Sentenza 24 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 24/01/2026, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00128/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00527/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 527 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Associazione Compagnia B, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Pogliani, Debora Urru, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Silvio Murroni, Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Associazione Culturale Time in Jazz, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensiva
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-della Deliberazione della GR della Sardegna n. 3/5 del 27 gennaio 2022, avente ad oggetto “Esecuzione della sentenza del TAR Sardegna n. 598 del 16.8.2021, secondo quanto ulteriormente disposto, ai fini istruttori, con la successiva relativa sentenza di ottemperanza del TAR Sardegna n. 3 del 7.1.2022. Atto di indirizzo agli uffici” , il cui contenuto è stato comunicato alla ricorrente in data 3 febbraio 2022 a mezzo pec;
-della Determinazione del Direttore del servizio Supporti Direzionali e trasferimenti della Direzione generale del Turismo presso l'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della RAS, n. 90 del 31.01.2022 con la quale veniva approvata la modulistica da utilizzarsi per le integrazioni documentali, pure citata nella comunicazione del 3 febbraio 2022, nonché del modulo per la presentazione delle integrazioni documentali, allegato alla nota del 3 febbraio e denominato “SPETT. CULTURA 2020 – integraz/TAR” ;
-della Deliberazione della GR della Sardegna n. 41-21 del 7 agosto 2020 e in particolare dell'art. 5 dell'Allegato 1, rubricato “Modalità di presentazione della domanda e relativi allegati” ove, a seguito della adozione della Deliberazione GR del 27.01.2022, venga oggi interpretato nel senso di determinare l'inammissibilità della domanda della ricorrente che ha svolto l'evento finanziabile nel periodo 01.09.2020-31.12.2020, a differenza di quanto previsto dal comma 5 che esclude l'applicazione della clausola per gli eventi svolti fino al 31 agosto 2020 in ragione della non conoscibilità a quella data;
-di tutti gli ulteriori atti che si pongano quali presupposti e/o consequenziali rispetto ai precedenti, anche allo stato non conosciuti con particolare riferimento all'esclusione della ricorrente dalla fruizione dei benefici, preannunciata con comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990 in data 22 marzo 2022 ad oggi, per quanto è dato sapere, non ancora adottata.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 17 agosto 2022:
per l'annullamento, previa sospensiva:
- del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla fruizione dei benefici, adottato in data 20 Luglio 2022 con provvedimento prot. n. 13649.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 22 gennaio 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che con atto depositato in data 9 ottobre 2025 la parte ricorrente, per il tramite del suo difensore, ha domandato la pronuncia di cessazione della materia del contendere in quanto l’Amministrazione regionale ha provveduto a liquidare, nelle more del giudizio, il contributo oggetto del ricorso introduttivo;
Rilevato che con atto depositato in data 11 dicembre 2025 la Regione, per il tramite del suo difensore, ha dato atto delle stesse circostanze, domandando la pronuncia di improcedibilità con spese compensate;
Considerato che nell'ambito del processo amministrativo deve essere pronunciata la cessata materia del contendere qualora il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l'oggettivo venir meno della lite, come avvenuto nell’odierno giudizio;
Ritenuto, pertanto, che al Collegio non resta che prendere atto di tale circostanza e, in ossequio al principio dispositivo, provvedere in conformità, dichiarando la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che l’esito del contenzioso giustifichi l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco LL, Presidente
Andrea Gana, Referendario, Estensore
Silvio Esposito, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | Marco LL |
IL SEGRETARIO