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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 85/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 455/2024 depositato il 08/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGRIGENTO
difesa da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliata presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 29120229006272023000 TARSU/TIA 2008
- TARSU/TIA 2009 - TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120160032059827000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170008492592000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180010974261000 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1832/2025 depositato il 23/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione l'11 gennaio 2024 tramite posta elettronica certificata, depositato il 08.02.2024, la Sig.ra Ricorrente_1, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 291.2022.90062720.23/000 emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione ed asseritamente notificata il 13 novembre 2023, con cui si chiedeva il pagamento di € 2.199,74, in conseguenza dell'omesso pagamento di quanto chiesto con le sei cartelle di pagamento descritte nel dettaglio del debito. La ricorrente dichiarava di impugnare l'intimazione di pagamento con riferimento alle cartelle di pagamento n. 29120160032059827000, n. 29120170008492592000 e n. 29120180010974261000, che pure impugnava, proponendo i seguenti motivi di censura: 1) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 50, c. 1, del D.P.R. n. 602/1973, mancata notificazione delle cartelle di pagamento presupposte;
2) intervenuta prescrizione del credito azionato con l'intimazione di pagamento opposta. Adottava le seguenti conclusioni: “VOGLIA L'ON.LE CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI AGRIGENTO - in via principale, ritenere e dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento e le tre cartelle presupposte, tutte impugnate in questa sede e, conseguentemente, annullarle, dichiarando che nulla è dovuto dalla ricorrente in ordine alla pretesa tributaria con esse azionata, anche per intervenuta prescrizione;
- in via subordinata, ridurre le somme pretese nella misura che parrà di Giustizia. - Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2 , con Controdeduzioni depositate l'11.03.2024, con cui eccepiva l'inammissibilità del ricorso poiché proposto oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992. Del pari eccepiva l'inammissibilità del ricorso avvero le presupposte cartelle di pagamento indicate dalla ricorrente in quanto erano state regolarmente notificate e non tempestivamente impugnate. Contestava la fondatezza dei motivi di ricorso e così concludeva:
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA Disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa.- Ritenere e dichiarare la inammissibilità dell'opposizione per tardività con conseguente decadenza dall'azione in relazione alla impugnazione della Intimazione di pagamento n. 291 2022 9006272023/000.- In ogni caso, rigettare il ricorso ex adverso avanzato poichè infondato ed illegittimo per tutti i motivi sopra rappresentati.- Ritenere e dichiarare la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento, regolarmente ricevute dalla ricorrente e mai impugnate, con conseguente efficacia interruttiva della prescrizione del diritto di credito vantato dall'agente della riscossione.- Ritenere e dichiarare, conseguentemente, la sussistenza del diritto di credito in capo all'Agenzia delle Entrate Riscossione per il recupero nei confronti della sig.ra Ricorrente_1 dell'importo complessivo di € 1.403,53, attesa la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento nonché di ogni atto posto alla base dell'atto impugnato.- Conseguentemente, rigettare con qualsivoglia statuizione la presente impugnazione attesa la sua palese infondatezza ed illegittimità.- Con condanna di spese, competenze e compensi del presente giudizio”. In data 22 dicembre 2025 la controversia veniva trattata in camera di consiglio e posta in deliberazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla Sig.ra Ricorrente_1 è inammissibile e tale va, pertanto, dichiarato. La Corte rileva che l'art. 21 del D. Lgs. n. 546 del 31.12.1992, intitolato “Termine per la proposizione del ricorso”, al primo comma dispone che il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. È, quindi, necessario individuare con certezza la data di avvenuta notificazione dell'intimazione di pagamento n. 291.2022.90062720.23/000 oggetto della controversia, perché da quella decorre il termine per l'impugnazione. La parte ricorrente ha sostenuto che l'intimazione di pagamento le sia stata notificata il 13 novembre 2023 (cfr. pagine 1 e 2 del ricorso), ma nessuna prova ha fornito per sostenere quanto affermato. Dalla documentazione allegata dall'Agente della riscossione, di contro, si evince che la data effettiva di notificazione dell'intimazione di pagamento n. 291.2022.90062720.23/000 in questione è giuridicamente diversa ed anteriore rispetto a quella dichiarata dalla parte ricorrente. Ed invero, è stata prodotta dalla parte resistente la relata di notifica dell'atto de quo, redatta dal Messo notificatore Nominativo_2, dalla quale si evince che in data 19 settembre 2023 esso Indirizzo_1Messo si è recato nella di Porto Empedocle, dove ha accertato che la Ricorrente_1destinataria della notificazione , residente a quell'indirizzo (come non contestato nel processo), era temporaneamente assente e che non esistevano altri soggetti abilitati a ricevere l'atto notificando, come individuati dall'art. 139 C.p.c.. Nominativo_2Conseguentemente il Messo ha proceduto alla notifica dell'intimazione di pagamento secondo la procedura prevista dall'art. 140 C.p.c. per i casi in cui siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuta eseguire la consegna perché questi (o altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, da dove tuttavia non risulta trasferito. Come emerge dalla relata di notifica e dalla documentazione allegata ha, quindi, compiuto le formalità contemplate dal summenzionato art. 140 C.p.c.. Ha depositato l'intimazione di pagamento n. 291.2022.90062720.23/000 oggetto di notifica il giorno 27 settembre 2023 nella casa comunale di Porto Empedocle, come si evince dal prodotto “Avviso di deposito di atti nella casa del Comune”, ed ha provveduto all'affissione dell'avviso di detto deposito alla porta dell'abitazione, come attestato nella relata di notifica. Ricorrente_1Inoltre ha inviato alla Sig.ra una raccomandata con avviso di ricevimento spedita il 27 settembre 2023, con cui ha dato notizia alla destinataria del deposito dell'atto presso la casa comunale di Porto Empedocle, come documentato dalla produzione in atti ed in particolare dall'avviso di ricevimento (su cui è stampato il numero dell'intimazione di pagamento) consegnato il 04 novembre 2023 a mani di persona qualificatasi come genero, che ha sottoscritto l'avviso. Sono state, quindi, compiute tutte le formalità previste dall'art. 140 C.p.c. al fine di completare l'iter notificatorio. Con sentenza n. 3 del 14 gennaio 2010 la Corte Costituzionale ha sancito l'illegittimità dell'art. 140 C.p.c. nella parte in cui prevedeva che la notifica si perfezionasse per il destinatario con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. La Corte Suprema di Cassazione, poi, con la sentenza n. 23498 del 28 settembre 2018 ha affermato che la notificazione ai sensi dell'articolo 140 cpc, anche nel caso di mancato ritiro del piego depositato presso la casa comunale, si perfeziona ex lege nei confronti del destinatario con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa di detto deposito (conformi Cass. nn. 20571, 20287, 19958 e 12754, tutte del 2018). Il principio suddetto è stato ribadito dal Supremo Collegio con la sentenza N. 6089 dell'anno 2020, dove è stato affermato: “Deve - pertanto - darsi continuità all'orientamento secondo cui la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario dal momento del ricevimento della raccomandata informativa o comunque decorsi dieci giorni dalla sua spedizione (Cass. 5556/2019; Cass. 19772/2015)”. Nel caso concreto la raccomandata informativa è stata spedita in data 27 settembre 2023, come si evince dalla documentazione allegata, ragione per cui la notificazione per la destinataria si è perfezionata con il decorso di dieci giorni dalla spedizione, cioè con la data del 07 ottobre 2023. Il termine per l'impugnazione, conseguentemente, scadeva il 06 dicembre 2023. In ogni caso l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa è stato consegnato il 04 novembre 2023, come documentato Ne consegue che il ricorso per cui è causa, notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 11 gennaio 2024, come da documentazione prodotta dalla ricorrente, risulta proposto oltre i sessanta giorni dal perfezionamento per la destinataria della notifica dell'atto impugnato (07.10.2023), cioè è stato proposto tardivamente ed è, pertanto, inammissibile, tale dovendo essere dichiarato. Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico della parte ricorrente ed a favore della resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione e si liquidano in € 800,00, oltre rimborso forfettario spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento in composizione monocratica dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 800,00, oltre accessori di legge. Agrigento, 22 dicembre 2025. Il Giudice Monocratico Antonino Scaglione
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 455/2024 depositato il 08/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGRIGENTO
difesa da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliata presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 29120229006272023000 TARSU/TIA 2008
- TARSU/TIA 2009 - TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120160032059827000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170008492592000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180010974261000 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1832/2025 depositato il 23/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione l'11 gennaio 2024 tramite posta elettronica certificata, depositato il 08.02.2024, la Sig.ra Ricorrente_1, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 291.2022.90062720.23/000 emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione ed asseritamente notificata il 13 novembre 2023, con cui si chiedeva il pagamento di € 2.199,74, in conseguenza dell'omesso pagamento di quanto chiesto con le sei cartelle di pagamento descritte nel dettaglio del debito. La ricorrente dichiarava di impugnare l'intimazione di pagamento con riferimento alle cartelle di pagamento n. 29120160032059827000, n. 29120170008492592000 e n. 29120180010974261000, che pure impugnava, proponendo i seguenti motivi di censura: 1) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 50, c. 1, del D.P.R. n. 602/1973, mancata notificazione delle cartelle di pagamento presupposte;
2) intervenuta prescrizione del credito azionato con l'intimazione di pagamento opposta. Adottava le seguenti conclusioni: “VOGLIA L'ON.LE CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI AGRIGENTO - in via principale, ritenere e dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento e le tre cartelle presupposte, tutte impugnate in questa sede e, conseguentemente, annullarle, dichiarando che nulla è dovuto dalla ricorrente in ordine alla pretesa tributaria con esse azionata, anche per intervenuta prescrizione;
- in via subordinata, ridurre le somme pretese nella misura che parrà di Giustizia. - Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2 , con Controdeduzioni depositate l'11.03.2024, con cui eccepiva l'inammissibilità del ricorso poiché proposto oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992. Del pari eccepiva l'inammissibilità del ricorso avvero le presupposte cartelle di pagamento indicate dalla ricorrente in quanto erano state regolarmente notificate e non tempestivamente impugnate. Contestava la fondatezza dei motivi di ricorso e così concludeva:
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA Disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa.- Ritenere e dichiarare la inammissibilità dell'opposizione per tardività con conseguente decadenza dall'azione in relazione alla impugnazione della Intimazione di pagamento n. 291 2022 9006272023/000.- In ogni caso, rigettare il ricorso ex adverso avanzato poichè infondato ed illegittimo per tutti i motivi sopra rappresentati.- Ritenere e dichiarare la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento, regolarmente ricevute dalla ricorrente e mai impugnate, con conseguente efficacia interruttiva della prescrizione del diritto di credito vantato dall'agente della riscossione.- Ritenere e dichiarare, conseguentemente, la sussistenza del diritto di credito in capo all'Agenzia delle Entrate Riscossione per il recupero nei confronti della sig.ra Ricorrente_1 dell'importo complessivo di € 1.403,53, attesa la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento nonché di ogni atto posto alla base dell'atto impugnato.- Conseguentemente, rigettare con qualsivoglia statuizione la presente impugnazione attesa la sua palese infondatezza ed illegittimità.- Con condanna di spese, competenze e compensi del presente giudizio”. In data 22 dicembre 2025 la controversia veniva trattata in camera di consiglio e posta in deliberazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla Sig.ra Ricorrente_1 è inammissibile e tale va, pertanto, dichiarato. La Corte rileva che l'art. 21 del D. Lgs. n. 546 del 31.12.1992, intitolato “Termine per la proposizione del ricorso”, al primo comma dispone che il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. È, quindi, necessario individuare con certezza la data di avvenuta notificazione dell'intimazione di pagamento n. 291.2022.90062720.23/000 oggetto della controversia, perché da quella decorre il termine per l'impugnazione. La parte ricorrente ha sostenuto che l'intimazione di pagamento le sia stata notificata il 13 novembre 2023 (cfr. pagine 1 e 2 del ricorso), ma nessuna prova ha fornito per sostenere quanto affermato. Dalla documentazione allegata dall'Agente della riscossione, di contro, si evince che la data effettiva di notificazione dell'intimazione di pagamento n. 291.2022.90062720.23/000 in questione è giuridicamente diversa ed anteriore rispetto a quella dichiarata dalla parte ricorrente. Ed invero, è stata prodotta dalla parte resistente la relata di notifica dell'atto de quo, redatta dal Messo notificatore Nominativo_2, dalla quale si evince che in data 19 settembre 2023 esso Indirizzo_1Messo si è recato nella di Porto Empedocle, dove ha accertato che la Ricorrente_1destinataria della notificazione , residente a quell'indirizzo (come non contestato nel processo), era temporaneamente assente e che non esistevano altri soggetti abilitati a ricevere l'atto notificando, come individuati dall'art. 139 C.p.c.. Nominativo_2Conseguentemente il Messo ha proceduto alla notifica dell'intimazione di pagamento secondo la procedura prevista dall'art. 140 C.p.c. per i casi in cui siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuta eseguire la consegna perché questi (o altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, da dove tuttavia non risulta trasferito. Come emerge dalla relata di notifica e dalla documentazione allegata ha, quindi, compiuto le formalità contemplate dal summenzionato art. 140 C.p.c.. Ha depositato l'intimazione di pagamento n. 291.2022.90062720.23/000 oggetto di notifica il giorno 27 settembre 2023 nella casa comunale di Porto Empedocle, come si evince dal prodotto “Avviso di deposito di atti nella casa del Comune”, ed ha provveduto all'affissione dell'avviso di detto deposito alla porta dell'abitazione, come attestato nella relata di notifica. Ricorrente_1Inoltre ha inviato alla Sig.ra una raccomandata con avviso di ricevimento spedita il 27 settembre 2023, con cui ha dato notizia alla destinataria del deposito dell'atto presso la casa comunale di Porto Empedocle, come documentato dalla produzione in atti ed in particolare dall'avviso di ricevimento (su cui è stampato il numero dell'intimazione di pagamento) consegnato il 04 novembre 2023 a mani di persona qualificatasi come genero, che ha sottoscritto l'avviso. Sono state, quindi, compiute tutte le formalità previste dall'art. 140 C.p.c. al fine di completare l'iter notificatorio. Con sentenza n. 3 del 14 gennaio 2010 la Corte Costituzionale ha sancito l'illegittimità dell'art. 140 C.p.c. nella parte in cui prevedeva che la notifica si perfezionasse per il destinatario con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. La Corte Suprema di Cassazione, poi, con la sentenza n. 23498 del 28 settembre 2018 ha affermato che la notificazione ai sensi dell'articolo 140 cpc, anche nel caso di mancato ritiro del piego depositato presso la casa comunale, si perfeziona ex lege nei confronti del destinatario con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa di detto deposito (conformi Cass. nn. 20571, 20287, 19958 e 12754, tutte del 2018). Il principio suddetto è stato ribadito dal Supremo Collegio con la sentenza N. 6089 dell'anno 2020, dove è stato affermato: “Deve - pertanto - darsi continuità all'orientamento secondo cui la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario dal momento del ricevimento della raccomandata informativa o comunque decorsi dieci giorni dalla sua spedizione (Cass. 5556/2019; Cass. 19772/2015)”. Nel caso concreto la raccomandata informativa è stata spedita in data 27 settembre 2023, come si evince dalla documentazione allegata, ragione per cui la notificazione per la destinataria si è perfezionata con il decorso di dieci giorni dalla spedizione, cioè con la data del 07 ottobre 2023. Il termine per l'impugnazione, conseguentemente, scadeva il 06 dicembre 2023. In ogni caso l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa è stato consegnato il 04 novembre 2023, come documentato Ne consegue che il ricorso per cui è causa, notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 11 gennaio 2024, come da documentazione prodotta dalla ricorrente, risulta proposto oltre i sessanta giorni dal perfezionamento per la destinataria della notifica dell'atto impugnato (07.10.2023), cioè è stato proposto tardivamente ed è, pertanto, inammissibile, tale dovendo essere dichiarato. Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico della parte ricorrente ed a favore della resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione e si liquidano in € 800,00, oltre rimborso forfettario spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento in composizione monocratica dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 800,00, oltre accessori di legge. Agrigento, 22 dicembre 2025. Il Giudice Monocratico Antonino Scaglione