Art. 5. (Provvedimento di concessione del contributo per nuove costruzioni navali)
Il contributo e' concesso con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Nell'assegnazione annuale il Ministro per la marina mercantile concedera' i contributi secondo un ordine di priorita' che tenga conto delle necessita' di sviluppo della flotta nazionale nei settori carenti, secondo le direttive del CIPE.
Nel provvedimento di cui al primo comma non viene tenuto conto della eventuale clausola di revisione del prezzo.
Il provvedimento viene adottato alla presentazione della domanda, corredata del contratto della costruzione registrato, ovvero, se gia' stipulato, del contratto di vendita della nave che sia stata iniziata in proprio dal cantiere, ma non puo' essere reso esecutivo prima che la costruzione abbia raggiunto un avanzamento globale del 25 per cento. (2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 23 dicembre 1975, n. 720 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la validita' delle disposizioni del titolo I e degli articoli 16 , 17 , 18 e 25 della legge 27 dicembre 1973, n. 878 , e' prorogata al 31 dicembre 1977. --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 25 maggio 1978, n. 231 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti sono prorogate le disposizioni dei titoli I e III della legge 27 dicembre 1973, n. 878 , ad eccezione dell'articolo 23 della medesima legge".
Il contributo e' concesso con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Nell'assegnazione annuale il Ministro per la marina mercantile concedera' i contributi secondo un ordine di priorita' che tenga conto delle necessita' di sviluppo della flotta nazionale nei settori carenti, secondo le direttive del CIPE.
Nel provvedimento di cui al primo comma non viene tenuto conto della eventuale clausola di revisione del prezzo.
Il provvedimento viene adottato alla presentazione della domanda, corredata del contratto della costruzione registrato, ovvero, se gia' stipulato, del contratto di vendita della nave che sia stata iniziata in proprio dal cantiere, ma non puo' essere reso esecutivo prima che la costruzione abbia raggiunto un avanzamento globale del 25 per cento. (2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 23 dicembre 1975, n. 720 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la validita' delle disposizioni del titolo I e degli articoli 16 , 17 , 18 e 25 della legge 27 dicembre 1973, n. 878 , e' prorogata al 31 dicembre 1977. --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 25 maggio 1978, n. 231 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti sono prorogate le disposizioni dei titoli I e III della legge 27 dicembre 1973, n. 878 , ad eccezione dell'articolo 23 della medesima legge".