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Sentenza 21 febbraio 2026
Sentenza 21 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 21/02/2026, n. 3044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3044 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3044/2026
Depositata il 21/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI MARCELLO, Presidente
HE IO, RE
SORRENTINO ARMANDO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11661/2023 depositato il 20/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 EL CA - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I100479 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso ai sensi dell'art. 18 e 19 d.lgs. 546/92, e proposto, ai sensi dell'art. 20 del medesimo testo normativo, indirizzato alla Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Napoli e alla
Agenzia delle Entrate;
il ricorrente si costituiva in giudizio;
il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa sezione;
in data 10 novembre 2023, attesa la pendenza del procedimento presupposto, il collegio accoglieva l'istanza di sospensiva formulata dalla parte ricorrente;
in data 19 gennaio 2024 il collegio disponeva quindi la sospensione del procedimento in attesa della definizione del procedimento presupposto;
la parte Resistente, con atto depositato in data 22 gennaio 2026 chiedeva la riassunzione del procedimento essendo venuta meno la causa di sospensione con l'adozione della sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado della Campania n. 9830/32/24 depositata il 30.06.2024, RGR 8882/2023, con la quale è stato rigettato il ricorso della società Società_1 Srl avverso l'avviso di accertamento TF503I103512/2022, atto presupposto a quello impugnato dal sig. Ricorrente_1 e oggetto della presente lite;
il processo veniva dunque fissato per la decisione nel merito per l'odierna l'udienza la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel merito del presente giudizio;
il Giudice dopo la camera di consiglio adottava la presente decisione;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso ha per oggetto l'avviso di accertamento n. TF501I100479/2023, notificato al ricorrente in data 20.03.2023 avente ad oggetto IRPEF per € 30.519,00, ADD.REG. per € 1.763,00, ADD. COM. per
€ 695,00, anno di imposta 2016, oltre sanzioni per € 39.572,40 ed interessi.
Il Ricorrente eccepisce :
1. che è ancora in giudizio il ricorso presentato dalla società partecipata e chiede che venga sospeso il giudizio in attesa del giudicato;
2. Illegittimità dell'accertamento per carenza dei presupposti e motivazioni dell'atto.
Come precisato in premessa nelle more è intervenuta la decisione relativa al presupposto della pretesa tributaria avanzata nei confronti dell'odierno Ricorrente per cui è possibile affrontare la questione di merito posta dallo stesso Ricorrente che nel caso di specie attiene alla legittimità della richiesta avanzata nei confronti di socio di una società a ristretta base azionaria della quota parte di quanto rideterminato in relazione al reddito della società.
Sul punto ritiene il collegio che possa condividersi quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la società a ristretta base azionaria, per gli utili in nero, può essere accostata ad una società di fatto, e, quindi, sconta la stessa tassazione delle società di persone. Ne consegue che, dopo la verifica nei confronti della società con conseguente rideterminazione del reddito tassabile ed irrogazione delle imposte lrap e lva nei confronti di quest'ultima, è legittimo il successivo accertamento a carico dei soci ai fini PE (cfr. Ctp
Milano 801/2017) come è avvenuto nel caso in oggetto nella misura del 25% corrispondente alla quota di appartenenza.
Quanto poi alla motivazione dell'avviso di accertamento, il collegio, condividendo la sentenza relativa alla vicenda presupposta allegata agli atti, osserva che in materia di accertamento tributario di un maggior reddito nei confronti di una società di capitali, organizzata nella forma della srl ed avente ristretta base partecipativa,
e di accertamento consequenziale nei confronti dei soci, l'obbligo di motivazione degli atti impositivi notificati ai soci è soddisfatto anche mediante rinvio “per relationem” alla motivazione dell'avviso di accertamento riguardante maggiori redditi percepiti dalla società, ancorché solo a quest'ultima notificato, giacché il socio ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi (cfr. Cassazione nn. 21126/2020 e
4681/2021).
Da tale considerazione deriva che nessun onere di allegazione sussisteva, da parte dell'ufficio.
Tutto ciò premesso si impone il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli sezione 18, in composizione collegiale così dispone:
rigetta il ricorso e condanna la parte Ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi
€ 6.000,00 (seimila) oltre oneri di legge a favore della parte resistente Agenzia delle Entrate.
Depositata il 21/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI MARCELLO, Presidente
HE IO, RE
SORRENTINO ARMANDO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11661/2023 depositato il 20/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 EL CA - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I100479 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso ai sensi dell'art. 18 e 19 d.lgs. 546/92, e proposto, ai sensi dell'art. 20 del medesimo testo normativo, indirizzato alla Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Napoli e alla
Agenzia delle Entrate;
il ricorrente si costituiva in giudizio;
il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa sezione;
in data 10 novembre 2023, attesa la pendenza del procedimento presupposto, il collegio accoglieva l'istanza di sospensiva formulata dalla parte ricorrente;
in data 19 gennaio 2024 il collegio disponeva quindi la sospensione del procedimento in attesa della definizione del procedimento presupposto;
la parte Resistente, con atto depositato in data 22 gennaio 2026 chiedeva la riassunzione del procedimento essendo venuta meno la causa di sospensione con l'adozione della sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado della Campania n. 9830/32/24 depositata il 30.06.2024, RGR 8882/2023, con la quale è stato rigettato il ricorso della società Società_1 Srl avverso l'avviso di accertamento TF503I103512/2022, atto presupposto a quello impugnato dal sig. Ricorrente_1 e oggetto della presente lite;
il processo veniva dunque fissato per la decisione nel merito per l'odierna l'udienza la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel merito del presente giudizio;
il Giudice dopo la camera di consiglio adottava la presente decisione;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso ha per oggetto l'avviso di accertamento n. TF501I100479/2023, notificato al ricorrente in data 20.03.2023 avente ad oggetto IRPEF per € 30.519,00, ADD.REG. per € 1.763,00, ADD. COM. per
€ 695,00, anno di imposta 2016, oltre sanzioni per € 39.572,40 ed interessi.
Il Ricorrente eccepisce :
1. che è ancora in giudizio il ricorso presentato dalla società partecipata e chiede che venga sospeso il giudizio in attesa del giudicato;
2. Illegittimità dell'accertamento per carenza dei presupposti e motivazioni dell'atto.
Come precisato in premessa nelle more è intervenuta la decisione relativa al presupposto della pretesa tributaria avanzata nei confronti dell'odierno Ricorrente per cui è possibile affrontare la questione di merito posta dallo stesso Ricorrente che nel caso di specie attiene alla legittimità della richiesta avanzata nei confronti di socio di una società a ristretta base azionaria della quota parte di quanto rideterminato in relazione al reddito della società.
Sul punto ritiene il collegio che possa condividersi quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la società a ristretta base azionaria, per gli utili in nero, può essere accostata ad una società di fatto, e, quindi, sconta la stessa tassazione delle società di persone. Ne consegue che, dopo la verifica nei confronti della società con conseguente rideterminazione del reddito tassabile ed irrogazione delle imposte lrap e lva nei confronti di quest'ultima, è legittimo il successivo accertamento a carico dei soci ai fini PE (cfr. Ctp
Milano 801/2017) come è avvenuto nel caso in oggetto nella misura del 25% corrispondente alla quota di appartenenza.
Quanto poi alla motivazione dell'avviso di accertamento, il collegio, condividendo la sentenza relativa alla vicenda presupposta allegata agli atti, osserva che in materia di accertamento tributario di un maggior reddito nei confronti di una società di capitali, organizzata nella forma della srl ed avente ristretta base partecipativa,
e di accertamento consequenziale nei confronti dei soci, l'obbligo di motivazione degli atti impositivi notificati ai soci è soddisfatto anche mediante rinvio “per relationem” alla motivazione dell'avviso di accertamento riguardante maggiori redditi percepiti dalla società, ancorché solo a quest'ultima notificato, giacché il socio ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi (cfr. Cassazione nn. 21126/2020 e
4681/2021).
Da tale considerazione deriva che nessun onere di allegazione sussisteva, da parte dell'ufficio.
Tutto ciò premesso si impone il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli sezione 18, in composizione collegiale così dispone:
rigetta il ricorso e condanna la parte Ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi
€ 6.000,00 (seimila) oltre oneri di legge a favore della parte resistente Agenzia delle Entrate.