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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 25/03/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1696 dell'anno 2020 all'esito dell'udienza del 27.2.2025 fissata ai sensi dell'art. 281 sexies cpc
TRA
nato a [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1 CP_1
nata a [...] il [...], C.F. , rappresentati e difesi, come da procura C.F._2
in atti, dall'avv. Marco Dragone ed elettivamente domiciliati in EL (Av) alla via M.
Cianciulli n. 14;
ATTORI
E nata il [...] a [...], C.F. Controparte_2
, on sede in EL (Av), P.IVA , in C.F._3 Controparte_3 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore , con Controparte_4 Controparte_5
sede in AS PI (Av), P.IVA in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore , nato il [...] a [...], C.F. Controparte_6 CP_7
nata il [...] ad [...], C.F. C.F._4 CP_8
e nata il [...] ad [...], C.F. C.F._5 Parte_2
, rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Emiliano C.F._6
Gambone ed elettivamente domiciliati in EL (Av) alla via Gamboni n. 13;
CONVENUTI
sito in EL (Av) alla via Dietro Corte n. 24, C.F. , Controparte_9 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante ed Amministratore pro tempore; nato CP_10
1/5 a EL (Av) il 13.01.1962, C.F. e nato a C.F._7 CP_11
EL (Av) il 5.11.1959, C.F. ; C.F._8
CONVENUTI CONTUMACI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. ha chiesto al Tribunale di Parte_1
condannare i convenuti ad eseguire i lavori di riparazione e di impermeabilizzazione del lastrico solare indicati nel computo metrico del 22.05.2017, deliberato all'assemblea del 24.06.2017, per un totale di € 34.602,67. In punto di fatto i ricorrenti, proprietari dell'immobile al terzo piano del condominio sito in EL (Av) alla via Dietro Corte n. 24, distinto in catasto al CP_9
foglio n. 30, particella n. 1399, sub. 9 (ex particella 448, sub. 9), hanno esposto che, in seguito alle infiltrazioni verificatesi nel proprio appartamento a causa del pessimo stato del terrazzo di proprietà condominiale, avente funzione di copertura e lastrico solare dell'intero edificio, con delibera assembleare del 24.06.2017 erano stati deliberati i lavori da eseguirsi per l'eliminazione delle cause del fenomeno infiltrativo. I ricorrenti hanno, poi, precisato di essere stati gli unici a versare l'anticipo della propria quota in data 31.07.201 e che, in seguito all'assemblea del
19.08.2017, l'amministratore si era dimesso.
Con memoria del 30.10.2020 si è costituita in giudizio eccependo il proprio Controparte_2
difetto di legittimazione passiva per l'impossibilità di eseguire materialmente i lavori richiesti dai ricorrenti. La parte ha, inoltre, osservato di essere debitrice nei confronti del condominio della somma di euro 918,87 (di cui euro 832,11 da dare all'impresa ed euro 86,76 al tecnico), ma di essere, al contempo, creditrice del condominio dell'importo di euro 1.142,64.
Con memorie del 2.11.2020 si sono costituiti in giudizio Controparte_3 Controparte_5
chiedendo il rigetto della domanda. I condomini resistenti hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per essere unico legittimato il condominio osservando, nel merito, che il mancato pagamento delle quote richieste come condizione per l'esecuzione dei lavori nella delibera del 24.06.2017 impediva l'accoglimento della domanda volta ad ottenere la condanna degli stessi all'esecuzione dei lavori.
Con provvedimento del 13.01.2021 è stato disposto il mutamento del rito in ordinario.
2/5 Con memoria difensiva del 18.01.2021 si sono costituiti in giudizio , CP_7 [...]
e eccependo il proprio difetto di legittimazione e, nel merito, chiedendo di CP_8 Parte_2
rigettare la domanda della parte ricorrente.
Con ordinanza del 28.09.2021 è stata dichiarata la contumacia del di Controparte_9
e di . CP_11 CP_10
Con distinte note scritte per l'udienza del 27.02.2025 , Controparte_2 CP_7
e hanno chiesto di dichiarare la CP_8 Parte_2 Controparte_3 Controparte_5
cessazione della materia del contendere, rigettando tutte le richieste di controparte avanzate nei propri confronti, con condanna al pagamento delle spese di lite. Sotto tale profilo le parti hanno osservato che la mancata esecuzione dei lavori appaltati era dipesa proprio dal comportamento ostruzionistico delle parti ricorrenti che, non solo, non avevano pagato la quota condominiale per le opere a farsi, ma avevano anche intentato decine di cause contro il e non CP_9
preso parte alle assemblee opponendosi fermamente al superbonus. Con particolare riferimento all'allegato deprezzamento dell'immobile dei ricorrenti a seguito delle infiltrazioni le parti hanno eccepito l'irrilevanza di tale aspetto nel presente procedimento, richiamando anche la sentenza del Tribunale di Avellino (1420/18) e quella migliorativa nel quantum della Corte di Appello di
Napoli (4553/24) con cui il era stato condannato al rimborso dei danni secondo CP_9
diritto nei confronti dei ricorrenti.
Con note scritte del 7.02.2025 gli attori hanno chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere condannando i convenuti, in via solidale, al pagamento delle spese di lite. In particolare, gli attori hanno esposto di aver subito un notevole pregiudizio a causa della condotta inadempiente del e dei condomini stessi, evidenziando di aver perso la casa per un CP_9
importo estremamente basso e di averla venduta a un prezzo inferiore per la presenza delle denunciate infiltrazioni.
Ciò premesso, in accoglimento della richiesta delle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Infatti, in ragione del decreto di trasferimento dell'immobile oggetto di causa, reso nell'ambito della procedura esecutiva, le parti hanno chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere per avere i ricorrenti rilasciato l'immobile a fine dicembre 2023 in favore del soggetto aggiudicatario ed acquirente LE- ONE s.r.l.
Con riferimento al contrasto che permane tra le parti in ordine alle spese di lite ritiene il Tribunale che, per il principio della soccombenza virtuale, le stesse devono essere poste a carico della parte
3/5 attrice, in base alle seguenti considerazioni. Dalla lettura degli atti emerge che, nella delibera condominiale del 24.06.2017, era previsto l'obbligo dei condomini di versare “la quota del 30% in acconto entro e non oltre il 31.07.2017 termine perentorio e condizione per la stipula del contratto di appalto e per l'inizio lavori, e la restante parte, salvo eventuali conguagli e comprensiva di IVA, a farsi entro 30 giorni dalla ultimazione lavori”; e che “Tali somme a ripartirsi tra tutti i condomini in ragione dei millesimi di proprietà spettanti ad ognuno, dovranno essere versati sul conto corrente intestato al I Controparte_9
condomini autorizzano l'amministratore a sottoscrivere il contratto di appalto con la Società Controparte_12
solo dopo l'integrale versamento dei condomini della quota del 30% dell'importo dei lavori appaltati".
[...]
Dall'esame del predetto deliberato si evince, quindi, che la stipula del contratto di appalto era sottoposta alla condizione sospensiva del versamento, da parte di tutti i condomini, della somma indicata, entro il termine perentorio del 31.07.2017. Al riguardo, osserva il Tribunale che i coniugi e , contrariamente a quanto allegato in atti, ossia che “Alla data del Parte_1 CP_1
31.07.2017, termine previsto per il versamento dell'anticipo della propria quota, nessun condomino eseguiva il CP_ pagamento, ad eccezione dei coniugi sigg. e come risulta dalla prodotta ricevuta del bonifico (doc. n. Pt_1
26)”, non hanno dato prova dell'effettivo e tempestivo pagamento della quota di acconto, in quanto il documento, denominato “bonifico eseguito da , affoliato al n. 26, è, in realtà, Parte_1
un file, in formato pdf, vuoto. Peraltro la prova del pagamento non emerge dalla lettura del verbale dell'assemblea del 16.02.2018 (cfr. allegato n. 30), dal quale risulta semplicemente che, in quella sede, il condomino ha prodotto documentazione di pagamento della IA rata Parte_1
condominiale del 2017, per l'importo di € 95,24.
Quanto alla liquidazione delle stesse occorre tener conto del valore della lite, pari ad € 34.602,67, dell'omesso svolgimento delle fasi istruttoria e decisionale, dei parametri minimi di cui al D.M.
n. 147/2022 in ragione del grado di complessità della causa e dell'applicazione di un compenso unico, aumentato del 30% ex art. 4 comma 2 del Dm 2014 n. 55 e success. modific., con riferimento ai condomini costituiti con il medesimo avvocato in ragione dell'identità delle difese articolate.
Nulla va disposto per le spese di lite fra parte attrice e i convenuti non costituiti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, definitivamente pronunciando sulla controversia in esame, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
4/5 - pone a carico di e di , in solido fra di loro, il pagamento delle spese di Parte_1 CP_1 lite in favore dei condomini costituiti Controparte_3 Controparte_5 Controparte_2 [...]
, e che si liquidano in complessivi € 1.888,25, oltre CP_7 CP_8 Parte_2
rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, ed € 246,50 per spese di mediazione, con attribuzione a favore dell'avv. Emiliano Gambone, che ha dichiarato di averne fatto anticipo;
- nulla per le spese tra gli attori e le parti convenute contumaci.
Così deciso il 24.3.2025 all'esito dell'udienza del 24.2.2025
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
5/5