Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 26/01/2026, n. 882
CGT2
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Responsabilità personale del legale rappresentante

    La Corte ha confermato la corretta destinazione della cartella al legale rappresentante dell'associazione sciolta, in applicazione del principio di ultrattività dell'associazione e della responsabilità personale del soggetto agente per conto dell'associazione.

  • Rigettato
    Illegittimità della sentenza per applicazione decadenza ex d.l. 18/20 (normativa covid)

    La Corte ha chiarito che l'ambito temporale di sospensione dei termini per le cartelle di pagamento, ai sensi dell'art. 68 del D.L. 18/2020, va dall'8 marzo 2020 al 30 giugno 2021, confermando la validità della notifica della cartella nei termini.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 26/01/2026, n. 882
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 882
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo