CASS
Sentenza 25 giugno 2024
Sentenza 25 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/06/2024, n. 17501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17501 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23357/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; – ricorrente – contro Oggetto: rappresentante doganale indiretto – IVA importazione Civile Sent. Sez. 5 Num. 17501 Anno 2024 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: GORI PIERPAOLO Data pubblicazione: 25/06/2024 GT SERVICE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappre- sentante p.t.; – intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lom- bardia n.785/7/2021 depositata il 24 febbraio 2021, e non notificata. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 marzo 2024 dal consigliere Pierpaolo Gori. Udito per l’Avvocatura dello Stato l’Avv. Mattia Cherubini. Udite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Pro- curatore Generale dott. Tommaso Basile, nel senso dell’estinzione del ricorso. Fatti di causa 1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombar- dia, veniva accolto l’appello proposto dalla società GT Service S.r.l. in liquidazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provin- ciale di Como n. 39/3/19 la quale aveva rigettato il ricorso introduttivo della contribuente, avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. RU226632018 emessa per IVA all’importazione 2015 e relative san- zioni. 2. Sulla base di processo verbale di constatazione dell’8 febbraio 2017, l’Agenzia delle Dogane ha notificato alla società GT Service s.r.l. l’av- viso di accertamento richiedendole il pagamento dell’IVA all’importa- zione quale rappresentante doganale indiretto e obbligata in solido con la società importatrice Centro s.r.l., atteso che, relativamente alle im- portazione eseguite nell’anno 2015, erano state presentate in dogana false dichiarazioni di intento. 3. La Commissione tributaria provinciale di Como ha disatteso il ricorso introduttivo, ritenendo in via preliminare legittimo l’accertamento, e confermando la responsabilità del rappresentante doganale indiretto. Il giudice d’appello ha riformato tale decisione, sul presupposto che l’IVA all’importazione si differenzia dal dazio riscosso in dogana e va qualificata come tributo interno, sicchè non può ritenersi sussistente la responsabilità solidale del rappresentante indiretto, limitata ai soli dazi doganali. La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha con- siderato inoltre che il controllo che lo spedizioniere è tenuto a fare ri- guarda solo la corrispondenza fra la dichiarazione e la situazione og- gettiva della merce importata risultante dalla documentazione fornita dall'importatore, e non può estendersi oltre. Infine, il giudice ha escluso la debenza delle sanzioni da parte del rappresentante doganale indi- retto, anche in forza dell’art.8, comma 3 l. n.213/2003. 4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato a tre motivi, mentre la contribuente è rimasta intimata. In data 12.3.2024 la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso. Ragioni della decisione 5. Con il primo motivo di ricorso - ai sensi dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - la sentenza impugnata è censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 70 del d.P.R. n.633/72, 34 del d.P.R. n.43/73 e dell’art.201 del Regolamento CEE 2913/1992 (CDC, ora art.77 CDU) come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giu- stizia e della Corte di cassazione, avendo mancato di accertare che la contribuente rappresentante indiretta era responsabile solidale con la debitrice del tributo, ossia l’importatrice rappresentata Centro S.r.l.. 6. Il secondo motivo dell’Agenzia ricorrente, in relazione all’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., prospetta la violazione degli artt. 8, comma 1 lett. c) e comma 2 del d.P.R. 633/1972, 8, comma 3 della l. 213/2000, e dell'art. 201, comma 3 del Regolamento CEE 2913/1992, con riferimento al capo della sentenza di appello in cui si afferma che "deve escludersi la responsabilità dello spedizioniere, rappresentante indiretto, relativamente all'IVA all'importazione, ed alle sanzioni (…), anche in forza dell'art. 8, comma 3 l. 213/2003, che prevede che del pagamento dell'IVA a fronte di dichiarazione d'intento presentata in dogana risponde esclusivamente l'importatore.". 7. Il terzo motivo, ai fini dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., censura anche la violazione dell’art.220 del Regolamento CEE n.2913/1992, da parte della CTR, laddove esclude la responsabilità del rappresentante indiretto nell'ipotesi in cui venga presentata in dogana una dichiarazione di intento errata o mendace, affermando che "il con- trollo che lo spedizioniere è tenuto a fare riguarda, infatti, solo la cor- rispondenza fra la dichiarazione e la situazione oggettiva della merce importata risultante dalla documentazione fornita dall'importatore. Non può estendersi oltre". La censura dell’Agenzia è sostanzialmente diretta a colpire la decisione di appello nella parte in cui ha escluso la presenza di concreti elementi in capo alla rappresentante indiretta per imputarle una condotta negli- gente per omessa verifica o controllo dell’inadempimento dell’importa- trice, mentre la rappresentante indiretta è gravata da un onere di dili- genza qualificata in considerazione del ruolo svolto. 8. Con memoria depositata in data 12.3.2024, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, preso atto del recente orientamento della Corte in re- lazione alla esclusione della responsabilità del rappresentante doganale indiretto per il pagamento dell’imposta sul valore ( Corte Cassazione n. 35861 de l 2023), ha manifestato la propria volontà di rinunciare al ricorso. 9. La richiesta è accolta e, per l’effetto, il ricorso dev’essere senz’altro dichiarato estinto e nessun provvedimento viene assunto sulle spese di lite, in assenza di costituzione in giudizio dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte: dichiara estinto il ricorso. Così deciso in Roma in data 13 marzo 2024
P.Q.M.
La Corte: dichiara estinto il ricorso. Così deciso in Roma in data 13 marzo 2024