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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/07/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2598 /2025 VOLONTARIA FAMIGLIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]18, 16100 CASARZA LIGURE, ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. MATRAINI PAOLA (C.F. ), che lo C.F._2 rappresenta e la difende, come da procura in atti e
CA NE C.F. , nata a [...], il [...], C.F._3 residente in [...] CASARZA LIGURE, ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. MATRAINI PAOLA (C.F. ), che la C.F._2 rappresenta e la difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 03.07.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 1 Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in SESTRI LEVANTE il 02/04/2006 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art.151 cc riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse dei figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, pronuncia la separazione personale e coniugi
Parte_2
[...]
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento dei figli maggiorenni non ancora autosufficienti e del coniuge , prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, ubicata in Casarza Ligure, Via Verici 18, di esclusiva proprietà del
Signor (gravata da mutuo ipotecario con rata mensile di 2.250 euro) resta Parte_1 assegnata a quest'ultimo e/o comunque nella di lui definitiva disponibilità, con tutti gli arredi e corredi che la compongono, salvo quanto infra previsto alla successiva clausola 3.
3. La Signora LL ha rilasciato la casa coniugale, prelevando i propri effetti personali ed i beni concordemente riconosciuti di sua proprietà e/o spettanza.
4. Il figlio minore (nato a [...] il [...]), resta affidato in via Persona_1 condivisa ad entrambi i genitori con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso il padre, in
Casarza Ligure, Via Verici 18.
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 2 5. I genitori si impegnano reciprocamente ad adoperarsi affinché ciascuno possa mantenere con il figlio un rapporto equilibrato e continuativo;
i genitori si obbligano ed impegnano al dialogo ed alla massima e più leale collaborazione nell'interesse del figlio medesimo ed a mantenere un progetto educativo per quanto possibile unitario;
le decisioni di maggiore importanza che riguardano il figlio verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni. Le decisioni di mera quotidianità verranno assunte dal genitore con il quale si trova il figlio in quel momento.
6. Le frequentazioni tra la madre ed il figlio saranno improntate alla massima flessibilità e collaborazione tra i genitori.
La madre, anche tenuto conto dell'età del figlio (ormai prossimo alla maggiore età) potrà frequentarlo liberamente, senza vincoli di giorni e/o orari, tenuto conto dei reciproci impegni.
Per le festività civili e/o religiose verrà seguito il principio dell'alternanza annuale.
Ciascuno dei genitori, inoltre, avrà facoltà di trascorrere periodi di vacanza con il figlio
(tendenzialmente 2 settimane estive ed una settimana invernale durante il periodo di sospensione dell'attività didattica) che verranno concordate.
7. I genitori provvederanno direttamente al mantenimento ordinario del figlio durante i rispettivi periodi di permanenza del figlio stesso presso l'uno o l'altro genitore.
Il padre sosterrà in misura integrale tutte le spese straordinarie del figlio e/o comunque, provvederà al soddisfacimento di tutte le sue personali esigenze, con la sola eccezione delle spese di vitto nei tempi di frequenza con la madre e/o di permanenza presso di lei.
8. Il Signor inoltre, si impegna ed obbliga, sino al raggiungimento della Parte_1
Per_ piena autonomia economica della figlia (non convivente con i genitori, parzialmente autonoma), a provvedere direttamente ed integralmente a tutte le spese straordinarie della stessa, nonché alle di lei esigenze di mantenimento ordinario, in quanto non coperte dalle di lei entrate. Il
9. Signor con decorrenza dal mese di aprile 2025, al fine di favorire il raggiungimento Pt_1 della piena indipendenza economica da parte della moglie, la quale ha recentemente avviato l'attività di insegnante di yoga, si impegna ed obbliga a corrispondere alla moglie stessa l'importo mensile di euro 1.500,00 a titolo di contributo al di lei mantenimento per la durata di 12 mesi (da aprile 2025 a marzo 2026).
Il detto importo verrà mensilmente corrisposto, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato dalla Signora LL.
10. A regolamentazione e/o sistemazione e/o definizione globale e transattiva dei rapporti economico-patrimoniali intercorsi tra le parti in ragione del matrimonio e a tacitazione delle pretese economiche rispettivamente avanzate in questa sede:
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 3 • il Signor riconosce la proprietà esclusiva in capo alla Signora IN LL Parte_1 della casa ubicata in Sestri Levante, Viale Dante 132, rinunciando a rivendicare il credito relativo alla provvista da lui fornita per l'acquisto dell'immobile stesso;
• la Signora IN LL si impegna ed obbliga a trasferire a senza Parte_1 corrispettivo alcuno, entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione delle presenti note autorizzate, con separato rogito notarile e spese ad integrale carico del Signor i terreni circostanti alla Pt_1 casa coniugale, ubicati in Comune di Casarza Ligure, iscritti al Catasto Terreni al Foglio 28, particelle 39-41-42-2382-2384-2386-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2398-2399-2401-
2402-2403-2404.
• Le parti dichiarano espressamente che il presente accordo patrimoniale è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e chiedono l'applicazione in loro favore dell'esenzioni fiscale di cui all'art. 19 della legge 6.03.1987 n. 74, nel testo conseguente alla pronuncia n. 154/1999 della Corte Costituzionale, nonché ex art. 10 D. Lgs 14.03.2011 n. 23 (e giuste le circolari nn.ri 2/2014 e 27/2012 dell'Agenzia delle Entrate).
11. Le spese del presente procedimento saranno ad integrale carico del Signor Parte_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2006,
Numero 5, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Spese della presente procedura integralmente a carico del signor Pt_1
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 18.7.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Patrizia Suriano
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 4 Tribunale di Genova . Sezione Famiglia
Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]18, 16100 CASARZA LIGURE, ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. MATRAINI PAOLA (C.F. ), che lo C.F._2 rappresenta e la difende, come da procura in atti e
CA NE C.F. , nata a [...], il [...], C.F._3 residente in [...] CASARZA LIGURE, ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. MATRAINI PAOLA (C.F. ), che la C.F._2 rappresenta e la difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 03.07.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 1 Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in SESTRI LEVANTE il 02/04/2006 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art.151 cc riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse dei figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, pronuncia la separazione personale e coniugi
Parte_2
[...]
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento dei figli maggiorenni non ancora autosufficienti e del coniuge , prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, ubicata in Casarza Ligure, Via Verici 18, di esclusiva proprietà del
Signor (gravata da mutuo ipotecario con rata mensile di 2.250 euro) resta Parte_1 assegnata a quest'ultimo e/o comunque nella di lui definitiva disponibilità, con tutti gli arredi e corredi che la compongono, salvo quanto infra previsto alla successiva clausola 3.
3. La Signora LL ha rilasciato la casa coniugale, prelevando i propri effetti personali ed i beni concordemente riconosciuti di sua proprietà e/o spettanza.
4. Il figlio minore (nato a [...] il [...]), resta affidato in via Persona_1 condivisa ad entrambi i genitori con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso il padre, in
Casarza Ligure, Via Verici 18.
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 2 5. I genitori si impegnano reciprocamente ad adoperarsi affinché ciascuno possa mantenere con il figlio un rapporto equilibrato e continuativo;
i genitori si obbligano ed impegnano al dialogo ed alla massima e più leale collaborazione nell'interesse del figlio medesimo ed a mantenere un progetto educativo per quanto possibile unitario;
le decisioni di maggiore importanza che riguardano il figlio verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni. Le decisioni di mera quotidianità verranno assunte dal genitore con il quale si trova il figlio in quel momento.
6. Le frequentazioni tra la madre ed il figlio saranno improntate alla massima flessibilità e collaborazione tra i genitori.
La madre, anche tenuto conto dell'età del figlio (ormai prossimo alla maggiore età) potrà frequentarlo liberamente, senza vincoli di giorni e/o orari, tenuto conto dei reciproci impegni.
Per le festività civili e/o religiose verrà seguito il principio dell'alternanza annuale.
Ciascuno dei genitori, inoltre, avrà facoltà di trascorrere periodi di vacanza con il figlio
(tendenzialmente 2 settimane estive ed una settimana invernale durante il periodo di sospensione dell'attività didattica) che verranno concordate.
7. I genitori provvederanno direttamente al mantenimento ordinario del figlio durante i rispettivi periodi di permanenza del figlio stesso presso l'uno o l'altro genitore.
Il padre sosterrà in misura integrale tutte le spese straordinarie del figlio e/o comunque, provvederà al soddisfacimento di tutte le sue personali esigenze, con la sola eccezione delle spese di vitto nei tempi di frequenza con la madre e/o di permanenza presso di lei.
8. Il Signor inoltre, si impegna ed obbliga, sino al raggiungimento della Parte_1
Per_ piena autonomia economica della figlia (non convivente con i genitori, parzialmente autonoma), a provvedere direttamente ed integralmente a tutte le spese straordinarie della stessa, nonché alle di lei esigenze di mantenimento ordinario, in quanto non coperte dalle di lei entrate. Il
9. Signor con decorrenza dal mese di aprile 2025, al fine di favorire il raggiungimento Pt_1 della piena indipendenza economica da parte della moglie, la quale ha recentemente avviato l'attività di insegnante di yoga, si impegna ed obbliga a corrispondere alla moglie stessa l'importo mensile di euro 1.500,00 a titolo di contributo al di lei mantenimento per la durata di 12 mesi (da aprile 2025 a marzo 2026).
Il detto importo verrà mensilmente corrisposto, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato dalla Signora LL.
10. A regolamentazione e/o sistemazione e/o definizione globale e transattiva dei rapporti economico-patrimoniali intercorsi tra le parti in ragione del matrimonio e a tacitazione delle pretese economiche rispettivamente avanzate in questa sede:
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 3 • il Signor riconosce la proprietà esclusiva in capo alla Signora IN LL Parte_1 della casa ubicata in Sestri Levante, Viale Dante 132, rinunciando a rivendicare il credito relativo alla provvista da lui fornita per l'acquisto dell'immobile stesso;
• la Signora IN LL si impegna ed obbliga a trasferire a senza Parte_1 corrispettivo alcuno, entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione delle presenti note autorizzate, con separato rogito notarile e spese ad integrale carico del Signor i terreni circostanti alla Pt_1 casa coniugale, ubicati in Comune di Casarza Ligure, iscritti al Catasto Terreni al Foglio 28, particelle 39-41-42-2382-2384-2386-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2398-2399-2401-
2402-2403-2404.
• Le parti dichiarano espressamente che il presente accordo patrimoniale è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e chiedono l'applicazione in loro favore dell'esenzioni fiscale di cui all'art. 19 della legge 6.03.1987 n. 74, nel testo conseguente alla pronuncia n. 154/1999 della Corte Costituzionale, nonché ex art. 10 D. Lgs 14.03.2011 n. 23 (e giuste le circolari nn.ri 2/2014 e 27/2012 dell'Agenzia delle Entrate).
11. Le spese del presente procedimento saranno ad integrale carico del Signor Parte_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2006,
Numero 5, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Spese della presente procedura integralmente a carico del signor Pt_1
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 18.7.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Patrizia Suriano
Tribunale di Genova . Sezione Famiglia Pagina 4 Tribunale di Genova . Sezione Famiglia
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