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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 26/11/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3325/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3325/2020 degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto “Assicurazione contro i danni”
Vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_1 C.F._1
TO ET e NA IA ed elettivamente domiciliato in Pisa, alla Via Palestro n. 25, presso lo studio del primo, come da mandato in calce all'atto di citazione;
- ATTORE e (C.F. ) in persona dell'Amministratore Controparte_1 P.IVA_1
Delegato Dott. e del Direttore Generale Dott. , Controparte_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Ranieri, giusta procura alle liti per Notaio Dott. del 18.12.2014, Rep. N. 186905, Racc. N. 30367, Persona_1 elettivamente domiciliata presso lo studio e la persona dell'Avv. Antonella Veritti, in Pontedera, Via I Maggio n. 5;
- CONVENUTA
Conclusioni delle parti
Attore:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pisa, contrariis rejectis: In rito, e per le causali di cui in narrativa, disporre la sospensione del presente giudizio, ai sensi del disposto di cui all'art. 295 cpc, fino all'esito di altro giudizio, pendente con RG 833/2020 sempre innanzi al medesimo Tribunale, che rappresenta presupposto logico-giuridico del presente giudizio;
In via preliminare, respingere le eccezioni, tutte, sollevate da parte convenuta perché destituite di ogni fondamento in fatto e in diritto. Nella denegata ipotesi in cui l'on.le Giudice dovesse ravvisare la nullità della citazione per omesso e/o incerto requisito di cui all'art. 163 n. 3 cpc, vorrà disporre ai sensi del disposto di cui all'art. 164, V co. cpc, e per l'effetto assegnare all'attore termine per rinnovare la citazione;
In ogni caso, e nel merito, per le causali di cui in narrativa, contrariis rejectis, accertare e dichiarare che , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, in forza del contratto di assicurazione in atti, è tenuta a manlevare e tenere indenne l'arch. da ogni e qualsiasi pretesa risarcitoria che Parte_1 l'odierno comparente fosse tenuto a corrispondere a favore di per i titoli di cui alla Pt_2 domanda introduttiva del giudizio RG nr. 833/2020 promosso da nonché alla Parte_3 ripetizione di tutte le spese, passate presenti o future, che egli abbia dovuto rimborsare a favore di Con vittoria di spese ed onorari di lite”. Parte_3
Convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito, contrariis reiectis IN VIA PRELIMINARE Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'atto di citazione dell'Arch. per la violazione degli artt. Parte_1 1917 e 2952 c.c. e 163 e 164 c.p.c per tutti i motivi di cui alla pregressa narrativa, con condanna alle spese di lite per abuso dello strumento processuale ex art. 96, comma 3, c.p.c. di una somma equitativamente determinata d'ufficio. SEMPRE IN VIA PRELIMINARE Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda di manleva ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 c.p.c. in relazione all'art. 163, n. 3, c.p.c., per tutte le argomentazioni esposte, con condanna alle spese di lite per abuso dello strumento processuale ex art. 96, comma 3, c.p.c. di una somma equitativamente determinata d'ufficio. SEMPRE IN VIA PRELIMINARE Accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa per tutti i motivi sopra esposti. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto come sopra specificato essendo relativa ad un danno non accertato. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e deneganda ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea e di accoglimento della domanda di garanzia formulata dall'Arch. LIMITARE la condanna di alla sola somma che Parte_1 Controparte_1 risulterà provata in corso di causa e che sarà ritenuta di giustizia, nei limiti del massimale, con l'applicazione delle franchigie e scoperti di polizza sopra esposti e comunque senza alcun riconoscimento per la restituzione dei compensi professionali e delle spese di lite o per eventuali tecnici che non siano designati da . Con riserva di altro dedurre, Controparte_1 eccepire, produrre e capitolare ulteriori prove per interpello e testi nei termini e nei modi di legge”.
Premesso
Con atto di citazione notificato in data 28/9/2020 ha evocato in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Pisa, al fine di sentirla dichiarare tenuta, in Controparte_1 forza del contratto di assicurazione n. 330980A185, a manlevarlo e tenerlo indenne da ogni e qualsiasi pretesa risarcitoria che fosse tenuto a corrispondere a favore di Pt_3
per i titoli di cui alla domanda introduttiva del giudizio RG nr. 833/2020, avente
[...] ad oggetto la responsabilità professionale dell'odierno attore nell'adempimento delle obbligazioni conseguenti all'incarico di “progettazione urbanistica delle varianti al piano strutturale ed al regolamento urbanistico del comune di Altopascio”, conferitogli nel maggio 2017.
Si è costituita la quale, in via preliminare, ha rilevato, in primo Controparte_1 luogo, l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda in quanto, nel caso, di giudizio autonomo promosso contro l'assicurazione, condicio sine qua non affinché la compagnia assicurativa possa essere condannata al pagamento è che sia stata accertata, con sentenza passata in giudicato, la responsabilità dell'assicurato; ha altresì sostenuto la nullità della domanda di manleva ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 c.p.c. in relazione all'art. 163 n. 3 c.p.c., per essere la stessa del tutto indeterminata, nonché la carenza di interesse ad agire, che sorgerebbe solo nel caso di condanna del garantito;
nel merito, ha sostenuto l'inoperatività della polizza in quanto la garanzia opera per opere ultimate che presentino gravi difetti, mentre nel caso di cui è causa l'opera non è stata neppure iniziata. Ha, infine, chiesto la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c. All'udienza del 13.5.2021 il Giudice, vista l'istanza di parte attrice, considerato che gli atti della causa più risalente nonché principale erano già stati trasmessi alla Presidente, ha trasmesso gli atti alla Presidente del Tribunale ai fini dell'eventuale riunione al procedimento RG nr. 833/2020. Disposta la restituzione del fascicolo, per mancata riunione, con ordinanza del 6.5.2022, il Giudice ha concesso i termini per le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., rinviando per le determinazioni sulle istanze istruttorie. La causa è stata istruita in via documentale. Con ordinanza a seguito della disposizione della trattazione scritta del 13.12.2022, il Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 18.4.2024, a seguito di rinvii disposti a causa del carico del ruolo, il Giudice, dato atto delle conclusioni come precisate e sopra riportate per esteso, ha concesso i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, trattenendo la causa in decisione.
Con ordinanza in data 5.9.2024, il Giudice ha disposto la rimessione sul ruolo della causa, invitando le parti alla conciliazione tenuto conto della peculiarità della questione processuale venutasi a creare.
La causa, chiamata all'udienza del 9.10.2024, è stata successivamente rinviata su istanza di parte per trattative. A seguito della disposta trattazione scritta del 6.2.2025, con ordinanza in data 28.2.2025 il Giudice, dato atto della mancata conciliazione, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 10.7.2025 il Giudice, dato atto delle conclusioni come precisate e sopra riportate per esteso, ha concesso i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, trattenendo la causa in decisione.
*****
1. Coerentemente con il principio di priorità logica della trattazione delle questioni preliminari di rito su quelle di merito, desumibile dall'art. 276, comma II, c.p.c., l'eccezione di inammissibilità della domanda, sollevata da viene Controparte_1 vagliata prioritariamente. Sostiene l'assicuratore che costituitosi tardivamente nella causa instaurata nei suoi Pt_1 confronti da (R.G. n. 833/2020) e, dunque, decaduto dalla possibilità di Pt_2 chiamare in causa il terzo per essere da questi manlevato in ipotesi di condanna per la propria responsabilità professionale, avrebbe sì potuto promuovere nei confronti della autonomo giudizio, ma all'esito della definizione (estinzione o passaggio in CP_1 giudicato della sentenza) del primo e presupponente giudizio, avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità professionale. La prospettazione non persuade. L'assicurato, a mente dell'art. 1917 c.c., IV comma, non ha alcun obbligo di chiamare in giudizio l'assicuratore, ma solo di metterlo in condizioni di avere contezza della richiesta risarcitoria. Al riguardo, si rammenta che nell'assicurazione per la responsabilità civile e al di fuori delle ipotesi legali di assicurazione obbligatoria, l'assicuratore è obbligato solo nei confronti dell'assicurato a tenerlo indenne da quanto questi debba pagare ad un terzo cui ha provocato un danno, “sicché soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo, nel confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana” (Corte App. Palermo, Sez. III, n. 111/2019; Cass., 20 aprile 2007, n. 9516). Su questa premessa, in diritto vivente si è sostenuto che la domanda di manleva può costituire thema decidendum di un giudizio intrapreso dall'assicurato in via autonoma e separata rispetto all'azione esercitata dal danneggiato (Cass. Sez. II, n. 33667/2024), senza tuttavia la condizione aggiuntiva che sia stato definito il giudizio avente ad oggetto il rapporto principale tra danneggiato e assicurato (cfr. implicitamente Corte App. Palermo, Sez. III, n. 111/2019). E del resto, di siffatta condizione, non imposta dalla norma di legge, non fa menzione alcuno dei precedenti citati dalla convenuta. Al contempo, l'assicuratore ha interesse e legittimazione a contraddire rispetto al rapporto tra terzo danneggiato e assicurato-danneggiante, fornendo una prospettazione dei fatti tendente a negare la responsabilità del garantito. Ma siffatto interesse, che ne legittima anche l'intervento spontaneo in giudizio, quale interventore adesivo autonomo (cfr. Cass. Sez. Un. n. 24707/2015), non si traduce, per quanto esposto, nella necessità di chiamata in causa dell'assicuratore a fronte dell'iniziativa giudiziale del danneggiato
– fuori fuoco essendo al riguardo le censure della convenuta – né, alternativamente, nell'attesa del giudicato sul rapporto principale a condizione di procedibilità della domanda di garanzia. Osserva il Tribunale che l'assicurato ha, invero, interesse anche solo ad ottenere che venga accertato, sulla base della polizza, il suo diritto ad essere eventualmente tenuto indenne dall'assicuratore. A conferma dell'assunto, è stato sostenuto, in caso analogo, che il giudice investito del cumulo delle domande di accertamento del diritto dell'assicurato ad essere rilevato indenne e di manleva in concreto, “deve dare corso alla trattazione del giudizio relativamente alla suddetta domanda di accertamento, mentre, ove tale accertamento si risolva in senso positivo, non può accogliere la domanda di manleva, sia pure con condanna condizionata alla soccombenza dell'attore nell'altro giudizio, trattandosi di accertamento di fatti giuridici parzialmente identici da compiersi in maniera unitaria,
“ma deve sospendere il procedimento, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., qualora l'accertamento dell'operatività della polizza, anche alla stregua delle specifiche contestazioni dell'assicuratore, postuli il riscontro dei presupposti della concreta responsabilità dell'assicurato (nella specie, rapporto di dipendenza fra l'assicurato e l'autore del fatto illecito, secondo la previsione dell'art. 2049 c.c.), sicché l'accertamento di tale responsabilità, oggetto dell'altra causa, ne costituisca il necessario antecedente logico e giuridico (Cass. n. 345 del 1983)” (Cass. Sez. III, n.19525/2007).
2. Per quanto esposto, la domanda di accertamento è ammissibile e deve essere disaminata nel merito. In ragione delle difese della convenuta, sono incontestate validità e pendenza del titolo azionato dal – polizza assicurativa n. 330804185 – essendo messa in discussione, Pt_1 invece, la copertura della polizza in relazione ad eventi quali quelli oggetto del giudizio R.G. n. 833/2020. Dall'atto di citazione del danneggiato, attore nel predetto procedimento (doc. 1 , Pt_1 emerge che imputa all'architetto un errore nella fase preliminare di Parte_3 Pt_1 valutazione della possibilità di presentare una richiesta di variante urbanistica al Comune di Altopascio, non essendosi avvenuto il professionista dell'impossibilità di ottenerla per la presenza di una “invariante strutturale” relativa all'area ove si sarebbe dovuto edificare il nuovo opificio. Da ciò origina la richiesta risarcitoria della società, avente ad oggetto le spese inutilmente sostenute per la stipula del compromesso di compravendita, per il prolungamento di detto compromesso, per le spese tecniche sostenute per tali atti notarili, nonché per i canoni di locazione pagati nelle more, per il danno da perdita di chance, e infine, a titolo restitutorio, dei compensi versati all'arch. per l'incarico in Pt_1 questione. A dispetto delle argomentazioni difensive dell'assicurazione, le condizioni generali di contratto (doc. 2 convenuta), al netto della pacifica franchigia di € 7.500,00, coprono la gran parte dei rischi in relazione ai quali il professionista è stato evocato in (altro) giudizio. In base all'art. 1 della sez. II delle CGA (doc. 2 convenuta), è Controparte_1 obbligata “a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale interessi e spese) per danneggiamenti materiali a cosa e danni corporali a persone involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di errori professionali commessi quale esercente la libera professione di architetto e di pianificatore professionale”. Quanto all'ambito professionale in relazione al quale viene invocata la polizza, è evidente, in relazione all'eccepito inadempimento da parte del danneggiato, che si tratti di prestazioni svolte dall'architetto nella sua qualità di pianificatore. Pt_1
Vengono, quindi, in considerazione, in ragione della tipologia di danni descritti e asseritamente subiti dal terzo nel giudizio n. R.G. n. 833/2020, le perdite patrimoniali disciplinate dall'art. 5 delle CGA:
“L'assicurazione vale anche per quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare per:
• interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
• mancato godimento di edifici adibiti a civili abitazioni;
non derivanti da danneggiamenti materiali a cose, conseguenti a gravi difetti dell'opera emersi dopo la sua ultimazione, dovuti ad errore di progettazione o difetto di assistenza/direzione dei lavori, che rendano l'opera stessa inutilizzabile anche parzialmente per gli scopi ai quali era destinata…” Orbene, le voci di danno lamentate dal terzo e catalogabili sub specie di danno emergente sono sussumibili, senza tema di smentita, nel primo dei citati punti. Non altrettanto può dirsi, invece, con riferimento al danno da mancato guadagno e da perdita di chance, per loro natura e per come prospettate nell'atto di citazione del terzo non configurando tipologie di danno emergente, e alla richiesta di restituzione dell'importo dei versati all'arch. per l'incarico in questione, non trattandosi, Pt_1 evidentemente, di pregiudizio a terzi.
3. Per quanto esposto, è accertata, nei limiti e termini indicati, l'idoneità della polizza a coprire la tipologia di eventi oggetto di giudizio di responsabilità, ossia la fisionomia della polizza, contestata da e tanto è oggetto di pronuncia nell'interesse Controparte_1 evidente ed espresso della parte (cfr. sul punto anche Cass. Sez. III, n.19525/2007, richiamata anche dall'attrice).
4. Non può invece essere pronunciata la condanna alla manleva, in difetto dell'accertamento, con efficacia di giudicato, della responsabilità del professionista assicurato. Rimandandosi a coeva ordinanza, pertanto, deve dichiararsi l'accertamento della copertura della polizza in relazione alla tipologia di eventi in relazione ai quali è stato evocato in giudizio da terzi l'arch. mentre la condanna alla rivalsa nei Pt_1 confronti dell'assicurazione non può, allo stato essere pronunciata, e il giudizio, in relazione a quest'ultima residua domanda, dovrà pertanto essere sospeso ex art. 295 c.p.c.
5. Le spese di lite sono liquidate in relazione alla sola parte di giudizio definito, e tenuto conto della peculiarità della questione processuale sono compensate per i 3/4, la residua parte è invece liquidata come in dispositivo ai sensi dei vigenti D.M. in materia, in base allo scaglione di valore di riferimento, parametri medi per ciascuna fase salvo quella istruttoria, tenuto conto della natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, parzialmente definendo la causa, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento della domanda di accertamento proposta da , dichiara Parte_1 la copertura della polizza n. 330804185 in relazione agli eventi dedotti in causa, meglio indicati in parte motiva;
- condanna al rimborso, in favore di , di 1/4 delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite, liquidate per l'intero in € 16.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, compensata la residua parte;
- dispone come da separata ordinanza sulla domanda di manleva. Così deciso in Pisa, 24 novembre 2025. Il Giudice Luca Pruneti
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3325/2020 degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto “Assicurazione contro i danni”
Vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_1 C.F._1
TO ET e NA IA ed elettivamente domiciliato in Pisa, alla Via Palestro n. 25, presso lo studio del primo, come da mandato in calce all'atto di citazione;
- ATTORE e (C.F. ) in persona dell'Amministratore Controparte_1 P.IVA_1
Delegato Dott. e del Direttore Generale Dott. , Controparte_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Ranieri, giusta procura alle liti per Notaio Dott. del 18.12.2014, Rep. N. 186905, Racc. N. 30367, Persona_1 elettivamente domiciliata presso lo studio e la persona dell'Avv. Antonella Veritti, in Pontedera, Via I Maggio n. 5;
- CONVENUTA
Conclusioni delle parti
Attore:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pisa, contrariis rejectis: In rito, e per le causali di cui in narrativa, disporre la sospensione del presente giudizio, ai sensi del disposto di cui all'art. 295 cpc, fino all'esito di altro giudizio, pendente con RG 833/2020 sempre innanzi al medesimo Tribunale, che rappresenta presupposto logico-giuridico del presente giudizio;
In via preliminare, respingere le eccezioni, tutte, sollevate da parte convenuta perché destituite di ogni fondamento in fatto e in diritto. Nella denegata ipotesi in cui l'on.le Giudice dovesse ravvisare la nullità della citazione per omesso e/o incerto requisito di cui all'art. 163 n. 3 cpc, vorrà disporre ai sensi del disposto di cui all'art. 164, V co. cpc, e per l'effetto assegnare all'attore termine per rinnovare la citazione;
In ogni caso, e nel merito, per le causali di cui in narrativa, contrariis rejectis, accertare e dichiarare che , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, in forza del contratto di assicurazione in atti, è tenuta a manlevare e tenere indenne l'arch. da ogni e qualsiasi pretesa risarcitoria che Parte_1 l'odierno comparente fosse tenuto a corrispondere a favore di per i titoli di cui alla Pt_2 domanda introduttiva del giudizio RG nr. 833/2020 promosso da nonché alla Parte_3 ripetizione di tutte le spese, passate presenti o future, che egli abbia dovuto rimborsare a favore di Con vittoria di spese ed onorari di lite”. Parte_3
Convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito, contrariis reiectis IN VIA PRELIMINARE Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'atto di citazione dell'Arch. per la violazione degli artt. Parte_1 1917 e 2952 c.c. e 163 e 164 c.p.c per tutti i motivi di cui alla pregressa narrativa, con condanna alle spese di lite per abuso dello strumento processuale ex art. 96, comma 3, c.p.c. di una somma equitativamente determinata d'ufficio. SEMPRE IN VIA PRELIMINARE Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda di manleva ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 c.p.c. in relazione all'art. 163, n. 3, c.p.c., per tutte le argomentazioni esposte, con condanna alle spese di lite per abuso dello strumento processuale ex art. 96, comma 3, c.p.c. di una somma equitativamente determinata d'ufficio. SEMPRE IN VIA PRELIMINARE Accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa per tutti i motivi sopra esposti. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto come sopra specificato essendo relativa ad un danno non accertato. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e deneganda ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea e di accoglimento della domanda di garanzia formulata dall'Arch. LIMITARE la condanna di alla sola somma che Parte_1 Controparte_1 risulterà provata in corso di causa e che sarà ritenuta di giustizia, nei limiti del massimale, con l'applicazione delle franchigie e scoperti di polizza sopra esposti e comunque senza alcun riconoscimento per la restituzione dei compensi professionali e delle spese di lite o per eventuali tecnici che non siano designati da . Con riserva di altro dedurre, Controparte_1 eccepire, produrre e capitolare ulteriori prove per interpello e testi nei termini e nei modi di legge”.
Premesso
Con atto di citazione notificato in data 28/9/2020 ha evocato in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Pisa, al fine di sentirla dichiarare tenuta, in Controparte_1 forza del contratto di assicurazione n. 330980A185, a manlevarlo e tenerlo indenne da ogni e qualsiasi pretesa risarcitoria che fosse tenuto a corrispondere a favore di Pt_3
per i titoli di cui alla domanda introduttiva del giudizio RG nr. 833/2020, avente
[...] ad oggetto la responsabilità professionale dell'odierno attore nell'adempimento delle obbligazioni conseguenti all'incarico di “progettazione urbanistica delle varianti al piano strutturale ed al regolamento urbanistico del comune di Altopascio”, conferitogli nel maggio 2017.
Si è costituita la quale, in via preliminare, ha rilevato, in primo Controparte_1 luogo, l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda in quanto, nel caso, di giudizio autonomo promosso contro l'assicurazione, condicio sine qua non affinché la compagnia assicurativa possa essere condannata al pagamento è che sia stata accertata, con sentenza passata in giudicato, la responsabilità dell'assicurato; ha altresì sostenuto la nullità della domanda di manleva ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 c.p.c. in relazione all'art. 163 n. 3 c.p.c., per essere la stessa del tutto indeterminata, nonché la carenza di interesse ad agire, che sorgerebbe solo nel caso di condanna del garantito;
nel merito, ha sostenuto l'inoperatività della polizza in quanto la garanzia opera per opere ultimate che presentino gravi difetti, mentre nel caso di cui è causa l'opera non è stata neppure iniziata. Ha, infine, chiesto la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c. All'udienza del 13.5.2021 il Giudice, vista l'istanza di parte attrice, considerato che gli atti della causa più risalente nonché principale erano già stati trasmessi alla Presidente, ha trasmesso gli atti alla Presidente del Tribunale ai fini dell'eventuale riunione al procedimento RG nr. 833/2020. Disposta la restituzione del fascicolo, per mancata riunione, con ordinanza del 6.5.2022, il Giudice ha concesso i termini per le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., rinviando per le determinazioni sulle istanze istruttorie. La causa è stata istruita in via documentale. Con ordinanza a seguito della disposizione della trattazione scritta del 13.12.2022, il Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 18.4.2024, a seguito di rinvii disposti a causa del carico del ruolo, il Giudice, dato atto delle conclusioni come precisate e sopra riportate per esteso, ha concesso i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, trattenendo la causa in decisione.
Con ordinanza in data 5.9.2024, il Giudice ha disposto la rimessione sul ruolo della causa, invitando le parti alla conciliazione tenuto conto della peculiarità della questione processuale venutasi a creare.
La causa, chiamata all'udienza del 9.10.2024, è stata successivamente rinviata su istanza di parte per trattative. A seguito della disposta trattazione scritta del 6.2.2025, con ordinanza in data 28.2.2025 il Giudice, dato atto della mancata conciliazione, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 10.7.2025 il Giudice, dato atto delle conclusioni come precisate e sopra riportate per esteso, ha concesso i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, trattenendo la causa in decisione.
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1. Coerentemente con il principio di priorità logica della trattazione delle questioni preliminari di rito su quelle di merito, desumibile dall'art. 276, comma II, c.p.c., l'eccezione di inammissibilità della domanda, sollevata da viene Controparte_1 vagliata prioritariamente. Sostiene l'assicuratore che costituitosi tardivamente nella causa instaurata nei suoi Pt_1 confronti da (R.G. n. 833/2020) e, dunque, decaduto dalla possibilità di Pt_2 chiamare in causa il terzo per essere da questi manlevato in ipotesi di condanna per la propria responsabilità professionale, avrebbe sì potuto promuovere nei confronti della autonomo giudizio, ma all'esito della definizione (estinzione o passaggio in CP_1 giudicato della sentenza) del primo e presupponente giudizio, avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità professionale. La prospettazione non persuade. L'assicurato, a mente dell'art. 1917 c.c., IV comma, non ha alcun obbligo di chiamare in giudizio l'assicuratore, ma solo di metterlo in condizioni di avere contezza della richiesta risarcitoria. Al riguardo, si rammenta che nell'assicurazione per la responsabilità civile e al di fuori delle ipotesi legali di assicurazione obbligatoria, l'assicuratore è obbligato solo nei confronti dell'assicurato a tenerlo indenne da quanto questi debba pagare ad un terzo cui ha provocato un danno, “sicché soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo, nel confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana” (Corte App. Palermo, Sez. III, n. 111/2019; Cass., 20 aprile 2007, n. 9516). Su questa premessa, in diritto vivente si è sostenuto che la domanda di manleva può costituire thema decidendum di un giudizio intrapreso dall'assicurato in via autonoma e separata rispetto all'azione esercitata dal danneggiato (Cass. Sez. II, n. 33667/2024), senza tuttavia la condizione aggiuntiva che sia stato definito il giudizio avente ad oggetto il rapporto principale tra danneggiato e assicurato (cfr. implicitamente Corte App. Palermo, Sez. III, n. 111/2019). E del resto, di siffatta condizione, non imposta dalla norma di legge, non fa menzione alcuno dei precedenti citati dalla convenuta. Al contempo, l'assicuratore ha interesse e legittimazione a contraddire rispetto al rapporto tra terzo danneggiato e assicurato-danneggiante, fornendo una prospettazione dei fatti tendente a negare la responsabilità del garantito. Ma siffatto interesse, che ne legittima anche l'intervento spontaneo in giudizio, quale interventore adesivo autonomo (cfr. Cass. Sez. Un. n. 24707/2015), non si traduce, per quanto esposto, nella necessità di chiamata in causa dell'assicuratore a fronte dell'iniziativa giudiziale del danneggiato
– fuori fuoco essendo al riguardo le censure della convenuta – né, alternativamente, nell'attesa del giudicato sul rapporto principale a condizione di procedibilità della domanda di garanzia. Osserva il Tribunale che l'assicurato ha, invero, interesse anche solo ad ottenere che venga accertato, sulla base della polizza, il suo diritto ad essere eventualmente tenuto indenne dall'assicuratore. A conferma dell'assunto, è stato sostenuto, in caso analogo, che il giudice investito del cumulo delle domande di accertamento del diritto dell'assicurato ad essere rilevato indenne e di manleva in concreto, “deve dare corso alla trattazione del giudizio relativamente alla suddetta domanda di accertamento, mentre, ove tale accertamento si risolva in senso positivo, non può accogliere la domanda di manleva, sia pure con condanna condizionata alla soccombenza dell'attore nell'altro giudizio, trattandosi di accertamento di fatti giuridici parzialmente identici da compiersi in maniera unitaria,
“ma deve sospendere il procedimento, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., qualora l'accertamento dell'operatività della polizza, anche alla stregua delle specifiche contestazioni dell'assicuratore, postuli il riscontro dei presupposti della concreta responsabilità dell'assicurato (nella specie, rapporto di dipendenza fra l'assicurato e l'autore del fatto illecito, secondo la previsione dell'art. 2049 c.c.), sicché l'accertamento di tale responsabilità, oggetto dell'altra causa, ne costituisca il necessario antecedente logico e giuridico (Cass. n. 345 del 1983)” (Cass. Sez. III, n.19525/2007).
2. Per quanto esposto, la domanda di accertamento è ammissibile e deve essere disaminata nel merito. In ragione delle difese della convenuta, sono incontestate validità e pendenza del titolo azionato dal – polizza assicurativa n. 330804185 – essendo messa in discussione, Pt_1 invece, la copertura della polizza in relazione ad eventi quali quelli oggetto del giudizio R.G. n. 833/2020. Dall'atto di citazione del danneggiato, attore nel predetto procedimento (doc. 1 , Pt_1 emerge che imputa all'architetto un errore nella fase preliminare di Parte_3 Pt_1 valutazione della possibilità di presentare una richiesta di variante urbanistica al Comune di Altopascio, non essendosi avvenuto il professionista dell'impossibilità di ottenerla per la presenza di una “invariante strutturale” relativa all'area ove si sarebbe dovuto edificare il nuovo opificio. Da ciò origina la richiesta risarcitoria della società, avente ad oggetto le spese inutilmente sostenute per la stipula del compromesso di compravendita, per il prolungamento di detto compromesso, per le spese tecniche sostenute per tali atti notarili, nonché per i canoni di locazione pagati nelle more, per il danno da perdita di chance, e infine, a titolo restitutorio, dei compensi versati all'arch. per l'incarico in Pt_1 questione. A dispetto delle argomentazioni difensive dell'assicurazione, le condizioni generali di contratto (doc. 2 convenuta), al netto della pacifica franchigia di € 7.500,00, coprono la gran parte dei rischi in relazione ai quali il professionista è stato evocato in (altro) giudizio. In base all'art. 1 della sez. II delle CGA (doc. 2 convenuta), è Controparte_1 obbligata “a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale interessi e spese) per danneggiamenti materiali a cosa e danni corporali a persone involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di errori professionali commessi quale esercente la libera professione di architetto e di pianificatore professionale”. Quanto all'ambito professionale in relazione al quale viene invocata la polizza, è evidente, in relazione all'eccepito inadempimento da parte del danneggiato, che si tratti di prestazioni svolte dall'architetto nella sua qualità di pianificatore. Pt_1
Vengono, quindi, in considerazione, in ragione della tipologia di danni descritti e asseritamente subiti dal terzo nel giudizio n. R.G. n. 833/2020, le perdite patrimoniali disciplinate dall'art. 5 delle CGA:
“L'assicurazione vale anche per quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare per:
• interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
• mancato godimento di edifici adibiti a civili abitazioni;
non derivanti da danneggiamenti materiali a cose, conseguenti a gravi difetti dell'opera emersi dopo la sua ultimazione, dovuti ad errore di progettazione o difetto di assistenza/direzione dei lavori, che rendano l'opera stessa inutilizzabile anche parzialmente per gli scopi ai quali era destinata…” Orbene, le voci di danno lamentate dal terzo e catalogabili sub specie di danno emergente sono sussumibili, senza tema di smentita, nel primo dei citati punti. Non altrettanto può dirsi, invece, con riferimento al danno da mancato guadagno e da perdita di chance, per loro natura e per come prospettate nell'atto di citazione del terzo non configurando tipologie di danno emergente, e alla richiesta di restituzione dell'importo dei versati all'arch. per l'incarico in questione, non trattandosi, Pt_1 evidentemente, di pregiudizio a terzi.
3. Per quanto esposto, è accertata, nei limiti e termini indicati, l'idoneità della polizza a coprire la tipologia di eventi oggetto di giudizio di responsabilità, ossia la fisionomia della polizza, contestata da e tanto è oggetto di pronuncia nell'interesse Controparte_1 evidente ed espresso della parte (cfr. sul punto anche Cass. Sez. III, n.19525/2007, richiamata anche dall'attrice).
4. Non può invece essere pronunciata la condanna alla manleva, in difetto dell'accertamento, con efficacia di giudicato, della responsabilità del professionista assicurato. Rimandandosi a coeva ordinanza, pertanto, deve dichiararsi l'accertamento della copertura della polizza in relazione alla tipologia di eventi in relazione ai quali è stato evocato in giudizio da terzi l'arch. mentre la condanna alla rivalsa nei Pt_1 confronti dell'assicurazione non può, allo stato essere pronunciata, e il giudizio, in relazione a quest'ultima residua domanda, dovrà pertanto essere sospeso ex art. 295 c.p.c.
5. Le spese di lite sono liquidate in relazione alla sola parte di giudizio definito, e tenuto conto della peculiarità della questione processuale sono compensate per i 3/4, la residua parte è invece liquidata come in dispositivo ai sensi dei vigenti D.M. in materia, in base allo scaglione di valore di riferimento, parametri medi per ciascuna fase salvo quella istruttoria, tenuto conto della natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, parzialmente definendo la causa, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento della domanda di accertamento proposta da , dichiara Parte_1 la copertura della polizza n. 330804185 in relazione agli eventi dedotti in causa, meglio indicati in parte motiva;
- condanna al rimborso, in favore di , di 1/4 delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite, liquidate per l'intero in € 16.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, compensata la residua parte;
- dispone come da separata ordinanza sulla domanda di manleva. Così deciso in Pisa, 24 novembre 2025. Il Giudice Luca Pruneti
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.