Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00159/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00350/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 350 del 2020, proposto da AN OL IT e IO NI, rappresentati e difesi dall'avvocato Gianluigi Manelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Porto Cesareo, non costituito in giudizio ;
per l'annullamento
- dell’ordinanza di ingiunzione a demolire e ripristino dello stato dei luoghi del Comune di Porto Cesareo n. 106 del 4.12.2019, notificata ai ricorrenti il successivo 10.01.2020;
- di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto ed, in particolare, ove occorra, del verbale di accertamento n. 14/2019, prot. n. 28636 del 30.11.2019, elevato dalla polizia municipale di Porto Cesareo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa NA AR e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Oggetto di impugnazione è l’ordinanza del Comune di Porto Cesareo n. 106 del 4 dicembre 2019 che ha ingiunto ai ricorrenti, proprietari di due fonti contigui in località “Bacino Grande”, di rimuovere gli interventi edilizi realizzati in mancanza di titolo abilitativo in prosecuzione delle opere abusive oggetto dell’ordine di ripristino n. 19/2011 (che riguardava la realizzazione di una casa prefabbricata), già impugnato avanti a questo TAR dalla ricorrente IT (il ricorso è stato respinto con sentenza della Sez. III, 10 dicembre 2018, n 1836, che non risulta appellata).
Le nuove opere da rimuovere sono così descritte:
- accorpamento del lotto di terreno, censito in Catasto al fg. 16 p.lla 5828 di proprietà del Sig. NI IO, delimitato da rete metallica con paletti in ferro;
- sistemazione dell’intera area della superficie complessiva di circa mq 1.411, di seguito specificata: realizzazione di camminamenti e vialetti spianati con ghiaia di circa mq 310, giardini e aiuole, che risultano delimitati con cordoli in pietre naturali e calcestruzzo; realizzazione di un’area pavimentata con lastre di pietra naturale e calcestruzzo della superficie di mq 68,8 con attigui forno/barbeque in muratura di mq 4 e pilozza; installazione di due cancelli in ferro zincato agli accessi; realizzazione di un massetto in calcestruzzo di spessore medio di circa cm 15 sul quale sono stati installati due serbatoi cilindrici; tutta l’area è completa di impianto idrico, dell’impianto elettrico compresa l’illuminazione esterna (lampadioni e fari);
- realizzazione di manufatti a servizio del prefabbricato abusivo preesistente: vano ad uso lavanderia, completo di pavimento, provvisto degli impianti elettrico ed idrico e corredato da attigua tettoia ombreggiante di mq 4,3; box container in lamiera zincato ad uso vano tecnico di mq 4.
Le opere ricadono in area soggetta tutela paesaggistica, tipizzata dal PUG (Piano urbanistico generale) vigente nella parte strutturale delle NTA come “contesto rurale a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare” e nella parte programmatica delle NTA come “Zona E1 – Zona agricola produttiva normale”, e altresì compresa nel PPTR. Sono state realizzate in assenza di permesso di costruire, di autorizzazione paesaggistica e di nulla – osta del vincolo idrogeologico.
I ricorrenti deducono l’illegittimità dell’ordinanza comunale per i seguenti motivi:
I. Violazione dell’art. 7 L. n. 241/90 e ss.mm.ii. – mancata comunicazione di avvio del procedimento ;
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, co. 2 e 3 d.P.R. 380/01 e ss.mm.ii. – difetto di istruttoria . L’ordinanza impugnata non contiene tutte le indicazioni relative alle conseguenze previste in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione.
L’istanza cautelare formulata in uno con il ricorso è stata rinunciata.
Il Comune intimato, pur regolarmente evocato, non si è costituito in giudizio.
La causa è stata chiamata all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 28 gennaio 2026 e ivi trattenuta in decisione.
DIRITTO
Le censure dedotte non possono trovare accoglimento.
Va anzitutto disatteso il primo motivo, che si appunta sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento; l’omissione di tale garanzia non avrebbe consentito ai ricorrenti di partecipare all’istruttoria e di fornire gli elementi che avrebbero potuto portare il Comune a determinarsi diversamente.
L’attività di repressione degli abusi ha carattere vincolato e dovuto e, secondo un granitico orientamento interpretativo, non richiede l’adempimento disciplinato dall’art. 7 della legge 241/1990.
Come ricordato anche da questo TAR “ La natura vincolata, sia nell’an che nel quid, del potere sanzionatorio esercitato in materia edilizia dal Comune comporta che non sia dovuta la previa comunicazione dell’avvio del procedimento (art. 7 della legge n. 241/90), né delle altre garanzie procedimentali previste dalla citata legge n. 241, in quanto non si configura la possibilità di un qualsiasi apporto collaborativo, capace di condurre ad una diversa conclusione della vicenda.
(…) Alla stregua della natura vincolata dell’ordine di demolizione e dei relativi effetti sulle garanzie procedimentali, la giurisprudenza amministrativa ha enucleato il principio secondo cui “l’ordine di demolizione non deve essere necessariamente preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con riferimento al quale non sono richiesti apporti partecipativi del destinatario e il cui presupposto è costituito unicamente dalla constatata esecuzione dell’opera in totale difformità o in assenza del titolo abilitativo” (si vedano, fra le tante, le sentenze Cons. Stato, Sez. IV, 12 dicembre 2016, n. 5198; T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VI, 20 settembre 2016, n. 4319). ” (TAR Lecce, Sez. I, 29 aprile 2025, n. 748; TAR Lecce, Sez. I, 5 gennaio 2026, n. 29; Cons. Stato. Sez. V, 3 novembre 2025, n. 8537).
Va ugualmente disattesa la seconda censura, secondo cui l’ordinanza non recherebbe le necessarie indicazioni sulle conseguenze cui andrebbero incontro i ricorrenti in caso di trasgressione dell’ordine; in particolare non sarebbe dato comprendere quale sia la cd. “area necessaria” che verrebbe acquisita gratuitamente al patrimonio comunale.
Va rilevato al riguardo che, correttamente, il provvedimento contiene l’avvertenza relativa alle conseguenze che l’art. 31 del TU Edilizia prevede in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione e ripristino. Per contro non è necessario che l’ordine di demolizione indichi l’area che verrà acquisita in caso di inadempimento, atteso che tale individuazione va effettuata nel successivo atto di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione (TAR Piemonte, Sez. II, 19 giugno 2025, n. 1034).
Infatti per pacifica giurisprudenza amministrativa: ““ La mancata esatta individuazione dell’area di sedime da acquisire di diritto gratuitamente al patrimonio indisponibile del Comune ai sensi dell’art. 31, comma 3, T.U. edilizia, non costituisce ragione di illegittimità dell’ingiunzione a demolire. Ciò in quanto l’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione è normativamente configurato alla stregua di un atto ad efficacia meramente dichiarativa, che si limita a formalizzare l’effetto (acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale) già verificatosi alla scadenza del termine assegnato con l’ingiunzione stessa. L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzate è, infatti, una misura di carattere sanzionatorio che consegue automaticamente all’inottemperanza dell’ordine di demolizione; ne consegue che, data la natura dichiarativa dell’accertamento dell’inottemperanza, la mancata indicazione dell’area nel provvedimento di demolizione può comunque essere colmata con l’indicazione della stessa nel successivo procedimento di acquisizione” (TAR Brescia, I, 4.8.2021, n. 724, nonché la giurisprudenza ivi citata).
L’esatta indicazione dell’area di sedime e dell’eventuale ulteriore area da acquisire gratuitamente al patrimonio del Comune in caso di inerzia deve essere contenuta nel successivo ed eventuale provvedimento di acquisizione, nel quale, invece, è necessario che sia puntualmente specificata la portata delle sanzioni irrogate (T.A.R. Lecce n. 160/2019; Id. n. 1710/2018; T.A.R. Roma n. 9074/2018). ” (TAR Lecce, Sez. I, 9 agosto 2023, n. 1030).
In conclusione per le considerazioni espresse il ricorso è infondato e va respinto.
Nulla va statuito quanto alle spese di lite, considerata la mancata costituzione dell’amministrazione comunale intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026, tenutasi in collegamento telematico da remoto, con l'intervento dei magistrati:
IO PA, Presidente
NA AR, Primo Referendario, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA AR | IO PA |
IL SEGRETARIO