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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 11/12/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Chieti, riunito nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025, composto dai Sig.ri magistrati:
dott. Guido Campli Presidente, dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore, dott. Francesco Turco Giudice, ha emesso la seguente sentenza
nel procedimento civile iscritto al n. 69 del ruolo generale dell'anno 2025 procedimento unitario, posto in deliberazione e rimesso al collegio all'udienza del 16 ottobre 2025; letto il ricorso depositato in data 30 luglio 2025 da (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...] e ivi residente a[...]
Barbara n. 19, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Dario Marrocco
e IA CH, in virtù di delega posta in calce al ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
rilevato che il ricorso è stato proposto dal debitore e che, quindi, non appare necessaria la sua audizione;
sentito il Giudice Relatore;
Osserva
Premesso che: con ricorso depositato in data 30 luglio 2025 ha avanzato proposta Parte_1 di liquidazione controllata, ai sensi degli artt. 268 e s.s. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, cui è stata allegata la relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:
- che sussiste la propria competenza ai sensi dell'art. 27 comma 2 del Codice della
Crisi;
- che il ricorrente è debitore e si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) del Codice della Crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore
(il ricorrente ha debiti bancari e finanziari per € 235.158,95 nonché debiti fiscali e contributivi per € 16.060,61, oltre a spese di procedura per € 2.440,00; risulta indebitato principalmente per la stipula di un mutuo fondiario contratto per agevolare l'acquisto di un immobile destinato al fratello per oltre € 200.000,00, successivo ricorso a finanziamenti personali per circa € 34.000,00 per far fronte alle rate e alle esigenze familiari, nonché per residui debiti fiscali e previdenziali per circa € 16.000,00 maturati in conseguenza della cessazione della precedente attività imprenditoriale svolta in forma di ditta individuale);
- che l'OCC ha attestato di avere effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269 comma 3 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi e appare pertanto ammissibile;
considerato che:
ai sensi dell'art. 268, comma 4, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore (il debitore, operaio dipendente a tempo indeterminato con reddito netto mensile di circa € 1.300,00, coniugato con la sig.ra
2 - priva di occupazione stabile e titolare di un modesto reddito da locazione Parte_2 pari a € 250 mensili - convivente con la moglie e senza figli) deve essere determinato, tenuto conto delle spese mensili necessarie al sostentamento del nucleo, in complessivi
€ 1.000,00;
p.q.m.
visto l'art. 270 del Codice della Crisi e d'Impresa e dell'Insolvenza, dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...] e ivi residente a[...]
Barbara n. 19;
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Alessandro Chiauzzi e Liquidatore l'OCC, avv. Eliodoro
D'Orazio, iscritto all'Albo degli Avvocati di Chieti al n. 116, con studio in Chieti alla
Via Arniense n. 105, salvo eventuali cause di incompatibilità;
ORDINA al debitore di depositare, entro 7 giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201; si applica l'art. 10 comma 3;
ORDINA al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.
Visto l'art. 150 del Codice della Crisi,
DISPONE
3 che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt.
2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, c.c.; che, ai sensi dell'art. 268 comma 4 Codice della Crisi e dell'Insolvenza, non sono compresi nella liquidazione i beni e i crediti indicati da tale norma, ad eccezione di quanto ivi stabilito;
FISSA ai sensi dell'art. 268 comma 4 del Codice della Crisi e d'Impresa e dell'Insolvenza il limite di quanto occorre al mantenimento in € 1.000,00, mentre il reddito eccedente tale importo sarà soggetto alla liquidazione;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;
ORDINA
la trascrizione della sentenza presso il Conservatore dei registri Immobiliari.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e al Liquidatore nominato.
Chieti, 9 dicembre 2025
Il Presidente
(dr. Guido Campli)
Il Giudice est.
(dr. Alessandro Chiauzzi)
4
TRIBUNALE DI CHIETI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Chieti, riunito nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025, composto dai Sig.ri magistrati:
dott. Guido Campli Presidente, dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore, dott. Francesco Turco Giudice, ha emesso la seguente sentenza
nel procedimento civile iscritto al n. 69 del ruolo generale dell'anno 2025 procedimento unitario, posto in deliberazione e rimesso al collegio all'udienza del 16 ottobre 2025; letto il ricorso depositato in data 30 luglio 2025 da (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...] e ivi residente a[...]
Barbara n. 19, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Dario Marrocco
e IA CH, in virtù di delega posta in calce al ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
rilevato che il ricorso è stato proposto dal debitore e che, quindi, non appare necessaria la sua audizione;
sentito il Giudice Relatore;
Osserva
Premesso che: con ricorso depositato in data 30 luglio 2025 ha avanzato proposta Parte_1 di liquidazione controllata, ai sensi degli artt. 268 e s.s. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, cui è stata allegata la relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:
- che sussiste la propria competenza ai sensi dell'art. 27 comma 2 del Codice della
Crisi;
- che il ricorrente è debitore e si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) del Codice della Crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore
(il ricorrente ha debiti bancari e finanziari per € 235.158,95 nonché debiti fiscali e contributivi per € 16.060,61, oltre a spese di procedura per € 2.440,00; risulta indebitato principalmente per la stipula di un mutuo fondiario contratto per agevolare l'acquisto di un immobile destinato al fratello per oltre € 200.000,00, successivo ricorso a finanziamenti personali per circa € 34.000,00 per far fronte alle rate e alle esigenze familiari, nonché per residui debiti fiscali e previdenziali per circa € 16.000,00 maturati in conseguenza della cessazione della precedente attività imprenditoriale svolta in forma di ditta individuale);
- che l'OCC ha attestato di avere effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269 comma 3 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi e appare pertanto ammissibile;
considerato che:
ai sensi dell'art. 268, comma 4, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore (il debitore, operaio dipendente a tempo indeterminato con reddito netto mensile di circa € 1.300,00, coniugato con la sig.ra
2 - priva di occupazione stabile e titolare di un modesto reddito da locazione Parte_2 pari a € 250 mensili - convivente con la moglie e senza figli) deve essere determinato, tenuto conto delle spese mensili necessarie al sostentamento del nucleo, in complessivi
€ 1.000,00;
p.q.m.
visto l'art. 270 del Codice della Crisi e d'Impresa e dell'Insolvenza, dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...] e ivi residente a[...]
Barbara n. 19;
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Alessandro Chiauzzi e Liquidatore l'OCC, avv. Eliodoro
D'Orazio, iscritto all'Albo degli Avvocati di Chieti al n. 116, con studio in Chieti alla
Via Arniense n. 105, salvo eventuali cause di incompatibilità;
ORDINA al debitore di depositare, entro 7 giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201; si applica l'art. 10 comma 3;
ORDINA al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.
Visto l'art. 150 del Codice della Crisi,
DISPONE
3 che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt.
2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, c.c.; che, ai sensi dell'art. 268 comma 4 Codice della Crisi e dell'Insolvenza, non sono compresi nella liquidazione i beni e i crediti indicati da tale norma, ad eccezione di quanto ivi stabilito;
FISSA ai sensi dell'art. 268 comma 4 del Codice della Crisi e d'Impresa e dell'Insolvenza il limite di quanto occorre al mantenimento in € 1.000,00, mentre il reddito eccedente tale importo sarà soggetto alla liquidazione;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;
ORDINA
la trascrizione della sentenza presso il Conservatore dei registri Immobiliari.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e al Liquidatore nominato.
Chieti, 9 dicembre 2025
Il Presidente
(dr. Guido Campli)
Il Giudice est.
(dr. Alessandro Chiauzzi)
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