TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 11388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11388 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N 4629/2025 all'udienza del 11/11/2025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 [...]
giusta procura in calce al ricorso;
Email_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Gustavo CP_1
Iandolo pec: t giusta procura notarile;
Email_2
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/02/2025 la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir accertare essere la ricorrente invalida al 100% ai sensi dell'art. 12 L.118/71, a decorrere dalla domanda;
condannare l' al CP_1 pagamento delle spese di lite da attribuire al procuratore antistatario. Deduceva: - di essere portatore di una grave invalidità fisica e che sussistono i requisiti ex art. 12 L.118/71;
- che in data 25.10.2023 la ricorrente inoltrava alla sede di competenza istanza CP_1 rivolta ad ottenere la pensione che si concludeva negativamente;
- che la ricorrente proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.;
- che veniva riconosciuta invalida all'80%;
- che la parte ricorrente depositava atto di contestazione;
- che veniva depositato il presente ricorso in quanto la relazione del CTU era oggetto di rilievi e critiche con riferimento alle patologie che affliggevano la ricorrente;
in particolare non erano stati correttamente valutati le patologie del diabete, dell'obesità grave, del BPCO, e sindrome ansioso-depressiva in un soggetto di 62 anni. Concludeva come sopra. Si costituiva l' eccependo l'improponibilità del ricorso in quanto non era possibile CP_1 verificare la tempestività dell'opposizione; l'inammissibilità del ricorso, per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali relative al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo;
nel merito deduceva la infondatezza della pretesa. Nominato un CTU, la causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza. La parte ricorrente in data 10.01.2025 ha depositato la contestazione con riferimento al mancato riconoscimento dei benefici richiesti, come appare dalla consolle del giudice ed in data 07.02.2025 ha iscritto il presente procedimento, per cui il ricorso è tempestivo. La ricorrente assumeva come motivo posto a base della opposizione la non adeguata valutazione delle patologie indicate specificamente contestando la perizia soprattutto con riguardo alle patologie che nel diabete, nell'obesità grave, nella BPCO, e nella sindrome ansioso-depressiva in un soggetto di 62 anni. Pertanto, si ritiene che i motivi di opposizione siano specificati ed il ricorso sia ammissibile. Per quanto attiene la pretesa, si chiede l'accertamento dei requisiti ex art.12 L.118/71. Il CTU del presente procedimento ha concluso affermando che la parte ricorrente è invalida al 78% pertanto non ha raggiunto i requisiti sanitari necessari per conseguire la pensione pari al 100%. Si ritiene che la perizia sia immune da vizi logici e debba essere condivisa da questo giudice, con conseguente rigetto del ricorso. Dichiara le spese di lite irripetibili stante la dichiarazione reddituale ex art. 152 disp. att. cpc. Si pongono a carico dell' le spese di CTU. CP_1
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: rigetta il ricorso, dichiara irripetibile le spese di lite, condanna l' le spese di CTU, liquidate con separato atto. CP_1
Roma, 11.1.2025.
Il Giudice
Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il Processo – dott. Lorenzo Maria Gatta.