Art. 2.
Le disposizioni di cui all' art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 654 , ratificato con la legge 28 dicembre 1952, n. 4417 , hanno effetto dal 1 febbraio 1939.
Con effetto dalla, stessa data, gli ufficiali della Guardia di finanza, cui sia stato conferito l'avanzamento straordinario per meriti eccezionali ai sensi dell' art. 134 della legge 7 giugno 1934, n. 899 , quale risulta sostituito dall' art. 9 del regio decreto-legge 16 febbraio 1939, n. 321 , acquistano titolo all'avanzamento stesso dalla data conclusiva dell'azione o delle azioni di guerra, alla cui preparazione o svolgimento dettero contributo.
Le disposizioni di cui all' art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 654 , ratificato con la legge 28 dicembre 1952, n. 4417 , hanno effetto dal 1 febbraio 1939.
Con effetto dalla, stessa data, gli ufficiali della Guardia di finanza, cui sia stato conferito l'avanzamento straordinario per meriti eccezionali ai sensi dell' art. 134 della legge 7 giugno 1934, n. 899 , quale risulta sostituito dall' art. 9 del regio decreto-legge 16 febbraio 1939, n. 321 , acquistano titolo all'avanzamento stesso dalla data conclusiva dell'azione o delle azioni di guerra, alla cui preparazione o svolgimento dettero contributo.