Sentenza breve 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza breve 16/01/2026, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00087/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02591/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2591 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Molè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Albo Nazionale Gestori Ambientali - Comitato Regionale della Sicilia, Albo Nazionale Gestori Ambientali - Comitato Nazionale, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
previa adozione di idonea misura cautelare ex art. 55 c.p.a., del silenzio inadempimento serbato dal Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali in relazione all'istanza cautelare a corredo del ricorso proposto in via amministrativa dalla società ricorrente in data 2 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 23 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120, avverso le deliberazioni della Sezione Regionale Sicilia del 28 agosto 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa AO NA ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe la società ricorrente ha impugnato il silenzio inadempimento serbato dal Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali sull’istanza cautelare avanzata in seno al ricorso gerarchico proposto in data 2 ottobre 2025 ai sensi dell’ar.t 23 del D.M. 120/2014, avverso le deliberazioni della Sezione Regionale Sicilia del 28 agosto 2025, con cui è stata disposta la propria cancellazione d’ufficio dal predetto Albo.
A dire della ricorrente, il predetto silenzio avrebbe costituito un inadempimento dell’obbligo di concludere il procedimento cautelare mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, previsto in via generale dall’art. 2 della L. 241/1990, non potendo essere applicato alla fase cautelare, stante il silenzio della norma, il meccanismo di silenzio-rigetto previsto dall’art. 6 del D.P.R. 1199 del 1971, norma speciale prevista esclusivamente in relazione alla decisione di merito del ricorso ed insuscettibile di estensione analogica.
Pertanto, secondo la tesi prospettata dalla ricorrente, nel caso di specie, essendo stata l’istanza cautelare avanzata in seno al ricorso gerarchico del 2 ottobre 2025, l’Amministrazione avrebbe avuto l’obbligo di pronunciarsi sulla stessa entro il 1° novembre 2025. La circostanza secondo cui il comma secondo dell’art. 23 del D.M. 120/2014 attribuisca al Comitato Nazionale la mera facoltà di sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato, infatti, non escluderebbe il potere-dovere di valutazione dell’istanza, con il conseguente obbligo di concludere il procedimento con una pronuncia espressa, qualsiasi ne sia il contenuto.
2. Alla luce di quanto sopra, la ricorrente ha impugnato il contegno omissivo serbato dal Comitato nazionale in relazione all’istanza cautelare proposta, chiedendone la declaratoria di illegittimità, con conseguente condanna dello stesso a provvedervi espressamente entro il termine di 30 giorni e con nomina, in via anticipata, di un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento.
3. Ritenendo sussistente il periculum in mora , la ricorrente ha altresì avanzato istanza cautelare ex art. 55 c.p.a.
4. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, rappresentando che il Comitato nazionale ha frattanto definito il ricorso gerarchico presentato dalla ricorrente con provvedimento espresso di rigetto del 24.12.2025, eccependo, quindi, l’improcedibilità del presente giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
5. Con memoria depositata il 10.1.2026, la società ricorrente ha confermato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del presente giudizio, il cui petitum era limitato all’accertamento dell’obbligo di provvedere sull’istanza cautelare, adempimento ormai reso inutile dalla definizione nel merito del ricorso amministrativo.
Nondimeno, posto che l’Amministrazione si è determinata in data successiva alla proposizione dell’azione giurisdizionale, ha chiesto al Collegio di pronunciarsi sul merito della vicenda in applicazione del principio della “soccombenza virtuale”, ai fini della vittoria delle spese di lite.
6. All’udienza camerale del 13 gennaio 2026, dato avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a., il ricorso è stato posto in decisione.
7. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, per come confermato anche dalla parte ricorrente, avendo la definizione nel merito del ricorso gerarchico comportato l’inutilità di una pronuncia sulla prodromica istanza cautelare allo stesso connessa, che costituiva il bene della vita cui la società ricorrente aspirava.
8. In ossequio al principio dispositivo, e in considerazione della specifica domanda in tal senso presentata dalla ricorrente, si impone, tuttavia, il vaglio della soccombenza virtuale ai fini della pronuncia sulle spese di lite (cfr. Cons. Stato, Sez. V, Sentenza, 23/12/2024, n. 10332).
9. Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e che pertanto la decisione nel merito dello stesso avrebbe comportato la soccombenza della parte ricorrente.
Non è meritevole di condivisione, infatti, la tesi propugnata in seno al ricorso secondo cui, nel silenzio della norma, sull’istanza cautelare presentata dalla ricorrente vi fosse l’obbligo di pronuncia espressa entro 30 giorni, ai sensi dell’art. 2 della L. 241/1990.
9.1. Osserva il Collegio che l’art. 23, comma secondo del D.M. 120/2014 - che disciplina il procedimento di ricorso amministrativo gerarchico innanzi al Comitato nazionale avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali e provinciali in materia di iscrizione all’Albo dei gestori ambientali - è una norma speciale, la quale, pur richiamando al primo comma la disciplina dei ricorsi amministrativi di cui al D.P.R. 1199 del 1971, prevede testualmente al secondo comma che “ il Comitato nazionale ha facoltà, nella fase istruttoria dei ricorsi, di sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato ”.
La disposizione ha una formulazione diversa rispetto a quella di cui all’art. 3 del DPR 1199/1971 - il quale prevede che la sospensione dell’esecuzione possa essere disposta “ D’ufficio o su domanda del ricorrente” - dovendosi pertanto ritenere derogatoria rispetto a quest’ultima.
In altre parole, nello specifico ricorso gerarchico di cui all’art. 23 DM 120/2014, la legge, nell’attribuire al Comitato nazionale una semplice facoltà di sospendere gli atti, non solo non prevede alcun obbligo da parte di quest’ultimo di provvedere espressamente (negando o accordando) tale sospensione, ma altresì non riconosce uno specifico potere d’istanza da parte del ricorrente.
Ne deriva che una istanza in tal senso, ove pure presentata, può al limite considerarsi atto di impulso volto a sollecitare l’esercizio della facoltà riconosciuta al Comitato dal secondo comma del citato art. 23, non potendo tuttavia qualificarsi quale istanza da cui consegua obbligatoriamente un procedimento ai sensi dell’art. 2 della L. 241/1190.
9.2. Va, inoltre, esclusa la generale estensibilità del termine generale del procedimento ex art. 2 cit., dato che i termini della decisione del ricorso gerarchico – alla quale accede la tutela cautelare – ha già una compiuta e specifica regolamentazione contenuta nell’art. 6 del D.P.R.
10. Pertanto, il ricorso presentato dalla ricorrente, sarebbe stato comunque respinto.
11. Il Collegio ritiene, pur tuttavia, di poter dare rilievo, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, alla novità e peculiarità della questione giuridica esaminata, che ne giustificano nel caso di specie la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento della denominazione della società ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NE NA RO, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
AO NA ZO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO NA ZO | NE NA RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.