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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 20/06/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
RG 2677/2025 vol.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di modifica delle condizioni di separazione, RG 2677/2025, promosso congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. GUAZZI FRANCESCA presso il cui studio sito in Reggio Emilia, via Livatino n. 9 è elettivamente domiciliata e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. GUAZZI FRANCESCA presso il cui studio sito in Reggio Emilia, via Livatino n. 9 è elettivamente domiciliato
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di separazione
CONCLUSIONI le parti hanno concluso come da ricorso congiunto MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c depositato in data 27.05.2025 le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni di separazione previste nella Sentenza n. 3825/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 07.02.2024.
Il Pubblico Ministero, al quale con comunicazione ricevuta il 29.05.2025 è stata richiesta la formulazione di parere entro 10 giorni, non ha espresso il parere entro il termine assegnato.
Ciò posto, le parti hanno concordemente chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni tra le medesime concordate e dunque che il Tribunale:
Voglia, ai sensi dell'art. 473 bis n. 29 c.p.c., modificare le condizioni di separazione personale dei coniugi indicate nella sentenza n. 182\2024 relativamente all'importo del contributo di mantenimento posto a carico di
, mediante le seguenti condizioni: Parte_2
1) Porre a carico del signor l'importo di € 150,00 a titolo di Parte_2 contributo di mantenimento in favore della moglie anziché Parte_1
€ 1.500,00;
Rilevato che le condizioni concordate tra le parti paiono meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico e trattandosi di rapporti patrimoniali tra le stesse delle quali il Collegio non può che prendere atto a mente dell'art. 473 bis n. 51
ritenuto che le spese di lite vadano integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c., a parziale modifica delle condizioni di separazione previste nella Sentenza n. 3825/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 07.02.2024.
- Prende atto delle condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 19.06.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Damiano Dazzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di modifica delle condizioni di separazione, RG 2677/2025, promosso congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. GUAZZI FRANCESCA presso il cui studio sito in Reggio Emilia, via Livatino n. 9 è elettivamente domiciliata e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. GUAZZI FRANCESCA presso il cui studio sito in Reggio Emilia, via Livatino n. 9 è elettivamente domiciliato
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di separazione
CONCLUSIONI le parti hanno concluso come da ricorso congiunto MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c depositato in data 27.05.2025 le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni di separazione previste nella Sentenza n. 3825/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 07.02.2024.
Il Pubblico Ministero, al quale con comunicazione ricevuta il 29.05.2025 è stata richiesta la formulazione di parere entro 10 giorni, non ha espresso il parere entro il termine assegnato.
Ciò posto, le parti hanno concordemente chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni tra le medesime concordate e dunque che il Tribunale:
Voglia, ai sensi dell'art. 473 bis n. 29 c.p.c., modificare le condizioni di separazione personale dei coniugi indicate nella sentenza n. 182\2024 relativamente all'importo del contributo di mantenimento posto a carico di
, mediante le seguenti condizioni: Parte_2
1) Porre a carico del signor l'importo di € 150,00 a titolo di Parte_2 contributo di mantenimento in favore della moglie anziché Parte_1
€ 1.500,00;
Rilevato che le condizioni concordate tra le parti paiono meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico e trattandosi di rapporti patrimoniali tra le stesse delle quali il Collegio non può che prendere atto a mente dell'art. 473 bis n. 51
ritenuto che le spese di lite vadano integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c., a parziale modifica delle condizioni di separazione previste nella Sentenza n. 3825/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 07.02.2024.
- Prende atto delle condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 19.06.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Damiano Dazzi