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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/12/2025, n. 2492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2492 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7796/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
udienza del 2/12/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7796/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. RUSSO Parte_1 C.F._1
C.F._2 ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con la difesa d'ufficio dell'Avv. CP_1
CONTURSI CHIARA resistente
Premesso
Con atto depositato il 16/09/2024, parte ricorrente, nella qualità di erede di Persona_1
(nata il [...] e deceduta l'11.11.2022), ha adito questa A.G. per s l'illegittimità della pretesa dell' al recupero dell'indebito per € 1.011,04, comunicato CP_1 dall' con nota del 7.12.20 effettuato contestualmente a tale comunicazione. CP_2
La ricorrente esponeva che, a seguito di decreto di omologa emesso da questo Tribunale nel proc. iscritto al n. 1918/2022 RGL per la declaratoria del requisito sanitario della indennità di accompagnamento, aveva inoltrato istanza all' (mediante i mod. AP23 ed AP70) per CP_1 ottenere la liquidazione dei ratei arretrati;
con vedimento di liquidazione del 7.12.2023, l' aveva quantificato l'ammontare degli arretrati in € 8.917,40 con contestuale CP_1 ripartizione pro quota ereditaria, indicando che la somma da erogarsi in favore della ricorrente risultava essere complessivamente pari ad € 4.458,70. Con lo stesso provvedimento di liquidazione, tuttavia, l' aveva effettuato ad una trattenuta pari a € CP_2
1.011,04. Deduceva, dunque, l'illegittimità e la assoluta incomprensibilità del provvedimento di determinazione dell'indebito. In ogni caso, trattandosi di indebito relativo ad una prestazione assistenziale, il recupero sarebbe stato possibile solo dal momento dell'accertamento della mancanza o del venire meno delle condizioni di legge della erogazione e fatto salvo il caso di situazioni che escludano un qualsivoglia affidamento dell'accipiens; essendo la regola in questione applicabile anche ai casi di revoca per il venire meno dei requisiti economici, con l'ulteriore considerazione che i
1 dati reddituali dei percettori di prestazioni pensionistiche ed assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili dall' : nel caso di specie essendo l' a conoscenza di quanto CP_2 CP_1 percepito dalla de cuius sino al 2018 a titolo di o sociale. Persona_1
Si costituiva l' la quale contestava quanto ex adverso dedotto, ribadendo la legittimità del CP_1 proprio operato. Chiariva che le trattenute in sede di liquidazione erano scaturite dall'elaborazione della domanda di ricostituzione presentata dal dante causa, signora , in data Persona_1
14/12/2017, al fine di ottenere il ricalcolo della prestazione rtire dal 01/07/2017, in base ai nuovi patti di separazione. In tale occasione è stata allegata documentazione da cui emergeva che in data 28/11/2007, il Tribunale di Foggia omologava la separazione consensuale tra i coniugi e alle condizioni di cui al ricorso Pt_1 Per_1 introduttivo e precisamente: l'ex coniug avrebbe versato, a titolo di Controparte_3 mantenimento, alla signora a somma me tro il giorno 5 di ogni mese. Per_1
L'importo annuo dell'assegno di mantenimento convenuto in base ai patti di separazione omologati in data 28.11.2007, non oggetto di comunicazione all' , aveva fatto venir CP_2 meno il diritto della de cuius alle maggiorazioni sociali, provocan rgenza di un debito oggetto di contestazione;
soltanto a partire dall'1.7.2017 la dante causa aveva rinunciato al mantenimento, consentendo all' di riconoscerle nuovamente le maggiorazioni sociali a CP_2 partire dal 2018. Esponeva altresì che l'indebito era stato recuperato con trattenute operate sulla pensione in godimento da maggio 2018 sino al decesso del dicembre2022 e che, anche l'indebito contestato nel presente giudizio è legittimo, in quanto oggetto dell'asse ereditario e dunque trasmesso all'erede odierna ricorrente. Concludeva, rilevando come l'indebito in questione sia relativo a una prestazione assistenziale alla quale, dunque, non si applica la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, con le relative forme di tutela, bensì quella dell'art. 2033 c.c. e alla prescrizione decennale. Per tali ragioni instava per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 15.10.2025 questa A.G., richiesta dalla parte ricorrente, ordinava all'Agenzia delle Entrate di esibire la certificazione reddituale relativa agli anni dal 2012 al 2019 di pertinenza della dante causa , onerando la parte più diligente di comunicare Persona_1 il provvedimento all'Ente. Con note del 27.11.2025, parte ricorrente ha ottemperato all'onere. La causa viene trattenuta in decisione all'esito della trattazione scritta.
Osserva
L'indebito, per come risulta dalle deduzioni e dalla documentazione in atti, trae origine dal superamento in capo alla de cuius del limite reddituale per la percezione Persona_2 della maggiorazione sociale.
La fattispecie, pertanto, non riguarda componenti reddituali erogate dall' o che CP_1 comunque
In materia di indebito assistenziale non si applica la disciplina dell'art. 13 della L. n. 412 del 1991, che si riferisce all'indebito previdenziale, vi è che nella specie vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un'articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di
2 accompagnamento). Nella normativa appositamente dettata in materia, come innanzi richiamata, va ricercata la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate agli invalidi civili, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali.
In termini generali, la Suprema Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008, v. pure n. 11921/2015) che <>. Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004). Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993). Principi tutti ribaditi, da Cass., 30.06.2020, n. 13223.
Va rammentato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, n.13223 ha chiarito che In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle CP_1 3 dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito).
La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
3 L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' CP_1
Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare supposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi CP_1
l' già conosce. CP_2
I a ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare CP_2 certamente tutelabile alla luce dell sse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali CP_1 in via telematica allo scopo di sospendere estazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha CP_1
l'onere di Inoltre come già detto, il D.L. 78 del 2010, art. 13, convertito con ficazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del "Casellario CP_1 dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale". Il comma 2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali." Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone).' In presenza di un legittimo affidamento del beneficiario, l'indebito assistenziale derivante dal superamento dei limiti reddituali è ripetibile solamente per quanto attiene alle somme versate dall' dopo il momento in cui è stato emesso il provvedimento che accerta il CP_1 predetto sup nto dei limiti reddituali (in senso conforme, la più risalente Cass. civ., sez. lav., 23.01.2008, n. 1446, la quale, in una fattispecie di indebito assistenziale derivante dalla mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, ha ritenuto che le norme dettate in materia di indebito assistenziale derivante dalla carenza dei requisiti extrasanitari prescrivono che vengano restituiti solamente i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del
4 provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta)”. Ed ancora, la Suprema Corte: <<< La revoca di un trattamento di invalidità civile a motivo dell'insussistenza delle condizioni per il godimento (nella specie, perché il beneficiario era titolare anche dell'assegno ordinario di invalidità) comporta l'obbligo di restituzione all' a titolo di indebito, dei soli ratei percepiti dalla data del provvedimento ablatore, esclusa la ripetizione anche delle somme precedentemente corrisposte>>. (Cass. n.28163/2018).
Tanto premesso, occorre allora anzitutto verificare se la beneficiaria abbia percepito quegli importi in ragione di un legittimo affidamento.
Come specificatamente dedotto dall' l'indebito oggetto di contestazione si è formato CP_1 sulle somme percepite da a titolo di maggiorazioni sociali che non le Persona_1 sarebbero più spettate in f à dell'assegno di mantenimento, nel periodo intercorrente tra l'omologa dei patti di separazione consensuale e la rinuncia all'assegno stesso.
Parte ricorrente ha contestato quanto dedotto dall' , rilevando come gli assegni di CP_2 mantenimento non sarebbero mai stati percepit dante causa;
e tuttavia tale affermazione non è supportata da alcun dato documentale (anche solo un atto di costituzione in mora con data certa ovvero l'atto di inizio di una procedura esecutiva) ed appare pertanto- anche in ragione della lunghezza del periodo durante il quale l'inadempimento si sarebbe protratto- inverosimile.
Sul particolare atteggiarsi dell'onere della prova si condivide l'impostazione, tra gli altri di Tribunale di Bari n. 2266/2025 e di Tribunale di Foggia, 3725/2022 conforme a Corte di Appello Bari N. 2220/2022 ( …… Né l'omissione appare giustificata dalla mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento da parte dell'ex coniuge. A tal riguardo parte ricorrente deduce che “la liquidazione è avvenuta solo all'esito di lunghe procedure di pignoramento mobiliare presso terzi che la ricorrente si è vista costretta ad intraprendere in danno dell'ex coniuge inadempiente, come agevolmente riscontrabile dalle ordinanze di assegnazione emesse dai giudici dell'esecuzione di Foggia prodotte.”. Ma di fatto non prova assolutamente a quale anno si riferiscano le suddette ordinanze di assegnazione. In atti ve ne è solo una, emessa nel procedimento esecutivo mobiliare n. 6379/2015 del Tribunale di Foggia, ma la copia depositata è priva di data, mancando proprio la parte finale del provvedimento. Sicché l'ordinanza di assegnazione non è databile e non è affatto provato che l'importo oggetto di assegnazione abbia contribuito a formare proprio il reddito annuo di cui difetta la comunicazione all' (anno 2017). In conclusione, anche alla luce delle odierne risultanze CP_1 processuali, in base quali, anche nel presente giudizio, parte ricorrente non ha giustificato l'omessa comunicazione dei redditi relativi all'anno 2017, il ricorso va rigettato…..).
La certificazione reddituale della de cuius, depositata in atti conferma che la de cuius non ha mai dichiarato la componente della quale si discute e pertanto l non ha potuto conoscere CP_1 il dato rilevante. Ne segue il rigetto della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- rigetta la domanda;
5 - dichiara le spese non ripetibili.
Foggia, 16/04/2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
udienza del 2/12/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7796/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. RUSSO Parte_1 C.F._1
C.F._2 ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con la difesa d'ufficio dell'Avv. CP_1
CONTURSI CHIARA resistente
Premesso
Con atto depositato il 16/09/2024, parte ricorrente, nella qualità di erede di Persona_1
(nata il [...] e deceduta l'11.11.2022), ha adito questa A.G. per s l'illegittimità della pretesa dell' al recupero dell'indebito per € 1.011,04, comunicato CP_1 dall' con nota del 7.12.20 effettuato contestualmente a tale comunicazione. CP_2
La ricorrente esponeva che, a seguito di decreto di omologa emesso da questo Tribunale nel proc. iscritto al n. 1918/2022 RGL per la declaratoria del requisito sanitario della indennità di accompagnamento, aveva inoltrato istanza all' (mediante i mod. AP23 ed AP70) per CP_1 ottenere la liquidazione dei ratei arretrati;
con vedimento di liquidazione del 7.12.2023, l' aveva quantificato l'ammontare degli arretrati in € 8.917,40 con contestuale CP_1 ripartizione pro quota ereditaria, indicando che la somma da erogarsi in favore della ricorrente risultava essere complessivamente pari ad € 4.458,70. Con lo stesso provvedimento di liquidazione, tuttavia, l' aveva effettuato ad una trattenuta pari a € CP_2
1.011,04. Deduceva, dunque, l'illegittimità e la assoluta incomprensibilità del provvedimento di determinazione dell'indebito. In ogni caso, trattandosi di indebito relativo ad una prestazione assistenziale, il recupero sarebbe stato possibile solo dal momento dell'accertamento della mancanza o del venire meno delle condizioni di legge della erogazione e fatto salvo il caso di situazioni che escludano un qualsivoglia affidamento dell'accipiens; essendo la regola in questione applicabile anche ai casi di revoca per il venire meno dei requisiti economici, con l'ulteriore considerazione che i
1 dati reddituali dei percettori di prestazioni pensionistiche ed assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili dall' : nel caso di specie essendo l' a conoscenza di quanto CP_2 CP_1 percepito dalla de cuius sino al 2018 a titolo di o sociale. Persona_1
Si costituiva l' la quale contestava quanto ex adverso dedotto, ribadendo la legittimità del CP_1 proprio operato. Chiariva che le trattenute in sede di liquidazione erano scaturite dall'elaborazione della domanda di ricostituzione presentata dal dante causa, signora , in data Persona_1
14/12/2017, al fine di ottenere il ricalcolo della prestazione rtire dal 01/07/2017, in base ai nuovi patti di separazione. In tale occasione è stata allegata documentazione da cui emergeva che in data 28/11/2007, il Tribunale di Foggia omologava la separazione consensuale tra i coniugi e alle condizioni di cui al ricorso Pt_1 Per_1 introduttivo e precisamente: l'ex coniug avrebbe versato, a titolo di Controparte_3 mantenimento, alla signora a somma me tro il giorno 5 di ogni mese. Per_1
L'importo annuo dell'assegno di mantenimento convenuto in base ai patti di separazione omologati in data 28.11.2007, non oggetto di comunicazione all' , aveva fatto venir CP_2 meno il diritto della de cuius alle maggiorazioni sociali, provocan rgenza di un debito oggetto di contestazione;
soltanto a partire dall'1.7.2017 la dante causa aveva rinunciato al mantenimento, consentendo all' di riconoscerle nuovamente le maggiorazioni sociali a CP_2 partire dal 2018. Esponeva altresì che l'indebito era stato recuperato con trattenute operate sulla pensione in godimento da maggio 2018 sino al decesso del dicembre2022 e che, anche l'indebito contestato nel presente giudizio è legittimo, in quanto oggetto dell'asse ereditario e dunque trasmesso all'erede odierna ricorrente. Concludeva, rilevando come l'indebito in questione sia relativo a una prestazione assistenziale alla quale, dunque, non si applica la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, con le relative forme di tutela, bensì quella dell'art. 2033 c.c. e alla prescrizione decennale. Per tali ragioni instava per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 15.10.2025 questa A.G., richiesta dalla parte ricorrente, ordinava all'Agenzia delle Entrate di esibire la certificazione reddituale relativa agli anni dal 2012 al 2019 di pertinenza della dante causa , onerando la parte più diligente di comunicare Persona_1 il provvedimento all'Ente. Con note del 27.11.2025, parte ricorrente ha ottemperato all'onere. La causa viene trattenuta in decisione all'esito della trattazione scritta.
Osserva
L'indebito, per come risulta dalle deduzioni e dalla documentazione in atti, trae origine dal superamento in capo alla de cuius del limite reddituale per la percezione Persona_2 della maggiorazione sociale.
La fattispecie, pertanto, non riguarda componenti reddituali erogate dall' o che CP_1 comunque
In materia di indebito assistenziale non si applica la disciplina dell'art. 13 della L. n. 412 del 1991, che si riferisce all'indebito previdenziale, vi è che nella specie vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un'articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di
2 accompagnamento). Nella normativa appositamente dettata in materia, come innanzi richiamata, va ricercata la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate agli invalidi civili, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali.
In termini generali, la Suprema Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008, v. pure n. 11921/2015) che <>. Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004). Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993). Principi tutti ribaditi, da Cass., 30.06.2020, n. 13223.
Va rammentato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, n.13223 ha chiarito che In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle CP_1 3 dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito).
La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
3 L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' CP_1
Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare supposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi CP_1
l' già conosce. CP_2
I a ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare CP_2 certamente tutelabile alla luce dell sse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali CP_1 in via telematica allo scopo di sospendere estazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha CP_1
l'onere di Inoltre come già detto, il D.L. 78 del 2010, art. 13, convertito con ficazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del "Casellario CP_1 dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale". Il comma 2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali." Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone).' In presenza di un legittimo affidamento del beneficiario, l'indebito assistenziale derivante dal superamento dei limiti reddituali è ripetibile solamente per quanto attiene alle somme versate dall' dopo il momento in cui è stato emesso il provvedimento che accerta il CP_1 predetto sup nto dei limiti reddituali (in senso conforme, la più risalente Cass. civ., sez. lav., 23.01.2008, n. 1446, la quale, in una fattispecie di indebito assistenziale derivante dalla mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, ha ritenuto che le norme dettate in materia di indebito assistenziale derivante dalla carenza dei requisiti extrasanitari prescrivono che vengano restituiti solamente i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del
4 provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta)”. Ed ancora, la Suprema Corte: <<< La revoca di un trattamento di invalidità civile a motivo dell'insussistenza delle condizioni per il godimento (nella specie, perché il beneficiario era titolare anche dell'assegno ordinario di invalidità) comporta l'obbligo di restituzione all' a titolo di indebito, dei soli ratei percepiti dalla data del provvedimento ablatore, esclusa la ripetizione anche delle somme precedentemente corrisposte>>. (Cass. n.28163/2018).
Tanto premesso, occorre allora anzitutto verificare se la beneficiaria abbia percepito quegli importi in ragione di un legittimo affidamento.
Come specificatamente dedotto dall' l'indebito oggetto di contestazione si è formato CP_1 sulle somme percepite da a titolo di maggiorazioni sociali che non le Persona_1 sarebbero più spettate in f à dell'assegno di mantenimento, nel periodo intercorrente tra l'omologa dei patti di separazione consensuale e la rinuncia all'assegno stesso.
Parte ricorrente ha contestato quanto dedotto dall' , rilevando come gli assegni di CP_2 mantenimento non sarebbero mai stati percepit dante causa;
e tuttavia tale affermazione non è supportata da alcun dato documentale (anche solo un atto di costituzione in mora con data certa ovvero l'atto di inizio di una procedura esecutiva) ed appare pertanto- anche in ragione della lunghezza del periodo durante il quale l'inadempimento si sarebbe protratto- inverosimile.
Sul particolare atteggiarsi dell'onere della prova si condivide l'impostazione, tra gli altri di Tribunale di Bari n. 2266/2025 e di Tribunale di Foggia, 3725/2022 conforme a Corte di Appello Bari N. 2220/2022 ( …… Né l'omissione appare giustificata dalla mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento da parte dell'ex coniuge. A tal riguardo parte ricorrente deduce che “la liquidazione è avvenuta solo all'esito di lunghe procedure di pignoramento mobiliare presso terzi che la ricorrente si è vista costretta ad intraprendere in danno dell'ex coniuge inadempiente, come agevolmente riscontrabile dalle ordinanze di assegnazione emesse dai giudici dell'esecuzione di Foggia prodotte.”. Ma di fatto non prova assolutamente a quale anno si riferiscano le suddette ordinanze di assegnazione. In atti ve ne è solo una, emessa nel procedimento esecutivo mobiliare n. 6379/2015 del Tribunale di Foggia, ma la copia depositata è priva di data, mancando proprio la parte finale del provvedimento. Sicché l'ordinanza di assegnazione non è databile e non è affatto provato che l'importo oggetto di assegnazione abbia contribuito a formare proprio il reddito annuo di cui difetta la comunicazione all' (anno 2017). In conclusione, anche alla luce delle odierne risultanze CP_1 processuali, in base quali, anche nel presente giudizio, parte ricorrente non ha giustificato l'omessa comunicazione dei redditi relativi all'anno 2017, il ricorso va rigettato…..).
La certificazione reddituale della de cuius, depositata in atti conferma che la de cuius non ha mai dichiarato la componente della quale si discute e pertanto l non ha potuto conoscere CP_1 il dato rilevante. Ne segue il rigetto della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- rigetta la domanda;
5 - dichiara le spese non ripetibili.
Foggia, 16/04/2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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