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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/12/2025, n. 2606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2606 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice onorario TE AN, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 12 dicembre 2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 11252/2024 R.G.L. promosso da rappresentato e difeso per delega allegata al ricorso dall'avv. Parte_1
VA TA presso lo studio della quale in Foggia Via della Repubblica, 18 è elettivamente domiciliato ricorrente nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti del 22.03.2024 Rep. n. 37875 a rogito del Notaio
dall'avv. Domenico Longo ed elettivamente domiciliato ai fini Persona_1 del presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi, 45, Ufficio di Avvocatura dell' CP_2 resistente
OGGETTO: indennità di accompagnamento (art. 1 L. 21/11/1988, n. 508)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.12.2024, , premesso che, Parte_1 con decreto di omologa emesso in data 24.07.2024 nel procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 1743/2024 R.G.L., era stato riconosciuto in suo favore il requisito sanitario utile ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. 21/11/1988, n. 508), a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (ossia da ottobre 2023) – adiva l'intestato Tribunale, esponendo: che il suddetto decreto era stato notificato all' in data 24.07.2024; che il successivo 29.07.2024 era stato inoltrato CP_1 all' , per il tramite del Patronato, apposito modello ap70, contenente i CP_1 dati socio-economici utili per il pagamento della prestazione;
che, tuttavia, malgrado il decorso del termine di 120 giorni, quale normativamente previsto (art. 445-bis, comma 5, c.p.c.), l'Ente non aveva corrisposto alcunchè.
Chiedeva pertanto, all'adito Tribunale di: “a) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire, considerati i requisiti sanitari, quelli extra sanitari previsti dalla legge e il decreto di omologa del del 24.7.2024 (R.G. 1743/2024) emesso dal Tribunale di Foggia – sez lav., l'importo dell'indennità di accompagnamento ex art. 1, L. n. 18/1980 e n. 508/1988 a far data dal 1.11.2023
(primo giorno del mese successivo a quello del riconoscimento); b) Per l'effetto, condannare l' di Foggia al pagamento della somma di € 6.903,68 oltre ratei CP_1 maturandi, oltre interessi legali calcolati dalla maturazione (decorsi 120 giorni dalla richiesta) sino all'effettivo soddisfo;
c) condannare l' al pagamento CP_1 delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio maggiorati del 30% alla luce delle particolari tecniche di redazione adottate nel corpus dell'atto per il tramite di “collegamenti ipertestuali” così come disciplinato dal D.M. n. 37/2018 che modifica l'art.4 del D.M. n.55/2014, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Integrato il contraddittorio, si costituiva l' che eccepiva CP_1
l'intervenuto adempimento della prestazione dedotta in giudizio allegando di aver provveduto in data 29.01.2025 (prima della notifica del ricorso introduttivo) ha provveduto a liquidare l'indennità di accompagnamento con decorrenza 01.11.2023
(primo giorno del mese successivo alla domanda ammnistrativa), per un importo lordo a titolo di arretrati a tutto il 28.02.2025 di € 8.521,02, come da comunicazione al pensionato (mod. TE 08) di pari data.
Allegava altresì, di aver corrisposto gli arretrati in uno alla rata di marzo 2025 con accredito sul conto corrente postale del ricorrente in data
20.01.2025 e di averne dato comunicazione al difensore del ricorrente a mezzo PEC del 29.01.2025.
Concludeva per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza, del 12 dicembre 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note del ricorrente contenenti la rinuncia all'azione, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*********
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 2.08.2004 n.14775). Ciò posto, è pacifico – oltre ad essere documentalmente provato (docc.
1-2, fascicolo del – che l'Istituto abbia spontaneamente eseguito il CP_1 decreto di omologa reso tra le parti nel pregresso giudizio per , CP_3 dandone comunicazione all'avv. VA TA, giusta missiva inoltrata a mezzo p.e.c. alla predetta procuratrice in data 29.1.2025. Emerge pure per tabulas che l'Ente abbia pagato i ratei arretrati dell'indennità di accompagnamento nonchè quelli maturati successivamente alla liquidazione
(cfr., in tal senso, il cedolino di marzo 2025, doc. 3).
Appare, dunque, evidente come sia venuto meno l'interesse delle parti ad ottenere una pronuncia nel merito sul diritto fatto valere in giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell stante CP_1
l'implicito riconoscimento della fondatezza della domanda attorea, quale evincibile dalla liquidazione della prestazione in data posteriore alla notificazione del ricorso (avvenuta, nella specie, il 15.1.2025).
Occorre pure soggiungere che il pagamento è pacificamente intervenuto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla trasmissione all del CP_1
c.d. modello ap70, contenente i dati socio-economici necessari per la liquidazione della prestazione (cfr. docc. 4-5-6, fascicolo di parte ricorrente). Ne consegue che il ritardo nel pagamento della prestazione è senz'altro imputabile all , conformemente ad un condivisibile CP_1 orientamento di legittimità, secondo cui “In sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la decorrenza del termine di 120 giorni posto dal comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli adempimenti incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell' per l'eventuale CP_1 ritardo nell'erogazione della prestazione” (Cass. Sez. Lav. n. 22089/2021).
La liquidazione è affidata al dispositivo e viene compiuta secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022 (causa di valore compreso tra euro
5.200,00 ed euro 26.000,00, tenuto conto del complessivo importo liquidato a titolo di ratei arretrati;
importi minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate), con distrazione in favore dell'avv.
VA TA, per dichiarato anticipo ex art. 93, comma 1, c.p.c.
Si fa luogo all'aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147 cit., nella misura del 10% stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti dell' , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato il 16.12.2024, nella causa iscritta al n. 11252/2024 R.G.L. così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.966,70, CP_1 oltre i.v.a, c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. VA TA.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 12 dicembre 2025.
Il giudice
TE AN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice onorario TE AN, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 12 dicembre 2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 11252/2024 R.G.L. promosso da rappresentato e difeso per delega allegata al ricorso dall'avv. Parte_1
VA TA presso lo studio della quale in Foggia Via della Repubblica, 18 è elettivamente domiciliato ricorrente nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti del 22.03.2024 Rep. n. 37875 a rogito del Notaio
dall'avv. Domenico Longo ed elettivamente domiciliato ai fini Persona_1 del presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi, 45, Ufficio di Avvocatura dell' CP_2 resistente
OGGETTO: indennità di accompagnamento (art. 1 L. 21/11/1988, n. 508)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.12.2024, , premesso che, Parte_1 con decreto di omologa emesso in data 24.07.2024 nel procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 1743/2024 R.G.L., era stato riconosciuto in suo favore il requisito sanitario utile ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. 21/11/1988, n. 508), a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (ossia da ottobre 2023) – adiva l'intestato Tribunale, esponendo: che il suddetto decreto era stato notificato all' in data 24.07.2024; che il successivo 29.07.2024 era stato inoltrato CP_1 all' , per il tramite del Patronato, apposito modello ap70, contenente i CP_1 dati socio-economici utili per il pagamento della prestazione;
che, tuttavia, malgrado il decorso del termine di 120 giorni, quale normativamente previsto (art. 445-bis, comma 5, c.p.c.), l'Ente non aveva corrisposto alcunchè.
Chiedeva pertanto, all'adito Tribunale di: “a) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire, considerati i requisiti sanitari, quelli extra sanitari previsti dalla legge e il decreto di omologa del del 24.7.2024 (R.G. 1743/2024) emesso dal Tribunale di Foggia – sez lav., l'importo dell'indennità di accompagnamento ex art. 1, L. n. 18/1980 e n. 508/1988 a far data dal 1.11.2023
(primo giorno del mese successivo a quello del riconoscimento); b) Per l'effetto, condannare l' di Foggia al pagamento della somma di € 6.903,68 oltre ratei CP_1 maturandi, oltre interessi legali calcolati dalla maturazione (decorsi 120 giorni dalla richiesta) sino all'effettivo soddisfo;
c) condannare l' al pagamento CP_1 delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio maggiorati del 30% alla luce delle particolari tecniche di redazione adottate nel corpus dell'atto per il tramite di “collegamenti ipertestuali” così come disciplinato dal D.M. n. 37/2018 che modifica l'art.4 del D.M. n.55/2014, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Integrato il contraddittorio, si costituiva l' che eccepiva CP_1
l'intervenuto adempimento della prestazione dedotta in giudizio allegando di aver provveduto in data 29.01.2025 (prima della notifica del ricorso introduttivo) ha provveduto a liquidare l'indennità di accompagnamento con decorrenza 01.11.2023
(primo giorno del mese successivo alla domanda ammnistrativa), per un importo lordo a titolo di arretrati a tutto il 28.02.2025 di € 8.521,02, come da comunicazione al pensionato (mod. TE 08) di pari data.
Allegava altresì, di aver corrisposto gli arretrati in uno alla rata di marzo 2025 con accredito sul conto corrente postale del ricorrente in data
20.01.2025 e di averne dato comunicazione al difensore del ricorrente a mezzo PEC del 29.01.2025.
Concludeva per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza, del 12 dicembre 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note del ricorrente contenenti la rinuncia all'azione, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*********
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 2.08.2004 n.14775). Ciò posto, è pacifico – oltre ad essere documentalmente provato (docc.
1-2, fascicolo del – che l'Istituto abbia spontaneamente eseguito il CP_1 decreto di omologa reso tra le parti nel pregresso giudizio per , CP_3 dandone comunicazione all'avv. VA TA, giusta missiva inoltrata a mezzo p.e.c. alla predetta procuratrice in data 29.1.2025. Emerge pure per tabulas che l'Ente abbia pagato i ratei arretrati dell'indennità di accompagnamento nonchè quelli maturati successivamente alla liquidazione
(cfr., in tal senso, il cedolino di marzo 2025, doc. 3).
Appare, dunque, evidente come sia venuto meno l'interesse delle parti ad ottenere una pronuncia nel merito sul diritto fatto valere in giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell stante CP_1
l'implicito riconoscimento della fondatezza della domanda attorea, quale evincibile dalla liquidazione della prestazione in data posteriore alla notificazione del ricorso (avvenuta, nella specie, il 15.1.2025).
Occorre pure soggiungere che il pagamento è pacificamente intervenuto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla trasmissione all del CP_1
c.d. modello ap70, contenente i dati socio-economici necessari per la liquidazione della prestazione (cfr. docc. 4-5-6, fascicolo di parte ricorrente). Ne consegue che il ritardo nel pagamento della prestazione è senz'altro imputabile all , conformemente ad un condivisibile CP_1 orientamento di legittimità, secondo cui “In sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la decorrenza del termine di 120 giorni posto dal comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli adempimenti incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell' per l'eventuale CP_1 ritardo nell'erogazione della prestazione” (Cass. Sez. Lav. n. 22089/2021).
La liquidazione è affidata al dispositivo e viene compiuta secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022 (causa di valore compreso tra euro
5.200,00 ed euro 26.000,00, tenuto conto del complessivo importo liquidato a titolo di ratei arretrati;
importi minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate), con distrazione in favore dell'avv.
VA TA, per dichiarato anticipo ex art. 93, comma 1, c.p.c.
Si fa luogo all'aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147 cit., nella misura del 10% stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti dell' , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato il 16.12.2024, nella causa iscritta al n. 11252/2024 R.G.L. così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.966,70, CP_1 oltre i.v.a, c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. VA TA.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 12 dicembre 2025.
Il giudice
TE AN