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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/01/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3732/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 14/01/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3732/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALERIO CARLEO e dell'avv. Parte_1 C.F._1 BANCALE FABIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GRECO RAFFAELLA, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Simona Dinetta, in Via Durini, 4 a Milano,
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su ricorso di il Tribunale di Monza emise in data 17 marzo 2023 il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 969/2023 nei confronti di per il pagamento della somma di € 40.729,19, oltre Parte_1 interessi legali e spese del procedimento monitorio.
propose opposizione ed eccepì, preliminarmente, la carenza di titolarità attiva nel rapporto, Parte_1 posto che si era limitata a produrre la pubblicazione della cessione nella Gazzetta CP_1 Ufficiale, ma non aveva provato che il credito oggetto di causa fosse compreso tra quelli oggetto della cessione in blocco, mancando l'atto di cessione concluso in data 5 dicembre 2018 con Plusvalore e la lista notarile dei crediti ceduti. Nel merito, contestò che il contratto n. 1150885 risulta mancante della seconda e terza pagina, che il piano di ammortamento depositato (doc. 2/B) non corrisponde come numero di pratica al contratto di finanziamento relativo al contratto n. 1099031, che l'estratto conto depositato non corrisponde al contratto di finanziamento, che sia i piani di ammortamento depositati, sia l'estratto conto non contengono alcuna sottoscrizione. Aggiunse che, già in data 27.12.2008, il credito originariamente vantato da nei confronti di e del coobbligato Parte_2 Parte_1
, di cui al contratto n. 1099031 stipulato in data 19.06.2007, inerente la liquidazione del CP_2 finanziamento da € 15.704,80, da rimborsarsi mediante corresponsione di 72 rate di 272,00 ciascuna, risultava già estinto. Affermò, inoltre, che l'opposta non aveva indicato i criteri di calcolo a giustificazione dell'aumento dell'esposizione debitoria originaria di complessivi € 17.414,20 a quella ben più gravosa di € 40.729,19, ipotizzando il carattere usurario degli interessi applicati ai due contratti di finanziamento. si costituì evidenziando di essersi resa cessionaria pro soluto, a seguito di Controparte_1 un'operazione di cartolarizzazione, in data 5 dicembre 2018, di crediti pecuniari facenti capo a
, individuabili in blocco, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto Parte_3 degli artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario;
in virtù di tale cessione, aveva acquistato qualsiasi credito per capitale e interessi anche di mora, maturati alla data di cessione, nonché importi dovuti a tale data e che sarebbero maturati successivamente alla stessa a titolo di rimborso spese (incluse quelle legali e giudiziali), passività, costi e indennità. Osservò che, tramite la cessione di crediti in blocco di cui all'art. 58 TUB, il perfezionamento della fattispecie traslativa avviene con la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale e la titolarità del credito in capo al cessionario è provata mediante la produzione del solo avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, a condizione che esso rechi la univoca indicazione, almeno per categorie, dei rapporti ceduti in blocco. Affermò di aver prodotto tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento della sussistenza del credito vantato. Negò che vi fossero anomalie negli interessi applicati al rapporto di finanziamento, sottolineando la genericità delle contestazioni in merito all'applicazione di interessi, competenze e commissioni in misura superiore al dovuto ed usurari. Lamentò il carattere temerario ex art. 96 c.p.c. dell'opposizione svolta. Non fu concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Esperita, con esito negativo, la procedura di mediazione, vennero precisate le conclusioni nel termine del 26 settembre 2024, in modalità cartolare, e la causa giunge in decisione a norma dell'articolo 190 cod. civ..
***
contesta, preliminarmente, la titolarità del credito sostenendo che non Parte_1 Controparte_1 ha allegato la documentazione idonea a comprovare la legittimazione ad agire del cessionario, cioè il contratto di cessione e l'elenco dei debitori ceduti, che deve essere prodotta in giudizio unitamente all'evidenza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Costituisce, effettivamente, assunto giurisprudenziale consolidato che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che
pagina 2 di 3 accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze" (Cass, Sez. 3, sentenza n. 4277 del 10/02/2023).
Se è vero che ai fini di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, occorre tuttavia ricordare che una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione
- un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima ovvero, più specificamente, non dispensa la parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Pertanto, “In caso di contestazione, … spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione” (Cass. 24 giugno 2024 n. 17262). Nella specie, non ha prodotto il contratto di cessione, né l'elenco crediti ceduti che Controparte_1 attesti l'inclusione dello specifico credito in detta operazione di trasferimento in blocco.
Si deve, pertanto, ritenere non provata la titolarità dei crediti oggetto della menzionata cessione. L'opposizione è, dunque, fondata. Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accoglie l'opposizione proposta da e revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
969/2023 emesso dal Tribunale di Monza in data 17 marzo 2023; 2) condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida Controparte_1 Parte_1 in complessivi Euro 7.000,00 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali
(15%), I.V.A. e contributo c.p.a., da distrarsi in favore del difensore antistatario;
3) con sentenza esecutiva.
Monza, 14 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 14/01/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3732/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALERIO CARLEO e dell'avv. Parte_1 C.F._1 BANCALE FABIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GRECO RAFFAELLA, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Simona Dinetta, in Via Durini, 4 a Milano,
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su ricorso di il Tribunale di Monza emise in data 17 marzo 2023 il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 969/2023 nei confronti di per il pagamento della somma di € 40.729,19, oltre Parte_1 interessi legali e spese del procedimento monitorio.
propose opposizione ed eccepì, preliminarmente, la carenza di titolarità attiva nel rapporto, Parte_1 posto che si era limitata a produrre la pubblicazione della cessione nella Gazzetta CP_1 Ufficiale, ma non aveva provato che il credito oggetto di causa fosse compreso tra quelli oggetto della cessione in blocco, mancando l'atto di cessione concluso in data 5 dicembre 2018 con Plusvalore e la lista notarile dei crediti ceduti. Nel merito, contestò che il contratto n. 1150885 risulta mancante della seconda e terza pagina, che il piano di ammortamento depositato (doc. 2/B) non corrisponde come numero di pratica al contratto di finanziamento relativo al contratto n. 1099031, che l'estratto conto depositato non corrisponde al contratto di finanziamento, che sia i piani di ammortamento depositati, sia l'estratto conto non contengono alcuna sottoscrizione. Aggiunse che, già in data 27.12.2008, il credito originariamente vantato da nei confronti di e del coobbligato Parte_2 Parte_1
, di cui al contratto n. 1099031 stipulato in data 19.06.2007, inerente la liquidazione del CP_2 finanziamento da € 15.704,80, da rimborsarsi mediante corresponsione di 72 rate di 272,00 ciascuna, risultava già estinto. Affermò, inoltre, che l'opposta non aveva indicato i criteri di calcolo a giustificazione dell'aumento dell'esposizione debitoria originaria di complessivi € 17.414,20 a quella ben più gravosa di € 40.729,19, ipotizzando il carattere usurario degli interessi applicati ai due contratti di finanziamento. si costituì evidenziando di essersi resa cessionaria pro soluto, a seguito di Controparte_1 un'operazione di cartolarizzazione, in data 5 dicembre 2018, di crediti pecuniari facenti capo a
, individuabili in blocco, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto Parte_3 degli artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario;
in virtù di tale cessione, aveva acquistato qualsiasi credito per capitale e interessi anche di mora, maturati alla data di cessione, nonché importi dovuti a tale data e che sarebbero maturati successivamente alla stessa a titolo di rimborso spese (incluse quelle legali e giudiziali), passività, costi e indennità. Osservò che, tramite la cessione di crediti in blocco di cui all'art. 58 TUB, il perfezionamento della fattispecie traslativa avviene con la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale e la titolarità del credito in capo al cessionario è provata mediante la produzione del solo avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, a condizione che esso rechi la univoca indicazione, almeno per categorie, dei rapporti ceduti in blocco. Affermò di aver prodotto tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento della sussistenza del credito vantato. Negò che vi fossero anomalie negli interessi applicati al rapporto di finanziamento, sottolineando la genericità delle contestazioni in merito all'applicazione di interessi, competenze e commissioni in misura superiore al dovuto ed usurari. Lamentò il carattere temerario ex art. 96 c.p.c. dell'opposizione svolta. Non fu concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Esperita, con esito negativo, la procedura di mediazione, vennero precisate le conclusioni nel termine del 26 settembre 2024, in modalità cartolare, e la causa giunge in decisione a norma dell'articolo 190 cod. civ..
***
contesta, preliminarmente, la titolarità del credito sostenendo che non Parte_1 Controparte_1 ha allegato la documentazione idonea a comprovare la legittimazione ad agire del cessionario, cioè il contratto di cessione e l'elenco dei debitori ceduti, che deve essere prodotta in giudizio unitamente all'evidenza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Costituisce, effettivamente, assunto giurisprudenziale consolidato che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che
pagina 2 di 3 accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze" (Cass, Sez. 3, sentenza n. 4277 del 10/02/2023).
Se è vero che ai fini di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, occorre tuttavia ricordare che una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione
- un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima ovvero, più specificamente, non dispensa la parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Pertanto, “In caso di contestazione, … spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione” (Cass. 24 giugno 2024 n. 17262). Nella specie, non ha prodotto il contratto di cessione, né l'elenco crediti ceduti che Controparte_1 attesti l'inclusione dello specifico credito in detta operazione di trasferimento in blocco.
Si deve, pertanto, ritenere non provata la titolarità dei crediti oggetto della menzionata cessione. L'opposizione è, dunque, fondata. Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accoglie l'opposizione proposta da e revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
969/2023 emesso dal Tribunale di Monza in data 17 marzo 2023; 2) condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida Controparte_1 Parte_1 in complessivi Euro 7.000,00 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali
(15%), I.V.A. e contributo c.p.a., da distrarsi in favore del difensore antistatario;
3) con sentenza esecutiva.
Monza, 14 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
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