali e materiali dei figli denota la sua inadeguatezza a rivestire consapevolmente il ruolo di genitore e comprova quanto lamentato dalla nella gestione dei figli – di cui si fa Parte_1 integralmente carico, pur con grande sacrificio – soprattutto per quanto concerne le questioni di straordinaria amministrazione.
e continueranno pertanto ad essere affidati in Persona_1 Persona_4 via esclusiva alla madre, che potrà assumere, in via unilaterale, anche le decisioni di maggiore interesse per i minori.
7. Come già stabilito dal giudice relatore, laddove, in futuro, il padre chiedesse di poter vedere i figli, gli incontri si svolgeranno, in un primo momento, in spazio neutro, secondo un calendario che i Servizi Sociali territorialmente competenti predisporranno, secondo il criterio della gradualità, a tutela del benessere psico-fisico dei minori.
8. Quanto, infine, ai provvedimenti economici, rileva il Collegio che:
- la assistente domiciliare, ha recentemente ottenuto un Parte_1 contratto a tempo indeterminato e percepisce uno stipendio di circa € 1.200,00 mensili;
percepisce altresì l'Assegno Unico Universale, di € 405,20; paga, ogni mese, il canone di locazione per € 400,00. Non è nota l'attuale condizione economica del resistente, rispetto alla quale anche l'Agenzia delle Entrate non potrebbe fornire compiute informazioni, Co tenuto conto dei lunghi periodi di permanenza dell in Egitto.
Fermo orientamento di questo Tribunale è quello di ritenere che il dovere di mantenere i figli (art. 30 Cost.) sia inderogabile anche in caso di disoccupazione – salvo che questa non sia imputabile a conclamate inabilità
– di cui non vi è allegazione né evidenze nel caso di specie.
Co Appare allora congruo e sostenibile per l – abile al lavoro – il pagamento di un contributo per il mantenimento di figli minori, nella misura stabilita dal giudice relatore, pari ad € 250,00 ciascuno (€ 500,00 complessivi), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come individuate e disciplinate dal Protocollo in materia di famiglia in uso presso questo Tribunale.
Tenuto conto del fatto che, da gennaio a marzo 2023, il padre ha spontaneamente corrisposto alla madre, a tale titolo, somme pressappoco corrispondenti all'importo sopra stabilito (€ 490,00 il 16.01.2026; € 400,00 a febbraio;
€ 500,00 il 13.03.2023 – doc. 9 ricorrente).
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss. mm., applicati i parametri medi previsti nello scaglione di valore di riferimento (cause di valore indeterminabile di complessità bassa) per le fasi effettive del giudizio (studio, introduttiva e trattazione).
5 Essendo parte ricorrente ammessa al Patrocino a Spese dello Stato, il pagamento delle spese di lite – come dimidiate ex art. 130 DPR 115/2002 – dovrà avvenire in favore dell'Erario.
PQM
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro Parte_1
per la regolamentazione dell'esercizio Controparte_1 della responsabilità genitoriale sui figli minori e Persona_1
, così provvede: Per_2
1. CONFERMA l'affidamento esclusivo dei minori Persona_3 e alla madre, , con facoltà per Persona_4 Parte_1 quest'ultima di assumere, in via unilaterale, anche le decisioni di maggiore interesse per i figli;
2. nel caso in cui il padre dovesse, in futuro, chiedere di incontrare i figli, DISPONE che gli incontri avvengano, in un primo momento, in spazio neutro, secondo il calendario che i Servizi Sociali territorialmente predisporranno, nel rispetto del criterio di gradualità, a tutela del benessere psico-fisico dei minori;
3. con decorrenza dalla domanda, CONFERMA l'obbligo, a carico di di corrispondere, in favore di Controparte_1 [...]
, entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento dei figli, la somma di € 250,00 ciascuno (quindi, € 500,00 complessivi), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Treviso;
4. CONDANNA a pagare, in favore Controparte_1 dell'Erario, le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.356,00, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge. Così deciso nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
6
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso) iscritta al RG. n. 3515/2025, promossa da
(c.f. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
VENETO (TV), il 16.04.1994 con l'avv. ADRIANO ANDREATTA RICORRENTE contro
(c.f. ), nato ad Controparte_1 C.F._2
IU (Egitto), il 18.10.1989 RESISTENTE non costituito
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO Decisa a Treviso, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025, sulle seguenti CONCLUSIONI:
: “NEL MERITO: A) Disporsi l'affidamento dei figli minori Parte_1 [...]
e in via esclusiva alla madre, sig.ra , Per_1 Per_2 Parte_1 con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la stessa. La sig.ra acconsente che il padre possa vedere e tenere i figli con le Parte_1 modalità che saranno stabilite dal Tribunale di Treviso. B) Vietarsi a ciascun genitore di pubblicare le foto dei figli sul profilo facebook nonché su ogni altro social network, provvedendosi alla immediata rimozione di quelle eventualmente già esistenti. C) Disporsi a carico del padre, sig. con Controparte_1 decorrenza dal mese di deposito della domanda, il pagamento alla sig.ra
di un assegno di mantenimento per i figli Parte_1 Per_3
e dell'importo di € 250,00 per ciascun figlio,
[...] Persona_4 annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat delle famiglia, oltre al 50% delle spese mediche e farmaceutiche non coperte dal S.S.N., nonché quelle scolastiche e parascolastiche, quelle per le attività ludiche e sportive, nonché ogni altra spesa straordinaria, così come previste dal Protocollo del Tribunale di Treviso. In via istruttoria: Si chiede ex art. 210 c.p.c. che sia disposto nei confronti Ufficio Tutela Minori dei Servizi Sociali e Socio Sanitari della Ulss2, con distaccamento a Castelfranco Veneto, l'ordine di esibizione delle relazioni afferenti la capacità genitoriale effettuate sul sig. CP_1 Si chiede inoltre l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che da gennaio 2023 il sig. ha incontrato i figli CP_1 unicamente nelle seguenti data: 7 luglio 2023, presso la piscina Comunale di Castelfranco Veneto per circa un'ora, 28 gennaio 2024, a Venezia Piazza San Marco per circa 2 ore, 14 febbraio 2024, a Trieste in occasione di una visita ortopedica della figlia , 9 luglio 2024 a Lignano Sabbiadoro per Persona_1 circa 2 ore, 27 luglio 2024, ad Eraclea solo per alcune ore, 20 agosto 2024 presso il bowling di Lancenigo (TV), 24 settembre 2024 presso il centro commerciale “la Castellana” di Paese (TV), 19 marzo 2025 presso la Scuola dell'Infanzia in occasione della festa del papà; 2) Vero che negli incontri tra padre e figli di cui al capitolo che precede, escluso quello del 19 marzo 2025, la sig.ra ha accompagnato i figli dal padre;
3) Vero che il sig. Parte_1 [...] da gennaio 2023 ha corrisposto alla sig.ra unicamente CP_1 Parte_1 le somme di € 490,00 nel mese di gennaio 2023, € 300,00 nel mese di febbraio 2023 ed € 500,00 nel mese di marzo 2023; 4) Vero che i genitori della sig.ra mensilmente le elargiscono somme di denaro Parte_1 necessarie per il mantenimento della stessa e dei due figli e Persona_1 ; 5) Vero che la sig.ra si reca settimanalmente Per_2 Parte_1
2 presso la di Castelfranco Veneto a ritirare la “borsa della spesa” CP_2 contenente generi alimentari di lunga durata. Si indicano quali testimoni la sig.ra , residente in [...]; il sig. residente in [...]; la dott.ssa c/o Equipe Testimone_3 tutela Minori presso Ulss2 Marca Trevigiana di Castelfranco Veneto. In via subordinata, si chiede che sia disposta CTU atta a stabilire le migliori condizioni di affidamento dei figli minori in capo ai genitori.”
3 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso del 9.07.2025, – premesso: di Parte_1 avere intrattenuto una relazione more uxorio con Controparte_1
, dalla quale sono nati due figli: (6.10.2017) e
[...] Persona_1
(15.04.2020), riconosciuti da entrambi i genitori;
che, la Per_2 relazione sentimentale è cessata alla fine del 2022 e che, da quel momento, il padre si è completamente disinteressato dei figli, che non vede e non sente regolarmente (avendoli incontrati, da dicembre 22 ad oggi solo 8 volte, per Co poche ore); che l – che dopo l'uscita dalla casa familiare aveva vissuto dapprima in provincia di Padova e poi in provincia di Venezia – alla fine del 2024 ha fatto rientro nel suo Paese d'origine (l'Egitto), dove ha una nuova famiglia, e vi è rimasto sino a gennaio 2025; di non avere ulteriori informazioni, né di sapere, con esattezza, dove si trovi attualmente;
di incontrare enormi difficoltà nella gestione dei figli (ad esempio: iscrizione scolastica;
cambio del pediatra;
questioni sanitarie;
calcolo ISEE) a causa del comportamento del padre;
di avere ricevuto dal padre un contributo per il mantenimento dei figli solo sino al mese di marzo 2023, e poi successivi sporadici rimborsi per le spese scolastiche – tutto quanto premesso, la ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo dei minori e la regolamentazione del contributo paterno al mantenimento dei figli.
2. Malgrado la rituale e tempestiva citazione in giudizio (ancorché ai sensi dell'art. 143 cpc.), non si è Controparte_1 costituito.
3. All'udienza del 28.11.2025, ribadite dalla ricorrente le circostanze allegate in ricorso, il giudice relatore ha disposto – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473bis.22 cpc. – l'affidamento cd. super-esclusivo dei minori alla madre e posto a carico del padre, quale contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 250,00 ciascuno (€ 500,00 complessivi), oltre al 50% delle spese straordinarie.
4. La causa – matura per la decisione – passa ora in decisione.
*** *** ***
5. Ritiene il Tribunale doversi integralmente confermare i provvedimenti assunti in via temporanea ed urgente dal giudice relatore.
6. Anzitutto, l'affidamento cd. super-esclusivo dei minori alla madre, essendo emerse nella condotta del padre evidenti ragioni di pregiudizio per i figli, tali da derogare all'ordinario regime dell'affidamento condiviso.
4 Co Il disinteresse dell ai bisogni morali e materiali dei figli denota la sua inadeguatezza a rivestire consapevolmente il ruolo di genitore e comprova quanto lamentato dalla nella gestione dei figli – di cui si fa Parte_1 integralmente carico, pur con grande sacrificio – soprattutto per quanto concerne le questioni di straordinaria amministrazione.
e continueranno pertanto ad essere affidati in Persona_1 Persona_4 via esclusiva alla madre, che potrà assumere, in via unilaterale, anche le decisioni di maggiore interesse per i minori.
7. Come già stabilito dal giudice relatore, laddove, in futuro, il padre chiedesse di poter vedere i figli, gli incontri si svolgeranno, in un primo momento, in spazio neutro, secondo un calendario che i Servizi Sociali territorialmente competenti predisporranno, secondo il criterio della gradualità, a tutela del benessere psico-fisico dei minori.
8. Quanto, infine, ai provvedimenti economici, rileva il Collegio che:
- la assistente domiciliare, ha recentemente ottenuto un Parte_1 contratto a tempo indeterminato e percepisce uno stipendio di circa € 1.200,00 mensili;
percepisce altresì l'Assegno Unico Universale, di € 405,20; paga, ogni mese, il canone di locazione per € 400,00. Non è nota l'attuale condizione economica del resistente, rispetto alla quale anche l'Agenzia delle Entrate non potrebbe fornire compiute informazioni, Co tenuto conto dei lunghi periodi di permanenza dell in Egitto.
Fermo orientamento di questo Tribunale è quello di ritenere che il dovere di mantenere i figli (art. 30 Cost.) sia inderogabile anche in caso di disoccupazione – salvo che questa non sia imputabile a conclamate inabilità
– di cui non vi è allegazione né evidenze nel caso di specie.
Co Appare allora congruo e sostenibile per l – abile al lavoro – il pagamento di un contributo per il mantenimento di figli minori, nella misura stabilita dal giudice relatore, pari ad € 250,00 ciascuno (€ 500,00 complessivi), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come individuate e disciplinate dal Protocollo in materia di famiglia in uso presso questo Tribunale.
Tenuto conto del fatto che, da gennaio a marzo 2023, il padre ha spontaneamente corrisposto alla madre, a tale titolo, somme pressappoco corrispondenti all'importo sopra stabilito (€ 490,00 il 16.01.2026; € 400,00 a febbraio;
€ 500,00 il 13.03.2023 – doc. 9 ricorrente).
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss. mm., applicati i parametri medi previsti nello scaglione di valore di riferimento (cause di valore indeterminabile di complessità bassa) per le fasi effettive del giudizio (studio, introduttiva e trattazione).
5 Essendo parte ricorrente ammessa al Patrocino a Spese dello Stato, il pagamento delle spese di lite – come dimidiate ex art. 130 DPR 115/2002 – dovrà avvenire in favore dell'Erario.
PQM
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro Parte_1
per la regolamentazione dell'esercizio Controparte_1 della responsabilità genitoriale sui figli minori e Persona_1
, così provvede: Per_2
1. CONFERMA l'affidamento esclusivo dei minori Persona_3 e alla madre, , con facoltà per Persona_4 Parte_1 quest'ultima di assumere, in via unilaterale, anche le decisioni di maggiore interesse per i figli;
2. nel caso in cui il padre dovesse, in futuro, chiedere di incontrare i figli, DISPONE che gli incontri avvengano, in un primo momento, in spazio neutro, secondo il calendario che i Servizi Sociali territorialmente predisporranno, nel rispetto del criterio di gradualità, a tutela del benessere psico-fisico dei minori;
3. con decorrenza dalla domanda, CONFERMA l'obbligo, a carico di di corrispondere, in favore di Controparte_1 [...]
, entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento dei figli, la somma di € 250,00 ciascuno (quindi, € 500,00 complessivi), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Treviso;
4. CONDANNA a pagare, in favore Controparte_1 dell'Erario, le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.356,00, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge. Così deciso nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
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