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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 13/01/2026, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 265/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente BARBA VINCENZO, Relatore FIMMANO' FRANCESCO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3774/2023 depositato il 07/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Nominativo_1 Difensore_1/o IO BA Difensore_2 - CF_Difensore_1 Difensore_3 CF_Difensore_2 - Nominativo_2 Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_3 /o IO BA -
Nominativo_3 Difensore_1/o IO BA Difensore_2 - CF_Difensore_4 Nominativo_4 Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_5 /o IO BA - Difensore_2 Difensore_7 BA IO -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Nominativo_1 Difensore_1/o IO BA Difensore_2 - CF_Difensore_1 Difensore_3 CF_Difensore_2 -
Nominativo_2 Difensore_1/o IO BA Difensore_2 - CF_Difensore_3
Nominativo_3 Difensore_1/o IO BA Difensore_2 - CF_Difensore_4 Nominativo_4 Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_5 /o IO BA -
Difensore_2 - Difensore_7
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro Comune di OM - Via Ostiense 131/l 00154 OM RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14391/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 33 e pubblicata il 15/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1381 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto dedotto in atti, chiedendo ciascuna l'accoglimento delle proprie richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In seguito alla verifica delle posizioni tributarie ai fini IMU per l'annualità 2016, è stata riscontrata nei confronti della Società ricorrente una maggiore imposta dovuta per insufficiente versamento. Conseguentemente, OM Capitale ha notificato alla Società l'avviso di accertamento IMU n. 1381 relativo all'anno d'imposta 2016. La Società ha quindi presentato un'istanza di autotutela su reclamo avverso l'avviso, chiedendone l'annullamento; tuttavia, OM Capitale ha rigettato le eccezioni sollevate, emettendo provvedimento di diniego per l'anno d'imposta 2016, in quanto non sono stati rilevati elementi idonei alla revisione dell'avviso di accertamento.
La Società ha proposto ricorso avverso il suddetto avviso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di OM, eccependo l'illegittimità della pretesa creditoria e chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato. OM Capitale si è costituita regolarmente in giudizio, difendendo la legittimità del proprio operato. La Commissione adita ha emesso la sentenza n. 14391/33/2022 del 15 dicembre 2022, con cui il ricorso veniva respinto.
Il ricorrente ha tuttavia preliminarmente rilevato un errore nella parte motivazionale della sentenza, che, pur riportando correttamente il numero dell'avviso di accertamento e le generalità delle parti, faceva riferimento, nella motivazione, ad altro soggetto ed altro numero di ruolo generale, relativo a diverso giudizio.
A seguito di ciò, la Società ha presentato istanza di correzione dell'errore materiale, respinta dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado con ordinanza n. 2834/33/2023 del 25 luglio 2023.
Successivamente, la Società ha proposto appello avverso la sentenza n. 14391/33/2022, chiedendo alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio di rilevare l'errore di fatto e materiale commesso dai giudici di primo grado, dichiarare la nullità della sentenza impugnata e decidere nel merito la controversia, riferendosi la stessa ad altro e diverso gravame iscritto al Ruolo Generale n. 6458/2021 e non a quello instaurato dall'odierna appellante iscritto al Ruolo Generale n. 6448/2021.
In data 13.07.2022, OM Capitale si è costituita in giudizio con atto di controdeduzioni, chiedendo di dichiarare inammissibile/respingere il ricorso avanzato in primo grado dalla società contribuente.
All'esito dell'odierna pubblica udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La giurisprudenza della Corte di cassazione ha definitivamente chiarito che non sussiste litisconsorzio necessario tra il Comune e l'Agenzia delle Entrate quando il contribuente impugna un avviso di accertamento IMU contestando la rendita catastale.
L'ordinanza della Corte Suprema di cassazione n. 29207 del 20 ottobre 2023 ha stabilito che nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo IMU promosso nei confronti del Comune, la proposizione di contestazioni attinenti all'attribuzione della rendita catastale non dà luogo a un litisconsorzio necessario con l'Agenzia del Territorio, con conseguente obbligo di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c. Essendo il Comune estraneo alla determinazione della rendita, sussiste invece un mero rapporto di litisconsorzio facoltativo improprio, che presuppone un'autonoma citazione dell'Agenzia delle Entrate nello stesso processo in cui è citato il Comune.
Ancora, più recentemente l'ordinanza Cassazione n. 13037 del 2024 ha stabilito che la modifica della rendita catastale ha efficacia solo a partire dalla sua formale notificazione al contribuente. Questo significa che eventuali atti di accertamento tributario sull'IMU sono nulli se non preceduti dalla notifica dell'atto di rettifica della rendita catastale. L'ordinanza ha accolto il ricorso di un contribuente, cassando la sentenza di merito e definendo che la rendita catastale rettificata può essere utilizzata solo dopo la sua formale notifica, anche se riferita a periodi d'imposta antecedenti.
L'appello deve ritenersi ammissibile e fondato.
Non è sufficiente che il Comune produca in giudizio solo le visure catastali degli immobili per dimostrare l'avvenuta notifica degli avvisi di modifica della rendita catastale.
Le visure catastali rappresentano estratti informativi della situazione catastale dell'immobile, ma non costituiscono prova della notifica al contribuente del provvedimento di attribuzione o variazione della rendita catastale, che è invece un atto fondamentale ai fini dell'efficacia dell'aumento ai fini IMU.
Infatti, per la validità fiscale dell'aumento della rendita catastale e l'efficacia dell'avviso di accertamento IMU conseguente, è necessario dimostrare la notifica effettiva al contribuente del relativo avviso o provvedimento di variazione della rendita. Tale notifica deve avvenire con modalità idonee (raccomandata A/R, PEC, messo comunale) e deve essere documentata in giudizio dall'amministrazione impositrice o dall'Agenzia delle Entrate.
L'onere di prova grava dunque sull'Amministrazione (Comune o Agenzia), che deve fornire prove documentali specifiche della notifica, mentre le visure catastali non assolvono a tale funzione e non costituiscono prova di conoscenza o ricevimento del provvedimento da parte del contribuente. In assenza di tale prova, gli avvisi di accertamento IMU basati su rendite mai notificate sono nulli per violazione della normativa sulla notifica degli atti catastali (art. 74, legge 342/2000).
Non può pretendersi che il contribuente fornisca la prova negativa di non aver ricevuto la notifica, applicandosi il principio negativa non sunt probanda.
La Cassazione con l'ordinanza n. 29207/2023 ha annullato un avviso di accertamento IMU dopo aver verificato che l'Agenzia delle Entrate non era stata in grado di dimostrare di aver correttamente notificato al contribuente l'avviso di accertamento catastale.
Nel caso di specie, sottoposto al giudizio di questa Corte, OM Capitale si è limitata a produrre le visure catastali dei tre immobili di interesse, da cui si apprende la notificazione degli avvisi relativi all'aumento catastale, senza produrre tuttavia documentazione direttamente riferibile all'avvenuta loro notificazione alla società contribuente, ciò che non può dunque non ripercuotersi -in senso negativo- sulla validità dell'avviso di accertamento impugnato in primo grado.
Con riferimento alle spese si ritiene possano essere compensate, atteso come ricorra nel caso di specie un grave motivo consistito nella circostanza che parte convenuta ha emesso l'avviso di accertamento impugnato sulla scorta dei dati forniti dall'Agenzia del Territorio.
PQM
La Corte, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso avanzato in primo grado e compensa le spese di lite.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente BARBA VINCENZO, Relatore FIMMANO' FRANCESCO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3774/2023 depositato il 07/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Nominativo_1 Difensore_1/o IO BA Difensore_2 - CF_Difensore_1 Difensore_3 CF_Difensore_2 - Nominativo_2 Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_3 /o IO BA -
Nominativo_3 Difensore_1/o IO BA Difensore_2 - CF_Difensore_4 Nominativo_4 Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_5 /o IO BA - Difensore_2 Difensore_7 BA IO -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Nominativo_1 Difensore_1/o IO BA Difensore_2 - CF_Difensore_1 Difensore_3 CF_Difensore_2 -
Nominativo_2 Difensore_1/o IO BA Difensore_2 - CF_Difensore_3
Nominativo_3 Difensore_1/o IO BA Difensore_2 - CF_Difensore_4 Nominativo_4 Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_5 /o IO BA -
Difensore_2 - Difensore_7
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contro Comune di OM - Via Ostiense 131/l 00154 OM RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14391/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 33 e pubblicata il 15/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1381 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto dedotto in atti, chiedendo ciascuna l'accoglimento delle proprie richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In seguito alla verifica delle posizioni tributarie ai fini IMU per l'annualità 2016, è stata riscontrata nei confronti della Società ricorrente una maggiore imposta dovuta per insufficiente versamento. Conseguentemente, OM Capitale ha notificato alla Società l'avviso di accertamento IMU n. 1381 relativo all'anno d'imposta 2016. La Società ha quindi presentato un'istanza di autotutela su reclamo avverso l'avviso, chiedendone l'annullamento; tuttavia, OM Capitale ha rigettato le eccezioni sollevate, emettendo provvedimento di diniego per l'anno d'imposta 2016, in quanto non sono stati rilevati elementi idonei alla revisione dell'avviso di accertamento.
La Società ha proposto ricorso avverso il suddetto avviso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di OM, eccependo l'illegittimità della pretesa creditoria e chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato. OM Capitale si è costituita regolarmente in giudizio, difendendo la legittimità del proprio operato. La Commissione adita ha emesso la sentenza n. 14391/33/2022 del 15 dicembre 2022, con cui il ricorso veniva respinto.
Il ricorrente ha tuttavia preliminarmente rilevato un errore nella parte motivazionale della sentenza, che, pur riportando correttamente il numero dell'avviso di accertamento e le generalità delle parti, faceva riferimento, nella motivazione, ad altro soggetto ed altro numero di ruolo generale, relativo a diverso giudizio.
A seguito di ciò, la Società ha presentato istanza di correzione dell'errore materiale, respinta dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado con ordinanza n. 2834/33/2023 del 25 luglio 2023.
Successivamente, la Società ha proposto appello avverso la sentenza n. 14391/33/2022, chiedendo alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio di rilevare l'errore di fatto e materiale commesso dai giudici di primo grado, dichiarare la nullità della sentenza impugnata e decidere nel merito la controversia, riferendosi la stessa ad altro e diverso gravame iscritto al Ruolo Generale n. 6458/2021 e non a quello instaurato dall'odierna appellante iscritto al Ruolo Generale n. 6448/2021.
In data 13.07.2022, OM Capitale si è costituita in giudizio con atto di controdeduzioni, chiedendo di dichiarare inammissibile/respingere il ricorso avanzato in primo grado dalla società contribuente.
All'esito dell'odierna pubblica udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La giurisprudenza della Corte di cassazione ha definitivamente chiarito che non sussiste litisconsorzio necessario tra il Comune e l'Agenzia delle Entrate quando il contribuente impugna un avviso di accertamento IMU contestando la rendita catastale.
L'ordinanza della Corte Suprema di cassazione n. 29207 del 20 ottobre 2023 ha stabilito che nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo IMU promosso nei confronti del Comune, la proposizione di contestazioni attinenti all'attribuzione della rendita catastale non dà luogo a un litisconsorzio necessario con l'Agenzia del Territorio, con conseguente obbligo di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c. Essendo il Comune estraneo alla determinazione della rendita, sussiste invece un mero rapporto di litisconsorzio facoltativo improprio, che presuppone un'autonoma citazione dell'Agenzia delle Entrate nello stesso processo in cui è citato il Comune.
Ancora, più recentemente l'ordinanza Cassazione n. 13037 del 2024 ha stabilito che la modifica della rendita catastale ha efficacia solo a partire dalla sua formale notificazione al contribuente. Questo significa che eventuali atti di accertamento tributario sull'IMU sono nulli se non preceduti dalla notifica dell'atto di rettifica della rendita catastale. L'ordinanza ha accolto il ricorso di un contribuente, cassando la sentenza di merito e definendo che la rendita catastale rettificata può essere utilizzata solo dopo la sua formale notifica, anche se riferita a periodi d'imposta antecedenti.
L'appello deve ritenersi ammissibile e fondato.
Non è sufficiente che il Comune produca in giudizio solo le visure catastali degli immobili per dimostrare l'avvenuta notifica degli avvisi di modifica della rendita catastale.
Le visure catastali rappresentano estratti informativi della situazione catastale dell'immobile, ma non costituiscono prova della notifica al contribuente del provvedimento di attribuzione o variazione della rendita catastale, che è invece un atto fondamentale ai fini dell'efficacia dell'aumento ai fini IMU.
Infatti, per la validità fiscale dell'aumento della rendita catastale e l'efficacia dell'avviso di accertamento IMU conseguente, è necessario dimostrare la notifica effettiva al contribuente del relativo avviso o provvedimento di variazione della rendita. Tale notifica deve avvenire con modalità idonee (raccomandata A/R, PEC, messo comunale) e deve essere documentata in giudizio dall'amministrazione impositrice o dall'Agenzia delle Entrate.
L'onere di prova grava dunque sull'Amministrazione (Comune o Agenzia), che deve fornire prove documentali specifiche della notifica, mentre le visure catastali non assolvono a tale funzione e non costituiscono prova di conoscenza o ricevimento del provvedimento da parte del contribuente. In assenza di tale prova, gli avvisi di accertamento IMU basati su rendite mai notificate sono nulli per violazione della normativa sulla notifica degli atti catastali (art. 74, legge 342/2000).
Non può pretendersi che il contribuente fornisca la prova negativa di non aver ricevuto la notifica, applicandosi il principio negativa non sunt probanda.
La Cassazione con l'ordinanza n. 29207/2023 ha annullato un avviso di accertamento IMU dopo aver verificato che l'Agenzia delle Entrate non era stata in grado di dimostrare di aver correttamente notificato al contribuente l'avviso di accertamento catastale.
Nel caso di specie, sottoposto al giudizio di questa Corte, OM Capitale si è limitata a produrre le visure catastali dei tre immobili di interesse, da cui si apprende la notificazione degli avvisi relativi all'aumento catastale, senza produrre tuttavia documentazione direttamente riferibile all'avvenuta loro notificazione alla società contribuente, ciò che non può dunque non ripercuotersi -in senso negativo- sulla validità dell'avviso di accertamento impugnato in primo grado.
Con riferimento alle spese si ritiene possano essere compensate, atteso come ricorra nel caso di specie un grave motivo consistito nella circostanza che parte convenuta ha emesso l'avviso di accertamento impugnato sulla scorta dei dati forniti dall'Agenzia del Territorio.
PQM
La Corte, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso avanzato in primo grado e compensa le spese di lite.