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Sentenza 2 aprile 2026
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/04/2026, n. 8213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8213 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14771/2021 R.G. proposto da: ES LU, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni TA - domicilio digitale alla PEC: giovanni.cataldo@avvocatisiracusa.legalmail.it- -ricorrente- contro Condominio Cooperativa Bellini in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato VA Seminato - domicilio digitale alla PEC: avvocatosalvatoreseminato@pec.serviziposta.it- -controricorrente- nonché contro Generali Costruzioni Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, -intimata- Civile Sent. Sez. 2 Num. 8213 Anno 2026 Presidente: CARRATO ALDO Relatore: MACCARRONE TIZIANA Data pubblicazione: 02/04/2026 2 avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 2013/2020 depositata il 20/11/2020. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2025 dal Consigliere TI CC. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alessandro Pepe, che ha concluso per rigetto del ricorso. Uditi per il ricorrente l'Avv. Giovanni TA e per delega del difensore del controricorrente l'Avv. Italo Maria Amorelli. FATTI DI CAUSA Il Condominio <> di via Enna n. 1 in Lentini aveva convenuto in giudizio avanti al Tribunale di US Generali Costruzioni s.r.l., in qualità di appaltatrice, e LU ES, quale direttore dei lavori: l’attore aveva premesso di aver affidato all’impresa convenuta, con la direzione dei lavori di LU ES, l’intervento di ristrutturazione degli edifici condominiali, lamentando che nei lavori eseguiti erano presenti vizi e difetti di cui chiedeva l’eliminazione. L’introduzione del giudizio ordinario era stata preceduta dall’esperimento di un accertamento tecnico preventivo. Instauratosi il contraddittorio, all’esito dell’esperita istruttoria il Tribunale di US aveva – con la sentenza n. 1974/2018 - accolto parzialmente la domanda del Condominio nei confronti dell’appaltatrice e respinto la domanda nei riguardi del direttore dei lavori, regolando le spese. Proposta impugnazione dal Condominio <>, con formulazione di appello incidentale da parte dell’appaltatrice, la Corte d’Appello di Catania aveva – con la sentenza 2013/2020 - accolto parzialmente l’appello principale e respinto quello incidentale per i seguenti motivi (che qui si sintetizzano per quanto ancora di interesse): - i vizi lamentati dal Condominio erano stati riscontrati ed erano stati considerati attinenti a gravi difetti di costruzione, rilevanti ex art. 1669 3 c.c., poiché i lavori di ristrutturazione avevano determinato la rovina o il pericolo di rovina di intere parti degli edifici condominiali;
le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, espletata nel contraddittorio delle parti nel procedimento previsto dall’art. 696-bis c.p.c. e acquisita agli atti, erano inequivoche e utilizzabili come materiale probatorio;
- in particolare il Tecnico d’Ufficio aveva accertato per i danni riferibili ad opere condominiali che <<la fessurazione dell’intonaco sui parapetti delle terrazze è conseguita ad un ripristino molto superficiale opere di cemento armato>> senza alcun elemento consolidante ed elastico, che <<la fessurazione dell’intonaco sui parapetti delle terrazze è conseguita ad un ripristino molto superficiale opere di cemento armato>>, che quanto all’aggetto di coronamento della terrazza <<i vizi sono la conseguenza della non adeguata impermeabilizzazione dell’estradosso>> e che <<dall’analisi dei prezzi riportati nel computo metrico è dato desumere che le opere previste di progetto erano complete e certamente esaustive per il risanamento del fabbricato, ma non sono corrispondenti a quanto realmente eseguito nella prestazione>>; del resto, il Tecnico d’Ufficio aveva esaurientemente risposto alle osservazioni delle parti nella sua relazione finale, confermando le conclusioni già formulate in punto an debeatur;
le contestazioni delle parti alla consulenza tecnica d’ufficio <<non appaiono concretamente idonee a escludere né l’effettiva sussistenza dei gravi vizi lamentati dal condominio committente, la riferibilità di tali difetti lavori ristrutturazione dell’edificio condominiale eseguiti dalla società appaltatrice, né, infine, riconducibilità degli stessi>>, incidenti sulla funzionalità e sul godimento del fabbricato, all’ambito della responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c.; 4 - il Condominio si era lamentato del rigetto della domanda risarcitoria svolta nei confronti del direttore dei lavori, affermando la sua corresponsabilità nei vizi dell’opera e fondandola su base contrattuale, come inadempimento della prestazione concorrente, ex art. 2055 c.c., con la responsabilità ex art.1669 c.c. a carico dell’impresa nella causazione dei danni subiti dal Condominio;
secondo l’appellante, poiché erano stati prospettati inadempimenti agli obblighi emergenti dagli art. 1176 e 2229 e ss. c.c., si doveva ritenere sufficiente la loro allegazione, dovendo il professionista dimostrare l’avvenuto corretto adempimento delle obbligazioni a proprio carico;
a fronte dei gravi difetti delle opere, era emerso che il direttore nel corso dell’esecuzione dell’opera non ottemperò agli obblighi di controllo, vigilanza e segnalazione che gli incombevano, con conseguente sua corresponsabilità con l’impresa appaltatrice (l’affermazione di responsabilità del direttore dei lavori viene esplicitata dalla Corte di merito come effettuata in accoglimento sia del motivo di appello principale che di quello incidentale dell’impresa sul punto); <<la fessurazione dell’intonaco sui parapetti delle terrazze è conseguita ad un ripristino molto superficiale opere di cemento armato>>; <<inoltre, trattandosi appunto di responsabilità extracontrattuale, traente una sua specifica disciplina dal citato art. 1669 c.c., non assumono rilievo le previsioni contemplate dall’art. 2236 c.c. […], mentre, in tema prova, il committente potrà avvalersi della già menzionata presunzione iuris tantum responsabilità, operante, secondo la giurisprudenza, presenza fattispecie sottoposta alla dello stesso art.1669>>, 5 presunzione comunque operante anche sul versante della responsabilità contrattuale in virtù del principio generale enucleato da Cass. a SU n.13533/2001; <<nella specie, il condominio committente ha provato l’assunzione (e l’effettivo svolgimento), da parte dell’ing. messina luigi, dell’incarico professionale di direzione dei lavori […] ristrutturazione dell’edificio condominiale, e allegato l’inadempimento (sub specie culpa in vigilando) dello stesso direttore ordine agli obblighi>> su di lui gravanti <<inoltre, trattandosi appunto di responsabilità extracontrattuale, traente una sua specifica disciplina dal citato art. 1669 c.c., non assumono rilievo le previsioni contemplate dall’art. 2236 c.c. […], mentre, in tema prova, il committente potrà avvalersi della già menzionata presunzione iuris tantum responsabilità, operante, secondo la giurisprudenza, presenza fattispecie sottoposta alla dello stesso art.1669>>, e il professionista non aveva provato di aver diligentemente eseguito la prestazione, <<consistente nell’alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere, né il compimento di operazioni natura elementare, comporta comunque controllo della realizzazione dell’opera nelle sue fasi e, pertanto, l’obbligo del professionista verificare, attraverso periodiche visite contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, se sono state osservate le regole dell’arte corrispondenza dei materiali impiegati>>. Ha proposto ricorso per cassazione LU ES articolandolo in sei motivi. Solo il Condominio <> ha depositato controricorso. Generali Costruzioni s.r.l. è rimasta intimata Il PG ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso ed entrambe le parti costituite hanno depositato memorie illustrative. Alla pubblica udienza dell’11.12.2025, dopo la relazione del Consigliere, il Sostituto Procuratore Generale Alessandro Pepe ha richiamato e illustrato le conclusioni già depositate;
l’avv. Giovanni TA, per il ricorrente, e l’avv. Italo Maria Amorelli, in sostituzione con delega scritta dell’avv. VA Seminato, per il Condominio 6 <>, presenti all’udienza, hanno richiamato e illustrato le rispettive difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso LU ES prospetta la <<nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione e o falsa applicazione degli artt. 1218, 1176, c. 2 1669 c.c., avendo la corte di appello catania fatto un’errata del principio allegazione dell’inadempimento>>. Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe qualificato la dedotta responsabilità del direttore dei lavori come extracontrattuale, per poi valutarla applicando i principi in tema di responsabilità contrattuale sul presupposto che fosse stata allegata anche una responsabilità per culpa in vigilando sulle modalità di esecuzione dei lavori e sull’effettiva conformità di essi alle previsioni di progetto e alla regola dell’arte; tale pronuncia non sarebbe conforme al principio di allegazione perché non terrebbe conto che, nel caso di specie, non era stato allegato l’inadempimento contrattuale qualificato, astrattamente idoneo a provocare il danno;
solo ove fosse stato correttamente e tempestivamente allegato tale tipo di inadempimento sarebbe divenuto effettivo, a carico del debitore, l’onere di provare l’intervenuto adempimento. Il Condominio avrebbe invece solo affermato, nella memoria ex art. 183 co. 6 n.1 c.p.c., che <<quanto all’azione esperita nei confronti del direttore dei lavori si ribadisce che essa è da ricondurre alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, ex art. 1669 o, in alternativa, art.2 043 c.c.>>, per violazione degli obblighi assunti e per violazione del principio del neminem ledere, sul presupposto che il professionista avesse omesso, genericamente, di apprestare la dovuta diligenza nell’esecuzione della prestazione a proprio carico - quindi non un inadempimento qualificato, costituito da una azione o omissione, collegabile ad un profilo di responsabilità relativo alla sfera professionale, intellettiva o tecnica, a carico del direttore dei lavori né 7 tantomeno una culpa in vigilando -: la totale genericità della domanda svolta avrebbe determinato, appunto, la violazione dell’onere di allegazione, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo al contratto di prestazione d’opera professionale e ai vizi delle opere senza un collegamento causale di questi ad un inadempimento qualificato. 1.1. Il motivo è infondato. Occorre prima di tutto chiarire che la Corte d’Appello di Catania non ha ritenuto esistente una responsabilità extracontrattuale del direttore dei lavori ma, rilevata la responsabilità extracontrattuale dell’impresa appaltatrice ai sensi dell’art. 1669 c.c., ha ritenuto che con la stessa potesse concorrere, ex art. 2055 c.c., la responsabilità contrattuale di LU ES se ed in quanto questi avesse contribuito, con il suo comportamento inadempiente, alla determinazione dell’evento dannoso costituito dall’insorgenza dei vizi. In questo contesto la Corte ha, prima di tutto, affermato l’intervenuta allegazione da parte del Condominio committente dell’inadempimento del direttore dei lavori <<sub specie di culpa in vigilando>> in relazione agli obblighi assunti con il contratto di prestazione d’opera professionale, e quindi, da un lato, ha ritenuto operante sotto il profilo della prova, a favore del committente, la presunzione iuris tantum di responsabilità emergente dall’art. 1669 c.c. tale da rendere irrilevanti nei suoi confronti le previsioni contemplate nell’art. 2236 c.c. (di limitazione della responsabilità del professionista alle ipotesi di dolo o colpa grave in caso di soluzione di problemi di particolare rilevanza tecnica), dall’altro ha precisato che la stessa presunzione opera anche sul versante della responsabilità contrattuale perché rispetto ad essa, a fronte dell’onere del committente della sola prova del contratto e dell’inadempimento, la dimostrazione dell’adempimento diligente idoneo ad escludere responsabilità è a carico del professionista. La Corte di merito ha, quindi, affermato l’adeguatezza dell’allegazione dell’inadempimento del professionista ad opera del Condominio, effettuata 8 attraverso il richiamo degli obblighi di diligenza - che sono già <> ex art. 1176 co. 2 c.c., perché da valutare <<consistente nell’alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere, né il compimento di operazioni natura elementare, comporta comunque controllo della realizzazione dell’opera nelle sue fasi e, pertanto, l’obbligo del professionista verificare, attraverso periodiche visite contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, se sono state osservate le regole dell’arte corrispondenza dei materiali impiegati>>, e che la Corte di appello identifica nell’omissione di culpa in vigilando - caratterizzanti specificamente la prestazione professionale a carico del direttore dei lavori - dei quali gli obblighi di vigilanza e di controllo fanno naturalmente parte e non richiedono una particolare articolazione da parte del committente - e ritenuti, in concreto, causalmente idonei a giustificare la presenza dei vizi e difetti dell’opera costituenti il danno derivato al Condominio committente - diversa questione è quella riguardante l’articolazione in concreto degli obblighi richiamati, in relazione all’oggetto dell’attività appaltata, che riguarda non l’allegazione ma la verifica di effettività dell’inadempimento allegato e della rilevanza causale ad esso attribuita -. Lo stesso ricorrente rileva che, nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., il Condominio aveva ribadito l’inadempimento, funzionale rispetto ai vizi e difetti lamentati, anche del direttore dei lavori <<avendo omesso di apprestare la dovuta diligenza nell’esecuzione della prestazione a suo carico>>. Il ricorrente richiama la sentenza n. 577/2008 delle Sezioni Unite di questa Corte (pronunciata in un’ipotesi di responsabilità medica) per farne derivare la necessità di un’allegazione più articolata dell’inadempimento nell’ipotesi di prestazioni professionali inquadrabili - secondo una dicotomia più volte sottoposta a revisione in dottrina e in giurisprudenza sia sotto il profilo del suo rilievo per l’identificazione dell’inadempimento, sia sotto il profilo dell’identificazione degli oneri probatori: cfr. l’articolata disamina contenuta nella motivazione della sentenza richiamata - nell’ambito delle cd obbligazioni di mezzi. Nella motivazione della citata sentenza n. 577/2008, fermo il riferimento all’articolazione degli oneri probatori già delineato dalla sentenza delle SU n. 13533/2001, si osserva però che: <<il meccanismo 9 di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. in materia responsabilità contrattuale (in conformità a criteri ragionevolezza per identità situazioni probatorie, riferibilità concreto probatorio alla sfera azione dei singoli soggetti e distinzione strutturale tra da fatto illecito) è identico, sia che il creditore agisca l'adempimento dell'obbligazione, ex art. 1453 c.c., domandi risarcimento l'inadempimento contrattuale, 1218 senza richiamarsi alcun modo obbligazioni mezzi risultato>>; prestata quindi piena adesione al principio espresso, in materia di articolazione degli oneri probatori, da SU n. 13533/2001, <<l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente danno. ciò comporta l'allegazione creditore può attenere ad un esso sia, dire, qualificato, e cioè astrattamente alla produzione competerà al debitore dimostrare o tale inadempimento vi proprio stato ovvero che, pur esistendo, nella fattispecie>>. Ora, alla luce delle considerazioni sopra svolte, la Corte di merito ha correttamente applicato il principio di diritto emergente dalla suddetta sentenza delle Sezioni unite n. 577/2008, perché ha ritenuto effettivamente allegato in modo corretto l’inadempimento del professionista, qualificato in rapporto agli oneri di diligenza a suo carico - comprendenti l’obbligo di vigilanza, l’inadempimento del quale è stato considerato sostanzialmente valorizzato dal committente per le conseguenze ascritte anche al professionista- posti in relazione ai vizi dell’opera dell’appaltatrice sotto il profilo causale: ciò soddisfa la 10 <> del comportamento inadempiente per il suo costituire concausa astrattamente efficiente alla determinazione dei vizi riscontrati. A questo punto, diventa irrilevante l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui <<trattandosi appunto di responsabilità extracontrattuale, traente una sua specifica disciplina dal citato art. 1669 c.c., non assumono rilievo le previsioni contemplate dall’art. 2236 c.c. […], mentre, in tema prova, il committente potrà avvalersi della già menzionata presunzione iuris tantum responsabilità, operante, secondo la giurisprudenza, presenza fattispecie sottoposta alla dello stesso>>. Si tratta infatti di affermazione che è corretta se intesa nel senso che, nei confronti del committente, non può avere rilievo al fine di escludere o limitare la responsabilità dell’appaltatore ex art. 1669 c.c., presunta anche sotto il profilo del nesso causale, il ricorrere per il direttore dei lavori di ipotesi rientranti nell’ambito del disposto dell’art. 2236 c.c.: in relazione alla posizione del direttore dei lavori nei confronti del committente (e nei rapporti interni con l’appaltatore, ex art. 2055 c.c.) la valutazione di responsabilità deve essere comunque effettuata sulla base del rapporto contrattuale intercorso, anche se in ipotesi di ritenuta sussistenza di responsabilità, e quindi nel caso di ravvisata sussistenza di un inadempimento in nesso causale con i vizi rilevati, anche il professionista sarà tenuto nei confronti del committente per l’intero - cfr., con particolare attenzione alla motivazione, Cass. n. 29218/2017 e, di recente, Cass. n. 9969/2025, volta a sottolineare come l'art. 2055, co. 1, c.c., sia norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., e richieda solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, anche in presenza di condotte lesive fra loro autonome e/o fondate su diversi titoli di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, in quanto considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso e riferisce tale unicità al solo danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche 11 violate;
la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte, caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni-. L’irrilevanza della considerazione riportata deriva dal fatto che, comunque, la Corte d’Appello di Catania ha valutato la posizione di LU ES nell’ambito della dedotta responsabilità contrattuale per inadempimento a suo carico, con individuazione e applicazione corretta dei principi in materia di onere della prova espressi nella sentenza a SU n. 13533/2001, ribaditi e precisati, quanto al contratto di prestazione d’opera, nella sentenza a SU n. 577/2008 nei termini di cui sopra. Non è pertanto rinvenibile nella motivazione della Corte d’Appello di Catania alcuna violazione delle norme richiamate dal ricorrente, anzi correttamente applicate con specifico riferimento alla allegazione, da parte del Condominio, dell’inadempimento ascritto a LU ES e alle conseguenze da trarne sull’assetto degli oneri probatori in relazione alla natura giuridica delle responsabilità risarcitorie fatte valere. 2. Il secondo motivo di ricorso denuncia la <<nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione e o falsa applicazione degli artt. 1218, 1176, c. 2 1669 c.c., avendo la corte di appello catania fatto un’errata del principio allegazione dell’inadempimento>>. LU ES lamenta che la Corte d’Appello di Catania avrebbe violato la disciplina sulla ripartizione dell’onere della prova dato che, non essendo stato allegato un inadempimento qualificato da parte del Condominio, non avrebbe potuto essere rilevato alcun onere del professionista di dimostrare ciò che non era entrato a far parte dell’oggetto del processo. In mancanza di una <<puntuale deduzione o allegazione circa l’inadempimento riferito all’attività del direttore dei lavori, la prova … avrebbe dovuto spaziare dalla dimostrazione della 12 presenza, al controllo continuo e quotidiano, in tutte le fasi cantiere (durato due anni), molteplici anche simultanee lavorazioni di ristrutturazione effettuate dagli operai edili ditta appaltatrice distribuiti tutti tre gli edifici condominiali, ecc. ecc.; senza poter mai essere certi che responsabilità, esclusa sotto un profilo, non venga poi contestata altro aspetto (“probatio diabolica”)>>. Anche la presunzione di inadempimento a carico del debitore avrebbe potuto essere invocata solo se al medesimo debitore fosse stato attribuito un inadempimento qualificato. 2.1. Il motivo è infondato. In proposito si richiamano le considerazioni svolte sopra per ribadire che la Corte d’Appello di Catania ha correttamente individuato gli oneri di prova a carico delle parti in causa in relazione alle domande ed eccezioni svolte, riconoscendo a carico del professionista, il cui inadempimento è stato prospettato come in relazione causale con i vizi in concreto riscontrati (non più in contestazione quanto ad esistenza ed entità), l’onere di dimostrare di aver diligentemente svolto la prestazione a suo carico. I rilievi del ricorrente in ordine alla difficoltà di prova quanto alla continuità della presenza in cantiere e all’esercizio del controllo continuo e quotidiano sul cantiere durato due anni, anche in considerazione della ristrutturazione simultanea dei tre edifici condominiali, non sono significativi per l’individuazione degli oneri probatori e non rendevano impossibile la prova in capo all’onerato ma spostano la valutazione sul merito e cioè sulla verifica, in concreto, dello svolgimento dei compiti del professionista nel contesto dell’opera appaltata, sottoposta alla sua vigilanza, tenendo conto della complessità dell’intervento da realizzare, delle particolari attività causative dei vizi lamentati e dell’articolarsi degli obblighi di vigilanza e di controllo del direttore dei lavori rispetto ad esse nell’ambito della prestazione professionale assunta. 13 Il discorso si sposta, quindi, sulla interpretazione e valutazione del materiale istruttorio che è prerogativa dei Giudici del merito e che può essere censurata in sede di legittimità nei limiti di cui all’art. 360 co. 1 n.4 (in ipotesi di motivazione omessa o apparente, in violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost.) o di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., circa il mancato esame di un fatto decisivo per la risoluzione della controversia (cfr., al riguardo, per tutte, Cass. a SU n. 8053/2014). 3. Il terzo motivo di critica censura ancora la sentenza d’appello sotto il profilo della sua nullità, <<per violazione e o falsa applicazione degli artt. 40 41 c.p. in relazione agli 1218, 1669 2055 c.c., all’art. 360, n. 3, c.p.c., avendo la corte di appello catania violato falsamente applicato i principi tema nesso causalità merito alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del direttore dei lavori>>. Il ricorrente ribadisce che allegare l’inadempimento non significa comunque allegare anche il danno-evento, che potrebbe essere riconducibile ad una causa diversa dall’inadempimento prospettato e che deve essere provato dal creditore, non avendo di per sé la violazione delle regole professionali da parte del soggetto debitore della prestazione attitudine causale alla produzione del danno evento. Ne consegue che l’esistenza di difetti non comporta necessariamente l’esistenza di un nesso eziologico tra questi e l’inadempimento: l’onere di dimostrare la sussistenza di una connessione causale è a carico del creditore e quindi, nel caso di specie, del Condominio che, nella prospettazione del ricorrente, non lo avrebbe adempiuto prima di tutto in ragione del fatto che la pretesa omissione della necessaria vigilanza da parte del professionista sarebbe stata del tutto inventata, perché mai allegata. La sentenza oggetto di ricorso sarebbe pertanto illegittima nella parte in cui afferma come dimostrata l’esistenza del nesso di causalità tra un mai allegato 14 inadempimento e i vizi riscontrati in sede di accertamento tecnico preventivo. 3.1. Anche questo motivo è infondato. La Corte d’Appello di Catania ha ritenuto che, rimasta insuperata la <<presunzione di inadempimento del direttore dei lavori (in ordine all’obbligazione diligente svolgimento suoi compiti alta sorveglianza)>>, sussiste la sua corresponsabilità per gli stessi gravi difetti accertati, <<stante la piena configurabilità del necessario nesso di causalità tra tale inadempimento e i danni subiti dal condominio committente in conseguenza tali difetti>>, evitabili con la dovuta diligenza professionale del direttore dei lavori, <<che ha peraltro emesso i certificati di pagamento e la relazione sul conto finale dei lavori, presupponenti l’effettiva conformità lavori al progetto, esclusa invece dalle risultanze processuali>>. La Corte di merito ha, quindi, valorizzato l’inadempimento del professionista alla <<obbligazione di diligente svolgimento dei suoi compiti alta sorveglianza>> - allegato, per quanto sopra detto, dal committente, considerato dal Giudice d’appello con riguardo al controllo della realizzazione dell’opera nelle sue varie fasi e alla verifica periodica dei lavori eseguiti e rispetto al quale LU ES non ha provato l’adempimento -, l’esistenza dei vizi riscontrati in sede di accertamento tecnico preventivo nelle opere eseguite da Generali Costruzioni s.r.l., la relazione causale riconoscibile tra il comportamento inadempiente del ricorrente e i vizi degli interventi eseguiti dall’appaltatrice, <<alla cui verificazione ha significativamente contribuito anche l’omissione della necessaria vigilanza>> sull’esecuzione delle opere da parte del direttore dei lavori - che aveva pure svolto le attività necessarie per l’effettuazione dei pagamenti, compresa la relazione sul conto finale dei lavori, tutte attività presupponenti l’effettiva conformità dei lavori al progetto, invece esclusa in concreto all’esito dell’accertamento tecnico esperito -. 15 Riconfermate le considerazioni sopra svolte sulla corretta allegazione dell’inadempimento del professionista e sulla esatta identificazione degli oneri di prova a carico delle parti - si richiama anche Cass. n. 9969/2025 sulla rilevanza autonoma delle diverse condotte causative dell’unico danno, ex art. 2055 c.c. e sulle conseguenze in materia di nesso di causalità -, si rileva che la Corte di merito ha affermato non solo che era presunto l’inadempimento -rectius, che il professionista non aveva dimostrato di essere stato adempiente - e che era stata in concreto tecnicamente riscontrata l’esistenza dei vizi in sede di accertamento tecnico preventivo, ma ha affermato, previo accertamento della stessa, la sussistenza della relazione causale - non solo tra l’attività dell’appaltatrice, ma - anche tra l’omissione della necessaria vigilanza che avrebbe dovuto esercitare LU ES e i vizi accertati, sottolineando come lo stesso avesse emesso i certificati di pagamento e provveduto a redigere la relazione sul conto finale che presupponevano l’effettiva conformità dei lavori al progetto, esclusa invece dalle risultanze processuali. 4. Il quarto motivo deduce la nullità della sentenza impugnata <<inoltre, trattandosi appunto di responsabilità extracontrattuale, traente una sua specifica disciplina dal citato art. 1669 c.c., non assumono rilievo le previsioni contemplate dall’art. 2236 c.c. […], mentre, in tema prova, il committente potrà avvalersi della già menzionata presunzione iuris tantum responsabilità, operante, secondo la giurisprudenza, presenza fattispecie sottoposta alla dello stesso art.1669>>. In via subordinata, il ricorrente prospetta che i vizi nell’esecuzione dei lavori posti in essere dall’appaltatrice rientrano in tipologie che sarebbero al di fuori della competenza del direttore dei lavori, trattandosi di cattive ed erronee esecuzioni delle opere - come già rilevato dal Tribunale di US e come emergente dalla relazione che ha concluso l’accertamento tecnico preventivo -. A parte le opere di impermeabilizzazione, i vizi riscontrati consistevano: nella <<fessurazione dell’intonaco sui parapetti delle terrazze>>, conseguenza di un ripristino molto superficiale delle opere in cemento armato senza posa in opera di alcun elemento 16 consolidante ed elastico tale da ricostituire la continuità della superficie;
nella fessurazione e distacco degli intonaci sugli intradossi dei ballatoi e nei frontalini degli stessi, dovuta all’assenza di una corretta asportazione della ruggine dell’armatura con spazzolatura della stessa e dall’assenza del trattamento successivo con malta passivante. Si sarebbe trattato di operazioni manuali rientranti nella esecuzione libera ed autonoma dell’appaltatore ed estranee alla direzione dei lavori, come confermerebbe il fatto che non tutte le parti di intervento presentavano vizi. La presenza di difetti dell’opera potrebbe essere addebitata al direttore dei lavori solo quando derivi da inosservanza dei suoi doveri di sorveglianza, i quali non comprenderebbero le operazioni più semplici e di mera esecuzione posti in essere dall’appaltatore (salvo che sia eliminata, nel contratto di appalto ogni sua autonomia: ma non è il caso di specie). Il direttore dei lavori dovrebbe cioè vigilare sulle attività rispetto alle quali le sue direttive e la presenza del medesimo hanno una valenza, non anche sulle operazioni manuali che dovrebbero rientrare nel patrimonio delle conoscenze dell’appaltatore e dei suoi operai e per le quali alcun tipo di direttiva sarebbe necessario. I danni emersero del resto solo dopo cinque anni dalla consegna. 4.1. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente individua come fatto omesso, discusso, di carattere decisivo, i <<vizi di esecuzione posti in essere dall’appaltatore esclusi dalle competenze del direttore dei lavori>>: ma quella che il ricorrente vuole evidenziare non è l’omessa considerazione di un fatto storico - il <> deve consistere in un fatto storico precisamente individuato: cfr., per tutte, Cass. a SU n. 8053/2014, alla quale si sono adeguate tutte le pronunce successive-, ma l’interpretazione e valutazione della rilevanza da attribuire ai vizi riscontrati operata dalla Corte di merito nel complesso degli elementi istruttori acquisiti per escludere valenza, ai 17 fini della responsabilità da inadempimento del professionista, al carattere in sé elementare delle operazioni erroneamente eseguite dall’appaltatrice. La Corte d’Appello di Catania ha considerato i vizi riscontrati nell’opera -anche quelli sopra riportati sono elencati alle pagg. 8 e 9 della motivazione della sentenza -, non considerando autonomamente per la valutazione della natura elementare degli interventi le singole operazioni descritte ma il loro complesso, sul presupposto che l’alta sorveglianza delle opere propria del direttore dei lavori, pur non richiedendo una presenza continua e giornaliera in cantiere, <<comporta comunque il controllo della realizzazione dell’opera nelle sue varie fasi e, pertanto, l’obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, se sono state osservate le regole dell’arte la corrispondenza dei materiali impiegati. in particolare, tra i compiti direttore lavori (di cui non risulta comprovato l’effettivo adempimento) rientrano segnalazione delle situazioni anomale riscontrate l’adozione degli accorgimenti volti a garantire che l’opera risulti immune da difetti costruttivi, nonché l’emanazione disposizioni istruzioni si rilevino necessarie affinché venga realizzata conformemente alle aspettative committente, verificarne l’ottemperanza parte soggetti ai quali esse indirizzate>>. La Corte di merito è, quindi, partita dalla concretezza dei vizi riscontrati ed ha ritenuto, nell’esercizio di un’attività valutativa del complesso delle emergenze istruttorie volta alla decisione, che, nonostante essi fossero la conseguenza di operazioni esecutive non complesse, denotassero nel loro insieme la totale assenza di verifiche periodiche sull’andamento dei lavori nella loro globalità, pretendibile dal direttore dei lavori, e quindi non ne permettessero l’esonero da responsabilità - non discostandosi dalle indicazioni emergenti dalla giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass. n. 7336/2019, Cass. n. 18 27045/2024, Cass. n. 9572/2024, Cass. n. 2913/2020, Cass. n. 10728/2008 -. In concreto, i singoli vizi sono stati perciò tenuti in considerazione nella loro materialità ma, nell’ambito del contesto dell’istruttoria esperita, la Corte di merito non ha ritenuto che la semplicità esecutiva delle operazioni nel cui ambito erano emersi esonerasse il direttore dei lavori dall’obbligo di vigilanza nei termini sopra esposti. Alla luce delle considerazioni svolte, il motivo si pone al di fuori dell’ambito di operatività del disposto dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. e mira più propriamente a provocare, ma inammissibilmente in sede di legittimità, una rinnovazione dell’attività di interpretazione e valutazione del materiale probatorio operata dal Giudice di merito, al fine di ottenerne una valorizzazione diversa, coerente con le tesi del ricorrente. 5. Con il quinto motivo di critica LU ES si duole della <<nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione e o falsa applicazione degli artt. 1218, 1176, c. 2 1669 c.c., avendo la corte di appello catania fatto un’errata del principio allegazione dell’inadempimento>>.; Si deduce che nella sentenza impugnata <<non appaiono concretamente idonee a escludere né l’effettiva sussistenza dei gravi vizi lamentati dal condominio committente, la riferibilità di tali difetti lavori ristrutturazione dell’edificio condominiale eseguiti dalla società appaltatrice, né, infine, riconducibilità degli stessi>>. Questo fatto omesso sarebbe decisivo perché, se i lavori indicati non dovevano essere eseguiti, non potevano nemmeno essere conteggiati e non potevano fondare alcun tipo di responsabilità in capo al direttore dei lavori. La mancata ricomprensione dei lavori nel contratto di appalto emergerebbe dalla relazione tecnica redatta in sede di accertamento tecnico preventivo, ove si legge che <<l’impermeabilizzazione delle pensiline non è un intervento compreso 19 nel computo metrico estimativo presente agli atti, ma che si ritiene necessario onde poter ripristinare a regola d’arte le opere>>. 5.1. Il motivo di ricorso presenta profili di inammissibilità ed è, comunque, infondato. Richiamate le considerazioni svolte nell’esaminare il precedente motivo di ricorso sull’individuazione del <> rilevante ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., si osserva che il ricorrente: deduce l’estraneità dei lavori di cui si discute rispetto al contratto di appalto non dall’interpretazione del contenuto di questo ma dalle considerazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo dal Tecnico nominato;
non riporta, nemmeno in sintesi, il contenuto del contratto di appalto né indica da quale clausola o da quale parte di esso si desuma la mancata ricomprensione dei lavori descritti nell’intervento di ristrutturazione degli edifici condominiali appaltato dal Condominio a Generali Costruzioni s.r.l.; rileva, inoltre, di aver evidenziato l’estraneità dei lavori nella comparsa di risposta per il primo grado e poi nella comparsa conclusionale in appello, senza nulla dire sulla decisione del primo Giudice al riguardo e sulla riproposizione della questione nel giudizio di appello, che avrebbe dovuto essere effettuata ai sensi dell’art. 346 c.p.c. nella comparsa di risposta - essendo stato LU ES totalmente vittorioso in primo grado -. Agli evidenti profili di inammissibilità, ex art. 366 nn. 4 e 6 c.p.c., che il motivo presenta, si aggiunge che: risulta dalla sentenza d’appello che il Tribunale di US aveva considerato responsabile l’impresa appaltatrice anche per i vizi <<che, nella parte intradossale dell’aggetto di coronamento della terrazza, … sono la conseguenza non adeguata impermeabilizzazione dell’estradosso>> - così a pag.9 della sentenza impugnata -; la Corte di merito ha deciso in modo conforme alla sentenza di primo grado quanto all’identificazione dei vizi operata dal primo Giudice e all’attribuzione della responsabilità per la loro esecuzione all’impresa 20 appaltatrice, considerandoli quindi rientranti nell’ambito del contratto concluso tra la stessa e il Condominio. Ne consegue che la Corte di appello - e, prima, il Tribunale - non ha omesso di considerare che il Tecnico d’Ufficio aveva sollevato dubbi sulla ricomprensione dell’intervento nel contratto di appalto ma, attribuendo la responsabilità all’impresa esecutrice per lo stesso intervento, mal eseguito, ha considerato implicitamente, nello svolgimento di un’attività interpretativa del contratto che compete al Giudice e non al consulente tecnico d’ufficio (al quale quindi non era necessario rispondere), che detto intervento facesse parte delle opere appaltate - che, in quanto relative all’impermeabilizzazione, non potevano essere certamente considerate prive di rilevanza esecutiva, a prescindere dalle caratteristiche delle singole fasi di lavoro: si richiamano le pronunce sopra indicate e, in particolare, Cass. n. 9572/2024 -. Le considerazioni svolte sono sufficienti a giustificare il rigetto del motivo in esame, senza necessità di ulteriori approfondimenti. 6. Il sesto motivo di censura della sentenza impugnata è riferito all’art. 360, n. 4, c.p.c. e lamenta la <<nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione e o falsa applicazione degli artt. 1218, 1176, c. 2 1669 c.c., avendo la corte di appello catania fatto un’errata del principio allegazione dell’inadempimento>> Si allega che Generali Costruzioni s.r.l. non aveva svolto nel giudizio di primo grado alcuna domanda nei confronti del direttore dei lavori e, di conseguenza, il quarto motivo di appello incidentale proposto dalla società, volto a contestare l’esclusione di responsabilità in capo a LU ES all’esito del giudizio di primo grado, non avrebbe potuto essere utilmente esaminato per il divieto derivante dall’art.345 c.p.c. 6.1. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse. La Corte d’Appello di Catania ha accolto l’appello principale del Condominio <>, volto a fondare la responsabilità risarcitoria anche di LU ES in qualità di direttore dei lavori nei confronti del Condominio committente;
la Corte ha ritenuto 21 <<conseguentemente fondato anche lo specifico motivo dell’appello incidentale di generali costruzioni s.r.l. (formulato nei confronti messina luigi), con il quale, in via subordinata, la stessa società censura parimenti capo dell’impugnata sentenza che ha escluso corresponsabilità solidale del direttore dei lavori>>. La qualificazione come appello incidentale della doglianza della società appaltatrice in ordine al mancato riconoscimento della corresponsabilità solidale del direttore dei lavori non si ritiene, però, che sia stata correttamente effettuata dal Giudice d’appello. Generali Costruzioni s.r.l. non aveva svolto alcuna domanda nei confronti di LU ES e non aveva chiesto, in particolare, alcuna ripartizione delle rispettive responsabilità nei confronti del Condominio committente;
in ogni caso, la condanna al risarcimento dei danni anche di LU ES non avrebbe in alcun modo diminuito la responsabilità risarcitoria dell’impresa per l’intero ma avrebbe aggiunto un ulteriore obbligato a favore del Condominio creditore. La <> per il mancato riconoscimento della responsabilità anche in capo al direttore dei lavori non era pertanto fondata su una posizione di soccombenza rispetto a LU ES ma su un interesse di fatto a concorrere per lo stesso importo assieme ad un altro debitore nei confronti dell’unico creditore, il Condominio. In concreto, con la critica al decisum del Tribunale di US in ordine alla esclusione di responsabilità di LU ES, Generale Costruzioni s.r.l. ha semplicemente aderito, in via subordinata per il caso di mancato accoglimento dei motivi di appello incidentale volti a contestare l’esistenza di responsabilità a proprio carico, al motivo di appello principale proposto dal Condominio, senza far valere posizioni proprie rispetto al direttore dei lavori - mai azionate in giudizio -. Poiché dalla qualificazione come appello incidentale dell’adesione dell’impresa all’appello principale del Condominio quanto al riconoscimento 22 di responsabilità risarcitoria in capo al direttore dei lavori, non è derivata conseguenza alcuna nemmeno in punto spese, è sufficiente correggere la motivazione della sentenza impugnata al riguardo, nel senso della non qualificabilità come appello incidentale del quarto motivo di critica di Generale Costruzioni s.r.l. quanto alla corresponsabilità di LU ES: la società ha sostanzialmente aderito all’appello principale proposto dal Condominio <> nei confronti di LU ES. 7. In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto. 8. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nei rapporti tra le parti costituite;
nulla deve essere disposto quanto alla posizione di Generali Costruzioni s.r.l., rimasta intimata. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente LU ES al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità a favore del Condominio <> di Catania, in persona dell’amministratore pro tempore, liquidate in complessivi € 6.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi nella misura di € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. 23 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 11 dicembre 2025. Il Consigliere Estensore Il Presidente TI CC AL RR
le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, espletata nel contraddittorio delle parti nel procedimento previsto dall’art. 696-bis c.p.c. e acquisita agli atti, erano inequivoche e utilizzabili come materiale probatorio;
- in particolare il Tecnico d’Ufficio aveva accertato per i danni riferibili ad opere condominiali che <<la fessurazione dell’intonaco sui parapetti delle terrazze è conseguita ad un ripristino molto superficiale opere di cemento armato>> senza alcun elemento consolidante ed elastico, che <<la fessurazione dell’intonaco sui parapetti delle terrazze è conseguita ad un ripristino molto superficiale opere di cemento armato>>, che quanto all’aggetto di coronamento della terrazza <<i vizi sono la conseguenza della non adeguata impermeabilizzazione dell’estradosso>> e che <<dall’analisi dei prezzi riportati nel computo metrico è dato desumere che le opere previste di progetto erano complete e certamente esaustive per il risanamento del fabbricato, ma non sono corrispondenti a quanto realmente eseguito nella prestazione>>; del resto, il Tecnico d’Ufficio aveva esaurientemente risposto alle osservazioni delle parti nella sua relazione finale, confermando le conclusioni già formulate in punto an debeatur;
le contestazioni delle parti alla consulenza tecnica d’ufficio <<non appaiono concretamente idonee a escludere né l’effettiva sussistenza dei gravi vizi lamentati dal condominio committente, la riferibilità di tali difetti lavori ristrutturazione dell’edificio condominiale eseguiti dalla società appaltatrice, né, infine, riconducibilità degli stessi>>, incidenti sulla funzionalità e sul godimento del fabbricato, all’ambito della responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c.; 4 - il Condominio si era lamentato del rigetto della domanda risarcitoria svolta nei confronti del direttore dei lavori, affermando la sua corresponsabilità nei vizi dell’opera e fondandola su base contrattuale, come inadempimento della prestazione concorrente, ex art. 2055 c.c., con la responsabilità ex art.1669 c.c. a carico dell’impresa nella causazione dei danni subiti dal Condominio;
secondo l’appellante, poiché erano stati prospettati inadempimenti agli obblighi emergenti dagli art. 1176 e 2229 e ss. c.c., si doveva ritenere sufficiente la loro allegazione, dovendo il professionista dimostrare l’avvenuto corretto adempimento delle obbligazioni a proprio carico;
a fronte dei gravi difetti delle opere, era emerso che il direttore nel corso dell’esecuzione dell’opera non ottemperò agli obblighi di controllo, vigilanza e segnalazione che gli incombevano, con conseguente sua corresponsabilità con l’impresa appaltatrice (l’affermazione di responsabilità del direttore dei lavori viene esplicitata dalla Corte di merito come effettuata in accoglimento sia del motivo di appello principale che di quello incidentale dell’impresa sul punto); <<la fessurazione dell’intonaco sui parapetti delle terrazze è conseguita ad un ripristino molto superficiale opere di cemento armato>>; <<inoltre, trattandosi appunto di responsabilità extracontrattuale, traente una sua specifica disciplina dal citato art. 1669 c.c., non assumono rilievo le previsioni contemplate dall’art. 2236 c.c. […], mentre, in tema prova, il committente potrà avvalersi della già menzionata presunzione iuris tantum responsabilità, operante, secondo la giurisprudenza, presenza fattispecie sottoposta alla dello stesso art.1669>>, 5 presunzione comunque operante anche sul versante della responsabilità contrattuale in virtù del principio generale enucleato da Cass. a SU n.13533/2001; <<nella specie, il condominio committente ha provato l’assunzione (e l’effettivo svolgimento), da parte dell’ing. messina luigi, dell’incarico professionale di direzione dei lavori […] ristrutturazione dell’edificio condominiale, e allegato l’inadempimento (sub specie culpa in vigilando) dello stesso direttore ordine agli obblighi>> su di lui gravanti <<inoltre, trattandosi appunto di responsabilità extracontrattuale, traente una sua specifica disciplina dal citato art. 1669 c.c., non assumono rilievo le previsioni contemplate dall’art. 2236 c.c. […], mentre, in tema prova, il committente potrà avvalersi della già menzionata presunzione iuris tantum responsabilità, operante, secondo la giurisprudenza, presenza fattispecie sottoposta alla dello stesso art.1669>>, e il professionista non aveva provato di aver diligentemente eseguito la prestazione, <<consistente nell’alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere, né il compimento di operazioni natura elementare, comporta comunque controllo della realizzazione dell’opera nelle sue fasi e, pertanto, l’obbligo del professionista verificare, attraverso periodiche visite contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, se sono state osservate le regole dell’arte corrispondenza dei materiali impiegati>>. Ha proposto ricorso per cassazione LU ES articolandolo in sei motivi. Solo il Condominio <
l’avv. Giovanni TA, per il ricorrente, e l’avv. Italo Maria Amorelli, in sostituzione con delega scritta dell’avv. VA Seminato, per il Condominio 6 <
solo ove fosse stato correttamente e tempestivamente allegato tale tipo di inadempimento sarebbe divenuto effettivo, a carico del debitore, l’onere di provare l’intervenuto adempimento. Il Condominio avrebbe invece solo affermato, nella memoria ex art. 183 co. 6 n.1 c.p.c., che <<quanto all’azione esperita nei confronti del direttore dei lavori si ribadisce che essa è da ricondurre alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, ex art. 1669 o, in alternativa, art.2 043 c.c.>>, per violazione degli obblighi assunti e per violazione del principio del neminem ledere, sul presupposto che il professionista avesse omesso, genericamente, di apprestare la dovuta diligenza nell’esecuzione della prestazione a proprio carico - quindi non un inadempimento qualificato, costituito da una azione o omissione, collegabile ad un profilo di responsabilità relativo alla sfera professionale, intellettiva o tecnica, a carico del direttore dei lavori né 7 tantomeno una culpa in vigilando -: la totale genericità della domanda svolta avrebbe determinato, appunto, la violazione dell’onere di allegazione, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo al contratto di prestazione d’opera professionale e ai vizi delle opere senza un collegamento causale di questi ad un inadempimento qualificato. 1.1. Il motivo è infondato. Occorre prima di tutto chiarire che la Corte d’Appello di Catania non ha ritenuto esistente una responsabilità extracontrattuale del direttore dei lavori ma, rilevata la responsabilità extracontrattuale dell’impresa appaltatrice ai sensi dell’art. 1669 c.c., ha ritenuto che con la stessa potesse concorrere, ex art. 2055 c.c., la responsabilità contrattuale di LU ES se ed in quanto questi avesse contribuito, con il suo comportamento inadempiente, alla determinazione dell’evento dannoso costituito dall’insorgenza dei vizi. In questo contesto la Corte ha, prima di tutto, affermato l’intervenuta allegazione da parte del Condominio committente dell’inadempimento del direttore dei lavori <<sub specie di culpa in vigilando>> in relazione agli obblighi assunti con il contratto di prestazione d’opera professionale, e quindi, da un lato, ha ritenuto operante sotto il profilo della prova, a favore del committente, la presunzione iuris tantum di responsabilità emergente dall’art. 1669 c.c. tale da rendere irrilevanti nei suoi confronti le previsioni contemplate nell’art. 2236 c.c. (di limitazione della responsabilità del professionista alle ipotesi di dolo o colpa grave in caso di soluzione di problemi di particolare rilevanza tecnica), dall’altro ha precisato che la stessa presunzione opera anche sul versante della responsabilità contrattuale perché rispetto ad essa, a fronte dell’onere del committente della sola prova del contratto e dell’inadempimento, la dimostrazione dell’adempimento diligente idoneo ad escludere responsabilità è a carico del professionista. La Corte di merito ha, quindi, affermato l’adeguatezza dell’allegazione dell’inadempimento del professionista ad opera del Condominio, effettuata 8 attraverso il richiamo degli obblighi di diligenza - che sono già <
la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte, caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni-. L’irrilevanza della considerazione riportata deriva dal fatto che, comunque, la Corte d’Appello di Catania ha valutato la posizione di LU ES nell’ambito della dedotta responsabilità contrattuale per inadempimento a suo carico, con individuazione e applicazione corretta dei principi in materia di onere della prova espressi nella sentenza a SU n. 13533/2001, ribaditi e precisati, quanto al contratto di prestazione d’opera, nella sentenza a SU n. 577/2008 nei termini di cui sopra. Non è pertanto rinvenibile nella motivazione della Corte d’Appello di Catania alcuna violazione delle norme richiamate dal ricorrente, anzi correttamente applicate con specifico riferimento alla allegazione, da parte del Condominio, dell’inadempimento ascritto a LU ES e alle conseguenze da trarne sull’assetto degli oneri probatori in relazione alla natura giuridica delle responsabilità risarcitorie fatte valere. 2. Il secondo motivo di ricorso denuncia la <<nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione e o falsa applicazione degli artt. 1218, 1176, c. 2 1669 c.c., avendo la corte di appello catania fatto un’errata del principio allegazione dell’inadempimento>>. LU ES lamenta che la Corte d’Appello di Catania avrebbe violato la disciplina sulla ripartizione dell’onere della prova dato che, non essendo stato allegato un inadempimento qualificato da parte del Condominio, non avrebbe potuto essere rilevato alcun onere del professionista di dimostrare ciò che non era entrato a far parte dell’oggetto del processo. In mancanza di una <<puntuale deduzione o allegazione circa l’inadempimento riferito all’attività del direttore dei lavori, la prova … avrebbe dovuto spaziare dalla dimostrazione della 12 presenza, al controllo continuo e quotidiano, in tutte le fasi cantiere (durato due anni), molteplici anche simultanee lavorazioni di ristrutturazione effettuate dagli operai edili ditta appaltatrice distribuiti tutti tre gli edifici condominiali, ecc. ecc.; senza poter mai essere certi che responsabilità, esclusa sotto un profilo, non venga poi contestata altro aspetto (“probatio diabolica”)>>. Anche la presunzione di inadempimento a carico del debitore avrebbe potuto essere invocata solo se al medesimo debitore fosse stato attribuito un inadempimento qualificato. 2.1. Il motivo è infondato. In proposito si richiamano le considerazioni svolte sopra per ribadire che la Corte d’Appello di Catania ha correttamente individuato gli oneri di prova a carico delle parti in causa in relazione alle domande ed eccezioni svolte, riconoscendo a carico del professionista, il cui inadempimento è stato prospettato come in relazione causale con i vizi in concreto riscontrati (non più in contestazione quanto ad esistenza ed entità), l’onere di dimostrare di aver diligentemente svolto la prestazione a suo carico. I rilievi del ricorrente in ordine alla difficoltà di prova quanto alla continuità della presenza in cantiere e all’esercizio del controllo continuo e quotidiano sul cantiere durato due anni, anche in considerazione della ristrutturazione simultanea dei tre edifici condominiali, non sono significativi per l’individuazione degli oneri probatori e non rendevano impossibile la prova in capo all’onerato ma spostano la valutazione sul merito e cioè sulla verifica, in concreto, dello svolgimento dei compiti del professionista nel contesto dell’opera appaltata, sottoposta alla sua vigilanza, tenendo conto della complessità dell’intervento da realizzare, delle particolari attività causative dei vizi lamentati e dell’articolarsi degli obblighi di vigilanza e di controllo del direttore dei lavori rispetto ad esse nell’ambito della prestazione professionale assunta. 13 Il discorso si sposta, quindi, sulla interpretazione e valutazione del materiale istruttorio che è prerogativa dei Giudici del merito e che può essere censurata in sede di legittimità nei limiti di cui all’art. 360 co. 1 n.4 (in ipotesi di motivazione omessa o apparente, in violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost.) o di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., circa il mancato esame di un fatto decisivo per la risoluzione della controversia (cfr., al riguardo, per tutte, Cass. a SU n. 8053/2014). 3. Il terzo motivo di critica censura ancora la sentenza d’appello sotto il profilo della sua nullità, <<per violazione e o falsa applicazione degli artt. 40 41 c.p. in relazione agli 1218, 1669 2055 c.c., all’art. 360, n. 3, c.p.c., avendo la corte di appello catania violato falsamente applicato i principi tema nesso causalità merito alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del direttore dei lavori>>. Il ricorrente ribadisce che allegare l’inadempimento non significa comunque allegare anche il danno-evento, che potrebbe essere riconducibile ad una causa diversa dall’inadempimento prospettato e che deve essere provato dal creditore, non avendo di per sé la violazione delle regole professionali da parte del soggetto debitore della prestazione attitudine causale alla produzione del danno evento. Ne consegue che l’esistenza di difetti non comporta necessariamente l’esistenza di un nesso eziologico tra questi e l’inadempimento: l’onere di dimostrare la sussistenza di una connessione causale è a carico del creditore e quindi, nel caso di specie, del Condominio che, nella prospettazione del ricorrente, non lo avrebbe adempiuto prima di tutto in ragione del fatto che la pretesa omissione della necessaria vigilanza da parte del professionista sarebbe stata del tutto inventata, perché mai allegata. La sentenza oggetto di ricorso sarebbe pertanto illegittima nella parte in cui afferma come dimostrata l’esistenza del nesso di causalità tra un mai allegato 14 inadempimento e i vizi riscontrati in sede di accertamento tecnico preventivo. 3.1. Anche questo motivo è infondato. La Corte d’Appello di Catania ha ritenuto che, rimasta insuperata la <<presunzione di inadempimento del direttore dei lavori (in ordine all’obbligazione diligente svolgimento suoi compiti alta sorveglianza)>>, sussiste la sua corresponsabilità per gli stessi gravi difetti accertati, <<stante la piena configurabilità del necessario nesso di causalità tra tale inadempimento e i danni subiti dal condominio committente in conseguenza tali difetti>>, evitabili con la dovuta diligenza professionale del direttore dei lavori, <<che ha peraltro emesso i certificati di pagamento e la relazione sul conto finale dei lavori, presupponenti l’effettiva conformità lavori al progetto, esclusa invece dalle risultanze processuali>>. La Corte di merito ha, quindi, valorizzato l’inadempimento del professionista alla <<obbligazione di diligente svolgimento dei suoi compiti alta sorveglianza>> - allegato, per quanto sopra detto, dal committente, considerato dal Giudice d’appello con riguardo al controllo della realizzazione dell’opera nelle sue varie fasi e alla verifica periodica dei lavori eseguiti e rispetto al quale LU ES non ha provato l’adempimento -, l’esistenza dei vizi riscontrati in sede di accertamento tecnico preventivo nelle opere eseguite da Generali Costruzioni s.r.l., la relazione causale riconoscibile tra il comportamento inadempiente del ricorrente e i vizi degli interventi eseguiti dall’appaltatrice, <<alla cui verificazione ha significativamente contribuito anche l’omissione della necessaria vigilanza>> sull’esecuzione delle opere da parte del direttore dei lavori - che aveva pure svolto le attività necessarie per l’effettuazione dei pagamenti, compresa la relazione sul conto finale dei lavori, tutte attività presupponenti l’effettiva conformità dei lavori al progetto, invece esclusa in concreto all’esito dell’accertamento tecnico esperito -. 15 Riconfermate le considerazioni sopra svolte sulla corretta allegazione dell’inadempimento del professionista e sulla esatta identificazione degli oneri di prova a carico delle parti - si richiama anche Cass. n. 9969/2025 sulla rilevanza autonoma delle diverse condotte causative dell’unico danno, ex art. 2055 c.c. e sulle conseguenze in materia di nesso di causalità -, si rileva che la Corte di merito ha affermato non solo che era presunto l’inadempimento -rectius, che il professionista non aveva dimostrato di essere stato adempiente - e che era stata in concreto tecnicamente riscontrata l’esistenza dei vizi in sede di accertamento tecnico preventivo, ma ha affermato, previo accertamento della stessa, la sussistenza della relazione causale - non solo tra l’attività dell’appaltatrice, ma - anche tra l’omissione della necessaria vigilanza che avrebbe dovuto esercitare LU ES e i vizi accertati, sottolineando come lo stesso avesse emesso i certificati di pagamento e provveduto a redigere la relazione sul conto finale che presupponevano l’effettiva conformità dei lavori al progetto, esclusa invece dalle risultanze processuali. 4. Il quarto motivo deduce la nullità della sentenza impugnata <<inoltre, trattandosi appunto di responsabilità extracontrattuale, traente una sua specifica disciplina dal citato art. 1669 c.c., non assumono rilievo le previsioni contemplate dall’art. 2236 c.c. […], mentre, in tema prova, il committente potrà avvalersi della già menzionata presunzione iuris tantum responsabilità, operante, secondo la giurisprudenza, presenza fattispecie sottoposta alla dello stesso art.1669>>. In via subordinata, il ricorrente prospetta che i vizi nell’esecuzione dei lavori posti in essere dall’appaltatrice rientrano in tipologie che sarebbero al di fuori della competenza del direttore dei lavori, trattandosi di cattive ed erronee esecuzioni delle opere - come già rilevato dal Tribunale di US e come emergente dalla relazione che ha concluso l’accertamento tecnico preventivo -. A parte le opere di impermeabilizzazione, i vizi riscontrati consistevano: nella <<fessurazione dell’intonaco sui parapetti delle terrazze>>, conseguenza di un ripristino molto superficiale delle opere in cemento armato senza posa in opera di alcun elemento 16 consolidante ed elastico tale da ricostituire la continuità della superficie;
nella fessurazione e distacco degli intonaci sugli intradossi dei ballatoi e nei frontalini degli stessi, dovuta all’assenza di una corretta asportazione della ruggine dell’armatura con spazzolatura della stessa e dall’assenza del trattamento successivo con malta passivante. Si sarebbe trattato di operazioni manuali rientranti nella esecuzione libera ed autonoma dell’appaltatore ed estranee alla direzione dei lavori, come confermerebbe il fatto che non tutte le parti di intervento presentavano vizi. La presenza di difetti dell’opera potrebbe essere addebitata al direttore dei lavori solo quando derivi da inosservanza dei suoi doveri di sorveglianza, i quali non comprenderebbero le operazioni più semplici e di mera esecuzione posti in essere dall’appaltatore (salvo che sia eliminata, nel contratto di appalto ogni sua autonomia: ma non è il caso di specie). Il direttore dei lavori dovrebbe cioè vigilare sulle attività rispetto alle quali le sue direttive e la presenza del medesimo hanno una valenza, non anche sulle operazioni manuali che dovrebbero rientrare nel patrimonio delle conoscenze dell’appaltatore e dei suoi operai e per le quali alcun tipo di direttiva sarebbe necessario. I danni emersero del resto solo dopo cinque anni dalla consegna. 4.1. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente individua come fatto omesso, discusso, di carattere decisivo, i <<vizi di esecuzione posti in essere dall’appaltatore esclusi dalle competenze del direttore dei lavori>>: ma quella che il ricorrente vuole evidenziare non è l’omessa considerazione di un fatto storico - il <
non riporta, nemmeno in sintesi, il contenuto del contratto di appalto né indica da quale clausola o da quale parte di esso si desuma la mancata ricomprensione dei lavori descritti nell’intervento di ristrutturazione degli edifici condominiali appaltato dal Condominio a Generali Costruzioni s.r.l.; rileva, inoltre, di aver evidenziato l’estraneità dei lavori nella comparsa di risposta per il primo grado e poi nella comparsa conclusionale in appello, senza nulla dire sulla decisione del primo Giudice al riguardo e sulla riproposizione della questione nel giudizio di appello, che avrebbe dovuto essere effettuata ai sensi dell’art. 346 c.p.c. nella comparsa di risposta - essendo stato LU ES totalmente vittorioso in primo grado -. Agli evidenti profili di inammissibilità, ex art. 366 nn. 4 e 6 c.p.c., che il motivo presenta, si aggiunge che: risulta dalla sentenza d’appello che il Tribunale di US aveva considerato responsabile l’impresa appaltatrice anche per i vizi <<che, nella parte intradossale dell’aggetto di coronamento della terrazza, … sono la conseguenza non adeguata impermeabilizzazione dell’estradosso>> - così a pag.9 della sentenza impugnata -; la Corte di merito ha deciso in modo conforme alla sentenza di primo grado quanto all’identificazione dei vizi operata dal primo Giudice e all’attribuzione della responsabilità per la loro esecuzione all’impresa 20 appaltatrice, considerandoli quindi rientranti nell’ambito del contratto concluso tra la stessa e il Condominio. Ne consegue che la Corte di appello - e, prima, il Tribunale - non ha omesso di considerare che il Tecnico d’Ufficio aveva sollevato dubbi sulla ricomprensione dell’intervento nel contratto di appalto ma, attribuendo la responsabilità all’impresa esecutrice per lo stesso intervento, mal eseguito, ha considerato implicitamente, nello svolgimento di un’attività interpretativa del contratto che compete al Giudice e non al consulente tecnico d’ufficio (al quale quindi non era necessario rispondere), che detto intervento facesse parte delle opere appaltate - che, in quanto relative all’impermeabilizzazione, non potevano essere certamente considerate prive di rilevanza esecutiva, a prescindere dalle caratteristiche delle singole fasi di lavoro: si richiamano le pronunce sopra indicate e, in particolare, Cass. n. 9572/2024 -. Le considerazioni svolte sono sufficienti a giustificare il rigetto del motivo in esame, senza necessità di ulteriori approfondimenti. 6. Il sesto motivo di censura della sentenza impugnata è riferito all’art. 360, n. 4, c.p.c. e lamenta la <<nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione e o falsa applicazione degli artt. 1218, 1176, c. 2 1669 c.c., avendo la corte di appello catania fatto un’errata del principio allegazione dell’inadempimento>> Si allega che Generali Costruzioni s.r.l. non aveva svolto nel giudizio di primo grado alcuna domanda nei confronti del direttore dei lavori e, di conseguenza, il quarto motivo di appello incidentale proposto dalla società, volto a contestare l’esclusione di responsabilità in capo a LU ES all’esito del giudizio di primo grado, non avrebbe potuto essere utilmente esaminato per il divieto derivante dall’art.345 c.p.c. 6.1. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse. La Corte d’Appello di Catania ha accolto l’appello principale del Condominio <
la Corte ha ritenuto 21 <<conseguentemente fondato anche lo specifico motivo dell’appello incidentale di generali costruzioni s.r.l. (formulato nei confronti messina luigi), con il quale, in via subordinata, la stessa società censura parimenti capo dell’impugnata sentenza che ha escluso corresponsabilità solidale del direttore dei lavori>>. La qualificazione come appello incidentale della doglianza della società appaltatrice in ordine al mancato riconoscimento della corresponsabilità solidale del direttore dei lavori non si ritiene, però, che sia stata correttamente effettuata dal Giudice d’appello. Generali Costruzioni s.r.l. non aveva svolto alcuna domanda nei confronti di LU ES e non aveva chiesto, in particolare, alcuna ripartizione delle rispettive responsabilità nei confronti del Condominio committente;
in ogni caso, la condanna al risarcimento dei danni anche di LU ES non avrebbe in alcun modo diminuito la responsabilità risarcitoria dell’impresa per l’intero ma avrebbe aggiunto un ulteriore obbligato a favore del Condominio creditore. La <
nulla deve essere disposto quanto alla posizione di Generali Costruzioni s.r.l., rimasta intimata. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente LU ES al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità a favore del Condominio <