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Sentenza 19 gennaio 2025
Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/01/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34196 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Valentina Boroni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTELLI Parte_1 P.IVA_1
LUCIANO DUCCIO elettivamente domiciliato in VIA DELLA MOSCOVA, 18 20121 MILANO presso il difensore avv. CASTELLI LUCIANO DUCCIO
-attrice - contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CINGOLANI Controparte_1 C.F._1
ELENA elettivamente domiciliata in VIA ANTONIO GRAMSCI, 16/L 20051 CASSINA DE' PECCHI presso il difensore avv. CINGOLANI ELENA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PROVENZANI Controparte_2 C.F._2
CARLA MARIA , elettivamente domiciliato in VIA F. SFORZA, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. PROVENZANI CARLA MARIA
-convenuta -
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente
Motivi della decisione
1 ha convenuto in giudizio la signora quale erede di Parte_1 Controparte_1
e chiedendo al Tribunale di accertare l'identità del soggetto titolare Persona_1 Controparte_2 del diritto alla consegna dell'orologio a marchio “ denominato 'Royal Parte_1 CP_3 numero seriale 25940SK.OO. D001CA.02. A, mov. N. 629896, nc. F57743, cal. 2326/2840”, quale naturale prosecuzione dell'azione cautelare ex art. 687 c.p.c. promossa innanzi al Tribunale di Milano
(R.g. n. 22531/2021) al fine di ottenere la nomina di un custode sequestratario in attesa di chiarire chi fosse il legittimo proprietario dell'orologio.
Con comparsa di risposta depositata il 10 gennaio 2022 il sig. si è costituito in giudizio Controparte_2
contestando le deduzioni di parte attrice e chiedendo di essere dichiarato legittimo proprietario dell'orologio con conseguente condanna di alla restituzione del bene de quo. Parte_1
Altresì si è costituita in giudizio con comparsa di risposta depositata il 14 gennaio Controparte_1
2022 per chiedere che fosse accertato e dichiarato che la stessa è la legittima proprietaria dell'orologio oggetto di lite quale erede di e che fossero respinte tutte le domande proposte dal sig. Persona_1
. Controparte_2
Le parti depositavano le memorie ex art. 183 c.p.c. e con ordinanza del 9.01.2023 il g.i. rigettava le istanze istruttorie delle parti e fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 20.09.2023 le parti precisavano le conclusioni come già depositate in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
La causa è stata rimessa in istruttoria con fissazione dell'udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
Medio tempore il fascicolo è stato riassegnato in via definitiva al presente g.i. che con provvedimento del 4.11.2023, non potendosi confermare l'originaria decisione di fissazione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., ha sostituito l'udienza del 21.11.2024 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., trattenendo poi la causa in decisione senza assegnazione di ulteriore termine avendo le difese già depositato gli scritti conclusivi rinunciando al deposito di nuovi scritti conclusivi.
2 ***
La controversia riguarda la proprietà di un orologio Audemars Piguet, denominato “Royal Oak
Offshore”, dal valore stimato in circa € 24.600,00.
Risultano dalla documentazione in atti le seguenti circostanze:
- denuncia presentata presso la Stazione dei Carabinieri Milano Barona il 30.04.2012 (doc. 3
con la quale veniva denunciato lo smarrimento dell'orologio dal sig. CP_1 Per_1
padre di;
[...] Controparte_1
- lo stesso orologio veniva portato in assistenza da parte dell' cui era Controparte_4
stato a sua volta consegnato, ai fini di una riparazione, dal sig. (doc. n. 1 Controparte_2
; Parte_1
- l'orologio è oggetto di sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c. disposto dal Tribunale di Milano
(R.g. 2231/2021) a seguito del procedimento instaurato della società date le Parte_1
incongruenze emerse durante gli ordinari controlli necessari per la verifica della provenienza degli oggetti che riceve in riparazione (doc. 3 ; Parte_1
- di conseguenza l'attrice, nominata custode dell'orologio a seguito di ricorso per sequestro liberatorio, proponeva il seguente giudizio ai fini dell'accertamento della proprietà dello stesso.
Occorre quindi accertare la proprietà dell'orologio Audemars Piguet, denominato “Royal Oak Offshore” che è contesa tra i convenuti e , erede di Controparte_2 Controparte_1 Persona_1
Nella comparsa di risposta afferma il proprio diritto di proprietà dell'orologio per Controparte_2
averlo acquistato a non domino, nella qualità di legale rappresentante e socio unico di maggioranza della società Joint in data 02.04.2011 dal sig. al prezzo di 7.000,00 €, CP_5 Persona_2
acquisendone il possesso in buona fede, ex art. 1153 c.c. (doc. 3;4 ) o, ad ogni modo, ai sensi CP_2 dell'“usucapione speciale”.
Ora, come noto, ai sensi dell'art. 1153 c.c., la validità del trasferimento di beni mobili non postula che l'alienante ne sia legittimo possessore, essendo invece sufficiente che esista un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà e che l'acquirente consegua il possesso di detti beni in buona fede.
È necessario, quindi, che la buona fede nel possesso dell'acquirente a non domino sussista al momento dell'acquisto. La presunzione che l'acquirente sia stato in buona fede, derivante dal principio posto ex
3 art. 1147 c.c., può comunque essere contrastata dalla sussistenza di idonee circostanze serie, concrete e non ipotetiche riferite ad una situazione di dubbio di illegittimo possesso.
A tal fine è dunque necessario esaminare le circostanze di fatto che hanno portato all'acquisto del bene da parte del convenuto, tenendo presente che è, per sua stessa ammissione, un soggetto Controparte_2
qualificato nel settore del commercio di gioielli essendo il legale rappresentante, nonché socio di maggioranza, della società Joint Future s.r.l. avente come oggetto sociale “attività di commercio al dettaglio di gioielleria di metalli e pietre preziose, oreficeria, orologeria, argenteria, e bigiotteria, il tutto sia nuovo che usato” ( pag. 4 comparsa di risposta ). CP_2
In ordine all'acquisto dell'orologio, sono circostanze emerse in atti (doc. 3; 4; 5 ) le seguenti: CP_2
- in data 02.04.2011 acquistava dal sig. tre orologi, tra i quali CP_2 Persona_2
“orologio da polso modello in acciaio, n. 6808 – F 57743, questo, al prezzo di Parte_1
€ 7.000,00 (doc. 3 , dal quale emerge che l'acquisto è avvenuto in data 20.04.2011) che CP_2 consegnava unitamente alla dichiarazione di vendita e alla garanzia dell'orologio con data 6 novembre 2004 (doc. 3 ; Parte_1
- in data 11.05.2011 la Joint Future vendeva l'orologio al sig. al prezzo di € Persona_3
7.500,00, il tutto annotato nel registro della questura, secondo quanto previsto dalla normativa del TULPS (doc 4 ); CP_2
- nel 2015 il sig. lamentava il mal funzionamento del meccanismo dell'orologio e, pertanto, Per_3 il sig.re riacquistava nel luglio 2015, personalmente l'orologio dallo stesso sig. CP_2 Per_3
al prezzo di € 7.500,00 (doc 5 );
[...] CP_2
- nel settembre 2015 il sig. portava l'orologio alla gioielleria per la riparazione, che CP_2 CP_4
a sua volta lo portava in assistenza (doc. 1 . Parte_1
Da quanto sopra emerge il sig. , soggetto esperto nel settore, ha acquistato l'orologio con un CP_2 valore pari a € 24.600,00 al prezzo, nettamente inferiore, di € 7.000,00 con contestuale consegna di una documentazione che reca una data antecedente di due anni alla messa in commercio del bene e due adesivi posticci recanti la marca e il modello dell'orologio.
Dette circostanze non possono che escludere l'acquisto di buona fede da parte di dato che il CP_2 convenuto ha eseguito l'acquisto dell'orologio con colpa grave, non avendo usato la prudenza e la
4 diligenza minima che è richiesta a chi sia proposto l'acquisto di un bene di così alto valore con le modalità sopra descritte e, tanto più, ad un esperto nel settore.
Sul punto la giurisprudenza è conforme nel ritenere che “la buona fede che rileva, ex art. 1153 c.c., ai fini dell'acquisto della proprietà di beni mobili “a non domino”, corrisponde a quella di cui all'art.
1147 c.c., sicché, ai sensi del comma 2 di quest'ultima norma essa non è invocabile da chi compie
l'acquisto ignorando di ledere l'altrui diritto per colpa grave, che ricorre quando quell'ignoranza sia dipesa dall'omesso impiego, da parte dell'acquirente, di quel minimo di diligenza, proprio anche delle persone scarsamente avvedute, che gli avrebbe permesso di percepire l'idoneità dell'acquisto a determinare la lesione dell'altrui diritto, poiché “non intelligere quod omnes intellegunt” costituisce un errore inescusabile, incompatibile con il concetto stesso di buona fede. (Nella specie, la S.C. ha escluso la buona fede nell'acquisto di dipinti antichi si provenienza illecita da parte di un professionista del settore che, non usando la dovuta prudenza, si era accontentato della dichiarazione mendace del venditore di aver acquistato i beni ad un'asta fallimentare, senza chiedere il verbale di aggiudicazione delle opere, nonostante il loro elevatissimo valore) (Cass. Sez. II, sentenza n. 1593 del 20/01/2017).
Ulteriore circostanza dal quale si può desumere per presunzione che l'acquirente legittimamente dubitava della legittima provenienza dell'orologio è il comportamento ambiguo tenuto dal sig. CP_2 successivamente all'acquisto; egli infatti riacquistò l'orologio dal sig. in virtù di un semplice mal Per_3 funzionamento, invece di invitare l'acquirente a portarlo direttamente in riparazione avvalendosi della garanzia allegata.
Esclusa dunque per i motivi anzidetti la buona fede del sig. , essendo la presunzione vinta dai CP_2
rilievi sopra evidenziati, consegue che , non avendo acquistato il possesso in buona fede, non CP_2
può considerarsi avere acquistato la proprietà dell'orologio ex art. 1153 c.c.
Il convenuto ritiene di aver comunque acquistato la proprietà per “usucapione speciale”. CP_2
Data la generica ed errata descrizione dell'istituto in esame, essendo la disciplina dell'usucapione speciale - ex art. 1159 bis c.c.- dettata per la piccola proprietà rurale, questo Tribunale precisa che anche laddove il riferimento di parte convenuta fosse all'art. 1161 c.c., è comunque da escludersi l'acquisto della proprietà per usucapione decennale da parte di , considerato che anche l'usucapione CP_2
abbreviata richiede che il possesso sia acquistato in buona fede.
5 Occorre ora accertare se sia la proprietaria dell'orologio. Controparte_1
Il profilo probatorio che caratterizza la posizione di tale convenuta è in realtà sostanzialmente pari a quella di un attore in senso formale, dovendo fornire piena prova del suo diritto Controparte_1 mediante la cd. “probatio diabolica”.
Infatti, l'azione di accertamento della proprietà, sebbene debba essere distinta dall'azione di rivendica quanto ai presupposti, ha l'identico onere probatorio ex art. 948 c.c. (Cass., sez. II, sentenza n. 1210 del
18.01.2017).
Ciò comporta che, in questo caso, deve dimostrare la propria titolarità fornendo la Controparte_1 prova di un acquisto a titolo originario dell'orologio o la dimostrazione che il suo dante causa aveva, a sua volta, validamente acquistato il diritto da un altro soggetto e così di seguito fino a risalire ad un acquisto a titolo originario.
Nella fattispecie in esame la convenuta ha chiesto di accertare la proprietà dell'orologio oggetto di causa, affermando di esserne legittima titolare del diritto in quanto erede del proprietario originario Per_1
deceduto il 30.12.2019 (doc. 2 .
[...] CP_1
Al fine di dimostrare che era il proprietario dell'orologio, la convenuta produce il Persona_1 certificato originale e la garanzia dell'orologio che viene rilasciata al momento dell'acquisto, che erano stati consegnati il 23.11.2015 dallo stesso alle Autorità a seguito dei chiarimenti Persona_1 richiesti dalla (doc. 4 , che reca una data corrispondente all'anno in cui è Parte_1 CP_1 avvenuta la prima messa in commercio del bene (doc. 7 . È, infatti, fatto pacifico che l'orologio CP_1
è stato fatturato per la prima volta in data 06.09.2006 dalla alla Gioielleria Parte_1
Volta del Comune di Voghera. Il tutto trova ulteriore conferma nella dichiarazione della legale rappresentante della Gioielleria Volta con la quale dichiara che l'orologio è stato venduto dal loro negozio nel 2006 (doc.10 . CP_1
Da tali elementi è possibile ritenere superato da parte di il suo onere probatorio, Controparte_1 avendo dimostrato l'acquisto a titolo originario dell'orologio da parte del padre nel Persona_1
2006, quindi prima della denuncia di smarrimento avvenuta nel il 30.04.2012 (doc.3 . CP_1
Ne consegue che è proprietaria dell'orologio in quanto erede di ( Controparte_1 Persona_1
circostanza ben documentata in atti).
6 La regolamentazione delle spese processuali relative al sequestro liberatorio e a questa causa segue il criterio della soccombenza (tale dovendosi considerare il convenuto ) e sono liquidate, Controparte_2
sulla scorta del D.M. 147/22, tenendo conto del valore della causa con riferimento al valore del bene oggetto dell'accertamento, come segue:
- per la fase cautelare, in € 1.752,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge e, con esclusivo riferimento a parte attrice,
€ 264,00 per anticipazioni non imponibili;
- per la fase di merito € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al
15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge e, con esclusivo riferimento a parte attrice,
€ 145,50 per anticipazioni non imponibili;
e dunque complessivamente in € 4.292,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge e € 409,50 per anticipazioni non imponibili solo a favore di parte attrice.
La semplicità dei temi trattati e l'assenza di istruttoria comporta l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
- Accerta la proprietà dell'orologio a marchio “ , denominato “Royal Oak Parte_1
Offshore”, numero seriale 25940SK.OO. D001CA.02. A, mov. n. 629896, nc. F57743, cal.
2326/2840 in capo a , quale erede di Controparte_1 Persona_1
- Autorizza l'attore alla restituzione del bene a favore dell'avente diritto;
- Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che Controparte_2 Parte_1 si liquidano in € 409,50 per anticipazioni non imponibili, € 4.292,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA ed in favore di che si liquidano in € 4.292,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1
rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
7 Così deciso in Milano il 19 gennaio 2025
Il giudice
Valentina Boroni
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Valentina Boroni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTELLI Parte_1 P.IVA_1
LUCIANO DUCCIO elettivamente domiciliato in VIA DELLA MOSCOVA, 18 20121 MILANO presso il difensore avv. CASTELLI LUCIANO DUCCIO
-attrice - contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CINGOLANI Controparte_1 C.F._1
ELENA elettivamente domiciliata in VIA ANTONIO GRAMSCI, 16/L 20051 CASSINA DE' PECCHI presso il difensore avv. CINGOLANI ELENA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PROVENZANI Controparte_2 C.F._2
CARLA MARIA , elettivamente domiciliato in VIA F. SFORZA, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. PROVENZANI CARLA MARIA
-convenuta -
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente
Motivi della decisione
1 ha convenuto in giudizio la signora quale erede di Parte_1 Controparte_1
e chiedendo al Tribunale di accertare l'identità del soggetto titolare Persona_1 Controparte_2 del diritto alla consegna dell'orologio a marchio “ denominato 'Royal Parte_1 CP_3 numero seriale 25940SK.OO. D001CA.02. A, mov. N. 629896, nc. F57743, cal. 2326/2840”, quale naturale prosecuzione dell'azione cautelare ex art. 687 c.p.c. promossa innanzi al Tribunale di Milano
(R.g. n. 22531/2021) al fine di ottenere la nomina di un custode sequestratario in attesa di chiarire chi fosse il legittimo proprietario dell'orologio.
Con comparsa di risposta depositata il 10 gennaio 2022 il sig. si è costituito in giudizio Controparte_2
contestando le deduzioni di parte attrice e chiedendo di essere dichiarato legittimo proprietario dell'orologio con conseguente condanna di alla restituzione del bene de quo. Parte_1
Altresì si è costituita in giudizio con comparsa di risposta depositata il 14 gennaio Controparte_1
2022 per chiedere che fosse accertato e dichiarato che la stessa è la legittima proprietaria dell'orologio oggetto di lite quale erede di e che fossero respinte tutte le domande proposte dal sig. Persona_1
. Controparte_2
Le parti depositavano le memorie ex art. 183 c.p.c. e con ordinanza del 9.01.2023 il g.i. rigettava le istanze istruttorie delle parti e fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 20.09.2023 le parti precisavano le conclusioni come già depositate in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
La causa è stata rimessa in istruttoria con fissazione dell'udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
Medio tempore il fascicolo è stato riassegnato in via definitiva al presente g.i. che con provvedimento del 4.11.2023, non potendosi confermare l'originaria decisione di fissazione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., ha sostituito l'udienza del 21.11.2024 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., trattenendo poi la causa in decisione senza assegnazione di ulteriore termine avendo le difese già depositato gli scritti conclusivi rinunciando al deposito di nuovi scritti conclusivi.
2 ***
La controversia riguarda la proprietà di un orologio Audemars Piguet, denominato “Royal Oak
Offshore”, dal valore stimato in circa € 24.600,00.
Risultano dalla documentazione in atti le seguenti circostanze:
- denuncia presentata presso la Stazione dei Carabinieri Milano Barona il 30.04.2012 (doc. 3
con la quale veniva denunciato lo smarrimento dell'orologio dal sig. CP_1 Per_1
padre di;
[...] Controparte_1
- lo stesso orologio veniva portato in assistenza da parte dell' cui era Controparte_4
stato a sua volta consegnato, ai fini di una riparazione, dal sig. (doc. n. 1 Controparte_2
; Parte_1
- l'orologio è oggetto di sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c. disposto dal Tribunale di Milano
(R.g. 2231/2021) a seguito del procedimento instaurato della società date le Parte_1
incongruenze emerse durante gli ordinari controlli necessari per la verifica della provenienza degli oggetti che riceve in riparazione (doc. 3 ; Parte_1
- di conseguenza l'attrice, nominata custode dell'orologio a seguito di ricorso per sequestro liberatorio, proponeva il seguente giudizio ai fini dell'accertamento della proprietà dello stesso.
Occorre quindi accertare la proprietà dell'orologio Audemars Piguet, denominato “Royal Oak Offshore” che è contesa tra i convenuti e , erede di Controparte_2 Controparte_1 Persona_1
Nella comparsa di risposta afferma il proprio diritto di proprietà dell'orologio per Controparte_2
averlo acquistato a non domino, nella qualità di legale rappresentante e socio unico di maggioranza della società Joint in data 02.04.2011 dal sig. al prezzo di 7.000,00 €, CP_5 Persona_2
acquisendone il possesso in buona fede, ex art. 1153 c.c. (doc. 3;4 ) o, ad ogni modo, ai sensi CP_2 dell'“usucapione speciale”.
Ora, come noto, ai sensi dell'art. 1153 c.c., la validità del trasferimento di beni mobili non postula che l'alienante ne sia legittimo possessore, essendo invece sufficiente che esista un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà e che l'acquirente consegua il possesso di detti beni in buona fede.
È necessario, quindi, che la buona fede nel possesso dell'acquirente a non domino sussista al momento dell'acquisto. La presunzione che l'acquirente sia stato in buona fede, derivante dal principio posto ex
3 art. 1147 c.c., può comunque essere contrastata dalla sussistenza di idonee circostanze serie, concrete e non ipotetiche riferite ad una situazione di dubbio di illegittimo possesso.
A tal fine è dunque necessario esaminare le circostanze di fatto che hanno portato all'acquisto del bene da parte del convenuto, tenendo presente che è, per sua stessa ammissione, un soggetto Controparte_2
qualificato nel settore del commercio di gioielli essendo il legale rappresentante, nonché socio di maggioranza, della società Joint Future s.r.l. avente come oggetto sociale “attività di commercio al dettaglio di gioielleria di metalli e pietre preziose, oreficeria, orologeria, argenteria, e bigiotteria, il tutto sia nuovo che usato” ( pag. 4 comparsa di risposta ). CP_2
In ordine all'acquisto dell'orologio, sono circostanze emerse in atti (doc. 3; 4; 5 ) le seguenti: CP_2
- in data 02.04.2011 acquistava dal sig. tre orologi, tra i quali CP_2 Persona_2
“orologio da polso modello in acciaio, n. 6808 – F 57743, questo, al prezzo di Parte_1
€ 7.000,00 (doc. 3 , dal quale emerge che l'acquisto è avvenuto in data 20.04.2011) che CP_2 consegnava unitamente alla dichiarazione di vendita e alla garanzia dell'orologio con data 6 novembre 2004 (doc. 3 ; Parte_1
- in data 11.05.2011 la Joint Future vendeva l'orologio al sig. al prezzo di € Persona_3
7.500,00, il tutto annotato nel registro della questura, secondo quanto previsto dalla normativa del TULPS (doc 4 ); CP_2
- nel 2015 il sig. lamentava il mal funzionamento del meccanismo dell'orologio e, pertanto, Per_3 il sig.re riacquistava nel luglio 2015, personalmente l'orologio dallo stesso sig. CP_2 Per_3
al prezzo di € 7.500,00 (doc 5 );
[...] CP_2
- nel settembre 2015 il sig. portava l'orologio alla gioielleria per la riparazione, che CP_2 CP_4
a sua volta lo portava in assistenza (doc. 1 . Parte_1
Da quanto sopra emerge il sig. , soggetto esperto nel settore, ha acquistato l'orologio con un CP_2 valore pari a € 24.600,00 al prezzo, nettamente inferiore, di € 7.000,00 con contestuale consegna di una documentazione che reca una data antecedente di due anni alla messa in commercio del bene e due adesivi posticci recanti la marca e il modello dell'orologio.
Dette circostanze non possono che escludere l'acquisto di buona fede da parte di dato che il CP_2 convenuto ha eseguito l'acquisto dell'orologio con colpa grave, non avendo usato la prudenza e la
4 diligenza minima che è richiesta a chi sia proposto l'acquisto di un bene di così alto valore con le modalità sopra descritte e, tanto più, ad un esperto nel settore.
Sul punto la giurisprudenza è conforme nel ritenere che “la buona fede che rileva, ex art. 1153 c.c., ai fini dell'acquisto della proprietà di beni mobili “a non domino”, corrisponde a quella di cui all'art.
1147 c.c., sicché, ai sensi del comma 2 di quest'ultima norma essa non è invocabile da chi compie
l'acquisto ignorando di ledere l'altrui diritto per colpa grave, che ricorre quando quell'ignoranza sia dipesa dall'omesso impiego, da parte dell'acquirente, di quel minimo di diligenza, proprio anche delle persone scarsamente avvedute, che gli avrebbe permesso di percepire l'idoneità dell'acquisto a determinare la lesione dell'altrui diritto, poiché “non intelligere quod omnes intellegunt” costituisce un errore inescusabile, incompatibile con il concetto stesso di buona fede. (Nella specie, la S.C. ha escluso la buona fede nell'acquisto di dipinti antichi si provenienza illecita da parte di un professionista del settore che, non usando la dovuta prudenza, si era accontentato della dichiarazione mendace del venditore di aver acquistato i beni ad un'asta fallimentare, senza chiedere il verbale di aggiudicazione delle opere, nonostante il loro elevatissimo valore) (Cass. Sez. II, sentenza n. 1593 del 20/01/2017).
Ulteriore circostanza dal quale si può desumere per presunzione che l'acquirente legittimamente dubitava della legittima provenienza dell'orologio è il comportamento ambiguo tenuto dal sig. CP_2 successivamente all'acquisto; egli infatti riacquistò l'orologio dal sig. in virtù di un semplice mal Per_3 funzionamento, invece di invitare l'acquirente a portarlo direttamente in riparazione avvalendosi della garanzia allegata.
Esclusa dunque per i motivi anzidetti la buona fede del sig. , essendo la presunzione vinta dai CP_2
rilievi sopra evidenziati, consegue che , non avendo acquistato il possesso in buona fede, non CP_2
può considerarsi avere acquistato la proprietà dell'orologio ex art. 1153 c.c.
Il convenuto ritiene di aver comunque acquistato la proprietà per “usucapione speciale”. CP_2
Data la generica ed errata descrizione dell'istituto in esame, essendo la disciplina dell'usucapione speciale - ex art. 1159 bis c.c.- dettata per la piccola proprietà rurale, questo Tribunale precisa che anche laddove il riferimento di parte convenuta fosse all'art. 1161 c.c., è comunque da escludersi l'acquisto della proprietà per usucapione decennale da parte di , considerato che anche l'usucapione CP_2
abbreviata richiede che il possesso sia acquistato in buona fede.
5 Occorre ora accertare se sia la proprietaria dell'orologio. Controparte_1
Il profilo probatorio che caratterizza la posizione di tale convenuta è in realtà sostanzialmente pari a quella di un attore in senso formale, dovendo fornire piena prova del suo diritto Controparte_1 mediante la cd. “probatio diabolica”.
Infatti, l'azione di accertamento della proprietà, sebbene debba essere distinta dall'azione di rivendica quanto ai presupposti, ha l'identico onere probatorio ex art. 948 c.c. (Cass., sez. II, sentenza n. 1210 del
18.01.2017).
Ciò comporta che, in questo caso, deve dimostrare la propria titolarità fornendo la Controparte_1 prova di un acquisto a titolo originario dell'orologio o la dimostrazione che il suo dante causa aveva, a sua volta, validamente acquistato il diritto da un altro soggetto e così di seguito fino a risalire ad un acquisto a titolo originario.
Nella fattispecie in esame la convenuta ha chiesto di accertare la proprietà dell'orologio oggetto di causa, affermando di esserne legittima titolare del diritto in quanto erede del proprietario originario Per_1
deceduto il 30.12.2019 (doc. 2 .
[...] CP_1
Al fine di dimostrare che era il proprietario dell'orologio, la convenuta produce il Persona_1 certificato originale e la garanzia dell'orologio che viene rilasciata al momento dell'acquisto, che erano stati consegnati il 23.11.2015 dallo stesso alle Autorità a seguito dei chiarimenti Persona_1 richiesti dalla (doc. 4 , che reca una data corrispondente all'anno in cui è Parte_1 CP_1 avvenuta la prima messa in commercio del bene (doc. 7 . È, infatti, fatto pacifico che l'orologio CP_1
è stato fatturato per la prima volta in data 06.09.2006 dalla alla Gioielleria Parte_1
Volta del Comune di Voghera. Il tutto trova ulteriore conferma nella dichiarazione della legale rappresentante della Gioielleria Volta con la quale dichiara che l'orologio è stato venduto dal loro negozio nel 2006 (doc.10 . CP_1
Da tali elementi è possibile ritenere superato da parte di il suo onere probatorio, Controparte_1 avendo dimostrato l'acquisto a titolo originario dell'orologio da parte del padre nel Persona_1
2006, quindi prima della denuncia di smarrimento avvenuta nel il 30.04.2012 (doc.3 . CP_1
Ne consegue che è proprietaria dell'orologio in quanto erede di ( Controparte_1 Persona_1
circostanza ben documentata in atti).
6 La regolamentazione delle spese processuali relative al sequestro liberatorio e a questa causa segue il criterio della soccombenza (tale dovendosi considerare il convenuto ) e sono liquidate, Controparte_2
sulla scorta del D.M. 147/22, tenendo conto del valore della causa con riferimento al valore del bene oggetto dell'accertamento, come segue:
- per la fase cautelare, in € 1.752,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge e, con esclusivo riferimento a parte attrice,
€ 264,00 per anticipazioni non imponibili;
- per la fase di merito € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al
15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge e, con esclusivo riferimento a parte attrice,
€ 145,50 per anticipazioni non imponibili;
e dunque complessivamente in € 4.292,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge e € 409,50 per anticipazioni non imponibili solo a favore di parte attrice.
La semplicità dei temi trattati e l'assenza di istruttoria comporta l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
- Accerta la proprietà dell'orologio a marchio “ , denominato “Royal Oak Parte_1
Offshore”, numero seriale 25940SK.OO. D001CA.02. A, mov. n. 629896, nc. F57743, cal.
2326/2840 in capo a , quale erede di Controparte_1 Persona_1
- Autorizza l'attore alla restituzione del bene a favore dell'avente diritto;
- Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che Controparte_2 Parte_1 si liquidano in € 409,50 per anticipazioni non imponibili, € 4.292,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA ed in favore di che si liquidano in € 4.292,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1
rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
7 Così deciso in Milano il 19 gennaio 2025
Il giudice
Valentina Boroni
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