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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 352/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/09/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CIANFARINI ALBERTO, Presidente
RO CARMELO, Relatore
GATTO COSTANTINO SALVATORE GIUSEPPE, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 185/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240003788540000 IVA-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240003788540000 IVA-ALTRO 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5375/2025 depositato il
24/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste e si riporta
Resistente/Appellato: Insiste e si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 09420240009184964000, emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione, riferita al controllo modello IVA per l'anno d'imposta 2020
e le liquidazioni periodiche IVA per l'anno 2022 (€ 8.428,41), notificaLe in data 15/10/2024 nella qualità di erede di Nominativo_2.
Parte ricorrente deduce il proprio difetto di legittimazione passiva, tenuto conto della diversa qualità rivestita, cioè di legataria testamentaria del defunto (deceduto in data 05.01.2023), quindi non essendo erede.
Quindi specifica che gli atti di riscossione devono essere notificati unicamente a coloro che hanno già accettato l'eredità, ossia gli eredi del defunto contribuente.
Ha spiegato intervento volontario l'Agenzia delle Entrate, chiamata in giudizio da Agenzia delle Entrate –
Riscossione, deducendo che risulta presentata la dichiarazione di successione in morte del signor
Nominativo_2 in data 13/12/2023, dalla quale si evince che l'eredità è stata devoluta per testamento.
Inoltre l'Agenzia rappresenta che detta dichiarazione di successione risulta presentata dalla signora Ricorrente_1 nella qualità di legataria e che, inoltre, viene barrata la casella “che nessun erede/ legatario ha rinunciato all'eredità” e la casella “che tra gli eredi/legatari non esistono incapaci o interdetti”.
Inoltre l'Agenzia resistente trascrive, in stralcio, il contenuto del testamento, nel quale si legge: “desidero disporre per il mio patrimonio … lascio il magazzino di mia proprietà alla signora Ricorrente_1 per essere stata sempre presente nella mia vita e amorevole nei miei confronti e in quelli della mia famiglia”.
Dalla lettura del testamento, ad avviso dell'Agenzia, emergerebbe che non ci sarebbero motivi per ritenere che la signora Ricorrente_1 rivesta la carica di legataria e non di erede, né la ricorrente ha fornito elementi che possano consentire una diversa valutazione.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Ha presentato memorie parte ricorrente, che ha ribadito le ragioni di ricorso e ha specificato che la ricorrente, al contrario di quanto sostenuto dall'Agenzia, “ … non è una chiamata all'eredità del defunto Sig. Nominativo_2, ma bensì una legataria dello stesso. Eredi pure e semplici del defunto sono la propria sorella Nominativo_3 e la propria moglie Nominativo_4 … “, per cui la ricorrente “ … non è tenuta a far fronte ai debiti del de cuius, in quanto per questi sono legittimati unicamente gli eredi … “.
Inoltre la ricorrente fa presente che, nelle more del giudizio, questa Corte, con sentenza n. 4136/2025 della Sez. n. 6, ha deciso altro giudizio vertente tra le parti, riferito alla cartella n.
09420230020430709000. Con riferimento a detta decisione la ricorrente deduce essere emerso che non sussista alcun onere debitorio a carico della ricorrente in relazione a quanto ricevuto dal defunto.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
Questa Corte, già con la citata decisione n. 4136/2025, in fattispecie omologamente riguardante posta debitoria erariale originariamente posta in capo al defunto Nominativo_2 (si trattava di altro debito erariale, contenuto nella precedente cartella n. 09420230020430709000), ha condivisibilmente statuito la non dovutezza del debito in capo alla legataria Ricorrente_1, ricorrente anche in quel contenzioso.
Va infatti sottolineato che non vi sono elementi per ritenere che la ricorrente non sia soltanto legataria (il legato si riferisce a un unico bene) del defunto, per come peraltro risulta dalla denuncia di successione a suo tempo presentata, senza rilievi sulla qualità di legataria dell'odierna ricorrente, alla stessa Agenzia delle Entrate: nell'atto, allegato al fascicolo processuale, è infatti formalmente indicata la qualità di
“Legatario” (nella parte riferita ai “Beneficiari”, con indicazione soltanto di un legatario, nonché nel Quadro
EA), mentre nessun rilievo in senso diverso è ricavabile dalle altre indicazioni contenute nella medesima denuncia, cui fa riferimento l'Agenzia nelle controdeduzioni;
l'essere barrate le caselle “che nessun erede/ legatario ha rinunciato all'eredità” e “che tra gli eredi/legatari non esistono incapaci o interdetti”, infatti, non è circostanza che riveste alcuna incidenza pratica, trattandosi di previsioni riferite, nella modulistica, indistintamente sia agli eredi che ai legatari, per cui le due caselle dovevano necessariamente essere sbarrate anche da chi fosse, come la ricorrente, solo legatario.
Va ritenuto, perciò, che, stante anche l'esistenza degli effettivi eredi del defunto (la moglie e la sorella), aventi titolo alla partecipazione alla comunione ereditaria, l'attribuzione del singolo bene alla ricorrente sia stata operata a titolo di legato, senza oneri debitori in materia di imposta sui redditi a carico della stessa.
Spese per come indicato nella parte dispositiva, poste a carico dell'Agenzia delle Entrate, con compensazione nei confronti dell'altra parte resistente Agenzia delle Entrate - Riscossione, che ha solo formato la cartella sulla base del ruolo reso esecutivo e trasmesso dall'Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna alle spese Agenzia Entrate per euro 780,00 con distrazione. Compensa le altre spese.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/09/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CIANFARINI ALBERTO, Presidente
RO CARMELO, Relatore
GATTO COSTANTINO SALVATORE GIUSEPPE, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 185/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240003788540000 IVA-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240003788540000 IVA-ALTRO 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5375/2025 depositato il
24/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste e si riporta
Resistente/Appellato: Insiste e si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 09420240009184964000, emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione, riferita al controllo modello IVA per l'anno d'imposta 2020
e le liquidazioni periodiche IVA per l'anno 2022 (€ 8.428,41), notificaLe in data 15/10/2024 nella qualità di erede di Nominativo_2.
Parte ricorrente deduce il proprio difetto di legittimazione passiva, tenuto conto della diversa qualità rivestita, cioè di legataria testamentaria del defunto (deceduto in data 05.01.2023), quindi non essendo erede.
Quindi specifica che gli atti di riscossione devono essere notificati unicamente a coloro che hanno già accettato l'eredità, ossia gli eredi del defunto contribuente.
Ha spiegato intervento volontario l'Agenzia delle Entrate, chiamata in giudizio da Agenzia delle Entrate –
Riscossione, deducendo che risulta presentata la dichiarazione di successione in morte del signor
Nominativo_2 in data 13/12/2023, dalla quale si evince che l'eredità è stata devoluta per testamento.
Inoltre l'Agenzia rappresenta che detta dichiarazione di successione risulta presentata dalla signora Ricorrente_1 nella qualità di legataria e che, inoltre, viene barrata la casella “che nessun erede/ legatario ha rinunciato all'eredità” e la casella “che tra gli eredi/legatari non esistono incapaci o interdetti”.
Inoltre l'Agenzia resistente trascrive, in stralcio, il contenuto del testamento, nel quale si legge: “desidero disporre per il mio patrimonio … lascio il magazzino di mia proprietà alla signora Ricorrente_1 per essere stata sempre presente nella mia vita e amorevole nei miei confronti e in quelli della mia famiglia”.
Dalla lettura del testamento, ad avviso dell'Agenzia, emergerebbe che non ci sarebbero motivi per ritenere che la signora Ricorrente_1 rivesta la carica di legataria e non di erede, né la ricorrente ha fornito elementi che possano consentire una diversa valutazione.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Ha presentato memorie parte ricorrente, che ha ribadito le ragioni di ricorso e ha specificato che la ricorrente, al contrario di quanto sostenuto dall'Agenzia, “ … non è una chiamata all'eredità del defunto Sig. Nominativo_2, ma bensì una legataria dello stesso. Eredi pure e semplici del defunto sono la propria sorella Nominativo_3 e la propria moglie Nominativo_4 … “, per cui la ricorrente “ … non è tenuta a far fronte ai debiti del de cuius, in quanto per questi sono legittimati unicamente gli eredi … “.
Inoltre la ricorrente fa presente che, nelle more del giudizio, questa Corte, con sentenza n. 4136/2025 della Sez. n. 6, ha deciso altro giudizio vertente tra le parti, riferito alla cartella n.
09420230020430709000. Con riferimento a detta decisione la ricorrente deduce essere emerso che non sussista alcun onere debitorio a carico della ricorrente in relazione a quanto ricevuto dal defunto.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
Questa Corte, già con la citata decisione n. 4136/2025, in fattispecie omologamente riguardante posta debitoria erariale originariamente posta in capo al defunto Nominativo_2 (si trattava di altro debito erariale, contenuto nella precedente cartella n. 09420230020430709000), ha condivisibilmente statuito la non dovutezza del debito in capo alla legataria Ricorrente_1, ricorrente anche in quel contenzioso.
Va infatti sottolineato che non vi sono elementi per ritenere che la ricorrente non sia soltanto legataria (il legato si riferisce a un unico bene) del defunto, per come peraltro risulta dalla denuncia di successione a suo tempo presentata, senza rilievi sulla qualità di legataria dell'odierna ricorrente, alla stessa Agenzia delle Entrate: nell'atto, allegato al fascicolo processuale, è infatti formalmente indicata la qualità di
“Legatario” (nella parte riferita ai “Beneficiari”, con indicazione soltanto di un legatario, nonché nel Quadro
EA), mentre nessun rilievo in senso diverso è ricavabile dalle altre indicazioni contenute nella medesima denuncia, cui fa riferimento l'Agenzia nelle controdeduzioni;
l'essere barrate le caselle “che nessun erede/ legatario ha rinunciato all'eredità” e “che tra gli eredi/legatari non esistono incapaci o interdetti”, infatti, non è circostanza che riveste alcuna incidenza pratica, trattandosi di previsioni riferite, nella modulistica, indistintamente sia agli eredi che ai legatari, per cui le due caselle dovevano necessariamente essere sbarrate anche da chi fosse, come la ricorrente, solo legatario.
Va ritenuto, perciò, che, stante anche l'esistenza degli effettivi eredi del defunto (la moglie e la sorella), aventi titolo alla partecipazione alla comunione ereditaria, l'attribuzione del singolo bene alla ricorrente sia stata operata a titolo di legato, senza oneri debitori in materia di imposta sui redditi a carico della stessa.
Spese per come indicato nella parte dispositiva, poste a carico dell'Agenzia delle Entrate, con compensazione nei confronti dell'altra parte resistente Agenzia delle Entrate - Riscossione, che ha solo formato la cartella sulla base del ruolo reso esecutivo e trasmesso dall'Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna alle spese Agenzia Entrate per euro 780,00 con distrazione. Compensa le altre spese.