TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 159
TAR
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Mancata comunicazione di avvio del procedimento

    L'attività di repressione degli abusi edilizi ha carattere vincolato e dovuto, pertanto non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, non essendo configurabile un apporto collaborativo del destinatario che possa condurre a una diversa decisione.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria per mancata indicazione delle conseguenze in caso di inottemperanza

    L'ordinanza di demolizione correttamente contiene l'avvertimento sulle conseguenze previste dall'art. 31 del D.P.R. 380/01. Non è necessario che l'ordine di demolizione indichi l'area che verrà acquisita in caso di inadempimento, poiché tale individuazione va effettuata nel successivo atto di accertamento dell'inottemperanza.

  • Rigettato
    Impugnazione del verbale di accertamento presupposto

    Il ricorso è stato rigettato nel suo complesso, pertanto anche la domanda di annullamento del verbale presupposto viene respinta.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 159
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 159
    Data del deposito : 9 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo