Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00344/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01302/2025 REG.RIC.
N. 01586/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1302 del 2025, proposto da
MA RI, LA IA Taraldsen, rappresentati e difesi dagli avvocati MA RI, LA IA Taraldsen, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1586 del 2025, proposto da
LA MA, rappresentato e difeso dagli avvocati MA RI, LA IA Taraldsen, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
quanto al ricorso n. 1302 del 2025:
della Sentenza n. 1118/2024, pubblicata il 4 settembre 2024, del Tribunale Ordinario di Bologna Sezione Lavoro, limitatamente alle spese legali..
quanto al ricorso n. 1586 del 2025:
della Sentenza n. 1118/2024, pubblicata il 4 settembre 2024, del Tribunale Ordinario di Bologna Sezione Lavoro, per quanto concerne la “carta docente”.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 il dott. GO Di DE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con ricorso rg 1302 del 2025 L’avv RI ha agito in giudizio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata limitatamente al mancato pagamento delle spese legali liquidate nelle sentenze in epigrafe indicate.
Con ricorso rg 1586 del 2025 parte ricorrente, rappresentata e difesa dall’Avv RI ha agito in giudizio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata per quanto concerne la somma dovuta a seguito del riconoscimento del diritto alla carta docente
Il ministero intimato non si è costituito in entrambi i giudizi.
I ricorsi vanno riuniti per evidente connessione trattandosi dell’ottemperanza alla stessa decisione.
Ciò premesso, il Collegio rileva che, nel merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
La perdurante inadempienza del Ministero convenuto comporta, pertanto, quale ulteriore conseguenza, l'ordine all'Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza in epigrafe indicata, detratto quanto eventualmente corrisposto.
Va respinta, invece, la richiesta di ottenere una somma a titolo di penalità di mora in quanto la sentenza del G.O. di cui si chiede l’ottemperanza ha già previsto la corresponsione degli “interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione;”, la cui misura appare equa anche ai fini dell’articolo 114, comma quarto, del c.p.a.
Pertanto si ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell’Ufficio scolastico Regionale per l’Emilia Romagna di dare esecuzione alla sentenza predetta entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
In caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero predetto alle operazioni necessarie provvederà, su istanza di parte ricorrente, in sostituzione dello stesso ed entro i successivi novanta giorni, un commissario ad acta che il Tribunale nomina, fin da ora, nel Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna o un funzionario da questi delegato, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi con facoltà di sub delega dell'incarico ad un dirigente/funzionario esperto del suddetto o di altro Ufficio.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza con distrazione delle spese a favore dei difensori.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), accoglie in parte i ricorsi in epigrafe indicati, previa riunione degli stessi, e dispone come in motivazione.
Condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese di causa che si liquidano in complessivi euro 800 (ottocento), oltre spese generali ed oneri accessori nonché alla restituzione di un importo pari al contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GO Di DE, Presidente, Estensore
Paolo Amovilli, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GO Di DE |
IL SEGRETARIO