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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/03/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5469/2024 RG fissata all'udienza del 07/03/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. POTENZA Parte_1
LUIGI
Ricorrente
C O N T R O
non costituito in sede di rinvio CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale facendo presente che:
- il 18.8.2005 presentava domanda finalizzata al riconoscimento del suo stato di invalidità civile per l'ottenimento della pensione di inabilità e della indennità di accompagnamento;
- Con verbale di visita del 19.4.2006 la Commissione Medica competente la riconosceva invalida, con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, ma senza diritto alla indennità di accompagnamento;
- Con ricorso del 15.3.2007 (doc. 001) adiva il Tribunale di Lecce, impugnando il predetto Parte_1 verbale e chiedendo il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, CP_ con condanna dell' al pagamento della relativa provvidenza economica;
1 - Con sentenza n. 3295/10 del 2.3.2010 (doc. 002), pronunciata a conclusione del giudizio civile n.
4339/07 di R.G., il Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce, dott.ssa M.G. Corbascio, sulla scorta della relazione di ctu a firma del dott. (doc. 003), accertava il diritto della Persona_1
CP_ ricorrente alla indennità di accompagnamento con decorrenza dall'1.9.2005 e condannava l' al relativo pagamento;
- l' ai sensi del D.L. 78/2009, sottoponeva a verifica la posizione della ricorrente, al fine di CP_1 accertare la permanenza dei requisiti sanitari per usufruire del beneficio in godimento e che, con verbale di visita del 29.10.2018 (doc. 004), i medici incaricati concludevano nel seguente modo:
“INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L 118/71.”.
- 6) La ricorrente, quindi, in data 19.12.2018, depositava, presso Codesta Sezione del
Tribunale di Lecce, ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc (doc. 005), contestando il verbale di visita e chiedendo la nomina di un consulente al fine di accertare la permanenza delle condizioni medico-sanitarie per il godimento della prestazione – indennità di accompagnamento – già riconosciutale, sospesa a seguito del verbale di visita in questione, ma, di CP_ fatto, mai revocata dall' con provvedimento formale.
- 7) Il ricorso, cui veniva attribuito il n. 16141/18 di R.G., era assegnato al Giudice del
Lavoro, dott. ssa la quale, all'udienza del 19.10.2015, nominava ctu la Persona_2 dott. ssa affidandole l'incarico di accertare la permanenza delle condizioni Persona_3 richieste per il godimento del beneficio de quo
- 8) Il nominato ctu sottoponeva a visita medico-legale la ricorrente in data 23.11.2019 e successivamente trasmetteva alla ricorrente la prima stesura della propria relazione (doc. 006) avverso la quale la ricorrente avanzava proprie osservazioni (doc. 007). Infine, il ctu depositava il proprio elaborato peritale finale (doc. 008), escludendo il permanere delle condizioni mediche per il godimento della indennità di accompagnamento.
- 9) Con ricorso del 12.5.2020, ex art. 445 bis, comma 6° c.p.c., depositato il 14.5.2020 (doc.
009), l'odierna ricorrente adiva il Tribunale di Lecce, impugnando le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, chiedendo allo stesso Giudice di <a accertare e dichiarare il diritto dell alla provvidenza richiesta di accompagnamento per l condannare>l' in persona del sig. Presidente pro-tempore, al relativo pagamento in favore dell'istante a CP_1 far data dalla revoca e senza soluzione di continuità, con gli interessi legali maturati e maturandi e la rivalutazione monetaria, come per legge> nonché di 2 pagamento di spese e compensi di lite, anche per la fase relativa all'accertamento tecnico preventivo, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario>.
- 10) In via istruttoria, la ricorrente chiedeva al Giudice del Lavoro di disporre, ove necessario, una nuova consulenza medico-legale, al fine di accertare e valutare le condizioni di salute della ricorrente in rapporto alla prestazione già in godimento.
- 11) In merito, faceva presente che le conclusioni cui era giunto il consulente medico erano errate e contraddittorie.
- 12) Il ricorso veniva assegnato al Giudice, dott. Luca Bucchieri, il quale, con decreto del 19.5.2020, fissava la data dell'11.05.2021 per la discussione.
- 13) Il resistente si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 24.6.2020 (doc. 010), ritenendo la domanda inammissibile, atteso che “… il presente ricorso non risulta giustificato da alcun fatto nuovo o sopravvenuto rispetto a quanto già noto alle parti all'atto dello svolgimento delle operazioni peritali in sede di giudizio per ATP” (pag. 2 penultimo cpv) ed opponendosi, nel merito, al rinnovo dell'esame peritale “…
- poiché quello espletato appare corretto, esaustivamente e congruamente motivato, immune da vizi logici e giuridici, del tutto condivisibile e perfettamente corrispondente alla situazione del periziato”
- (pag. 4 primo cpv).
- 14) All'udienza dell'11.5.2021 il Giudice del Lavoro pronunciava la sentenza n. 1849/2021 (doc.
011) con la quale “dichiara il ricorso improponibile”.
La sentenza n. 1489/2021 di questo Tribunale veniva cassata con rinvio dalla Cassazione ord. 10087/2024 che, sulla scorta del principio dettato da SU 14561/2022, riteneva non necessaria la proposizione di nuova domanda amministrativa nelle ipotesi di revoca della precedente prestazione.
Il ricorso veniva tempestivamente riassunto da parte ricorrente che provvedeva a tempestiva notifica (alla parte personalmente via pec in data 22.5.24 cfr. note del 23.9.24).
Nella presente fase sono state reiterate le domande originariamente introdotte
(accertamento diritto all'indennità di accompagnamento dalla revoca e pagamento delle relative somme).
In sede di rinvio non risulta costituito (cfr. Cass. 12065/2024). CP_1
In corso di giudizio, è stata disposta nuova ctu.
3 Il consulente nominato ha fatto presente che:
La IG.ra da alcuni anni è affetta da una significativa degenerazione artrosica del rachide Parte_1 che ha interessato lo stesso in tutti e tre i distretti con discopatie multiple e da una sfumata mielopatia del tratto cervicale, così come rilevato dal recente esame RMN allegato che emette in evidenza segni di una mielopatia cervicale a livello di C4-C5 e C5-C6. Tale esame inoltre dimostra che a livello lombare il diametro del canale vertebrale appare lievemente ridotto. Dall'esame della numerosissima documentazione sanitaria presente in atti che riguarda la patologia che ha interessato il rachide si rileva che la IG.ra Pt_1
in passato ha presentato i segni di una mielopatia cervicale con conseguente sofferenza neurogena.
[...]
Tale sofferenza neurogena anche se di minore entità è stata riscontrata e rilevata durante la visita peritale.
Allo stato attuale la IG.ra presenta una lieve andatura paraparetica. La paraparesi è una Parte_1 condizione medica caratterizzata dalla debolezza o dalla paralisi (parziale) delle estremità inferiori. Nel caso in esame è presente una debolezza degli arti. Tale rilievo è conseguenza di una discopatia del rachide cervicale da cui la IG.ra è affetta da alcuni anni con conseguente lieve mielopatia cervicale Parte_1 così come peraltro confermato dal recente esame RMN. A livello degli arti superiori la IG.ra Pt_1
risulta essere affetta da una sofferenza della cuffia dei rotatori, così come dimostrato dagli esami
[...] strumentali presenti in atti. La visita peritale ha rilevato una significativa riduzione della normale mobilità ed ipostenia. La visita peritale ha rilevato una live ipostenia degli arti inferiori con parestesie, espressione della sofferenza neurologica non più in fase acuta. Oltre a tale sfumata sofferenza neurologica la IG.ra presenta una significativa compromissione funzionale del rachide. Tale sofferenza è Parte_1 caratterizzata dalla riduzione della mobilità, conseguenza non solo della osteoporosi ma anche della pregressa frattura di L 1 verificatasi nell'ottobre del 2023, così come documentato dagli esami radiografici presenti in atti. La compromissione funzionale del rachide ha significativamente ridotto i passaggi posturali che sono possibili ma notevolmente rallentati.
Dall'esame della documentazione sanitaria in atti si rileva che la IG.ra è affetta da un
Parte_1 declino cognitivo senile. Tale patologia è di origine vascolare. Il quadro clinico rilevato durante la visita peritale ha evidenziato una moderata compromissione di alcune funzioni psichiche superiori. Tali deficit non sono accompagnati da segnali di più marcato deterioramento, quali disorientamento spazio-temporale, non consapevolezza di malattia e dell'esame di realtà, alterazione dei nessi logici. Si ritiene che il deficit cognitivo evidenziato nel soggetto nella fase attuale sia di moderata gravità. La IG.ra da
Parte_1 alcuni anni è affetta da glaucoma. Per tale patologia è in trattamento. La IG.ra , in quanto
Parte_1 affetta da cataratta bilaterale, è stata sottoposta ad intervento chirurgico. Di conseguenza la funzione visiva è ridotta. La IG.ra da alcuni anni è affetta da una ipertensione arteriosa e per tale
Parte_1
4 patologia è in trattamento farmacologico. Le indagini cardiologiche presenti in atti dimostrano che la
IG.ra è affetta da una cardiopatia ipertensiva. L'esame della documentazione prodotta e la Parte_1 visita peritale non hanno rilevato segni di grave insufficienza cardiocircolatoria. Così come rilevato dal recente esame ecografico la IG.ra è affetta da un gozzo tiroideo. La IG.ra in Parte_1 Parte_1 quanto affetta da fibroma uterino è stata sottoposta a intervento chirurgico di isterectomia.
CONCLUSIONI
Passando ora a valutare l'incidenza del complesso patologico obiettivato sulla capacità di lavoro generica si può affermare che per poter svolgere correttamente tale attività lavorativa occorre essenzialmente possedere una sufficiente funzionalità dei principali organi e apparati. Nel caso in esame il complesso patologico riscontrato compromette in misura notevole la funzione di vari apparati. Tali apparati organo funzionali patologicamente interessati sono coinvolti direttamente nell'espletamento lavorativo generico mostrando scarsa riserva funzionale. Riteniamo quindi di poter concludere che il complesso patologico riscontrato riduce permanentemente la capacità di lavoro della IG.ra in misura pari al 100%. La Parte_1
IG.ra si trova nell'impossibilità di svolgere i comuni atti della vita Parte_1 quotidiana o di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore a decorrere dall'ottobre del 2023 per la compromissione ulteriore della funzionalità rachide dovuta alla frattura di L1.
Le conclusioni del ctu possono essere fatte proprie da questo giudice in quanto analizzano compiutamente lo stato sanitario della ricorrente, nonché la sua evoluzione attesa la statuizione sulla decorrenza della prestazione richiesta.
Invero, ai fini della decorrenza (ottobre 2023), il ctu ha riscontrato le osservazioni di parte resistente ove ha precisato che l'indennità di accompagnamento per tale motivo oltre per le altre patologie diagnosticate nella bozza della relazione medico legale è stata concessa per l'ulteriore compromissione dell'apparato osteoarticolare determinata sia dalla mielopatia cervicale che non ha determinato significativi deficit neurologici sia dalla frattura del rachide lombare – avvenuta nell'ottobre del 2023 –legata a fenomeni di osteoporosi (cfr pag. 2 elaborato). Orbene, si ritiene di aderire a tale assunto poiché in effetti tale patologia ha determinato una effettiva e notevole riduzione della mobilità con conseguente diritto del ricorrente all'aiuto permanente di un accompagnatore.
Altresì, anche rispetto alle ultime note di trattazione depositate da parte ricorrente in data
6.03.2025 ove viene contestata la decorrenza stabilita in ctu, si ribadisce la correttezza
5 della valutazione dal medesimo ctu effettuata, atteso che egli analizza compiutamente l'apparato osteoarticolare della ricorrente, anche alla luce dei due certificati medici del
31.05.2023 e del 3.08.2022 (cfr. pagg. 11 e 13 dell'elaborato).
Le note, dunque, sollecitano una rivalutazione delle patologie diversa da quella già effettuta, compiutamente e correttamente, dal ctu che associa la decorrenza dell'indennità
(ottobre 2023) all'aggravamento della patologia osteoarticolare a causa della compromissione ulteriore della funzionalità rachide dovuta alla frattura di L1.
In particolare, non può sottacersi il rilievo importante che viene svolto dal riscontro obiettivo del ctu (…si ribadisce che la visita peritale non ha rilevato la presenza di una paraparesi degli arti significativa…) in unione con la documentazione sanitaria in atti (Dall'esame della documentazione prodotta si rileva che la IG.ra è affetta da una “sindrome Parte_2 fibromialgia con sfumata sofferenza neurogena da mielopatia cervicale” . Sono infatti presenti certificazioni (DCA 14, 16 ) che rilevano una mielopatia cervicale.).
E' quindi ben vero il principio di diritto richiamato da Cass. 26090/2019, ma lo stesso va applicato nel caso concreto.
Ed infatti il Tribunale – con la sentenza del 2010 – ha fatto presente che:
Gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio e specificati nella sua relazione, non solo comportano a carico della parte ricorrente una invalidità al 100%, ma determinano altresì, per la stessa,
l'assoluta impossibilità di deambulare o di. compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, con decorrenza da settembre 2005.
Tale valutazione si basava sul rilievo della ctu del 2009 (all. 003): Esaminando tutta la storia clinica della ricorrente si evince che la patologia dominante il quadro clinico è rappresentato dalla tetraparesi da mielopatia spondilogena, stenosi del canale vertebrale lombare…
In linea con la riportata giurisprudenza di legittimità, il ctu, nella presente fase, si è dato cura di analizzare la documentazione passata ma soprattutto di rilevare come l'obiettività medica, unita agli esami strumentali presenti in atti, abbia dato luogo alla valutazione conclusiva espressa.
Ed, infatti, il ctu ha preso a riferimento proprio l'aspetto patologico dirimente.
Quindi l'aspetto comparativo a livello sanitario tra le due situazioni è stato compiuto: si ribadisce che la visita peritale non ha rilevato la presenza di una paraparesi degli arti significativa…;
6 …Dall'esame della documentazione prodotta si rileva che la IG.ra è affetta da una Parte_2
“sindrome fibromialgia con sfumata sofferenza neurogena da mielopatia cervicale” . Sono infatti presenti certificazioni (DCA 14, 16 ) che rilevano una mielopatia cervicale.
Vi è quindi in atti una valutazione che tiene conto di tutta l'obiettività medica e dell'andamento dello stato patologico e che prende in analisi proprio i punti dirimenti sotto il profilo patologico. I requisiti giurisprudenziali evocati sono quindi soddisfatti
(senza tacere che tali chiarimenti sono stati forniti dal ctu in sede di osservazioni alla bozza di elaborato peritale ove la difesa attorea aveva posto identiche censure).
In questa ottica il mero riferimento effettuato nelle note di trattazione al certificato del dott. del 25.10.2018 (tra l'altro espressamente indicato come documento in atti a Per_4 pg. 17 n. 17 dell'elaborato) si pone quale mero dissenso diagnostico rispetto all'esame di altra documentazione unitamente al riscontro obiettivo.
Inoltre, va affermato che altri certificati (anche del dott. ) sono stati valorizzati in Per_4 chiave “evolutiva” per determinare la decorrenza della presente prestazione (…per la compromissione ulteriore della funzionalità rachide dovuta alla frattura di L1.).
Possono pertanto farsi proprie le valutazioni del ctu per come espresse in questa fase.
Va precisato in ultimo che, rispetto alla condanna richiesta, questo giudice ritiene che l'accertamento dei requisiti extra-sanitari possa e debba essere condotto ai soli fini della sussistenza dell'interesse ad agire e che, in sede di opposizione, la condanna all'erogazione della prestazione in questo tipo di controversie non sia più possibile alla luce di Cass.
9876/2019.
Sotto il profilo delle spese, spetta a questo giudice valutare la complessiva regolazione delle stesse quale giudice del rinvio. In tal senso, le spese di primo giudizio di primo grado
(inclusa la fasa sommaria per atpo) e di legittimità possono essere compensate. Infatti, espressamente l'Ordinanza n. 10087/2024 ha fatto riferimento alla dirimente SU
14561/2022. La decisione delle Sezioni unite è successiva sia rispetto alla sentenza di questo Tribunale n. 1849/2021 sia rispetto al ricorso per cassazione (rg. 29138/2021).
Tale sopravvenuta decisione a Sezioni unite ha composto un contrasto di giurisprudenza e
7 ciò appare motivo idoneo a sorreggere la compensazione delle spese per tali prime due fasi (ivi inclusa la fase sommaria per atpo all'epoca della quale era logicamente e cronologicamente presente il medesimo contrasto interpretativo).
L'odierna fase in riassunzione vede invece come soccombente prevalente e, CP_1 pertanto, ad esso spetta il pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo
(trattasi di prestazione assistenziale e vigono i principi di SU 10454/2015.
Le spese di consulenza vanno poste a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5469/2024, così provvede: accoglie il ricorso per quanto in motivazione e per l'effetto accerta la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento a far data da ottobre
2023; condanna al pagamento delle spese per la presente fase di opposizione e le liquida CP_1 in € 2697,00 oltre spese forfettarie (15%), iva e cpa con distrazione alla difesa di parte ricorrente;
compensa per quanto in motivazione le spese del giudizio di legittimità e del pregresso giudizio di primo grado ivi inclusa la fase sommaria per atpo;
spese compensate;
spese di ctu a carico di CP_1
Lecce, 07/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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