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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/02/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 323 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 323 /2024 RG Lav. promossa da:
Parte_1
[...]
Parte_2
Parte_3
[...]
Parte_4
[...] CP_1
[...] CP_2
Parte_5 CP_3
CP_4
Controparte_5
[...] [...]
Parte_6
Parte_7
[...]
[...]
[...]
Rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'avv. GALLINARO MARIA LETIZIA e domiciliati presso il suo studio in Vicenza ricorrenti contro
Controparte_6
LI ET e HI UC e domiciliato presso l'Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Vicenza sito in Borgo Scroffa n. 2 resistente
Conclusioni: come precisate nel corso dell'udienza in data 13/02/2025. Oggetto: Altre ipotesi. Motivazione
Le parti ricorrenti, allegato di avere lavorato in vari anni scolastici (di seguito elencati in relazione a ciascun ricorrente) quali dipendenti a tempo determinato per il convenuto in qualità di docente, chiedono per le annualità in questione, in forza del CP_6 principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato adottato con direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio1, di godere del bonus-carta docente di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015. Tale norma, per i soli docenti in ruolo (e quindi con esclusione dei docenti assunti con contratto di lavoro a termine), prevede infatti che <Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_7 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>>.
Per quanto qui di interesse, i DPCM (del 23/9/2015 e del 28/11/2016) elaborati ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della Legge 107/2015, prevedono poi, ad integrazione della norma sopra riportata, che:
1) La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016); 2) La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM 28/11/2016); 3) Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016). La normativa suddetta impone quindi al un preciso obbligo cui Controparte_6 corrisponde in capo al singolo docente (di ruolo) il diritto a vedersi costituire (da parte del
) una provvista dalla quale attingere (mediante accesso ad applicazione web e CP_6 creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro (quali, ad esempio, computer o connessioni internet). Tale diritto attribuisce quindi all'insegnante, quale corollario del diritto stesso, la facoltà, non appena gli sia consentito di accedere alla provvista monetaria e, quindi, di elaborare un proprio profilo sull'applicativo web appositamente predisposto a cura del , di CP_6 spendere la relativa somma, fino a concorrenza di € 500,00, non oltre – come si evince dalla dizione dell'art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016 - il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata (così, ad esempio, i 500 euro fruibili dal singolo docente con riferimento all'aa.ss. 2015/2016, che ha inizio il giorno 1/9/2015, potranno essere spesi fino al giorno 31/8/2017).
Orbene, alla luce della suddetta normativa, nazionale e comunitaria, i ricorrenti, con riferimento agli anni scolastici di seguito indicati, domandano in particolare, previo accertamento del diritto ad ottenere la costituzione della Carta, condanna del ad CP_6 erogare la somma di € 500,00 per ciascuna annualità sottoindicata per il soddisfacimento delle necessità formative (la formazione continua cui i docenti di ruolo e non di ruolo sono, per Legge2, tenuti).
Le domande riguardano, in particolare, i seguenti anni scolastici:
1) aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un tot. di € 1.500,00; Parte_1
2) aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_2
2022/2023 e 2023/2024, per un tot. di € 3.000,00; 3) aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019, per un tot. di € 1.000,00 Parte_2
4) , aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Parte_3 per un totale di € 2.500,00;
5) aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, per un Parte_4 totale di € 2.000,00;
6) a.s. 2021/2022 per un tot. di € 500,00; Parte_8 7) aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, per un tot. Parte_9 di € 2.000,00;
8) aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, per un tot. di € 1.500,00; CP_8
9) ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per un tot. di € Controparte_9
1.500,00; 10) 2018/2019 e 2019/2020, per un tot. di € 1.000,00; Parte_10
11) a.s. 2020/2021 per un tot. di € 500,00; CP_5
12) aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e Parte_11
2020/2021, per un tot. di € 3.000,00;
13) aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, per un Parte_6 tot. di € 2.000,00;
14) aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, per un tot. di € Parte_7
1.500,00; 15) aa.ss. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, per un tot. di € Parte_7
1.500,00; 16) aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, per un tot. di € 1.000,00; Parte_7
17) aa.ss. 2020/2021 e 2022/2023, per un tot. di € 1.000,00. Parte_7
Il convenuto si è costituito, contestando quanto dedotto dai ricorrenti e CP_6 chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare, ha formulato eccezione di prescrizione con riferimento ai seguenti ricorrenti:
- (all.n.02) la prescrizione quinquennale per gli anni scolastici Parte_1
2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948, n. 4, c.c., essendo il ricorso stato notificato in data 11.04.2024 ed essendo maturato, per la suddetta ricorrente, il preteso diritto alla Carta docente per l'a.s. 2015/2016 in data 07.10.2015 (data stipulazione contratto di supplenza); per l'a.s. 2016/2017 dal 30.11.2016, data in cui il sistema telematico consentiva la registrazione dei soggetti beneficiari del bonus sulla corrispondente piattaforma informatica per detto anno scolastico;
per l'a.s. 2017/2018 dal conferimento dell'incarico di supplenza in data 25.09.2017;
- (all.n.03) la prescrizione quinquennale per l'anno Parte_2 scolastico 2017/2018 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948, n. 4, c.c., essendo la diffida allegata al ricorso stata consegnata in data 25.01.2023 ed essendo maturato, per la suddetta ricorrente, il preteso diritto alla Carta docente per l'a.s.2017/2018 dal conferimento dell'incarico di supplenza in data 07.09.2017;
- (all.n.04) la prescrizione quinquennale per gli anni scolastici Parte_3
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948, n. 4, c.c., essendo la diffida allegata al ricorso stata consegnata in data 11.02.2023 ed essendo maturato, per il suddetto ricorrente, il preteso diritto alla Carta docente per l'a.s. 2015/2016 in data 25.09.2015 (data stipulazione contratto di supplenza); per l'a.s.2016/2017 dal 30.11.2016, data in cui il sistema telematico consentiva la registrazione dei soggetti beneficiari del bonus sulla corrispondente piattaforma informatica per detto anno scolastico;
per l'a.s. 2017/2018 dal conferimento dell'incarico di supplenza in data 18.09.2017;
- (all.n.05) la prescrizione quinquennale per gli anni scolastici Parte_4
2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948, n. 4, c.c., essendo la diffida allegata al ricorso stata consegnata in data 30.11.2022 ed essendo maturato, per la suddetta ricorrente, il preteso diritto alla Carta docente per l'a.s.2015/2016 dal conferimento dell'incarico di supplenza in data 24.09.2015; per l'a.s.2016/2017 dal 30.11.2016, data in cui il sistema telematico consentiva la registrazione dei soggetti beneficiari del bonus sulla corrispondente piattaforma informatica per detto anno scolastico;
per l'a.s.2017/2018 dal conferimento dell'incarico di supplenza in data 27.09.2017;
- (all.n.06) la prescrizione quinquennale per gli anni scolastici Parte_9
2016/2017, 2017/2018 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948, n. 4, c.c., essendo la diffida allegata al ricorso stata consegnata in data 15.03.2023 ed essendo maturato, per la suddetta ricorrente, il preteso diritto alla Carta docente per l'a.s.2016/2017 dal 30.11.2016, data in cui il sistema telematico consentiva la registrazione dei soggetti beneficiari del bonus sulla corrispondente piattaforma informatica per detto anno scolastico;
per l'a.s. 2017/2018 dal conferimento dell'incarico di supplenza in data 18.09.2017;
- (all.n.07) la prescrizione quinquennale per l'anno scolastico CP_8
2017/2018 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948, n. 4, c.c., essendo la diffida allegata al ricorso stata consegnata in data 08.01.2023 ed essendo maturato, per la suddetta ricorrente, il preteso diritto alla Carta docente per l'a.s. 2017/2018 dal conferimento dell'incarico di supplenza in data 28.09.2017;
- (all.n.08) la prescrizione quinquennale per l'a.s.2018/2019 ai Controparte_9 sensi e per gli effetti dell'art. 2948, n. 4, c.c., essendo il ricorso stato notificato in data 11.04.2024 ed essendo maturato, per la suddetta ricorrente, il preteso diritto alla Carta docente per l'a.s.2018/2019 dal conferimento dell'incarico di supplenza in data 29.11.2018. Peraltro la diffida allegata al ricorso manca della prova di avvenuta consegna all'Amministrazione resistente, pertanto non è atto idoneo ad interrompere l'eccepita prescrizione quinquennale;
- (all.n.09) la prescrizione quinquennale per l'a.s.2018/2019 ai sensi e CP_4 per gli effetti dell'art. 2948, n. 4, c.c., essendo il ricorso stato notificato in data 11.04.2024 ed essendo maturato, per la suddetta ricorrente, il preteso diritto alla Carta docente per l'a.s.2018/2019 dal conferimento dell'incarico di supplenza in data 21.09.2018. Peraltro la diffida allegata al ricorso manca della prova di avvenuta consegna all'Amministrazione resistente, pertanto non è atto idoneo ad interrompere l'eccepita prescrizione quinquennale;
- (all.n.10) la prescrizione quinquennale per gli anni scolastici Parte_11
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948, n. 4, c.c., essendo la diffida allegata al ricorso stata consegnata in data 26.03.2023 ed essendo maturato, per la suddetta ricorrente, il preteso diritto alla Carta docente per l'a.s.2015/2016 in data 17.09.2015 (data stipulazione contratto di supplenza); per l'a.s.2016/2017 dal 30.11.2016, data in cui il sistema telematico consentiva la registrazione dei soggetti beneficiari del bonus sulla corrispondente piattaforma informatica per detto anno scolastico;
per l'a.s.2017/2018 dal conferimento dell'incarico di supplenza in data 19.09.2017;
- (all.n.11) la prescrizione quinquennale per gli anni scolastici Parte_6
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948, n. 4, c.c., essendo il ricorso stato notificato in data 11.04.2024 ed essendo maturato, per il suddetto ricorrente, il preteso diritto alla Carta docente per l'a.s.2015/2016 in data 21.09.2015 (data stipulazione contratto di supplenza); per l'a.s.2016/2017 dal 30.11.2016, data in cui il sistema telematico consentiva la registrazione dei soggetti beneficiari del bonus sulla corrispondente piattaforma informatica per detto anno scolastico;
per l'a.s.2017/2018 dal conferimento dell'incarico di supplenza in data 14.09.2017; per l'a.s.2018/2019 dal conferimento dell'incarico di supplenza in data 12.09.2018. Peraltro la diffida allegata al ricorso manca della prova di avvenuta consegna all'Amministrazione resistente, pertanto non è atto idoneo ad interrompere l'eccepita prescrizione quinquennale;
- (all.n.12) la prescrizione quinquennale per gli anni scolastici Parte_7
2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948, n. 4, c.c., essendo il ricorso stato notificato in data 11.04.2024 ed essendo maturato, per la suddetta ricorrente, il preteso diritto alla Carta docente per l'a.s.2015/2016 in data 01.09.2015 (data stipulazione contratto di supplenza); per l'a.s.2016/2017 dal 30.11.2016, data in cui il sistema telematico consentiva la registrazione dei soggetti beneficiari del bonus sulla corrispondente piattaforma informatica per detto anno scolastico;
per l'a.s.2017/2018 dal conferimento dell'incarico di supplenza in data 06.09.2017. Peraltro la diffida allegata al ricorso è del tutto generica in quanto riferita a più docenti e, in ogni caso, risultando consegnata in data 04.05.2023, non è idonea ad interrompere l'eccepita prescrizione quinquennale;
- (all.n.13) la prescrizione quinquennale per gli anni scolastici Parte_7
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948, n. 4, c.c., essendo il ricorso stato notificato in data 11.04.2024 ed essendo maturato, per la suddetta ricorrente, il preteso diritto alla Carta docente per l'a.s.2015/2016 in data 19.09.2015 (data stipulazione contratto di supplenza); per l'a.s.2016/2017 dal 30.11.2016, data in cui il sistema telematico consentiva la registrazione dei soggetti beneficiari del bonus sulla corrispondente piattaforma informatica per detto anno scolastico;
per l'a.s.2017/2018 dal conferimento dell'incarico di supplenza in data 10.10.2017. Peraltro la diffida allegata al ricorso manca della prova di avvenuta consegna all'Amministrazione resistente e in ogni caso la ricevuta di accettazione risulta datata 18.01.2023, pertanto la diffida in questione non è idonea ad interrompere l'eccepita prescrizione quinquennale.
Il ha, inoltre, formulato eccezione di non debenza del bonus per difetto del CP_6 requisito della didattica annua con riferimento alle ricorrenti per l'a.s. 2020/21 Pt_7
e per l'a.s. 2019/20. CP_3
All'udienza del 12.11.2024 parte ricorrente, a fronte delle eccezioni di parte resistente, ha chiesto termine per precisare le domande e per consentire la verifica dell'eventuale avvenuto pagamento per le posizioni dei docenti immessi in ruolo con retrodatazione;
ha chiesto altresì termine per il deposito della prova dell'attualità in servizio dei ricorrenti non in ruolo, o comunque per il deposito di estratto delle graduatorie vigenti e per l'esibizione di copia delle ricevute di ritorno e delle mail di avvenuta consegna PEC, relativamente alle posizioni per le quali è stata contestata la ricezione della diffida.
All'udienza del 13/02/2025 le parti hanno, quindi, proceduto alla discussione della causa, precisando le conclusioni come da rispettivi atti.
Ciò premesso - ad eccezione delle annualità rispetto alle quali il eccepisce la CP_6 prescrizione e ad eccezione dell'a.s. 2020/21 con riferimento alla ricorrente , Pt_7 rispetto al quale eccepisce non debenza per difetto del requisito della didattica annua (eccezioni fondate, come si dirà meglio nel proseguo) -, il ricorso è, alla luce delle considerazioni condivise dai giudici della Sezione lavoro del Tribunale di Vicenza, già esposte in numerose sentenze rese su casi analoghi (si richiamano ai sensi dell'art. 118 comma 1 disp. att. c.p.c. i seguenti precedenti a firma dello scrivente: RG Lav. n. 232/2023 sent. n. 324/2023, RG Lav. 233/2023 sent. n. 325/2023, RG Lav. 261/2023 sent. n. 334/2023, RG Lav. 264/2023 sent. n. 335/2023) e della sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023), fondato, avendo la pronuncia in parola sancito, per quanto qui interessa, che “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” e che “2) Ai docenti di CP_6 cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”
Risulta provato, infatti, che – al netto delle specifiche annualità relative ad alcuni ricorrenti, come sotto specificate, rispetto alle quali risultano fondate le eccezioni formulate dal
- le parti ricorrenti hanno lavorato in qualità di docenti a tempo determinato alle CP_6 dipendenze del convenuto durante gli anni scolastici indicati in ricorso e meglio CP_6 specificati nella memoria integrativa del 2.12.2024, con contratti di lavoro prevedenti il servizio fino al termine delle attività didattiche, ovvero supplenza fino al 30 giugno, o al termine dell'anno scolastico, ovvero fino al 31 agosto, o, quantomeno, fino al termine delle lezioni (documentazione allegata in ricorso e docc.
2-15 res.). Sul punto si precisa che, sebbene non espressamente contemplati dalle pronunce sin qui intervenute della Corte di Cassazione, ad avviso di questo giudice rientrano nell'ambito degli incarichi di durata in senso lato annuale anche quelli con termine fissato alla effettiva cessazione delle lezioni o in prossimità di essa, ove nel caso concreto il periodo complessivo di supplenza sia pari a quello delle ipotesi contemplate dalla Suprema Corte, dovendosi ritenere che tale inclusione sia pienamente in linea con la ratio di sostegno alla didattica annuale perseguita dal legislatore nell'erogazione del beneficio formativo. Per tale ragione, deve essere anzitutto rigettata l'eccezione di non debenza riferita alla ricorrente per l'a.s. 2018/19, avendo la ricorrente in questione prestato servizio CP_3 nel medesimo Istituto scolastico e per la medesima classe di insegnamento (sia pure in virtù di più contratti che si susseguono tra loro) senza soluzione di continuità dal 17.10.2019 al 5.6.2020, e quindi per quasi tutto l'anno scolastico. In relazione a tali annualità (che per comodità espositiva si indicano di seguito per ciascun ricorrente), alla luce dei princìpi e criteri indicati nella sentenza della Suprema Corte sopra richiamata, la prestazione del docente precario si caratterizza per una certa stabilità e professionalità ed è, pertanto, sovrapponibile – ai fini dell'applicazione del beneficio in parola – a quella del docente di ruolo, divenendo discriminatorio, e quindi illegittimo, il differente trattamento rispetto a quest'ultimo.
Deve inoltre rilevarsi, in relazione alle condizioni che la Suprema Corte ha ritenuto necessarie per l'adempimento dell'obbligazione in forma specifica, che le parti ricorrenti risultano attualmente in servizio come docenti a tempo determinato o in ruolo, come dimostrato dai contratti di lavoro a tempo determinato prodotti dai ricorrenti (docc. dep. in data 02.12.2024 da parte ricorrente) e dagli stati matricolari depositati da parte resistente (docc.
2-15 res.). Nella medesima pronuncia la Suprema Corte ha altresì statuito, con decisione che si intende qui osservare in ossequio alla funzione nomofilattica della Corte di legittimità, che l'obbligazione oggetto di causa abbia natura di obbligazione pecuniaria di pagamento, e come tale il ritardato adempimento comporta l'obbligo di corrispondere, sull'importo riconosciuto come dovuto, la maggior somma tra interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data in cui il beneficio avrebbe dovuto essere corrisposto e quella di effettiva erogazione. Il dies a quo va quindi individuato, secondo quanto affermato dalla Corte, nel momento del conferimento degli incarichi o, se detto momento sia anteriore, nel momento successivo in cui, per l'anno scolastico di riferimento, sia consentito ai docenti di ruolo procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
Ciò posto, l'eccezione di prescrizione dedotta dal convenuto - con riferimento CP_6 ai ricorrenti e alle relative annualità di seguito indicate -, deve invece essere accolta, risultando fondata. Come infatti statuito dalla recente sentenza della Cassazione sopra richiamata, deve applicarsi il termine di prescrizione quinquennale, trattandosi di obbligazione di pagamento avente ordinariamente carattere periodico: “L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
Alla luce di quanto sopra, ritenendosi fondata la prospettazione di parte resistente circa la data in cui è sorto il diritto (circostanza peraltro non contestata da parte ricorrente), risultano prescritte le seguenti annualità: 1) a.s. 2017/18; Parte_2
2) aa.ss. 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018; Parte_3
3) aa.ss. 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018; Parte_4
4) 2016/2017 e 2017/2018; Parte_9
5) a.s. 17/18; CP_8
6) aa.ss. 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018; Parte_11
7) aa.ss. 2015/2016 e 2016/2017; Parte_6
8) aa.ss. 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, ovvero tutte le Parte_7 da;
9) aa.ss. 2016/2017 e 2017/2018. Parte_7
Con riferimento ai ricorrenti (a.s. 2018/19), (a.s. 2018/19) e CP_3 CP_4 Pt_6
(aa.ss. 2015/16 e 2016/17) deve, invece, rigettarsi l'eccezione di prescrizione per l'asserito difetto di prova della notifica delle diffide, in quanto le ricorrenti in questione hanno depositato copia delle cartoline di ricevimento e/o pec di notifica (doc. allegati alla memoria dep. in data 2.12.2024), dimostrando l'effettiva trasmissione dei predetti atti, di talché è utilmente intervenuta l'interruzione del decorso della prescrizione. In particolare, con riferimento alla ricorrente , dal doc. 9 quindecies risulta che la CP_3 cartolina sia stata ricevuta dal convenuto in data 27.02.2023: risultano pertanto CP_6 dovuti, in quanto non prescritti, i bonus relativi al periodo dal 27.02.2018 a seguire, e quindi anche quello relativo all'a.s. 2018/19, il cui termine decorre dal conferimento dell'incarico di supplenza in data 29.11.2018. Con riferimento alla ricorrente dal doc. 10 novies risulta che la notifica si sia CP_4 perfezionata in data 20.06.2023: risultano pertanto dovuti, in quanto non prescritti, i bonus relativi al periodo dal 20.06.2018 a seguire, e quindi anche quello relativo all'a.s. 2018/19, il cui termine decorre dal conferimento dell'incarico di supplenza in data 21.09.2018. Infine, in relazione alla ricorrente dal doc. 13 quindecies risulta che la notifica Pt_6 si sia perfezionata in data 29.06.2022: risultano pertanto dovuti, in quanto non prescritti, i bonus relativi al periodo dal 29.06.2017 a seguire, e quindi anche quelli relativi agli aa.ss. 2017/18 e 2018/19, il cui termine decorre dal conferimento dell'incarico di supplenza, avvenuto rispettivamente in data 14.09.2017 e in data 12.09.2018.
Infine, deve essere accolta l'eccezione di non debenza del beneficio con riferimento alla ricorrente per difetto del requisito della didattica annua relativamente Parte_7 all'a.s. 2020/21, in quanto nella predetta annualità la ricorrente ha prestato il proprio servizio, in virtù di molteplici contratti, dal 1.2.2021 al 4.6.2021 e dal 10.6.2021 al 10.6.2021 (doc. 15 res.): trattasi di un lasso di tempo considerevolmente inferiore rispetto all'intero anno scolastico che pertanto non integra il requisito temporale previsto dalla Cassazione sopra citata ai fini del riconoscimento del beneficio, secondo cui: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999 (...)”, e neppure risulta a dette situazioni sovrapponibile.
Il convenuto dovrà, pertanto, essere condannato a costituire in favore delle parti CP_6 ricorrenti di seguito indicate, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi:
- € 1.500,00 a favore di;
Parte_1
- € 3.000,00 a favore di;
Parte_2
- € 500,00 a favore di;
Parte_7 - € 1.000,00 a favore di;
Parte_7
- € 500,00 a favore di;
Parte_2
- € 1.000,00 a favore di;
Parte_3
- € 500,00 a favore di;
Parte_4
- € 500,00 a favore di;
Parte_4
- € 1.000,00 a favore di;
Parte_9
- € 1.000,00 a favore di;
CP_8
- € 1.5000,00 a favore di;
Controparte_9
- € 1.000,00 a favore di;
CP_4
- € 500,00 a favore di;
CP_5
- € 1.500,00 a favore di;
Parte_11
- € 1.000,00 a favore di;
Parte_6
- nulla a favore di;
Parte_7
- € 500,00 a favore di . Parte_7
Tali somme potranno/dovranno essere fruite per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
Quanto infine alle spese di lite le stesse, tenuto conto della serialità della vertenza, della pluralità dei ricorrenti e del complessivo valore di causa, come accertato all'esito del presente giudizio, nonché della parziale soccombenza delle parti ricorrenti (con particolare riferimento al regime di prescrizione quinquennale del diritto al beneficio de quo, affermato ormai da tempo dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023, pubblicata il 27.10.2023, e sempre applicato dalla copiosa giurisprudenza in materia di questo Tribunale), possono essere liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- condanna il resistente a costituire in favore delle parti ricorrenti di seguito CP_6 indicate, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n. 281 del 1-12-2016), la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito/assegnazione sulla detta Carta della somma, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa, pari a complessivi:
• € 1.500,00 a favore di;
Parte_1
• € 3.000,00 a favore di;
Parte_2
• € 500,00 a favore di;
Parte_7 • € 1.000,00 a favore di;
Parte_7
• € 500,00 a favore di;
Parte_2
• € 1.000,00 a favore di;
Parte_3
• € 500,00 a favore di;
Parte_4
• € 500,00 a favore di;
Parte_4
• € 1.000,00 a favore di;
Parte_9
• € 1.000,00 a favore di;
CP_8
• € 1.5000,00 a favore di;
Controparte_9
• € 1.000,00 a favore di;
CP_4
• € 500,00 a favore di;
CP_5
• € 1.500 a favore di;
Parte_11
• € 1.000,00 a favore di;
Parte_6
• € 500,00 a favore di;
Parte_7
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 6.259,00, di cui euro 259,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge (iva e cpa). Vicenza, 13/02/2025. Il Giudice dott. Paolo Sartorello 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 < modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive>>. 2 L'art. 282, DLgs. 297/1994, senza distinzione tra docenti di ruolo e docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, prevede infatti che <L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale […] docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica>>.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 323 /2024 RG Lav. promossa da:
Parte_1
[...]
Parte_2
Parte_3
[...]
Parte_4
[...] CP_1
[...] CP_2
Parte_5 CP_3
CP_4
Controparte_5
[...] [...]
Parte_6
Parte_7
[...]
[...]
[...]
Rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'avv. GALLINARO MARIA LETIZIA e domiciliati presso il suo studio in Vicenza ricorrenti contro
Controparte_6
LI ET e HI UC e domiciliato presso l'Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Vicenza sito in Borgo Scroffa n. 2 resistente
Conclusioni: come precisate nel corso dell'udienza in data 13/02/2025. Oggetto: Altre ipotesi. Motivazione
Le parti ricorrenti, allegato di avere lavorato in vari anni scolastici (di seguito elencati in relazione a ciascun ricorrente) quali dipendenti a tempo determinato per il convenuto in qualità di docente, chiedono per le annualità in questione, in forza del CP_6 principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato adottato con direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio1, di godere del bonus-carta docente di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015. Tale norma, per i soli docenti in ruolo (e quindi con esclusione dei docenti assunti con contratto di lavoro a termine), prevede infatti che <Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_7 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>>.
Per quanto qui di interesse, i DPCM (del 23/9/2015 e del 28/11/2016) elaborati ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della Legge 107/2015, prevedono poi, ad integrazione della norma sopra riportata, che:
1) La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016); 2) La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM 28/11/2016); 3) Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016). La normativa suddetta impone quindi al un preciso obbligo cui Controparte_6 corrisponde in capo al singolo docente (di ruolo) il diritto a vedersi costituire (da parte del
) una provvista dalla quale attingere (mediante accesso ad applicazione web e CP_6 creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro (quali, ad esempio, computer o connessioni internet). Tale diritto attribuisce quindi all'insegnante, quale corollario del diritto stesso, la facoltà, non appena gli sia consentito di accedere alla provvista monetaria e, quindi, di elaborare un proprio profilo sull'applicativo web appositamente predisposto a cura del , di CP_6 spendere la relativa somma, fino a concorrenza di € 500,00, non oltre – come si evince dalla dizione dell'art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016 - il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata (così, ad esempio, i 500 euro fruibili dal singolo docente con riferimento all'aa.ss. 2015/2016, che ha inizio il giorno 1/9/2015, potranno essere spesi fino al giorno 31/8/2017).
Orbene, alla luce della suddetta normativa, nazionale e comunitaria, i ricorrenti, con riferimento agli anni scolastici di seguito indicati, domandano in particolare, previo accertamento del diritto ad ottenere la costituzione della Carta, condanna del ad CP_6 erogare la somma di € 500,00 per ciascuna annualità sottoindicata per il soddisfacimento delle necessità formative (la formazione continua cui i docenti di ruolo e non di ruolo sono, per Legge2, tenuti).
Le domande riguardano, in particolare, i seguenti anni scolastici:
1) aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un tot. di € 1.500,00; Parte_1
2) aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_2
2022/2023 e 2023/2024, per un tot. di € 3.000,00; 3) aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019, per un tot. di € 1.000,00 Parte_2
4) , aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Parte_3 per un totale di € 2.500,00;
5) aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, per un Parte_4 totale di € 2.000,00;
6) a.s. 2021/2022 per un tot. di € 500,00; Parte_8 7) aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, per un tot. Parte_9 di € 2.000,00;
8) aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, per un tot. di € 1.500,00; CP_8
9) ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per un tot. di € Controparte_9
1.500,00; 10) 2018/2019 e 2019/2020, per un tot. di € 1.000,00; Parte_10
11) a.s. 2020/2021 per un tot. di € 500,00; CP_5
12) aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e Parte_11
2020/2021, per un tot. di € 3.000,00;
13) aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, per un Parte_6 tot. di € 2.000,00;
14) aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, per un tot. di € Parte_7
1.500,00; 15) aa.ss. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, per un tot. di € Parte_7
1.500,00; 16) aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, per un tot. di € 1.000,00; Parte_7
17) aa.ss. 2020/2021 e 2022/2023, per un tot. di € 1.000,00. Parte_7
Il convenuto si è costituito, contestando quanto dedotto dai ricorrenti e CP_6 chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare, ha formulato eccezione di prescrizione con riferimento ai seguenti ricorrenti:
- (all.n.02) la prescrizione quinquennale per gli anni scolastici Parte_1
2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948, n. 4, c.c., essendo il ricorso stato notificato in data 11.04.2024 ed essendo maturato, per la suddetta ricorrente, il preteso diritto alla Carta docente per l'a.s. 2015/2016 in data 07.10.2015 (data stipulazione contratto di supplenza); per l'a.s. 2016/2017 dal 30.11.2016, data in cui il sistema telematico consentiva la registrazione dei soggetti beneficiari del bonus sulla corrispondente piattaforma informatica per detto anno scolastico;
per l'a.s. 2017/2018 dal conferimento dell'incarico di supplenza in data 25.09.2017;
- (all.n.03) la prescrizione quinquennale per l'anno Parte_2 scolastico 2017/2018 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948, n. 4, c.c., essendo la diffida allegata al ricorso stata consegnata in data 25.01.2023 ed essendo maturato, per la suddetta ricorrente, il preteso diritto alla Carta docente per l'a.s.2017/2018 dal conferimento dell'incarico di supplenza in data 07.09.2017;
- (all.n.04) la prescrizione quinquennale per gli anni scolastici Parte_3
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948, n. 4, c.c., essendo la diffida allegata al ricorso stata consegnata in data 11.02.2023 ed essendo maturato, per il suddetto ricorrente, il preteso diritto alla Carta docente per l'a.s. 2015/2016 in data 25.09.2015 (data stipulazione contratto di supplenza); per l'a.s.2016/2017 dal 30.11.2016, data in cui il sistema telematico consentiva la registrazione dei soggetti beneficiari del bonus sulla corrispondente piattaforma informatica per detto anno scolastico;
per l'a.s. 2017/2018 dal conferimento dell'incarico di supplenza in data 18.09.2017;
- (all.n.05) la prescrizione quinquennale per gli anni scolastici Parte_4
2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948, n. 4, c.c., essendo la diffida allegata al ricorso stata consegnata in data 30.11.2022 ed essendo maturato, per la suddetta ricorrente, il preteso diritto alla Carta docente per l'a.s.2015/2016 dal conferimento dell'incarico di supplenza in data 24.09.2015; per l'a.s.2016/2017 dal 30.11.2016, data in cui il sistema telematico consentiva la registrazione dei soggetti beneficiari del bonus sulla corrispondente piattaforma informatica per detto anno scolastico;
per l'a.s.2017/2018 dal conferimento dell'incarico di supplenza in data 27.09.2017;
- (all.n.06) la prescrizione quinquennale per gli anni scolastici Parte_9
2016/2017, 2017/2018 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948, n. 4, c.c., essendo la diffida allegata al ricorso stata consegnata in data 15.03.2023 ed essendo maturato, per la suddetta ricorrente, il preteso diritto alla Carta docente per l'a.s.2016/2017 dal 30.11.2016, data in cui il sistema telematico consentiva la registrazione dei soggetti beneficiari del bonus sulla corrispondente piattaforma informatica per detto anno scolastico;
per l'a.s. 2017/2018 dal conferimento dell'incarico di supplenza in data 18.09.2017;
- (all.n.07) la prescrizione quinquennale per l'anno scolastico CP_8
2017/2018 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948, n. 4, c.c., essendo la diffida allegata al ricorso stata consegnata in data 08.01.2023 ed essendo maturato, per la suddetta ricorrente, il preteso diritto alla Carta docente per l'a.s. 2017/2018 dal conferimento dell'incarico di supplenza in data 28.09.2017;
- (all.n.08) la prescrizione quinquennale per l'a.s.2018/2019 ai Controparte_9 sensi e per gli effetti dell'art. 2948, n. 4, c.c., essendo il ricorso stato notificato in data 11.04.2024 ed essendo maturato, per la suddetta ricorrente, il preteso diritto alla Carta docente per l'a.s.2018/2019 dal conferimento dell'incarico di supplenza in data 29.11.2018. Peraltro la diffida allegata al ricorso manca della prova di avvenuta consegna all'Amministrazione resistente, pertanto non è atto idoneo ad interrompere l'eccepita prescrizione quinquennale;
- (all.n.09) la prescrizione quinquennale per l'a.s.2018/2019 ai sensi e CP_4 per gli effetti dell'art. 2948, n. 4, c.c., essendo il ricorso stato notificato in data 11.04.2024 ed essendo maturato, per la suddetta ricorrente, il preteso diritto alla Carta docente per l'a.s.2018/2019 dal conferimento dell'incarico di supplenza in data 21.09.2018. Peraltro la diffida allegata al ricorso manca della prova di avvenuta consegna all'Amministrazione resistente, pertanto non è atto idoneo ad interrompere l'eccepita prescrizione quinquennale;
- (all.n.10) la prescrizione quinquennale per gli anni scolastici Parte_11
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948, n. 4, c.c., essendo la diffida allegata al ricorso stata consegnata in data 26.03.2023 ed essendo maturato, per la suddetta ricorrente, il preteso diritto alla Carta docente per l'a.s.2015/2016 in data 17.09.2015 (data stipulazione contratto di supplenza); per l'a.s.2016/2017 dal 30.11.2016, data in cui il sistema telematico consentiva la registrazione dei soggetti beneficiari del bonus sulla corrispondente piattaforma informatica per detto anno scolastico;
per l'a.s.2017/2018 dal conferimento dell'incarico di supplenza in data 19.09.2017;
- (all.n.11) la prescrizione quinquennale per gli anni scolastici Parte_6
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948, n. 4, c.c., essendo il ricorso stato notificato in data 11.04.2024 ed essendo maturato, per il suddetto ricorrente, il preteso diritto alla Carta docente per l'a.s.2015/2016 in data 21.09.2015 (data stipulazione contratto di supplenza); per l'a.s.2016/2017 dal 30.11.2016, data in cui il sistema telematico consentiva la registrazione dei soggetti beneficiari del bonus sulla corrispondente piattaforma informatica per detto anno scolastico;
per l'a.s.2017/2018 dal conferimento dell'incarico di supplenza in data 14.09.2017; per l'a.s.2018/2019 dal conferimento dell'incarico di supplenza in data 12.09.2018. Peraltro la diffida allegata al ricorso manca della prova di avvenuta consegna all'Amministrazione resistente, pertanto non è atto idoneo ad interrompere l'eccepita prescrizione quinquennale;
- (all.n.12) la prescrizione quinquennale per gli anni scolastici Parte_7
2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948, n. 4, c.c., essendo il ricorso stato notificato in data 11.04.2024 ed essendo maturato, per la suddetta ricorrente, il preteso diritto alla Carta docente per l'a.s.2015/2016 in data 01.09.2015 (data stipulazione contratto di supplenza); per l'a.s.2016/2017 dal 30.11.2016, data in cui il sistema telematico consentiva la registrazione dei soggetti beneficiari del bonus sulla corrispondente piattaforma informatica per detto anno scolastico;
per l'a.s.2017/2018 dal conferimento dell'incarico di supplenza in data 06.09.2017. Peraltro la diffida allegata al ricorso è del tutto generica in quanto riferita a più docenti e, in ogni caso, risultando consegnata in data 04.05.2023, non è idonea ad interrompere l'eccepita prescrizione quinquennale;
- (all.n.13) la prescrizione quinquennale per gli anni scolastici Parte_7
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948, n. 4, c.c., essendo il ricorso stato notificato in data 11.04.2024 ed essendo maturato, per la suddetta ricorrente, il preteso diritto alla Carta docente per l'a.s.2015/2016 in data 19.09.2015 (data stipulazione contratto di supplenza); per l'a.s.2016/2017 dal 30.11.2016, data in cui il sistema telematico consentiva la registrazione dei soggetti beneficiari del bonus sulla corrispondente piattaforma informatica per detto anno scolastico;
per l'a.s.2017/2018 dal conferimento dell'incarico di supplenza in data 10.10.2017. Peraltro la diffida allegata al ricorso manca della prova di avvenuta consegna all'Amministrazione resistente e in ogni caso la ricevuta di accettazione risulta datata 18.01.2023, pertanto la diffida in questione non è idonea ad interrompere l'eccepita prescrizione quinquennale.
Il ha, inoltre, formulato eccezione di non debenza del bonus per difetto del CP_6 requisito della didattica annua con riferimento alle ricorrenti per l'a.s. 2020/21 Pt_7
e per l'a.s. 2019/20. CP_3
All'udienza del 12.11.2024 parte ricorrente, a fronte delle eccezioni di parte resistente, ha chiesto termine per precisare le domande e per consentire la verifica dell'eventuale avvenuto pagamento per le posizioni dei docenti immessi in ruolo con retrodatazione;
ha chiesto altresì termine per il deposito della prova dell'attualità in servizio dei ricorrenti non in ruolo, o comunque per il deposito di estratto delle graduatorie vigenti e per l'esibizione di copia delle ricevute di ritorno e delle mail di avvenuta consegna PEC, relativamente alle posizioni per le quali è stata contestata la ricezione della diffida.
All'udienza del 13/02/2025 le parti hanno, quindi, proceduto alla discussione della causa, precisando le conclusioni come da rispettivi atti.
Ciò premesso - ad eccezione delle annualità rispetto alle quali il eccepisce la CP_6 prescrizione e ad eccezione dell'a.s. 2020/21 con riferimento alla ricorrente , Pt_7 rispetto al quale eccepisce non debenza per difetto del requisito della didattica annua (eccezioni fondate, come si dirà meglio nel proseguo) -, il ricorso è, alla luce delle considerazioni condivise dai giudici della Sezione lavoro del Tribunale di Vicenza, già esposte in numerose sentenze rese su casi analoghi (si richiamano ai sensi dell'art. 118 comma 1 disp. att. c.p.c. i seguenti precedenti a firma dello scrivente: RG Lav. n. 232/2023 sent. n. 324/2023, RG Lav. 233/2023 sent. n. 325/2023, RG Lav. 261/2023 sent. n. 334/2023, RG Lav. 264/2023 sent. n. 335/2023) e della sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023), fondato, avendo la pronuncia in parola sancito, per quanto qui interessa, che “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” e che “2) Ai docenti di CP_6 cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”
Risulta provato, infatti, che – al netto delle specifiche annualità relative ad alcuni ricorrenti, come sotto specificate, rispetto alle quali risultano fondate le eccezioni formulate dal
- le parti ricorrenti hanno lavorato in qualità di docenti a tempo determinato alle CP_6 dipendenze del convenuto durante gli anni scolastici indicati in ricorso e meglio CP_6 specificati nella memoria integrativa del 2.12.2024, con contratti di lavoro prevedenti il servizio fino al termine delle attività didattiche, ovvero supplenza fino al 30 giugno, o al termine dell'anno scolastico, ovvero fino al 31 agosto, o, quantomeno, fino al termine delle lezioni (documentazione allegata in ricorso e docc.
2-15 res.). Sul punto si precisa che, sebbene non espressamente contemplati dalle pronunce sin qui intervenute della Corte di Cassazione, ad avviso di questo giudice rientrano nell'ambito degli incarichi di durata in senso lato annuale anche quelli con termine fissato alla effettiva cessazione delle lezioni o in prossimità di essa, ove nel caso concreto il periodo complessivo di supplenza sia pari a quello delle ipotesi contemplate dalla Suprema Corte, dovendosi ritenere che tale inclusione sia pienamente in linea con la ratio di sostegno alla didattica annuale perseguita dal legislatore nell'erogazione del beneficio formativo. Per tale ragione, deve essere anzitutto rigettata l'eccezione di non debenza riferita alla ricorrente per l'a.s. 2018/19, avendo la ricorrente in questione prestato servizio CP_3 nel medesimo Istituto scolastico e per la medesima classe di insegnamento (sia pure in virtù di più contratti che si susseguono tra loro) senza soluzione di continuità dal 17.10.2019 al 5.6.2020, e quindi per quasi tutto l'anno scolastico. In relazione a tali annualità (che per comodità espositiva si indicano di seguito per ciascun ricorrente), alla luce dei princìpi e criteri indicati nella sentenza della Suprema Corte sopra richiamata, la prestazione del docente precario si caratterizza per una certa stabilità e professionalità ed è, pertanto, sovrapponibile – ai fini dell'applicazione del beneficio in parola – a quella del docente di ruolo, divenendo discriminatorio, e quindi illegittimo, il differente trattamento rispetto a quest'ultimo.
Deve inoltre rilevarsi, in relazione alle condizioni che la Suprema Corte ha ritenuto necessarie per l'adempimento dell'obbligazione in forma specifica, che le parti ricorrenti risultano attualmente in servizio come docenti a tempo determinato o in ruolo, come dimostrato dai contratti di lavoro a tempo determinato prodotti dai ricorrenti (docc. dep. in data 02.12.2024 da parte ricorrente) e dagli stati matricolari depositati da parte resistente (docc.
2-15 res.). Nella medesima pronuncia la Suprema Corte ha altresì statuito, con decisione che si intende qui osservare in ossequio alla funzione nomofilattica della Corte di legittimità, che l'obbligazione oggetto di causa abbia natura di obbligazione pecuniaria di pagamento, e come tale il ritardato adempimento comporta l'obbligo di corrispondere, sull'importo riconosciuto come dovuto, la maggior somma tra interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data in cui il beneficio avrebbe dovuto essere corrisposto e quella di effettiva erogazione. Il dies a quo va quindi individuato, secondo quanto affermato dalla Corte, nel momento del conferimento degli incarichi o, se detto momento sia anteriore, nel momento successivo in cui, per l'anno scolastico di riferimento, sia consentito ai docenti di ruolo procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
Ciò posto, l'eccezione di prescrizione dedotta dal convenuto - con riferimento CP_6 ai ricorrenti e alle relative annualità di seguito indicate -, deve invece essere accolta, risultando fondata. Come infatti statuito dalla recente sentenza della Cassazione sopra richiamata, deve applicarsi il termine di prescrizione quinquennale, trattandosi di obbligazione di pagamento avente ordinariamente carattere periodico: “L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
Alla luce di quanto sopra, ritenendosi fondata la prospettazione di parte resistente circa la data in cui è sorto il diritto (circostanza peraltro non contestata da parte ricorrente), risultano prescritte le seguenti annualità: 1) a.s. 2017/18; Parte_2
2) aa.ss. 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018; Parte_3
3) aa.ss. 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018; Parte_4
4) 2016/2017 e 2017/2018; Parte_9
5) a.s. 17/18; CP_8
6) aa.ss. 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018; Parte_11
7) aa.ss. 2015/2016 e 2016/2017; Parte_6
8) aa.ss. 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, ovvero tutte le Parte_7 da;
9) aa.ss. 2016/2017 e 2017/2018. Parte_7
Con riferimento ai ricorrenti (a.s. 2018/19), (a.s. 2018/19) e CP_3 CP_4 Pt_6
(aa.ss. 2015/16 e 2016/17) deve, invece, rigettarsi l'eccezione di prescrizione per l'asserito difetto di prova della notifica delle diffide, in quanto le ricorrenti in questione hanno depositato copia delle cartoline di ricevimento e/o pec di notifica (doc. allegati alla memoria dep. in data 2.12.2024), dimostrando l'effettiva trasmissione dei predetti atti, di talché è utilmente intervenuta l'interruzione del decorso della prescrizione. In particolare, con riferimento alla ricorrente , dal doc. 9 quindecies risulta che la CP_3 cartolina sia stata ricevuta dal convenuto in data 27.02.2023: risultano pertanto CP_6 dovuti, in quanto non prescritti, i bonus relativi al periodo dal 27.02.2018 a seguire, e quindi anche quello relativo all'a.s. 2018/19, il cui termine decorre dal conferimento dell'incarico di supplenza in data 29.11.2018. Con riferimento alla ricorrente dal doc. 10 novies risulta che la notifica si sia CP_4 perfezionata in data 20.06.2023: risultano pertanto dovuti, in quanto non prescritti, i bonus relativi al periodo dal 20.06.2018 a seguire, e quindi anche quello relativo all'a.s. 2018/19, il cui termine decorre dal conferimento dell'incarico di supplenza in data 21.09.2018. Infine, in relazione alla ricorrente dal doc. 13 quindecies risulta che la notifica Pt_6 si sia perfezionata in data 29.06.2022: risultano pertanto dovuti, in quanto non prescritti, i bonus relativi al periodo dal 29.06.2017 a seguire, e quindi anche quelli relativi agli aa.ss. 2017/18 e 2018/19, il cui termine decorre dal conferimento dell'incarico di supplenza, avvenuto rispettivamente in data 14.09.2017 e in data 12.09.2018.
Infine, deve essere accolta l'eccezione di non debenza del beneficio con riferimento alla ricorrente per difetto del requisito della didattica annua relativamente Parte_7 all'a.s. 2020/21, in quanto nella predetta annualità la ricorrente ha prestato il proprio servizio, in virtù di molteplici contratti, dal 1.2.2021 al 4.6.2021 e dal 10.6.2021 al 10.6.2021 (doc. 15 res.): trattasi di un lasso di tempo considerevolmente inferiore rispetto all'intero anno scolastico che pertanto non integra il requisito temporale previsto dalla Cassazione sopra citata ai fini del riconoscimento del beneficio, secondo cui: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999 (...)”, e neppure risulta a dette situazioni sovrapponibile.
Il convenuto dovrà, pertanto, essere condannato a costituire in favore delle parti CP_6 ricorrenti di seguito indicate, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi:
- € 1.500,00 a favore di;
Parte_1
- € 3.000,00 a favore di;
Parte_2
- € 500,00 a favore di;
Parte_7 - € 1.000,00 a favore di;
Parte_7
- € 500,00 a favore di;
Parte_2
- € 1.000,00 a favore di;
Parte_3
- € 500,00 a favore di;
Parte_4
- € 500,00 a favore di;
Parte_4
- € 1.000,00 a favore di;
Parte_9
- € 1.000,00 a favore di;
CP_8
- € 1.5000,00 a favore di;
Controparte_9
- € 1.000,00 a favore di;
CP_4
- € 500,00 a favore di;
CP_5
- € 1.500,00 a favore di;
Parte_11
- € 1.000,00 a favore di;
Parte_6
- nulla a favore di;
Parte_7
- € 500,00 a favore di . Parte_7
Tali somme potranno/dovranno essere fruite per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
Quanto infine alle spese di lite le stesse, tenuto conto della serialità della vertenza, della pluralità dei ricorrenti e del complessivo valore di causa, come accertato all'esito del presente giudizio, nonché della parziale soccombenza delle parti ricorrenti (con particolare riferimento al regime di prescrizione quinquennale del diritto al beneficio de quo, affermato ormai da tempo dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023, pubblicata il 27.10.2023, e sempre applicato dalla copiosa giurisprudenza in materia di questo Tribunale), possono essere liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- condanna il resistente a costituire in favore delle parti ricorrenti di seguito CP_6 indicate, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n. 281 del 1-12-2016), la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito/assegnazione sulla detta Carta della somma, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa, pari a complessivi:
• € 1.500,00 a favore di;
Parte_1
• € 3.000,00 a favore di;
Parte_2
• € 500,00 a favore di;
Parte_7 • € 1.000,00 a favore di;
Parte_7
• € 500,00 a favore di;
Parte_2
• € 1.000,00 a favore di;
Parte_3
• € 500,00 a favore di;
Parte_4
• € 500,00 a favore di;
Parte_4
• € 1.000,00 a favore di;
Parte_9
• € 1.000,00 a favore di;
CP_8
• € 1.5000,00 a favore di;
Controparte_9
• € 1.000,00 a favore di;
CP_4
• € 500,00 a favore di;
CP_5
• € 1.500 a favore di;
Parte_11
• € 1.000,00 a favore di;
Parte_6
• € 500,00 a favore di;
Parte_7
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 6.259,00, di cui euro 259,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge (iva e cpa). Vicenza, 13/02/2025. Il Giudice dott. Paolo Sartorello 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 < modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive>>. 2 L'art. 282, DLgs. 297/1994, senza distinzione tra docenti di ruolo e docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, prevede infatti che <L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale […] docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica>>.