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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1241/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
MUSTO LUIGI, Relatore
NOLA CATIA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2236/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Eredi Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12331/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
7 e pubblicata il 07/08/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190013265435000 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7382/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 12331/2024 del 4 aprile 2024, depositata il 7 agosto 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, Sezione 7, ha rigettato il ricorso proposto dagli Eredi di Ricorrente_1 – nella persona di Nominativo_1, Nominativo_2, Nominativo_3 e Nominativo_4 – avverso la cartella di pagamento n. 07120190013265435000, emessa a seguito di liquidazione automatica ex art. 36-bis del DPR 600/1973 della dichiarazione Modello Unico/2016, relativa all'anno d'imposta 2015, per un importo complessivo pari a € 33.372,59.
La cartella è stata notificata in data 14 aprile 2023 da parte dell'Agenzia delle Entrate-IS. Gli eredi hanno impugnato l'atto il 7 novembre 2023, deducendo, fra le altre questioni, l'irregolarità della notifica, la decadenza dell'Amministrazione dal potere di riscossione ai sensi dell'art. 25 del DPR 602/1973 e la prescrizione di sanzioni e interessi.
AdER si è costituita eccependo la correttezza della notifica e il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle censure attinenti alla formazione del ruolo;
si è costituita anche l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale II Napoli – sostenendo, invece, di aver consegnato il ruolo al concessionario in data 10 dicembre
2018.
Il giudice di primo grado ha ritenuto validamente eseguita la notifica ex art. 60, comma 1, lett. e), DPR
600/1973, ha escluso la prescrizione richiamando la sospensione COVID di cui all'art. 68 del DL 18/2020 e ha respinto ogni ulteriore eccezione.
Gli eredi, con atto di appello del 28 febbraio 2025 (RG 2235/2025), hanno censurato la decisione deducendo: la carenza motivazionale sulla notifica, l'omessa pronuncia sul decisivo motivo di decadenza, l'erronea applicazione delle norme sulla prescrizione degli accessori e la non pertinenza della disciplina emergenziale ai termini decadenziali.
AdER ha depositato controdeduzioni il 10 aprile 2025, insistendo per il rigetto dell'appello, ribadendo la validità della notifica, la non debenza del contraddittorio sulla decadenza e l'applicabilità delle sospensioni
COVID.
All'udienza del 2 dicembre 2025 il Collegio, sentito il relatore ed esaminata la documentazione agli atti, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato. Il motivo relativo alla decadenza ex art. 25 DPR 602/1973 è assorbente e conduce, da solo, alla riforma della sentenza impugnata.
È pacifico che la cartella trae origine da un controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis e riguardante la dichiarazione Modello Unico/2016 presentata il 30 settembre 2016. In tali ipotesi, l'art. 25 del DPR 602/1973 prevede un termine perentorio: la cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione, quindi nel caso di specie entro il 31 dicembre 2019.
La notifica è invece avvenuta in data 14 aprile 2023, ossia oltre quattro anni dopo la scadenza del termine e quando ormai l'Amministrazione era definitivamente decaduta dall'esercizio del potere di riscossione mediante cartella.
La motivazione della Corte di primo grado non è condivisibile nella parte in cui afferma che le sospensioni introdotte dall'art. 68 del DL 18/2020 avrebbero impedito il maturare della decadenza. Tale conclusione non regge per più ragioni: il termine di decadenza era già spirato al 31 dicembre 2019, quindi ben prima dell'inizio della pandemia;
le sospensioni COVID hanno riguardato esclusivamente i termini di pagamento e riscossione, non la riapertura di termini decadenziali già consumati;
le successive proroghe, incluse quelle di cui all'art. 68, comma 4-bis, hanno inciso su ruoli già formati o su attività di riscossione coattiva, mai su termini decadenziali scaduti.
Il giudice di primo grado ha inoltre omesso di pronunciarsi sul motivo relativo alla decadenza, concentrandosi esclusivamente sulla notifica ex art. 60, sulla prescrizione e sulla sospensione COVID. Tale omissione integra violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché il giudicante non ha affrontato un motivo decisivo, dedotto sin dagli atti introduttivi e ribadito anche in memoria e in udienza.
Neppure le argomentazioni svolte da AdER nelle controdeduzioni valgono a superare la decadenza: la consegna del ruolo il 10 dicembre 2018 non incide sul termine finale di notifica della cartella, che resta rigidamente fissato dall'art. 25; l'asserita incompetenza di AdER sulle eccezioni relative alla decadenza non
è pertinente, poiché nel giudizio avente a oggetto la validità della cartella l'agente della riscossione è pienamente legittimato a contraddire;
la sospensione COVID non può in alcun modo incidere su un termine già estinto.
Dunque, la cartella doveva essere notificata entro il 31 dicembre 2019. La notifica del 14 aprile 2023 è tardiva e determina la decadenza definitiva della pretesa, rendendo superfluo l'esame degli ulteriori motivi di appello relativi alla notifica, alla prescrizione, agli accessori e alla legittimazione passiva.
P.Q.M.
accoglie l'appello e per l'effetto l'originario ricorso. Condanna, in solido, l'Agenzia delle Entrate-
IS e l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi, che liquida in
€ 600,00 per il primo grado ed € 800,00 per il presente grado, oltre accessori di legge.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
MUSTO LUIGI, Relatore
NOLA CATIA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2236/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Eredi Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12331/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
7 e pubblicata il 07/08/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190013265435000 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7382/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 12331/2024 del 4 aprile 2024, depositata il 7 agosto 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, Sezione 7, ha rigettato il ricorso proposto dagli Eredi di Ricorrente_1 – nella persona di Nominativo_1, Nominativo_2, Nominativo_3 e Nominativo_4 – avverso la cartella di pagamento n. 07120190013265435000, emessa a seguito di liquidazione automatica ex art. 36-bis del DPR 600/1973 della dichiarazione Modello Unico/2016, relativa all'anno d'imposta 2015, per un importo complessivo pari a € 33.372,59.
La cartella è stata notificata in data 14 aprile 2023 da parte dell'Agenzia delle Entrate-IS. Gli eredi hanno impugnato l'atto il 7 novembre 2023, deducendo, fra le altre questioni, l'irregolarità della notifica, la decadenza dell'Amministrazione dal potere di riscossione ai sensi dell'art. 25 del DPR 602/1973 e la prescrizione di sanzioni e interessi.
AdER si è costituita eccependo la correttezza della notifica e il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle censure attinenti alla formazione del ruolo;
si è costituita anche l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale II Napoli – sostenendo, invece, di aver consegnato il ruolo al concessionario in data 10 dicembre
2018.
Il giudice di primo grado ha ritenuto validamente eseguita la notifica ex art. 60, comma 1, lett. e), DPR
600/1973, ha escluso la prescrizione richiamando la sospensione COVID di cui all'art. 68 del DL 18/2020 e ha respinto ogni ulteriore eccezione.
Gli eredi, con atto di appello del 28 febbraio 2025 (RG 2235/2025), hanno censurato la decisione deducendo: la carenza motivazionale sulla notifica, l'omessa pronuncia sul decisivo motivo di decadenza, l'erronea applicazione delle norme sulla prescrizione degli accessori e la non pertinenza della disciplina emergenziale ai termini decadenziali.
AdER ha depositato controdeduzioni il 10 aprile 2025, insistendo per il rigetto dell'appello, ribadendo la validità della notifica, la non debenza del contraddittorio sulla decadenza e l'applicabilità delle sospensioni
COVID.
All'udienza del 2 dicembre 2025 il Collegio, sentito il relatore ed esaminata la documentazione agli atti, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato. Il motivo relativo alla decadenza ex art. 25 DPR 602/1973 è assorbente e conduce, da solo, alla riforma della sentenza impugnata.
È pacifico che la cartella trae origine da un controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis e riguardante la dichiarazione Modello Unico/2016 presentata il 30 settembre 2016. In tali ipotesi, l'art. 25 del DPR 602/1973 prevede un termine perentorio: la cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione, quindi nel caso di specie entro il 31 dicembre 2019.
La notifica è invece avvenuta in data 14 aprile 2023, ossia oltre quattro anni dopo la scadenza del termine e quando ormai l'Amministrazione era definitivamente decaduta dall'esercizio del potere di riscossione mediante cartella.
La motivazione della Corte di primo grado non è condivisibile nella parte in cui afferma che le sospensioni introdotte dall'art. 68 del DL 18/2020 avrebbero impedito il maturare della decadenza. Tale conclusione non regge per più ragioni: il termine di decadenza era già spirato al 31 dicembre 2019, quindi ben prima dell'inizio della pandemia;
le sospensioni COVID hanno riguardato esclusivamente i termini di pagamento e riscossione, non la riapertura di termini decadenziali già consumati;
le successive proroghe, incluse quelle di cui all'art. 68, comma 4-bis, hanno inciso su ruoli già formati o su attività di riscossione coattiva, mai su termini decadenziali scaduti.
Il giudice di primo grado ha inoltre omesso di pronunciarsi sul motivo relativo alla decadenza, concentrandosi esclusivamente sulla notifica ex art. 60, sulla prescrizione e sulla sospensione COVID. Tale omissione integra violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché il giudicante non ha affrontato un motivo decisivo, dedotto sin dagli atti introduttivi e ribadito anche in memoria e in udienza.
Neppure le argomentazioni svolte da AdER nelle controdeduzioni valgono a superare la decadenza: la consegna del ruolo il 10 dicembre 2018 non incide sul termine finale di notifica della cartella, che resta rigidamente fissato dall'art. 25; l'asserita incompetenza di AdER sulle eccezioni relative alla decadenza non
è pertinente, poiché nel giudizio avente a oggetto la validità della cartella l'agente della riscossione è pienamente legittimato a contraddire;
la sospensione COVID non può in alcun modo incidere su un termine già estinto.
Dunque, la cartella doveva essere notificata entro il 31 dicembre 2019. La notifica del 14 aprile 2023 è tardiva e determina la decadenza definitiva della pretesa, rendendo superfluo l'esame degli ulteriori motivi di appello relativi alla notifica, alla prescrizione, agli accessori e alla legittimazione passiva.
P.Q.M.
accoglie l'appello e per l'effetto l'originario ricorso. Condanna, in solido, l'Agenzia delle Entrate-
IS e l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi, che liquida in
€ 600,00 per il primo grado ed € 800,00 per il presente grado, oltre accessori di legge.