Art. 3.
Il Servizio degli scambi internazionali di pubblicazioni e documenti, istituito presso la Direzione generale per le Accademie e Biblioteche del Ministero della pubblica istruzione, con il regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1635 , provvedera', all'applicazione delle due Convenzioni di cui all'articolo 1 della presente legge.
Il Servizio degli scambi internazionali di pubblicazioni e documenti, istituito presso la Direzione generale per le Accademie e Biblioteche del Ministero della pubblica istruzione, con il regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1635 , provvedera', all'applicazione delle due Convenzioni di cui all'articolo 1 della presente legge.