Decreto presidenziale 24 maggio 2021
Sentenza 21 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 21/06/2022, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/06/2022
N. 01023/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00797/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 797 del 2021, proposto da
NA MA, ON TA e DE EO TA rappresentati e difesi dall’avvocato Vincenzo Parato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Campi Salentina, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA
- dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato in ordine alla istanza –diffida del 06.10.2020;
- dell’obbligo del Comune di Campi Salentina di concludere il procedimento di condono edilizio ex lege 47/1985 avente ad oggetto l’immobile sito in Campi Salentina via Giuseppe Magi n.13 (distinto in catasto al fgl. n.39 p.lla 222) in “Zona Sognazzi”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- I ricorrenti sono proprietari dell’immobile di cui in epigrafe, sito in Campi Salentina via Giuseppe Magi n.13 (distinto in catasto al fgl. n. 39 p.lla 222) in “Zona Sognazzi”, per il quale il loro de cuius presentò apposita istanza di condono edilizio ex L. n. 47/1985 in data 30 settembre 1986, in relazione alla quale hanno provveduto agli oneri economico-tributario e documentale, per come si evince dalla documentazione in atti.
- In data 6 ottobre 2020 i ricorrenti hanno interposto formale diffida di conclusione del procedimento.
- Stante il perdurare dell’inerzia dell’Amministrazione, avverso il silenzio serbato dal Comune di Campi Salentina sono insorti i ricorrenti per i seguenti motivi: Violazione art. 2 L. n. 241/1990 – violazione art. 97 Cost. – violazione dell’art. 29 direttiva CE n. 18/2004 – violazione dei doveri di buona e corretta azione amministrativa – violazione e falsa applicazione dell’art. 47 della Costituzione – violazione delle disposizioni di cui alla L. n. 47/1985 – eccesso di potere – illogicità e contraddittorietà manifeste.
- L’Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio.
- Con il ricorso in epigrafe viene chiesto che il Tribunale accerti e dichiari l’obbligo del Comune di Campi Salentina a pronunciarsi in modo espresso sulla istanza di condono presentata dal dante causa dei ricorrenti nel 1986.
Ritenuto che:
- Il ricorso deve essere accolto con condanna del Comune di Campi Salentina a provvedere espressamente sull’istanza dei ricorrenti nel termine di giorni trenta dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza decorsi i quali:
- si procederà, su istanza di parte, alla nomina di un commissario ad acta , le cui spese saranno poste a carico della stessa Amministrazione intimata;
- il Segretario comunale dovrà comunicare il nome del funzionario responsabile del procedimento, onde consentire a questo T.A.R. la trasmissione degli atti alla Procura presso la Corte dei Conti per l’assunzione delle iniziative di sua competenza con riferimento a eventuali profili di danno erariale.
- Il Comune di Campi Salentina deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in base alla regola della soccombenza; esse si liquidano come in dispositivo, ferma restando la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda di accertamento del silenzio inadempimento come in epigrafe proposta, ordina al Comune di Campi Salentina di pronunciarsi in via definitiva sulla istanza di condono entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Condanna il Comune di Campi Salentina alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, fermo il diritto al rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
Si comunichi alle parti, nonché al Segretario comunale del Comune di Campi Salentina.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO