Art. 1.
Il contributo annuo di lire 3.000.000, disposto con legge 29 dicembre 1956, n. 1535 , a favore dell'Associazione internazionale di archeologia classica, con sede in Roma, e' elevato a lire 6.000.000 a decorrere dall'anno finanziario 1968.
Il contributo annuo di lire 3.000.000, disposto con legge 29 dicembre 1956, n. 1535 , a favore dell'Associazione internazionale di archeologia classica, con sede in Roma, e' elevato a lire 6.000.000 a decorrere dall'anno finanziario 1968.