CGT2
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 26/01/2026, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 882/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
HI NT, RE
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 510/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Studio Legale Ass. Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18706/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
10 e pubblicata il 18/12/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210032555520000 IVA-ALIQUOTE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 340/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20 gennaio 2025 l'avvocato Rappresentante_1 ha proposto appello avverso la sentenza ne 18706/2024 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, con la quale è stato rigettato il ricorso contro la cartella di pagamento m 07120210032555520 per iva anno
2019. La ricorrente lamenta che la titolarità del debito permane in capo all'associazione da lei rappresentata e che dunque non poteva esistere alcuna responsabilità personale. Eccepisce inoltre che la sentenza è illegittima in quanto valuta non applicabile la decadenza ex d.l. 18/20 (normativa covid )
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate direzione provinciale Napoli 1 che sulla titolarità della obbligazione tributaria chiarisce che si tratta di somme dichiarate e non versate per l'anno 2019 dallo
Studio Associato, che si è sciolto il 21 dicembre 2021: evidente quindi che la ricorrente è stata indicata in cartella come rappresentante dell'associazione. In ordine alla prescrizione e alla decadenza l'Ufficio precisa che la prescrizione per questo tipo di tributi e decennale , i cui termini decorrono dalla notifica della cartella. Prima della notifica l'ufficio osserva i termini di decadenza per la notifica della cartella di pagamento ex art. 25 DPR 602/73 , che sono fissati al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione annuale. Nel caso di specie la dichiarazione IVA è stata presentata il 12 maggio 2020 per cui la decadenza si ha dopo il 31 dicembre 2023 : la cartella è stata notificata in data 12 dicembre 2023 e quindi nei termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di primo grado con la sentenza appellata numero 18706 /2024 ha rigettato il ricorso in quanto
“contrariamente a quanto sembra aver dedotto la ricorrente …. la cartella medesima chiaramente dà conto nella intestazione dell'essere stata indirizzata allo studio legale Associato Ricorrente_1 in persona del suo legale rappresentante avvocato di Rappresentante_1 “ Nessun dubbio, quindi, sulla corretta destinazione della cartella al legale rappresentante della dell'associazione, sciolta in data
21/12/2021, ma ancora in essere come riferimento di tutti i rapporti ad essa facenti capo e non ancora definiti(secondo il principio di “ultrattività” dell'associazione disciolta, come più volte affermato dalla
Suprema Corte( Sez. 1 Sentenza n.5925/1987; Sez.5 Sentenza n.5746/2007; Sez.3 Sentenza
n.5739/2009 ). La Corte ha anche chiarito che l'articolo 38 codice civile, secondo cui “i terzi possono far valere i propri diritti sul fondo”, è applicabile solo quando l'Associazione è in vita e non quando è sciolta, mentre prevede ”la responsabilità personale e solidale del soggetto agente in nome e per conto dell'associazione”, e cioè il legale rappresentante della stessa: chi agisce per l'associazione risponde con i propri beni personali( in solido con il fondo comune).
In ordine alla decadenza invocata dalla ricorrente, è stato chiarito - ex art. 68 del D.L. 18/2020 – che l'ambito temporale disposto per la sospensione dei termini in scadenza relativi alle cartelle di pagamento, va dall' 8 marzo 2020 al 30 giugno 2021.
Il ricorso va quindi respinto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania,sezione 20, pronunciando sull'appello proposto da Rappresentante_1, avverso la sentenza n. 18706/24 della C.G.T. di primo grado di Napoli,sezione 10, così decide : RESPINGE l'appello e condanna la ricorrente al pagamento di euro 1000
(mille) per spese di giudizio.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
HI NT, RE
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 510/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Studio Legale Ass. Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18706/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
10 e pubblicata il 18/12/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210032555520000 IVA-ALIQUOTE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 340/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20 gennaio 2025 l'avvocato Rappresentante_1 ha proposto appello avverso la sentenza ne 18706/2024 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, con la quale è stato rigettato il ricorso contro la cartella di pagamento m 07120210032555520 per iva anno
2019. La ricorrente lamenta che la titolarità del debito permane in capo all'associazione da lei rappresentata e che dunque non poteva esistere alcuna responsabilità personale. Eccepisce inoltre che la sentenza è illegittima in quanto valuta non applicabile la decadenza ex d.l. 18/20 (normativa covid )
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate direzione provinciale Napoli 1 che sulla titolarità della obbligazione tributaria chiarisce che si tratta di somme dichiarate e non versate per l'anno 2019 dallo
Studio Associato, che si è sciolto il 21 dicembre 2021: evidente quindi che la ricorrente è stata indicata in cartella come rappresentante dell'associazione. In ordine alla prescrizione e alla decadenza l'Ufficio precisa che la prescrizione per questo tipo di tributi e decennale , i cui termini decorrono dalla notifica della cartella. Prima della notifica l'ufficio osserva i termini di decadenza per la notifica della cartella di pagamento ex art. 25 DPR 602/73 , che sono fissati al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione annuale. Nel caso di specie la dichiarazione IVA è stata presentata il 12 maggio 2020 per cui la decadenza si ha dopo il 31 dicembre 2023 : la cartella è stata notificata in data 12 dicembre 2023 e quindi nei termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di primo grado con la sentenza appellata numero 18706 /2024 ha rigettato il ricorso in quanto
“contrariamente a quanto sembra aver dedotto la ricorrente …. la cartella medesima chiaramente dà conto nella intestazione dell'essere stata indirizzata allo studio legale Associato Ricorrente_1 in persona del suo legale rappresentante avvocato di Rappresentante_1 “ Nessun dubbio, quindi, sulla corretta destinazione della cartella al legale rappresentante della dell'associazione, sciolta in data
21/12/2021, ma ancora in essere come riferimento di tutti i rapporti ad essa facenti capo e non ancora definiti(secondo il principio di “ultrattività” dell'associazione disciolta, come più volte affermato dalla
Suprema Corte( Sez. 1 Sentenza n.5925/1987; Sez.5 Sentenza n.5746/2007; Sez.3 Sentenza
n.5739/2009 ). La Corte ha anche chiarito che l'articolo 38 codice civile, secondo cui “i terzi possono far valere i propri diritti sul fondo”, è applicabile solo quando l'Associazione è in vita e non quando è sciolta, mentre prevede ”la responsabilità personale e solidale del soggetto agente in nome e per conto dell'associazione”, e cioè il legale rappresentante della stessa: chi agisce per l'associazione risponde con i propri beni personali( in solido con il fondo comune).
In ordine alla decadenza invocata dalla ricorrente, è stato chiarito - ex art. 68 del D.L. 18/2020 – che l'ambito temporale disposto per la sospensione dei termini in scadenza relativi alle cartelle di pagamento, va dall' 8 marzo 2020 al 30 giugno 2021.
Il ricorso va quindi respinto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania,sezione 20, pronunciando sull'appello proposto da Rappresentante_1, avverso la sentenza n. 18706/24 della C.G.T. di primo grado di Napoli,sezione 10, così decide : RESPINGE l'appello e condanna la ricorrente al pagamento di euro 1000
(mille) per spese di giudizio.