Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 21/02/2026, n. 3044
CGT1
Sentenza 21 febbraio 2026

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  • Accolto
    Sospensione del giudizio in attesa del giudicato

    Il collegio ha accolto l'istanza di sospensiva in data 10 novembre 2023, disponendo la sospensione del procedimento in attesa della definizione del procedimento presupposto. Successivamente, in data 22 gennaio 2026, la parte resistente ha chiesto la riassunzione del procedimento, essendo venuta meno la causa di sospensione con l'adozione della sentenza relativa al procedimento presupposto.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'accertamento per carenza dei presupposti e motivazioni

    Il collegio ritiene condivisibile la giurisprudenza secondo cui la società a ristretta base azionaria, per gli utili in nero, può essere accostata ad una società di fatto, scontando la stessa tassazione delle società di persone. Pertanto, è legittimo il successivo accertamento a carico dei soci per la quota parte di quanto rideterminato in relazione al reddito della società. Inoltre, in materia di accertamento tributario di un maggior reddito nei confronti di una società di capitali con ristretta base partecipativa e accertamento consequenziale nei confronti dei soci, l'obbligo di motivazione degli atti impositivi notificati ai soci è soddisfatto anche mediante rinvio "per relationem" alla motivazione dell'avviso di accertamento riguardante maggiori redditi percepiti dalla società, ancorché solo a quest'ultima notificato, giacché il socio ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 21/02/2026, n. 3044
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 3044
    Data del deposito : 21 febbraio 2026

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