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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 08/07/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 327/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 327/2025
Oggi 8 luglio 2025 ore 11:00 davanti al giudice dott.ssa Valentina Leggio, sono presenti:
Per IN QUALITÀ DI MANDATARIA DI Parte_1 [...]
l'avv. CANDIANI LUCA ALESSANDRO, oggi sostituto dall'avv. Francesca CP_1
Ciappina del Foro di Varese;
Per , già contumace, nessuno. Controparte_2
È presente la dott.ssa Serena Martinelli addetta UPP.
Il giudice invita parte ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Il procuratore della parte ricorrente precisa le conclusioni come da foglio depositato telematicamente e di seguito riportato.
Per parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare.
Nel merito
Accertare e dichiarare l'avvenuta accettazione tacita di eredità ex art. 476 c.c. da parte del Sig.
della eredità della madre del medesimo Sig. , Sig. ra Controparte_2 Controparte_2 [...]
nata in [...] il [...], C.F. e Persona_1 C.F._1 deceduta in data 26.8.2013, nonché l'accettazione tacita dell'eredità del padre del medesimo Sig.
, Sig. , nato a [...] in data [...], CF. Controparte_2 Persona_2
e deceduto in data 17.1.2008 sul complesso immobiliare sito in Lonate C.F._2
Ceppino, così identificato:
Catasto Fabbricati, foglio 7, particella 1885, sub 4 natura C/6 stalle scuderie, rimesse autorimesse, consistenza 76 mq, via De Gasperi, 11, piano S1
pagina 1 di 6 Catasto Fabbricati, foglio 7, particella 1885, sub 5, cat. C2, consistenza 55 mq, via De
Gasperi 11, piano T
Catasto Fabbricati, foglio 7, particella 1885, sub 501, cat A3, consistenza 13 vani, via De
Gasperi 11, piano 1TS1.
Conseguentemente autorizzare l'esponente, in nome e in sostituzione dello stesso Sig. CP_2
a registrare e trascrivere l'atto di accettazione tacita dell'eredità della Sig.ra
[...] [...]
nata in [...] il [...], C.F. e Persona_1 C.F._1 deceduta in data 26.8.2013, nonché l'accettazione tacita dell'eredità del Sig. , Persona_2
nato a [...] in data [...], CF. e deceduto in data C.F._2
17.1.2008 sul complesso immobiliare sito in Lonate Ceppino, così identificato:
Catasto Fabbricati, foglio 7, particella 1885, sub 4 natura C/6 stalle scuderie, rimesse autorimesse, consistenza 76 mq, via De Gasperi, 11, piano S1
Catasto Fabbricati, foglio 7, particella 1885, sub 5, cat. C2, consistenza 55 mq, via De
Gasperi 11, piano T
Catasto Fabbricati, foglio 7, particella 1885, sub 501, cat A3, consistenza 13 vani, via De
Gasperi 11, piano 1TS1.
Con ordine al competente conservatore dei registri immobiliari per le conseguenti trascrizioni e/o annotazioni e con esonero da ogni responsabilità in merito.
Condannare il convenuto a rifondere all'attrice le spese, competenze ed onorari di giudizio.
In via istruttoria
Si formula riserva di ogni eventuale deduzione e produzione consentita.
L'avv. Candiani si riporta integralmente ai propri atti e discute brevemente la causa;
il giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso alle ore 11:04.
Il Giudice
dott.ssa Valentina Leggio
pagina 2 di 6 N. R.G. 327/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Leggio, ha pronunciato ex art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 327/2025 promossa da:
P. IVA ) in qualità di mandataria di Parte_1 P.IVA_1
(C.F. e iscrizione nel Registro Imprese di Modena n. ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Candiani (C.F. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesca Ciappina in Varese (VA), Via Puccini n. 7
- parte ricorrente - nei confronti di:
(C.F. - P.IVA , in proprio e Controparte_2 C.F._4 P.IVA_3
quale titolare dell'omonima impresa, con sede in Lonate Ceppino (VA), Via Alcide De Gasperi
11, contumace
- parte resistente –
Conclusioni delle parti come riportato nel verbale che precede pagina 3 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. , quale mandataria di Parte_1
ha chiesto di accertare e dichiarare l'accettazione tacita dell'eredità di Controparte_1 [...]
(C.F. ) e di (CF. Persona_1 C.F._1 Persona_2
da parte del resistente, in qualità di figlio dei de cuius. C.F._2
Parte resistente, pur se ritualmente evocata in giudizio non si è costituita ed è stata dichiarata contumace all'udienza di prima comparizione del 06/05/2025.
1.1. Parte ricorrente ha dedotto di essere creditore nei confronti di parte resistente in virtù del decreto ingiuntivo n. 20240/22 emesso dal Tribunale di Milano in data 01/12/2022 per la complessiva somma di euro 30.305,02 oltre interessi e spese.
In virtù del suddetto titolo esecutivo, parte ricorrente ha provveduto a pignorare i seguenti beni immobili siti nel Comune di Lonate Ceppino, così identificati: Catasto Fabbricati, foglio 7, particella 1885, sub 4 natura C/6 stalle scuderie, rimesse autorimesse, consistenza 76 mq, via De
Gasperi, 11, pia-no S1; Catasto Fabbricati, foglio 7, particella 1885, sub 5, cat. C2, consistenza
55 mq, via De Gasperi 11, piano T;
Catasto Fabbricati, foglio 7, particella 1885, sub 501, cat A3, consistenza 13 vani, via De Gasperi 11, piano 1TS1.
Nell'ambito del procedimento esecutivo immobiliare instaurato dalla ricorrente avanti al
Tribunale di Varese R.G.E.N. 160/2023, il Giudice dell'esecuzione, avvedutosi della mancanza di continuità delle trascrizioni, ha concesso termine al creditore per introdurre il presente giudizio.
2. Il ricorso è fondato per i seguenti motivi.
A norma dell'art. 485 c.c. “
1. Il chiamato, quando a qualunque titolo è nel possesso dei beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.
2. Trascorso tale termine senza che
l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”.
La disposizione richiamata disciplina l'ipotesi della cosiddetta accettazione presunta dell'eredità
pagina 4 di 6 per effetto della mancata effettuazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione da parte del chiamato che sia nel possesso dei beni ereditari.
L'onere della prova del possesso incombe su colui che lo abbia dedotto (cfr. Cass. civ., n.
7226/2006).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha assolto a tale onere avendo dimostrato che, al momento dell'apertura di entrambe le successioni di e di , il Persona_1 Persona_2
resistente si trovava nel possesso dei beni ereditari e non ha provveduto a redigere alcun inventario nel termine di legge [doc. 15 ricorso]. In particolare, il resistente risulta avere la residenza presso l'immobile ereditario oggetto di pignoramento fin dal 26/11/1968 e tale possesso perdura fino all'attualità, avendo il custode dichiarato all'udienza dinanzi al GE del
18/09/2024 che l'immobile risulta occupato dal debitore, il quale, pure comparso a quell'udienza, nulla ha dedotto di segno contrario [doc. 14 ricorso].
La residenza costituisce elemento utile a dimostrare il possesso dell'immobile presso il quale questa è stabilita.
Affinché, infatti, si configuri il possesso dei beni ereditari in capo al chiamato all'eredità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 485 c.c., è sufficiente l'instaurazione di una relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità, anche per un solo giorno, ossia una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri su beni, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario (in questi termini Cass. civ., 11018/2008; conformi Cass. civ., 15530/2017, Cass. civ.,
4456/2019).
Non risulta inoltre, così come dedotto da parte ricorrente, che nei tre mesi successivi all'apertura delle due successioni di cui si discute il predetto chiamato abbia provveduto alla redazione dell'inventario.
Tale termine di tre mesi è decorso rispettivamente, per l'eredità di il Persona_1
26/11/2013 e, per l'eredità di , il 17/04/2008. Persona_2
A tali date, dunque, il resistente non era più chiamato all'eredità bensì già erede.
In applicazione dell'art. 485, comma 2, c.c., pertanto, il resistente è Controparte_2
considerato quale erede puro e semplice dei de cuius e . Persona_1 Persona_2
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte resistente e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi del d.m. 55/2014, tenuto conto del valore pagina 5 di 6 indeterminato della causa, preso di riferimento lo scaglione più basso alla luce della non complessità della questione trattata e della concreta attività svolta, non riconosciuto alcun compenso per la fase istruttoria che non si è svolta.
Per questi motivi
il Tribunale di Varese in composizione monocratica
SEZIONE SECONDA civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accerta e dichiara che (C.F. è erede puro e Controparte_2 C.F._4
semplice di (C.F. ) e di Persona_1 C.F._1 Persona_2
(CF. ; C.F._2
2) condanna parte resistente a rimborsare in favore di parte ricorrente le spese di giudizio, che liquida in euro 1.857,00 per compensi ed euro 287,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Varese, 8 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Valentina Leggio
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 327/2025
Oggi 8 luglio 2025 ore 11:00 davanti al giudice dott.ssa Valentina Leggio, sono presenti:
Per IN QUALITÀ DI MANDATARIA DI Parte_1 [...]
l'avv. CANDIANI LUCA ALESSANDRO, oggi sostituto dall'avv. Francesca CP_1
Ciappina del Foro di Varese;
Per , già contumace, nessuno. Controparte_2
È presente la dott.ssa Serena Martinelli addetta UPP.
Il giudice invita parte ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Il procuratore della parte ricorrente precisa le conclusioni come da foglio depositato telematicamente e di seguito riportato.
Per parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare.
Nel merito
Accertare e dichiarare l'avvenuta accettazione tacita di eredità ex art. 476 c.c. da parte del Sig.
della eredità della madre del medesimo Sig. , Sig. ra Controparte_2 Controparte_2 [...]
nata in [...] il [...], C.F. e Persona_1 C.F._1 deceduta in data 26.8.2013, nonché l'accettazione tacita dell'eredità del padre del medesimo Sig.
, Sig. , nato a [...] in data [...], CF. Controparte_2 Persona_2
e deceduto in data 17.1.2008 sul complesso immobiliare sito in Lonate C.F._2
Ceppino, così identificato:
Catasto Fabbricati, foglio 7, particella 1885, sub 4 natura C/6 stalle scuderie, rimesse autorimesse, consistenza 76 mq, via De Gasperi, 11, piano S1
pagina 1 di 6 Catasto Fabbricati, foglio 7, particella 1885, sub 5, cat. C2, consistenza 55 mq, via De
Gasperi 11, piano T
Catasto Fabbricati, foglio 7, particella 1885, sub 501, cat A3, consistenza 13 vani, via De
Gasperi 11, piano 1TS1.
Conseguentemente autorizzare l'esponente, in nome e in sostituzione dello stesso Sig. CP_2
a registrare e trascrivere l'atto di accettazione tacita dell'eredità della Sig.ra
[...] [...]
nata in [...] il [...], C.F. e Persona_1 C.F._1 deceduta in data 26.8.2013, nonché l'accettazione tacita dell'eredità del Sig. , Persona_2
nato a [...] in data [...], CF. e deceduto in data C.F._2
17.1.2008 sul complesso immobiliare sito in Lonate Ceppino, così identificato:
Catasto Fabbricati, foglio 7, particella 1885, sub 4 natura C/6 stalle scuderie, rimesse autorimesse, consistenza 76 mq, via De Gasperi, 11, piano S1
Catasto Fabbricati, foglio 7, particella 1885, sub 5, cat. C2, consistenza 55 mq, via De
Gasperi 11, piano T
Catasto Fabbricati, foglio 7, particella 1885, sub 501, cat A3, consistenza 13 vani, via De
Gasperi 11, piano 1TS1.
Con ordine al competente conservatore dei registri immobiliari per le conseguenti trascrizioni e/o annotazioni e con esonero da ogni responsabilità in merito.
Condannare il convenuto a rifondere all'attrice le spese, competenze ed onorari di giudizio.
In via istruttoria
Si formula riserva di ogni eventuale deduzione e produzione consentita.
L'avv. Candiani si riporta integralmente ai propri atti e discute brevemente la causa;
il giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso alle ore 11:04.
Il Giudice
dott.ssa Valentina Leggio
pagina 2 di 6 N. R.G. 327/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Leggio, ha pronunciato ex art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 327/2025 promossa da:
P. IVA ) in qualità di mandataria di Parte_1 P.IVA_1
(C.F. e iscrizione nel Registro Imprese di Modena n. ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Candiani (C.F. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesca Ciappina in Varese (VA), Via Puccini n. 7
- parte ricorrente - nei confronti di:
(C.F. - P.IVA , in proprio e Controparte_2 C.F._4 P.IVA_3
quale titolare dell'omonima impresa, con sede in Lonate Ceppino (VA), Via Alcide De Gasperi
11, contumace
- parte resistente –
Conclusioni delle parti come riportato nel verbale che precede pagina 3 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. , quale mandataria di Parte_1
ha chiesto di accertare e dichiarare l'accettazione tacita dell'eredità di Controparte_1 [...]
(C.F. ) e di (CF. Persona_1 C.F._1 Persona_2
da parte del resistente, in qualità di figlio dei de cuius. C.F._2
Parte resistente, pur se ritualmente evocata in giudizio non si è costituita ed è stata dichiarata contumace all'udienza di prima comparizione del 06/05/2025.
1.1. Parte ricorrente ha dedotto di essere creditore nei confronti di parte resistente in virtù del decreto ingiuntivo n. 20240/22 emesso dal Tribunale di Milano in data 01/12/2022 per la complessiva somma di euro 30.305,02 oltre interessi e spese.
In virtù del suddetto titolo esecutivo, parte ricorrente ha provveduto a pignorare i seguenti beni immobili siti nel Comune di Lonate Ceppino, così identificati: Catasto Fabbricati, foglio 7, particella 1885, sub 4 natura C/6 stalle scuderie, rimesse autorimesse, consistenza 76 mq, via De
Gasperi, 11, pia-no S1; Catasto Fabbricati, foglio 7, particella 1885, sub 5, cat. C2, consistenza
55 mq, via De Gasperi 11, piano T;
Catasto Fabbricati, foglio 7, particella 1885, sub 501, cat A3, consistenza 13 vani, via De Gasperi 11, piano 1TS1.
Nell'ambito del procedimento esecutivo immobiliare instaurato dalla ricorrente avanti al
Tribunale di Varese R.G.E.N. 160/2023, il Giudice dell'esecuzione, avvedutosi della mancanza di continuità delle trascrizioni, ha concesso termine al creditore per introdurre il presente giudizio.
2. Il ricorso è fondato per i seguenti motivi.
A norma dell'art. 485 c.c. “
1. Il chiamato, quando a qualunque titolo è nel possesso dei beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.
2. Trascorso tale termine senza che
l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”.
La disposizione richiamata disciplina l'ipotesi della cosiddetta accettazione presunta dell'eredità
pagina 4 di 6 per effetto della mancata effettuazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione da parte del chiamato che sia nel possesso dei beni ereditari.
L'onere della prova del possesso incombe su colui che lo abbia dedotto (cfr. Cass. civ., n.
7226/2006).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha assolto a tale onere avendo dimostrato che, al momento dell'apertura di entrambe le successioni di e di , il Persona_1 Persona_2
resistente si trovava nel possesso dei beni ereditari e non ha provveduto a redigere alcun inventario nel termine di legge [doc. 15 ricorso]. In particolare, il resistente risulta avere la residenza presso l'immobile ereditario oggetto di pignoramento fin dal 26/11/1968 e tale possesso perdura fino all'attualità, avendo il custode dichiarato all'udienza dinanzi al GE del
18/09/2024 che l'immobile risulta occupato dal debitore, il quale, pure comparso a quell'udienza, nulla ha dedotto di segno contrario [doc. 14 ricorso].
La residenza costituisce elemento utile a dimostrare il possesso dell'immobile presso il quale questa è stabilita.
Affinché, infatti, si configuri il possesso dei beni ereditari in capo al chiamato all'eredità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 485 c.c., è sufficiente l'instaurazione di una relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità, anche per un solo giorno, ossia una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri su beni, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario (in questi termini Cass. civ., 11018/2008; conformi Cass. civ., 15530/2017, Cass. civ.,
4456/2019).
Non risulta inoltre, così come dedotto da parte ricorrente, che nei tre mesi successivi all'apertura delle due successioni di cui si discute il predetto chiamato abbia provveduto alla redazione dell'inventario.
Tale termine di tre mesi è decorso rispettivamente, per l'eredità di il Persona_1
26/11/2013 e, per l'eredità di , il 17/04/2008. Persona_2
A tali date, dunque, il resistente non era più chiamato all'eredità bensì già erede.
In applicazione dell'art. 485, comma 2, c.c., pertanto, il resistente è Controparte_2
considerato quale erede puro e semplice dei de cuius e . Persona_1 Persona_2
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte resistente e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi del d.m. 55/2014, tenuto conto del valore pagina 5 di 6 indeterminato della causa, preso di riferimento lo scaglione più basso alla luce della non complessità della questione trattata e della concreta attività svolta, non riconosciuto alcun compenso per la fase istruttoria che non si è svolta.
Per questi motivi
il Tribunale di Varese in composizione monocratica
SEZIONE SECONDA civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accerta e dichiara che (C.F. è erede puro e Controparte_2 C.F._4
semplice di (C.F. ) e di Persona_1 C.F._1 Persona_2
(CF. ; C.F._2
2) condanna parte resistente a rimborsare in favore di parte ricorrente le spese di giudizio, che liquida in euro 1.857,00 per compensi ed euro 287,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Varese, 8 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Valentina Leggio
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