Art. 3. Passaggio all'istituto nazionale della previdenza sociale del personale della Cassa nazionale gente dell'aria.
Il personale della Cassa nazionale gente dell'aria passa a far parte del personale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Apposite norme, da deliberarsi dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto e da approvare con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, ne stabiliranno, all'entrata in vigore della presente legge, l'anzianita' di servizio, la carriera e la qualifica di appartenenza, in conformita' delle disposizioni di legge e di regolamento in vigore presso l'Istituto medesimo.
Il personale della Cassa nazionale gente dell'aria passa a far parte del personale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Apposite norme, da deliberarsi dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto e da approvare con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, ne stabiliranno, all'entrata in vigore della presente legge, l'anzianita' di servizio, la carriera e la qualifica di appartenenza, in conformita' delle disposizioni di legge e di regolamento in vigore presso l'Istituto medesimo.